Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2017, n. 12103 - Rendita per malattia professionale ed evoluzione peggiorativa dell'ipoacusia. Accolto il ricorso del lavoratore


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 16/05/2017

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 17.11.2010, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di rendita per malattia professionale proposta da A.L..
La Corte, per quanto qui rileva, disattendeva le risultanze della CTU disposta in seconde cure sul presupposto che l'esposizione a rischio fosse cessata nel 2001, per modo che l'evoluzione in senso peggiorativo dell'ipoacusia da cui era affetto l'assicurato non poteva in alcun modo dirsi correlata con l'attività lavorativa da lui svolta.
Contro tale pronuncia ricorre A.L. adducendo quattro motivi di censura. Resiste l'INAIL con controricorso.
 

 

Diritto

 

Con i primi tre motivi di censura parte ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito disatteso le risultanze della CTU disposta in secondo grado sull'erroneo presupposto che l'esposizione a rischio fosse cessata nel 2001, laddove dalla stessa prospettazione dell'INAIL, dalla documentazione da quest'ultimo prodotta del 18.3.2010 e dalle stesse note controperitali depositate dall'Istituto in esito alla CTU emergeva come essa si fosse protratta almeno fino a tutto il 2002.
Con il quarto motivo, poi, parte ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte ritenuto, travisando le risultanze dei chiarimenti depositati dal CTU, che gli audiogrammi disposti dal 2001 al 2008 evidenziassero un'evoluzione anomala dell'ipoacusia.
Ciò posto, i primi tre motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione dell'intima connessione delle censure svolte, sono fondati.
La Corte di merito ha effettivamente disatteso le risultanze della CTU disposta in seconde cure sul rilievo che l'invalidità permanente parziale accertata dal CTU di primo grado nel giugno 2005, pari al 17%, non poteva dirsi correlata all'esposizione a rischio, dal momento che, essendo cessata «la lavorazione nociva nel 2001», ossia «da ben quattro anni», la «forte discrepanza» rispetto ai risultati degli esami audiometrici effettuati durante l'ultimo anno di attività lavorativa, che avevano rilevato una i.p.p. pari al 2%, non poteva che collegarsi «a fattori inerenti all'età, derivando dall'avanzare dell'età anche l'indebolimento dell'udito» (così la sentenza impugnata, pag. 2).
Così argomentando, tuttavia, la Corte ha omesso di considerare sia che l'impugnazione dell'INAIL era fondata sull'inattendibilità di «un esame audiometrico effettuato ben due anni dopo la cessazione dell'esposizione a rumore» (ibid. ), sia che la certificazione prodotta dall'INAIL all'udienza del 18.3.2010 (e trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione) evidenziava come il ricorrente non lavorasse «dal 2003» (e non dunque dal 2001), così come del resto emergeva dalle critiche rivolte dall'Istituto al CTU di seconde cure (e trascritte a pag. 6 del ricorso per cassazione), dove si contestava «il peggioramento valutato su un esame audiometrico effettuato ben due anni dopo la cessazione dell'esposizione a rischio». E trattandosi indubbiamente di circostanze di fatto decisive per il giudizio, in ragione del disposto dell'art. 134, T.U. n. 1124/1965, e della possibilità per il lavoratore di avvalersi delle presunzioni favorevoli di cui alla Tabella all. n. 4 al T.U. cit. (cfr. in termini Cass. n. 9048 del 2001), il ricorso, assorbito il quarto motivo, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.2.2017.