Tipologia: CRL
Data firma: 14 aprile 2017
Validità: 01.04.2017 - 30.06.2019
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigianie Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Artigianato, Veneto
Fonte: ancl.ve.it

Sommario:

  Premessa
Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Efficacia del precedente CCRL13 maggio 2015
Art. 4 - Osservatorio regionale sulla situazione del settore
Art. 5 - Formazione degli addetti di settore
Art. 6 - Formazione in materia di sicurezza
Istituti in materia di orario di lavoro
Art. 7 - Accantonamento annuo di compensazione (Banca ore)
Art. 8 - Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
Art. 9 - Durata massima orario di lavoro
Misure in materia di contratti part time e di contratti a termine
Art. 10 - Contratto a termine con orario sperimentale - PTOS
Art. 11 - Contratti a termine stagionali
Art. 12 - Orario di lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell'anno
Art. 13 - Aumento numero massimo assunzioni a termine
Art. 14 - Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
Bilateralità e premialità
Art. 15 - Fusione fondi Ebav di secondo livello alimentazione e panificazione
Art. 16 - Clausola di premialità
Art. 17 - Assistenza sanitaria integrativa Sani in Veneto
Art. 18 - Obblighi impresa che non versa Ebav
Funzioni della Commissione Bilaterale di categoria e procedure in caso di crisi
Art. 19 - Istituzione Commissione Bilaterale di categoria
Art. 20 - Procedura per aziende in crisi
Parte aziende artigiane alimentazione
Art. 21 - Elemento economico di secondo livello ERT e una tantum
  Art. 22 - Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare: versamento mensile e versamento Una tantum
Art. 23 - Contribuzione al Fondo di secondo livello Ebav
Parte imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 23 febbraio 2017
Art. 24 - Retribuzione regionale
Art. 25 - Contribuzione Ebav
Art. 26 - Applicazione accordi interconfederali regionali
Art. 27 - Elemento economico di garanzia
Parte panificazione
Art. 28 - Elemento economico di secondo livello ERT e una tantum
Art. 29 - Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare: versamento mensile e versamento Una tantum
Art. 30 - Contribuzione Ebav Settore panificazione
Art. 31 - Diritto di affissione
Art. 32 - Invio copia del contratto regionale ai fondi negoziali di cui all'art. 22 e 29
Art. 33 - Deposito del presente CCRL
Art. 34 - Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL
Art. 35 - ERR
Art. 36 - Norma finale
Allegati
Allegato 1- Scelta destinazione quota versamento previdenza complementare
Allegato 2 - Accordo con i dipendenti sulla variabilità plurimensile superiore ai 6 mesi
Allegato 3- estensione fino ai 12 mesi media durata massima (art. 9)
Allegato 4 - elevazione numero contratti a termine di una unità oltre il limite
Allegato 5 - Richiesta parere per numero contratti a termine superiore ad una unità oltre il limite
Allegato A - Regolamento per la Commissione Paritetica del settore

Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese della regione Veneto settore aumentare artigiano, settore aumentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione sostitutivo del CCRL 13 maggio 2015

Il giorno 14 aprile 2017 presso la sede di Ebav in Mestre Venezia si sono incontrate: la Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna Veneto […], la Casartigiani Veneto […] e Fai-Cisl […], Flai-Cgil […], Uila-Uil […] hanno sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro che sostituisce il CCRL13 maggio 2015

Premessa:
- in data 19 novembre 2013 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area alimentazione - Panificazione;
- in data 10 dicembre 2013 è stato siglato al livello nazionale il Verbale di accordo integrativo dell'ipotesi di accordo del 19 novembre 2013
- i contratti regionali di settore del 18.02.2002 e del 04.07.2003 sono stati più volte prorogati;
- in data 23 dicembre 2013 a livello regionale sono stati siglati due verbali relativi alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che adottano il CCNL di settore del 19.11.2013 rispettivamente per quanto riguarda il sistema bilaterale veneto (EBAV) e il fondo sanitario integrativo regionale Sani.In.Veneto.
- la legge di stabilità 2016 ha modificato il quadro di riferimento per la determinazione dei costi aziendali, eliminando l'istituto della decontribuzione previsto per alcuni elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
- considerato che il CCRL 13 marzo 2015 è stato pattuito all'interno di questo quadro di regole non più in vigore;
- vista la volontà delle parti di continuare l'esperienza della contrattazione territoriale;
- tenuto conto che a livello regionale non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l'applicazione dei premi di risultato e del welfare aziendale nella contrattazione regionale;
- vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2013 siglata il 23 febbraio 2017
Le parti hanno convenuto quanto segue.

