Tipologia: CPL
Data firma: 21 luglio 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.1999
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Pesaro-Urbino
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 - Oggetto del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Efficacia del contratto
Art. 4 - Tutela della salute legge 626
Art. 5 - Relazioni sindacali
Art. 6 - Assunzioni
  Art. 7 - Riassunzioni
Art. 8 - Classificazione
Art. 9 - Inquadramento
Art. 10 - Retribuzione
Allegati

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro e Urbino

L'anno1997 il giorno 21 del mese di Luglio, presso la Sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro e Urbino, tra l'Unione Provinciale Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Federazione Lavoratori Agro-Industria (Flai-Cgil) della Provincia di Pesaro-Urbino […], la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (Fisba-Cisl) della Provincia di Pesaro e Urbino […], la Unione Italiana Lavoratori Agro-Industria (Uila-Uil) della Provincia di Pesaro e Urbino […], si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere sul territorio della Provincia di Pesaro - Urbino.

Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro, unitamente al CCNL del 19 luglio 1995, regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, societarie, ecc. ivi compresi i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, nonché le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali, e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Pesaro-Urbino.

Art. 3 - Efficacia del contratto
Le norme del presente Contratto Provinciale di Lavoro sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.

Art. 4 - Tutela della salute legge 626
Le parti, con opportune norme aggiuntive, definiranno entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, anche con l'apporto delle competenti Autorità pubbliche in materia, un Protocollo provinciale per l’effettuazione di corsi di formazione, rivolti ad aziende o lavoratori in materia di tutela della salute.
La Cassa Extra-Legem in accordo tra le parti e secondo la determinazione degli organismi competenti, potrà coprite parzialmente gli eventuali costi.

Art. 5 - Relazioni sindacali
In applicazione a quanto previsto dal Titolo II Relazioni Sindacali dei CCNL del 19 luglio 1995, le parti concordano di dare sviluppo alle relazioni sindacali attraverso la piena attuazione di quanto contenuto negli artt. 7 e 9 e in tal senso costituiscono, anche in riferimento all'art. 84, una Commissione Paritetica Provinciale che tra gli altri compiti avrà quello di dirimere eventuali controversie collettive in ordine alla esatta interpretazione e applicazione dei contratti di lavoro (agricolo, florovivavisti), delle leggi sociali e delle leggi e normative in tema di lavoro.
Le decisioni assunte all'unanimità dalla Commissione sono vincolanti per le parti contraenti.
La Commissione Provinciale si riunirà presso la sede dell'Organizzazione che ne esprime la Presidenza.
Per il funzionamento di detta Commissione sarà applicato il regolamento di cui al CCNL
Per la composizione di detta Commissione vedasi Allegato E del presente CPL.