Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2017, n. 24958 - Infortunio con una saldatrice priva dei requisiti di sicurezza. Posizioni di garanzia tra DL, preposto e RSPP. Normativa sulle attrezzature di lavoro


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 26/04/2017

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Lecce, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente R.P., con sentenza del 15/1/2016, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Lecce il 4/2/2014 l'aveva condannato, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di reclusione, con pena sospesa e non menzione, riconoscendolo colpevole del reato di cui all'art. 590, co. 3, cod. pen. , 71 e 87 D.L.vo 81/08 e succ. modif., per avere, in qualità di titolare della "SPRECH s.r.l." con sede in Corigliano d'Otranto, per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza delle, norme sulla sicurezza del lavoro, cagionato al suo dipendente M.L., con la qualifica di operaio lesioni consistite in trauma da schiacciamento con fratture pluriframmentaria falange unguale e perdita di sostanza apice III dito mano sinistra, guaribili in oltre 40 gg.; in particolare accadeva che M.L. fosse adibito a lavorare ad operazioni, di saldatura di teli in polivinile cloruro a mezzo di saldatrice elettronica ad alta frequenza della ditta T.H.F. priva dei previsti requisiti di sicurezza poiché la macchina non aveva, dispositivi atti ad evitare che le mani dei lavoratori fossero offese dal punzone o da altri organi mobili e comunque il datore di lavoro non aveva fornito al lavoratore attrezzatura idonea ai fini della sicurezza e adeguata al lavoro da svolgere (art. 71 e 87 .D.L.vo 81108) cosicché, avviata con pedale la discesa che schiaccia i lembi dei teli e li salda a caldo (compressione 750 Kg. su cmq) essa schiacciava il dito medio della mano sinistra dell'operaio, cagionandogli le sopradette lesioni. In Corigliano d'Otranto il 9/2/2012.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il R.P., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo si deducono, cumulativamente, violazione di legge e vizio motivazionale per l'errata applicazione dell'art. 590 cod. pen. nonché per violazione degli artt. 71 e 87 D.lvo 81/08 in riferimento all'omessa valutazione della esistenza di un preposto allo stabilimento produttivo di Corigliano d'Otranto nonché alla esistenza di un responsabile per la sicurezza aziendale.
Ci si lamenta che, nonostante una specifica doglianza formulata con i motivi di gravame, con la decisione impugnata, la Corte territoriale avrebbe ignorato l'esistenza della prova - incontestata - relativa alla esistenza di un organigramma aziendale in materia di sicurezza (acquisito e la cui effettiva operatività avrebbe trovato conferma anche a seguito della prova testimoniale) così come avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dall'operaio infortunato, M.L., in riferimento all'esistenza di un preposto presso lo stabilimento di Corigliano d'Otranto (Ud. 03.12.2013 pag.6/7). In riferimento alla rilevanza ai fini della attribuzione la R.P. della responsabilità dell'incidente, la sentenza impugnata ometterebbe di valutare anche le dimensioni della Sprech s.r.l., azienda dislocata in più unità produttive (dotate di autonomia ed autosufficienza) e, dunque, organizzata secondo l'organigramma acquisito ove sono indicate le deleghe e le funzioni delegate ai responsabili dei diversi stabilimenti, nonché (come detto) della esistenza di una persona incaricata quale responsabile della sicurezza. Tale circostanza - si sostiene in ricorso- assume rilevanza decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente sia in riferimento alla riferibilità alla sua persona - quale rappresentante legale della società - delle disposizioni in materia di sicurezza sui lavoro sia in riferimento alla vigilanza sui corretto funzionamento delle macchine e sulla condotta dei lavoratore.
Si osserva in ricorso che le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro individuano il datore di lavoro quale principale (ma non unico ed esclusivo) destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e come, tuttavia, ciò non significhi (e non possa significare) che il datore di lavoro assume, rispetto alla mancata osservanza di tali obblighi, una responsabilità per l'evento assimilabile alla responsabilità oggettiva. Proprio in considerazione di ciò, assumerebbe rilevanza, in termini di illegittimità, l'omessa considerazione della esistenza di un preposto, nella persona di DP.R., quale soggetto incaricato di sovrintendere alle attività produttive attuando le direttive ricevute e con ampiezza di poteri corrispondenti alla natura dell'incarico. Anche nella percezione degli operai -prosegue il ricorso- il DP.R. era il soggetto al quale comunicare eventuali deficit di funzionamento delle macchine e, comunque, il soggetto che aveva poteri di vigilanza anche sullo svolgimento del lavoro in azienda.