Parte comune
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:
• delle imprese artigiane del settore Alimentare;
• delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL13 febbraio 2017;
• delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla tipologia, dal settore di appartenenza e dal numero di dipendenti
Conseguentemente all'ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni
1. parte Comune per tutti i settori del presente CCRL identificati al punto precedente che disciplina: istituti in materia di orario di lavoro; misure in materia di part-time e contratti a termine; bilateralità e premialità; commissione bilaterale di categoria;
2. parte Alimentazione riservata alle imprese artigiane del settore Alimentare
3. parte Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL13 febbraio 2017;
4. parte Panificazione: riservata alle aziende del settore Panificazione

Art. 4 - Osservatorio regionale sulla situazione del settore
Le parti Individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di categoria, come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.
I compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).
Tali analisi serviranno per:
- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l'idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall'Ebav.
A tal fine le parti convengono di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio Ebav e/o delle altre fonti indicate dalle parti.

Art. 6 - Formazione in materia di sicurezza
Si richiama e si conferma quanto previsto dall'“accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell'accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori" siglato in data 15 marzo 2012 e smi.

Istituti in materia di orario di lavoro
Art. 7 - Accantonamento annuo di compensazione (Banca ore)

Fermo restando l'istituto della flessibilità, al fine di compensare normalmente brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, le parti confermano l'"accantonamento annuo di compensazione" che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse e alle 16 ore di permessi retribuiti all'anno previsti dal CCNL:
• le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica
• le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nei caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni;
Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore.
Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.

Art. 8 - Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro
Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo dell' istituto della "flessibilità" previsto da! vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal presente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno (od per un periodo inferiore all'anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.
Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
L'azienda che intenda adottare tale regime di orario per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ne darà specifica comunicazione ai propri dipendenti.
L'azienda che invece intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di "variabilità plurimensile" oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2), da inviare alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, per di monitorare l'andamento delle comunicazioni e per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.
L'adozione dell'orario plurimensile oltre i 6 mesi è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
Entro 30 gg dal ricevimento, l'Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
Norme generali
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale"
Nel caso di periodo superiore ai 6 mesi, per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%
Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.
Al secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile". A tali ore, calcolate sulla base della retribuzione corrente al momento della liquidazione, sarà applicata la maggiorazione del 23%.
Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue.

Art. 9 - Durata massima orario di lavoro
La durata massima dell’orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un'intensificazione dell'attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:
- lancio di nuovi prodotti
- attività non programmabili
- attività non ricomprese nell'attività ordinaria
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti ® sperimentazioni tecniche produttive organizzative
- calamità naturali
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
- produzioni legate a mostre o eventi culturali,
Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.
L'azienda che intenda prolungare il periodo oltre i 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part-time
La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

Misure in materia di contratti part time e di contratti a termine
Art. 10 - Contratto a termine con orario sperimentale - PTOS

