Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2017, n. 24924 - Operaio schiacciato da una trave in cemento armato. La Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata dal CSE: nessuna genericità del Piano di sicurezza


 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 08/03/2017

 

 

 

Fatto

 

1. Il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia pronunciava la condanna di G.I., C.J. e B.C. per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore L.C.V., oltre al risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima, costituitisi parti civili, a ciascuno dei quali assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva.
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha operato una riduzione della pena per effetto della concessione agli imputati delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata.
2. In ordine alla dinamica del fatto, si era accertato che la società Cartisa Srl di Casalgrande aveva appaltato i lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un capannone di sua proprietà alla Oikeia Srl, di cui era legale rappresentante G.I., e che questa li aveva a sua volta subappaltati alla Società cooperativa Ro.Co.Gen., di cui era legale rappresentante C.J., e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva l'ing. B.C..
La mattina dell'1 agosto 2008 una trave prefabbricata in cemento armato del peso di kg.14.000 era stata rimossa dalla copertura del capannone e, in attesa di essere demolita, era stata depositata nell'area cortiliva, posizionata nel senso della sua lunghezza (di mt. 19,80), appoggiata sulla sua larghezza (cm.35) sopra quattro travetti di legno a base quadrata delle dimensioni di sezione di cm.8x8, e collocata, senza essere recintata o posta in altro modo in sicurezza, parallelamente al ponteggio costruito per i lavori di ristrutturazione ed a distanza di circa un metro dallo stesso, di fronte all'accesso alle aree di lavoro. Nel pomeriggio, su incarico del C.J., erano giunti sul posto per scaricare parti di ponteggio e collocarle all'interno dell'immobile gli operai F.G. e L.C.V., i quali, parcheggiato il camion a lato della trave, si erano posizionati in modo che i tubi venissero prelevati dall'interno del veicolo dal L.C.V., il quale li passava al F.G. da sopra la trave. Nel corso di questa manovra, unica possibile perché la trave ostruiva l'accesso all'immobile, i travetti di legno avevano ceduto e la trave si era ribaltata verso destra, schiacciando l'operaio e provocandone il decesso.
3. Limitando l'analisi della sentenza alla posizione dell'unico ricorrente B.C., la Corte territoriale disattendeva in primo luogo il motivo di gravame volto alla declaratoria di inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti in violazione dell'art.407 c.p.p., poiché posti in essere dopo il decorso dei termini massimi previsti per la durata delle indagini preliminari, in quanto, sebbene subito dopo il fatto (1.8.2008) fossero già note le generalità degli indagati, i loro nomi furono iscritti a registro solo in data 24.2.2010: secondo la tesi sostenuta in appello, l'avvio delle indagini preliminari doveva farsi decorrere dalla prima data, con conseguente scadenza al giorno 1.2.2010, e non dalla seconda. Riteneva invece la Corte di Bologna che, dopo un momento di generale raccolta di informazioni e solo all'esito di più approfondite indagini, in particolare del deposito della relazione finale degli agenti accertatori, riassuntiva delle indagini delegate dal P.M., erano stati individuati coloro che, a vario titolo, potevano essere responsabili dell'occorso, e che un eventuale ritardo nell'iscrizione non poteva comunque comportare la inutilizzabilità degli atti, oggetto di sindacato da parte del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare e addirittura penale nei confronti del P.M. negligente.
Nel merito - a fronte delle censure del B.C. che aveva sostenuto che la trave doveva essere rimossa il 5 agosto e che non era stato avvertito dell'anticipazione dell'operazione al giorno 1, altrimenti sarebbe stato presente in cantiere ed avrebbe preteso il rispetto delle indicazioni sulla messa in sicurezza della trave contenute nel PSC da lui redatto - la Corte osservava che le indicazioni contenute nel PSC erano all'evidenza generiche e sommarie e quindi sostanzialmente inidonee ad assicurare, in relazione alle specifiche caratteristiche della trave, che la stessa venisse effettivamente posta in sicurezza dagli operai, legittimati a scegliere un modo piuttosto che un altro per sorreggerla e stabilizzarla, basato sulla loro esperienza e non su tecniche mirate e peculiari. A nulla rilevava poi la mancata recinzione della trave, in quanto il sinistro era dipeso dalla inadeguatezza del sistema di appoggio e di stabilizzazione: a fronte di un corretto posizionamento a terra, nessuna colpa sarebbe stata delineata in capo al B.C. per la inaspettata ed imprevedibile condotta dei lavoratori.
4. L'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
4.1. Con il primo motivo lamenta nullità della citazione per il giudizio di appello e nullità dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione sollevata dalla difesa ex art.178 lett.c) e 179 c.p.p.: la Corte di Bologna non aveva fatto corretta applicazione dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite n.19602/2008, che pronunciandosi sul punto aveva stabilito proprio la nullità della notifica effettuata al difensore ex art. 157, comma 8 bis, c.p.p. nel caso in cui l'imputato avesse, come nella specie, dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.
4.2. Con il secondo motivo insiste nell'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine previsto ex lege.
4.3. Con il terzo motivo deduce illogicità della motivazione, comunque viziata nel percorso valutativo offerto dalle parti. L'Ing. B.C. non era presente sul cantiere al momento del fatto, né era stato avvisato che l'operazione di rimozione della trave, prevista per il giorno 5, era stata anticipata. Qualora fosse stato presente, avrebbe preteso quanto meno che la trave fosse adagiata sul lato largo invece che su quello stretto e recintata, come previsto nel PSC a suo tempo redatto e consegnato al responsabile della società Oikea.