La Corte d'Appello - ci si duole- omette di considerare, ovvero di motivare espressamente l'omesso apprezzamento del relativo motivo di gravarne, secondo cui, in qualità di preposto, DP.R. doveva considerarsi destinatario iure proprio e senza necessità di delega dei precetti antinfortunistici che gravano sui datore di lavoro; senza considerare l'esistenza di una figura autonoma di responsabile della sicurezza, nominato formalmente e con delega di competenze e funzioni specifica (il richiamo è alla sentenza 17074/2012 di questa Corte).
La denunciata omissione assumerebbe maggiore rilievo in quanto la Corte d'Appello attribuisce a R.P. la responsabilità dell'infortunio senza considerare che - dal complesso delle emergenze processuali - è emerso come il rappresentante legale della Sprech s.r.l. non era presente in azienda e tanto meno nelle singole unità produttive (circostanza ampiamente giustificata sia dalla dimensione dell'azienda sia dal ruolo del ricorrente).
L'assoluta assenza di alcun elemento idoneo a supportare la conclusione che R.P. fosse al corrente della asserita necessità di effettuare interventi manutentivi sulla saldatrice elettrica per adeguare la macchina alle esigenze di sicurezza, ovvero che avesse segnalato la necessità di effettuare la manutenzione della stessa (secondo la tesi dell'accusa) avrebbe dovuto imporre una diversa conclusione in ordine alla attribuzione della responsabilità dell'Incidente.
Tanto meno fondato sarebbe, poi, il profilo di responsabilità che sembrerebbe riferire al R.P. l'implicita autorizzazione ad utilizzare la macchina nonostante il cattivo funzionamento della stessa.
Ancora, la Corte d'Appello non solo ometterebbe di apprezzare - ai fini della corretta attribuzione della responsabilità dell'incidente - il ruolo del preposto ma ignorerebbe come il processo non abbia consentito di acquisire alcun elemento utile per affermare - neppure in via di ipotesi - che DP.R., in qualità di preposto allo stabilimento di Conigliano d'Otranto, avesse chiesto interventi manutentivi per garantire la sicurezza delle macchine senza ricevere l'autorizzazione da parte del datore di lavoro ovvero che fosse privo dei poteri necessari ad effettuare tali operazioni in piena autonomia e senza consultare il datore di lavoro.
Con un secondo motivo di ricorso si deduce l'errata applicazione dell'art. 590 c.p. nonché violazione degli artt. 71 e 87 D.Lvo 81/2008, norme di riferimento espressamente richiamate in contestazione quali elementi della colpa specifica attribuita al R.P., quale rappresentante legale della Sprech s.r.l., in riferimento alla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro ed alla condotta del lavoratore; nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi degli artt. 606 Co. 10 lett. e) e 546 Co. 10 lett. e) cod. proc. pen..
Quanto alla rilevanza della condotta del lavoratore in riferimento alla determinazione dell'evento, la Corte d'Appello traviserebbe uno specifico motivo di gravame proposto nell'interesse di R.P. e, comunque, offrirebbe una ricostruzione dell'incidente che non troverebbe alcuna corrispondenza nelle emergenze processuali.
Si osserva che M.L., in sede dibattimentale, ha affermato che, proprio prima dell'episodio in esame, egli aveva provveduto personalmente al cambio di una lama della pressa (così ovviamente operando anche sul sistema di sicurezza della macchina).
Non vi sarebbe dubbio, perciò, ad avviso del ricorrente, che si tratti di iniziativa caratterizzata da "eccezionalità, abnormità ed esorbitanza" rispetto al procedimento lavorativo come non vi sarebbe dubbio che proprio il non perfetto serraggio di un ingranaggio di sicurezza ha impedito il ritardato funzionamento del sistema (esistente e funzionante, come dimostrano inconfutabilmente le conseguenze dell'incidente).
