Cassazione Penale, Sez. 7, 18 maggio 2017, n. 24615 - Accertamento dei Carabinieri all'interno del cantiere: inammissibile il ricorso contro la condanna in appello per i reati di cui al d.lgs. 81/08


 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 23/09/2016

 

 

 

FattoDiritto

 

1. La Corte di appello di Palermo con la decisione in epigrafe indicata confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato D.G. alla pena di mesi 2 di reclusione (in realtà nel dispositivo arresto, ritenuto un mero errore materiale dalla Corte di appello nella decisione impugnata) per i reati contestatile in materia di sicurezza sul lavoro, d. Lgs. 81/2008; accertati in Piana degli Albanesi il 26 aprile 2012.
2. Ricorre in Cassazione, l'imputata, tramite il difensore, con distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione e incompleta valutazione delle prove, relativamente ai testi assunti ex art. 507 cod. proc. pen.; omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
3. 1. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione e senza contraddizioni o manifeste illogicità rileva come nel cantiere, al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente, erano in corso i lavori, come direttamente accertato dai Carabinieri nel sopralluogo. L'accertamento diretto degli operanti rende quindi inutili le analisi di altre prove. E' una questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
3. 1. Relativamente all'omessa concessione delle generiche la sentenza impugnata motiva adeguatamente richiamando i precedenti dell'imputata: " ... alcunché può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, tanto più che l'imputata risulta gravata da due precedenti penali e le violazioni contestate, considerate per numero ed ampiezza, evidenziano l'assoluta noncuranza rispetto alla tutela dei lavoratori".
5. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata.
L'inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/09/2016