Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12105 - Rendita per malattia professionale. Decorrenza della prestazione


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 16/05/2017

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 4.11.2010, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado e in dichiarata adesione alle risultanze della CTU disposta in seconde cure, condannava l'INAIL a corrispondere ad A.P. la rendita per malattia professionale con decorrenza dal gennaio 2010.
Contro tale pronuncia ricorre A.P., con un unico motivo, illustrato con memoria. L'INAIL resiste con controricorso.
 

 

Diritto

 


Con l'unico motivo di censura, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte travisato le risultanze della CTU: ad avviso del ricorrente, infatti, la relazione peritale, collocando nel 2010 soltanto l'ultimo degli esami audiometrici effettuati dall'assicurato, dal quale non emergeva alcun aggravamento rispetto alla situazione diagnosticata in precedenza, avrebbe in realtà consentito di concludere per una significativa retrodatazione del diritto per cui è causa.
Il motivo è fondato. Dalla relazione peritale debitamente trascritta in seno al ricorso, si evince infatti che il CTU aveva ritenuto sostanzialmente sovrapponibili gli esiti degli esami audiometrici effettuati nel 2002, nel 2003 e nel 2010, di talché risulta insufficiente la motivazione offerta dalla Corte di merito circa il fatto controverso e decisivo concernente la decorrenza della prestazione per cui è causa, non spiegandosi affatto nella sentenza impugnata il motivo per cui, pur dandosi atto della piena condivisione delle risultanze degli accertamenti peritali, la prestazione sia stata fatta decorrere dalla data dell'ultimo degli esami audiometrici anzidetti.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 


P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.2.2017.