La ricostruzione dell'incidente effettuata dalla vittima -si sostiene in ricorso- avrebbe dovuto imporre alla Corte d'Appello un diverso apprezzamento della condotta dell'operaio ai fini della determinazione dell'evento e, comunque, ancora una volta avrebbe imposto un diverso apprezzamento della posizione del R.P. dal momento che il cambio delle lame della saldatrice era avvenuto alla presenza e con l'assenso del preposto (così come espressamente riferito dal M.L.).
La decisione che si impugna, inoltre, ometterebbe secondo il ricorrente di valutare la rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro degli elementi di fatto acquisiti ed invece presume l'esistenza di un deficit manutentivo sul macchinario il cui accertamento sarebbe conseguenza di una valutazione logico deduttiva effettuata dallo SPESAL a distanza di molti mesi dall'evento ed in assenza di verifiche condotte da esperti in materia di macchine industriali. Tanto inciderebbe non solo sulla ricostruzione delle cause dell'incidente - peraltro identificate solo in via di mera ipotesi e contro le indicazioni della stessa vittima - ma anche sull'incidenza della assenza di un presidio di sicurezza non previsto dall'azienda costruttrice della macchina. Rileva, infatti, il ricorrente che lo Spesal non evidenzia alcun intervento teso ad eliminare e/o manomettere alcun presidio di sicurezza della macchina così che, anche sul punto, l'affermazione di responsabilità del R.P., quale rappresentante legale di Sprech s.r.L, non può ritenersi integrata per avere consentito l'utilizzo di una macchina "priva dei previsti requisiti di sicurezza poiché la macchina non aveva dispositivi atti ad evitare che le mani dei lavoratori fossero offese dal punzone...', circostanza quest'ultima non perfettamente coincidente con la realtà dal momento che la lastra di plexigas, prevista quale presidio di sicurezza dalla casa costruttrice del macchinario, era regolarmente installata e funzionante (anche se non perfettamente, a causa del serraggio delle viti effettuato dal M.L. a seguito del cambio della lama) e che la prescrizione relativa all'Inserimento del "doppio pedale", era stata ritenuta ne-cessaria (dopo l'incidente) al fine di integrare i presidi di sicurezza già esistenti e per conformare il macchinario alle norme di sicurezza vigenti al momento del controllo ma non al momento della costruzione della macchina, peraltro conforme alla normativa di settore e perfettamente omologata nonché dotata di certificato di conformità alla normativa comunitaria.
Non vi sarebbe alcuna prova - si aggiunge ancora in ricorso- che possa consentire di affermare che l'omessa installazione del doppio pedale abbia potuto acquisire un'efficienza causale rispetto alla verificazione dell'evento. Quindi, la prescrizione imposta a seguito dell'incidente e l'assenza del doppio pedale non potrebbe avere avuto efficienza causale determinante dell'incidente e delle lesioni riportate dal M.L. oltre a non essere un'omissione attribuibile al R.P. nella sua qualità di datore di lavoro. 
La Corte d'Appello ometterebbe di considerare che il macchinario era conforme alle disposizioni in materia di sicurezza e che, soprattutto, non vi era stata alcuna rimozione/alterazione dei presidi di sicurezza, circostanza quest'ultima inconfutabilmente conseguente al rilievo che qualora il dispositivo di sicurezza collegato alle lastre di plexigas non fosse stato funzionante, considerato il peso della pressa, le conseguenze lesive patite dal M.L. sarebbero state molto più giravi.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso, va rigettato.
2. Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, la Corte territoriale ha argomentatamente dato atto, così come aveva peraltro già fatto il giudice di primo grado, che nel caso che ci occupa risulta provato che nessun soggetto diverso dal datore di lavoro era stato investito dei poteri tipici del garante.
Sul punto, ad avviso del Collegio, va sgombrato il campo da ogni equivoco in ordine alla natura ed ai compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che pure nella struttura aziendale in esame era stato designato.
Come già aveva correttamente ricordato il giudice di primo grado, si tratta, infatti, di un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che opera, piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, essendo e rimanendo quest'ultimo direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 6277 del 6/12/2007 dep. il 2008, Oberrauch ed altro Rv. 238750).