 


Diritto
 

 

1. Le eccezioni proposte dal ricorrente con i primi due motivi di ricorso non sono fondate.
2. Quanto all'eccezione di nullità, oggetto del primo motivo, si osserva che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art.179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la inapplicabilità della sanatoria di cui all'art.184 c.p.p. In ogni caso, l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione e della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non aver avuto cognizione dell'atto ed indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (S.U., n.19602 del 27 marzo 2008, Micciullo, Rv,239396; S.U., n.119 del 27 ottobre 2004, Palumbo, Rv.229539 e Rv.229541).
Da tali arresti giurisprudenziali delle Sezioni Unite, e dalle successive pronunce delle Sezioni semplici di questa Corte, si traggono due importanti principi: per integrare la nullità è necessario che la notificazione della citazione dell'imputato sia effettuata con una modalità inidonea a determinare la effettiva conoscenza dell'atto, e che è onere dell'imputato che eccepisca la nullità indicare gli elementi da cui il giudice possa trarre il convincimento che la effettiva conoscenza dell'atto non vi sia stata. In caso contrario il vizio di notificazione integrante nullità resterebbe privo di offensività processuale, nel senso che non comporterebbe alcuna lesione del diritto al contraddittorio che le regole sulle notificazioni intendono tutelare.
Ed allora va ribadito, stante univoca giurisprudenza in tal senso, che la inidonietà a determinare la conoscenza dell'atto va esclusa ogni qual volta l'imputato sia assistito da un difensore di fiducia (in tal senso Sez.l, n.17123 del 7 gennaio 2016, Rv.266613;Sez.4, n.40066 del 17 settembre 2015, Rv.264505), perché il rapporto fiduciario implica la costanza delle comunicazioni tra le parti ed il rispetto del difensore delle regole di deontologia professionale che lo portano a notiziare il cliente dello sviluppo del processo.
Nella specie né il difensore ha rappresentato al giudice alcuna ragione dalla quale dedurre che egli avesse perso il contatto con il proprio assistito in costanza di rapporto fiduciario, né la parte ha rappresentato di non aver avuto cognizione dell'atto, indicando gli specifici elementi che avrebbero consentito l'esercizio degli officiosi poteri di accertamento del giudice (così Sez.4, n.7917 del 25 gennaio 2016, Rv.266231).
La Corte territoriale ha fatto perciò corretta applicazione dei principi di diritto in materia e dunque la sua decisione è immune dal denunciato vizio di legittimità.
Va ancora rilevato che il motivo di ricorso per cassazione è comunque privo del requisito di specificità, proprio perché è stata dedotta la nullità della notifica effettuata presso il difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di domicilio, senza alcuna indicazione del pregiudizio concreto derivato dalla mancata conoscenza dell'atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa (Sez.6, n.28971 del 21 maggio 2015, Rv.255629) del B.C., che invece, tramite il medesimo legale di fiducia, si è difeso sia in appello sia nel presente giudizio di legittimità.
3. Con riferimento al secondo motivo, con cui si prospetta inutilizzabilità degli atti di indagine per tardiva iscrizione del nome del B.C. nel registro delle notizie di reato, questa Corte si è già pronunciata nel senso di escludere, in caso di eventuali ritardi indebiti della iscrizione del nome della persona a cui il reato è attribuito, le conseguenze di inutilizzabilità di cui all'art.407, comma 3, c.p.p., fermi restando eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. incorso nel ritardo (S.U., sent.n.40538 del 24/9/2009, Rv.244376): il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre infatti, per l'indagato, dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto sul registro previsto dall'art.335 c.p.p. e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverlo (Sez.6, sent.n.18480 del 12/12/2014).
A tali principi si è uniformata la Corte di Appello, la quale non ha mancato di rilevare, in ogni caso, l'infondatezza della prospettazione difensiva, poiché nell'immediatezza del fatto erano stati identificati compiutamente i responsabili dei lavori di cantiere, in base al ruolo da ciascuno ricoperto, e sentiti ai fini di una generale raccolta di informazioni, ma la loro individuazione come indagati, ovvero come possibili autori delle condotte colpose che avevano determinato l'evento mortale, era stata successiva ed intervenuta all'esito del deposito della relazione finale degli agenti accertatori, riassuntiva delle indagini espletate su delega del P.M.