Le parti ritengono che il rapporto a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare rincontro tra domanda ed offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori. Ritenendo che la disciplina attualmente prevista dal CCNL non esaurisca tutte le opportunità indotte dal mercato sia per quanto concerne la richiesta delle imprese di adottare forme organizzative di flessibilità sia per quanto riguarda i lavoratori per arricchire la propria professionalità all'interno di un orario di lavoro ridotto, le parti concordano di attivare una nuova modalità di articolazione, denominata PTOS, che consenta di utilizzare in forma flessibile l'orario di lavoro, all'interno delle disposizioni della D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 e smi e della contrattazione collettiva.
Tale tipologia è aggiuntiva rispetto al part time previsto dal vigente CCNL.
Di seguito viene indicata la specifica regolamentazione
a) L'instaurazione del rapporto di lavoro PTOS (che può essere svolto con modalità: orizzontale, verticale o mista) risulta da atto scritto nel quale va indicata una durata lavorativa non inferiore all'equivalente di 2 giornate a tempo pieno nell'arco mensile.
b) Nel contratto di lavoro può essere prevista la variazione in aumento della durata della prestazione in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive o la variazione della collocazione temporale della prestazione (clausole elastiche).
c) In presenza di entrambe le variabilità sarà erogata ogni 12 mesi, in aggiunta alla retribuzione, una indennità su base mensile, non frazionabile, pari a 100 € annui. In applicazione di solo una delle due variabili verrà erogata una quota pari al 50%.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, l'indennità sarà frazionata sulla base dell'assunzione o cessazione nell'arco dell'anno in pro quota per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di calendario.
Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale indennità inoltre non va intesa come compenso forfettario delle ore supplementari e straordinarie.
d) Il lavoratore ha diritto a chiedere la revoca nei casi previsti dalla normativa vigente delle clausole elastiche con un preavviso di almeno 15 giorni;
e) Previo accordo con il dipendente, l'azienda potrà utilizzare il lavoratore per coprire tutte le giornate lavorative del mese, fermo restando quanto previsto al punto precedente.
f) Tale rapporto di lavoro a part time con orario sperimentale può essere instaurato solo con nuovi rapporti di lavoro in azienda, comprese le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purché, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta da almeno 6 mesi.
g) Tale tipologia di lavoro non può essere instaurata per rapporti di lavoro di apprendistato ed inoltre non potrà essere applicata alle assunzioni con contratto a termine per il reinserimento al lavoro disciplinate dal nuovo art. 59 del CCNL 23/2/2017
h) Le parti si danno atto che per tale tipologia di rapporto di lavoro l'azienda operi il versamento della quota intera ad Ebav indipendentemente dal numero di ore svolte nel mese.
i) L'adozione di detta tipologia di lavoro è consentita alle imprese in regola con i versamenti ad Ebav ed a Sani In Veneto.
l) Per quanto non previsto valgono le norme di legge che regolano il part time.

Art. 13 - Aumento numero massimo assunzioni a termine
L'impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad Ebav ed a Sani.In.Veneto, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL.
L'impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite dell'associazione a cui aderisce, alla Commissione Paritetica Regionale di cui all'art. 18 utilizzando l'allegato 4 posto in calce al presente contratto. La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l'allegato 5 posto in calce al presente contratto.
La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L'inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell'Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.

Art. 14 - Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
[…]
Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
[…]

Bilateralità e premialità
Art. 16 - Clausola di premialità

Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:
• formazione in tema sicurezza
• termine fruizione permessi individuali derivanti dalla contrattazione collettiva;
• orario lavoro - durata media settimanale;
• banca ore
• variabilità orario su base plurimensile;
• contratto a tempo determinato (art. 13);
• stagionalità;
• PTOS;
• erogazione sussidi assistenziali Ebav (limitatamente alle protesi e tickets)
potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sani.In.Veneto.

Funzioni della Commissione Bilaterale di categoria e procedure in caso di crisi
Art. 19 - Istituzione Commissione Bilaterale di categoria

Le parti confermano l'attività della Commissione Bilaterale di Categoria prevista dal CCRL 13 maggio 2015 che ha il compito di applicare le disposizioni demandate dalla presente contrattazione regionale (estensione durata massima orario di lavoro e variabilità plurimensile dell'orario di lavoro, contratti a termine, procedura per aziende in crisi). Si riportano di seguito Le parti confermano le regole concordate nel precedente CCRL sulla costituzione della commissione: è composta da 6 membri espressione delle parti firmatarie la presente intesa di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria. Al fine di garantire l'operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Sono previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale.
La commissione ha sede presso l'Ebav che garantirà il supporto di segreteria operativa.