Conferente era stato anche il richiamo alla normativa di settore (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 31, commi 2 e 5), da cui emerge che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati dei semplici "ausiliari" del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato -salvo nei limiti di cui si dirà in seguito, ma sempre eventualmente in concorso con il datore di lavoro- proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei "consulenti" e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. 
In questa prospettiva, correttamente, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la designazione del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale a delega di funzioni, utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica e quindi non gli consente di trasferire allo stesso la posizione di garanzia che egli ordinariamente assume ex lege nei confronti dei lavoratori e che lo obbliga a prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa. E che la designazione del RSPP, in altri termini, non ha nulla a che vedere con l'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del Dlgs. 81/2008 e non può quindi assumerne la medesima rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità.
Del resto, già l'art. 4 co. 4 lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994, prevedeva che il datore di lavoro designasse il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i cui compiti erano dettagliatamente elencati nel successivo art. 9 e, tra essi, rientrava l’obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. Era apparso chiaro già sotto la vigente normativa, tuttavia, come, nel fare ciò, il responsabile del servizio operasse per conto del datore di lavoro, il quale rimaneva colui che giuridicamente si trovava nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, rimaneva in capo a lui in base al citato D.Lgs., art. 4, commi 1, 2 e 6. E tanto è vero che la medesima normativa del 1994 non prevedeva nessuna sanzione penale a carico del responsabile del servizio, mentre, al l'art. 89 puniva il datore di lavoro per non avere valutato correttamente i rischi.
Lo schema originario del 1994 ha subito nel tempo una evoluzione, che ha indotto il legislatore ad introdurre con l'art. 8bis del Dlgs 195/2003 una norma che ha previsto la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una qualifica specifica. E successivamente, con l'art. 31 del vigente D.lgs 81/2008 una articolata organizzazione del servizio di prevenzione e protezione.
Le modifiche normative suddette hanno comportato, in via interpretativa, una revisione della figura del RSPP, nel senso che il soggetto designato responsabile del servizio, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (cfr. Sez. 4, n. 32195 del 15/7/2010, Scagliarini, Rv. 248555). 
In altra pronuncia, di qualche mese successiva, si è parimenti affermato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose (Sez. 4, n. 2814 del 21/12/2010 dep. il 2011, Di Mascio, Rv. 249626).
C'è stata, poi, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema che nel 2014 hanno puntualizzato che, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'Interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv. 261107, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta del responsabile del servizio che aveva redatto il documento di valutazione dei rischi con indicazione di misure organizzative inappropriate, sottovalutando il pericolo di incendio e omettendo di indicare ai lavoratori le opportune istruzioni per salvaguardare la propria incolumità).
La riconosciuta possibilità che il RSPP concorra nel reato con il datore di lavoro non ne ha tuttavia mutato la natura di mero consulente di quest'ultimo, la cui designazione non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (così questa Sez. 4, n. 6277/2008 cit; conf. Sez. 4, n. 27420 del 20/5/2008, Verderosa e altro, Rv. 240886).
Lo conferma, peraltro, il dato normativo, laddove, al comma 5, il citato art. 31 del D.lgs 81/2008, si preoccupa di chiarire che anche ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è da tempo consolidata, oltre che nel ribadire che il RSPP ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti, nel senso di ritenere il datore di lavoro responsabile anche delle eventuali negligenze del RSPP (cfr. Sez. 4, n. 50605 del 5/4/2013, Porcu, Rv. 258125; Sez. F, n. 32357 del 12/8/2010, Mazzei ed altro, Rv. 247996). Corretta, appare, dunque, la conclusione cui perviene la Corte territoriale che, anche qualora il "consulente", come prospettato dalla difesa, non avesse informato il R.P. sugli opportuni interventi manutentivi, la penale responsabilità del predetto non verrebbe comunque esclusa.
3. Si perviene ad analoga conclusione in relazione al dovere di sorveglianza sui preposti, che permane in capo al datore di lavoro.
