Tipologia: Accordo
Data firma: 31 luglio 2014
Validità: 31.12.2016
Parti: Molino Piantoni/Associazione Industriale Bresciana e Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Molino Piantoni
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1) Premio per obiettivi 
2) Modalità di corresponsione dell’erogazione economica
  3) Verifiche periodiche
4) Lavoro straordinario
5) Durata

Addì, 31 luglio 2014, presso la sede dell’Associazione Industriale Bresciana, tra la Molino Piantoni sas di M. Piantoni & C., […], assistita dal[…]l'Associazione Industriale Bresciana e la Flai-Cgil […]

Premesso che:
nel corso di appositi incontri tenutisi tra le parti, la Società ha illustrato l’attuale situazione produttiva, occupazionale e di mercato, nonché le relative prospettive a breve e medio termine;
la Società è impegnata a consolidare la propria presenza nel mercato di riferimento attraverso il miglioramento della competitività complessiva, da perseguire attraverso obiettivi di produttività;
è intenzione delle parti stipulare il presente accordo in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale e di legge ed ai vigenti accordi interconfederali;
il presente accordo sostituisce integralmente ogni precedente intesa di natura economica fra le parti,
tutto quanto sopra premesso, si è convenuto e stipulato quanto segue.

3) Verifiche periodiche
A fronte di un anomalo andamento dell’indice di produttività di cui sopra, le parti si incontreranno per analizzarne le cause e individuare tempestivamente i possibili interventi. La Società, su richiesta dell’Organizzazione sindacale, conferma la sua attenzione ai problemi connessi al D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro; a tale proposito la Società si impegna a monitorare l'ambiente di lavoro ed a formare e informare i lavoratori relativamente ai rischi e ad eventuali pericoli riscontrati.

4) Lavoro straordinario
Le parti convengono che la Società potrà disporre il ricorso al lavoro straordinario per ipotesi ulteriori rispetto a quelle individuate dall'art. 31, comma 3, del vigente CCNL dell’Industria alimentare, nel limite di 80 ore annue pro-capite.
Entro questi limiti, la Società potrà disporre prestazioni individuali di lavoro straordinario nella giornata del sabato, per un massimo di dieci sabati in un anno (1° gennaio - 31 dicembre), dandone preventiva comunicazione al lavoratore, con un preavviso di 48 ore.
[…]
Le parti concordano sull’obbligatorietà delle prestazioni di lavoro straordinario.
Nessun lavoratore potrà, quindi, rifiutarsi di compiere il lavoro straordinario.