Parte aziende artigiane alimentazione
Art. 23 - Contribuzione al Fondo di secondo livello Ebav

[…]
Si conviene inoltre quanto segue:
a) Fondo ambiente e sicurezza
Considerate le problematiche specifiche del settore le parti convengono di attivare le seguenti due prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2017:
• valutazione rischio biologico con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350;
• valutazione rischio legionellosi con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350.
[…]

Parte imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 23 febbraio 2017
Art. 26 - Applicazione accordi interconfederali regionali

Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS venete

Parte panificazione
Art. 30 - Contribuzione Ebav Settore panificazione

[…]
a) Fondo Ambiente e Sicurezza
Considerate le problematiche specifiche del settore le parti convengono di attivare le seguenti due prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2017:
• valutazione rischio biologico con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350;
• valutazione rischio legionellosi con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350.
[…]

Art. 31 - Diritto di affissione
Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.

Allegati
Allegato A
Commissione Bilaterale di categoria
CCRL 14 aprile 2017
Regolamento

1) Sede
La Commissione Bilaterale di categoria (di seguito commissione) ha sede presso Ebav
2) Funzionamento
La Commissione si avvale dei servizi di segreteria messi a disposizione da Ebav per lo svolgimento dei propri compiti.
3) Composizione
La Commissione, sulla base di quanto previsto dal CCRL, è costituita da tre rappresentanti per le parti datoriali artigiane firmatarie del CCRL e tre rappresentanti per le parti sindacali., analogamente firmatarie dei CCRL
I nominativi sono segnalati da ciascuna associazione/organizzazione sindacale ad Ebav tramite comunicazione che ne permetta la tracciabilità (pec, fax o raccomandata a mano).
La nomina dei componenti ha validità fino alla scadenza della CCRL.
I componenti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dalla propria associazione/organizzazione sindacale nel corso del mandato tramite comunicazione di cui al secondo capoverso da inviare a Ebav ed alle altre parti.
In caso di impedimento alla partecipazione degli incontri, ciascuna associazione/organizzazione sindacale può indicare temporaneamente un supplente, sempre per il tramite di una comunicazione analoga a quella del secondo capoverso.
Alle riunioni del comitato potrà partecipare, in qualità di esperto, un componente per ogni parte rappresentata nella commissione ed il suo nominativo sarà registrato nella scheda presenze della riunione.
4) Compiti
Alla Commissione sono affidati i compiti previsti dalla contrattazione regionale di settore.
5) Attivazione dell'istituto contrattuale
Salvo diverse prescrizioni, la domanda si intende accolta a partire dalla data di presentazione da parte dell'Associazione Artigiana.
6) Coordinatori
La Commissione è coordinata da coordinatore espressione delle OOSS e da coordinatore espressione delle OOAA: entrambi sono individuati tra i componenti della commissione stessa e restano in carica per tutta la durata della commissione.
I due coordinatori definiscono l’ordine del giorno, convocano congiuntamente le riunioni della commissione e curano l'esecuzione delle delibere.
7) Convocazioni
La Commissione è convocata dai coordinatori, anche per vie brevi, almeno 7 giorni prima della data di riunione. I giorni sono ridotti a due nel caso di necessità ed urgenza.
La Commissione decide a maggioranza degli aventi diritto.
La Commissione è validamente costituita quando siano presenti almeno 5 membri aventi diritto al voto. Qualora non siano presenti tutti i componenti la decisione va assunta all’unanimità.
Di ogni riunione della commissione sarà redatto apposito verbale che sarà posto in approvazione dai componenti nella riunione successiva.
8) Modalità applicative per pareri previsti dal CCRL.
Per far fronte alla necessità di esprimere in tempi brevi il parere (titolo di esempio art. 13 del CCRL), la consultazione dei componenti la commissione potrà avvenire anche pervia telematica. Le risposte dovranno pervenire da almeno 5 componenti per essere validato il parere.
In ogni caso si adottano gli stessi criteri previsti al punto 7 per quanto riguarda l'assunzione della decisione.