Le argomentazioni difensive, come visto, sono state ampiamente spese in relazione alla presenza nell'organigramma aziendale di DP.R., soggetto al quale i lavoratori dovevano comunicare eventuali deficit di funzionamento delle macchine, che aveva poteri di vigilanza anche sullo svolgimento del lavoro in azienda e che, dunque, si assume dovesse considerarsi destinatario iure proprio e senza necessità di delega dei precetti antinfortunistici che gravano sui datore di lavoro. Ebbene Corte territoriale, condivisibilmente, dopo avere ricordato che il preposto svolge funzioni di sorveglianza e consulenza all'Interno dell'azienda, ma non di garanzia, salvo conferimento di apposita delega che, pur non dovendo necessariamente avere la forma scritta (all'epoca del fatto), deve essere espressa e di contenuto chiaro (corretto appare il richiamo a Sez. 3, n. 39268/2004) ed attribuire effettivi poteri di decisione e di spesa al delegato, evidenzia come nel caso in esame, invece, le prove orali e documentali (deposizione dott. A., della persona offesa, lo Statuto della SPERCH S.R.L., l'atto di nomina del responsabile della sicurezza) attestano che nel caso che ci occupa tale delega non c'era.
Come ricordato dai giudici del merito, costituisce ius receptum di questa Corte di legittimità il principio che, al fine di ritenere compiuto il richiamato trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro, vuole essere necessario che al soggetto preposto a tal fine sia assicurata la disponibilità di tutti gli strumenti di autonomia operativa, gestionale e finanziaria indispensabili al fine di garantire l'adozione di tutte le misure precauzionali funzionali alla tutela piena e integrale della vita e dell'incolumità dei lavoratori occupati nell'azienda, e che il trasferimento attuato mediante la delega valga a individuare in modo preciso e determinato gli specifici poteri attribuiti al delegato, a sua volta da individuare, soggettivamente, in persone dotate della necessaria competenza a darvi attuazione (cfr. la richiamata Sez. 4, n. 44482 del 15/10/2013, Pizio, non massimata relativa all'infortunio patito da un lavoratore, in cui la Corte ha confermato la responsabilità del datore, che aveva eccepito l'esistenza di una delega in materia antinfortunistica, atteso che all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non era risultato il rilascio, da parte dell'imputato, di alcuna particolare delega nei confronti di altro soggetto, non potendo essa desumersi implicitamente dal semplice fatto che, secondo l'organigramma aziendale, fosse presente un soggetto preposto al ruolo di capocantiere incaricato di seguire per conto della società l'esecuzione dei lavori).
Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di evidenziare come in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro ben possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega, purché espressa, inequivoca e certa (Sez. 4, n. 8604/2008, Rv. 238970; Sez. 4, n. 12800/2007, Rv. 236196; Sez. 4, n. 9343/2000, Rv. 216727).
Tale delega, tuttavia, laddove rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l'infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza (cfr. Sez. 4, n. 7709/2007, Rv. 238526; Sez. 4, n. 38425/2006, Rv. 235184).
In particolare, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina (Sez. 4, n. 47136/2007, Rv. 238350).
Tale principio è stato ribadito da questa Corte di legittimità anche in casi di società di notevoli dimensioni laddove è stata ritenuta sussistente la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell'ambito dell'azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla concreta applicazione delle misure antinfortunistiche (così questa Sez. 4, n. 39266 del 4/10/2011, Fornoni, Rv. 251440 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche sul lavoro - nei confronti dell'imputato, il quale si era difeso affermando che in un'azienda di notevoli dimensioni la presenza del direttore di stabilimento esclude che il legale rappresentante debba rilasciare una specifica delega per la sicurezza sul lavoro). Ed è stato anche precisato, di recente, che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario delle normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante, quale persona fisica attraverso cui l'ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive; ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche (Sez. 3, n. 17426 del 10/3/2016, Tornassi, Rv. 267026).
4. Peraltro, questa Corte di legittimità, sul punto, ha più volte sottolineato che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E, ancora, va qui ribadito che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (così questa Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253850 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto).
Entrambi i giudici di merito rilevano poi come il fatto che gli operai intervenissero abitualmente sui macchinari effettuando una manutenzione "fai da te", che in realtà riduceva i presidi di sicurezza, potrebbe essere sintomatica non di mera omissione della sorveglianza da parte del datore di lavoro, bensì dell'avallo di siffatto modus operandi in funzione di una maggiore efficienza produttiva e soprattutto di un risparmio di spesa. Ma al di là di tale considerazione, va anche ribadito che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza l'imprenditore che, dopo l'avvenuta scelta della persona preposta al cantiere o incaricata dell'uso degli strumenti di lavoro, non controlla o - se privo di cognizioni tecniche - non fa controllare la rispondenza dei mezzi usati o delle attrezzature ai dettami delle norme antinfortunistiche. In tal caso, infatti, la presenza e la eventuale colpa del preposto non eliminano la responsabilità dell'imprenditore potendosi ritenere che l'infortunio non sarebbe occorso se il datore di lavoro avesse controllato e fatto controllare le attrezzature, le macchine e predisposto i mezzi idonei a dotarle dei requisiti di sicurezza mancanti, conferendo al preposto - come suo "alter ego" - non solo la generica delega a sorvegliare lo svolgimento del lavoro in cantiere ma anche dotandolo dei poteri di autonoma iniziativa - anche eventualmente di spesa o di modifica delle condizioni di lavoro, delle fasi e dei tempi del processo lavorativo - per l'adeguamento e l'uso, in condizioni di sicurezza, dei mezzi forniti (ancora attuale, sul punto, è il pur risalente precedente costituito da sez. 4, n. 523 del 26/11/1996, Rv. 206644). 
5. La Corte territoriale rileva che, nel caso ora in esame, oltre al malfunzionamento della macchina "dovuto al fatto che non vi erano gli idonei meccanismi di fermo del plexiglas" è stata rilevata anche la violazione delle prescrizioni inerenti i comandi poiché la saldatrice aveva un solo pedale di avvio del moto di discesa del punzone, laddove invece la macchina era prevista obbligatoriamente per tenere due operai addetti lì, durante il funzionamento. Ebbene, la "natura obbligatoria" del predetto meccanismo di sicurezza è stata condivisibilmente ritenuta escludere in re ipsa la fondatezza della assenta funzione "integrativa" ovvero facoltativa dei sistemi cautelativi già predisposti.
Invero, lo stesso dott. A. - si legge ancora nella sentenza impugnata- non ha affatto escluso che nel caso di specie la mancanza del "doppio pedale" possa aver avuto incidenza causale nell'evento de quo. A specifica domanda (del PM) su quali fossero i requisiti necessari per la sicurezza della saldatrice, infatti, il tecnico ha risposto facendo riferimento, in termini di eguale importanza, sia al sistema di "antischiacciamento" delle mani mediante il punzone che a quello di "consapevole controllo del comando mediante il doppio pedale".
Corretto appare, sul punto, il dictum dei giudici del gravame del merito secondo cui la predisposizione di attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di origine comunitaria, non soddisfa in toto la ratio precauzionale perseguita dalla normativa di cui si discute se ad essa non si accompagna l'adempimento degli obblighi di adeguata manutenzione, ulteriori e coessenziali ai predetti fini legislativi.
La Corte territoriale ha anche dato conto di come le prove acquisite nel corso del dibattimento di primo grado dimostrassero in modo univoco il "cattivo stato" del macchinario al momento dell'incidente, atteso che "le protezioni non funzionavano", "nel senso che scendevano regolarmente ma evidentemente siccome le vite non erano fissate bene la protezione dava un gioco tale per cui il meccanismo di blocco del punzone non riceveva l''impulso". Logica, pertanto, appare la conclusione per cui non può affermarsi che al macchinario fosse stata effettuata, come ritiene la Difesa, una "corretta manutenzione", dal momento che, oltre alle verifiche in tal senso effettuate dai tecnici SPESAL, anche la relazione rilasciata dalla ditta THF srl, produttrice del macchinario, ha consentito di accertare che presso la SPERCH S.r.l. "i sistemi di sicurezza erano tutti funzionanti, ma necessitavano di una corretta regolazione e messa a punto ". Ed il mero fatto che i presidi di sicurezza predisposti dalla ditta produttrice non fossero risultati eliminati e/o manomessi, non esclude la violazione della normativa antinfortunistica che fra gli obblighi del datore di lavoro espressamente annovera anche quello di "idonea manutenzione" delle attrezzature di lavoro. 
Va ricordato, infatti, che l'articolo 70 del D.lgs. 81/2008 (Requisiti di sicurezza) prevede che: "1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V. 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(. 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70".
Tale norma, va letta, in tutt'uno con il successivo articolo 71 del medesimo D.lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro) secondo cui: 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie. 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'ALLEGATO VI. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3) non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia. 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività, c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a di-sposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALLEGATO VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'ALLEGATO VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11".
Come si vede, la normativa vigente in materia di attrezzature da lavoro individua una serie di obblighi in materia di dotazioni, di idoneità all'uso, di formazione degli addetti, di manutenzione e di controlli che hanno un unico destinatario: il datore di lavoro.
Incontestata, in proposito, è la circostanza che il R.P. dovesse considerarsi tale all'epoca dei fatti e dunque che debbano attribuirglisi gli obblighi che la normativa sulla prevenzione infortuni riconnette a tale figura. Egli era infatti direttore di stabilimento, vicepresidente del consiglio di amministrazione con la responsabilità diretta - anche con facoltà di spesa - di "assumere e licenziare personale e sovrintendere al settore produzione ed alla sicurezza degli impianti (rispetto della normativa antinfortunistica ed in 'generale del lavoro)".
Nello specifico, poi, i giudici di merito danno argomentatamente conto di come sia rimasto provato che, nello svolgimento dei lavori che hanno procurato le lesioni al M.L., non fossero state state rispettate le sopra ricordate prescrizioni imposte dalle norme antinfortunistiche.
L'operaio che ebbe a subire l'infortunio di cui all'imputazione era adibito, infatti, ad operazioni di saldatura di teli in polivinile cloruro a mezzo di una saldatrice elettronica ad alta frequenza della ditta T.H.F. che, come detto in precedenza, si deve considerare priva dei requisiti di sicurezza perché sprovvista di dispositivi atti ad evitare che le mani dei lavoratori fossero offese dal punzone o da altri organi mobili. E il R.P., quale datore di lavoro, comunque, non aveva fornito al lavoratore attrezzatura idonea, ai fini della sicurezza, ed adeguata al lavoro da svolgere.
6. In ultimo, va rilevato che già la Corte territoriale aveva già dato conto, con motivazione logica e congrua con la quale l'odierno ricorrente in concreto non si confronta, di avere ritenuto infondata la censura oggi riproposta tesa ad escludere, in ragione della negligenza del lavoratore, la causalità tra le inadeguate misure di sicurezza e l'occorso evento ricordando come la giurisprudenza di questa Corte Suprema sia pacifica in subiecta materia.
Costituisce ius receptum di questa Corte il principio che, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (così, ex multis, questa Sez. 4 n. 37986 del 27/6/2012, Battafarano, Rv. 254365, che, in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. - dell'imputato, legale rappresentante di una s.a.s., per non avere adeguatamente informato il lavoratore, il quale aveva ingerito del detersivo contenuto in una bottiglia non contrassegnata, ritenendo trattarsi di acqua minerale; conf. Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 dep. il 2015, Bonelli Rv. 261946 in un caso in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del lavoratore che, per l'esecuzione di lavori di verniciatura, aveva impiegato una scala doppia invece di approntare un trabattello pur esistente in cantiere).
Inoltre, è altrettanto pacifico che non vale a escludere la responsabilità dei datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (così questa Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014, Scarselli, Rv. 259321 relativamente ad una fattispecie relativa alle lesioni "da caduta" riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura - "trabattello" - nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza). 
La sentenza oggi impugnata si colloca nel solco di tale consolidata giurisprudenza e anche del recente arresto di questa Corte secondo cui non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (Sez. 4, n. 22813 del 21/4/2015, Palazzolo, Rv. 263497).
In definitiva, va riaffermato il principio che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro" (vedasi anche questa Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E che, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile Sez. 4, n. 4325 del 27/10/2015 dep. il 2016, Zappalà ed altro, Rv. 265942).
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

Così deciso in Roma il 26 aprile 2017