4. Appare invece fondato il terzo motivo, con cui si lamenta un vizio motivazionale nelle argomentazioni svolte a sostegno della pronuncia di condanna.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 92 D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81, è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento (PSC); c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino agli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Non è invece tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto (Sez.4, sent. n. 27165 del 24/5/2016, Rv. 267735; Sez.4, sent.n.47834 del 26/4/2016, Rv. 268255; Sez.4, sent.n. 44977 del 12/6/2013, Rv.257167).
Questi dunque i compiti del B.C., ritenuto responsabile dell'evento, secondo l'ipotesi accusatoria condivisa dai giudici di merito, per non aver rispettato l'art.92, comma 1 lett.a) D.Lgs.n.81/2008, che poneva a suo carico l'obbligo di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice e dei sub-appaltatori delle disposizioni del Piano di Sicurezza, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (quali ad esempio recinzione del cantiere, accesso, area deposito materiali, procedure specifiche per la rimozione della trave).
Esclusa quindi la necessità di una sua presenza quotidiana sul cantiere e la conseguente rilevanza dell'anticipazione del lavoro rispetto alla data originariamente fissata per il posizionamento a terra della trave, trattandosi di verificare la idoneità delle disposizioni del Piano di Sicurezza, la Corte di Bologna ha ritenuto le indicazioni ivi contenute generiche e sommarie, non specifiche rispetto alle peculiarità del cantiere ed ai singoli elementi da rimuovere e da demolire, e quindi sostanzialmente inidonee ad assicurare, in relazione alla trave che poi rovinando a terra travolse il lavoratore, che la stessa venisse effettivamente posta in sicurezza. "Sia la mancata previsione di un preciso sistema di puntellamento che, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del manufatto, ne garantisse la stabilità a terra, sia la sostanziale delega agli operatori che, a fronte di una generica previsione del PSC, erano legittimati a scegliere a loro discrezione un modo piuttosto che un altro per sorreggerla e stabilizzarla sulla base della loro personali competenze, sensibilità e attenzione, oltre a rappresentare grave negligenza, hanno integrato un'evidente violazione della norma cautelare che ha avuto incidenza causale sull'evento mortale verificatosi" (così a pag.9 della sentenza impugnata).
Osserva il Collegio che il giudizio di genericità dell'indicazione appare meramente assertivo e non si confronta con quanto contenuto a pag.61 del Piano di Sicurezza in cui vengono impartite le modalità di rimozione delle strutture portanti costituenti l'originaria copertura, inclusa la "trave monolitica a doppia pendenza in cemento armato", ove si legge testualmente - secondo quanto riportato in sentenza - che tali elementi dovevano "essere rimossi con estrema cautela da personale qualificato al fine di prevenire il rischio di caduta degli stessi e conseguentemente adagiati al suolo in modo stabile e sicuro, utilizzando sistemi di puntellamento atti a garantirne la stabilità" e che le aree di stoccaggio dovevano "essere interdette mediante apposita transennatura al fine di eliminare ogni tipo di interferenze con le restanti aree del cantiere".
La trave non era stata adagiata al suolo in modo stabile e sicuro, come previsto, ma poggiata su blocchetti non adeguati a reggerne il peso e su questa mancata osservanza della previsione di Piano appare necessario che la Corte proceda a nuovo esame.
Affermazione carente sul piano della logica è poi quella esposta a pag.10 della sentenza di appello, ove si legge che la omessa recinzione della trave a terra, prevista parimenti nel Piano per evitare che i non addetti vi si avvicinassero, non era stata determinante per la causazione dei sinistro, verificatosi unicamente per il cedimento, dovuto all'eccessivo peso del manufatto, dei travetti in legno di sostegno ed all'inidonea stabilizzazione a terra, dipesa quest'ultima sempre dalle lacunose prescrizioni del PSC.
Così ragionando la Corte di merito non ha però considerato che la recinzione della trave avrebbe impedito che i due operai, il F.G. ed il L.C.V., scaricassero i materiali contenuti nel camion posizionandosi ciascuno ad un lato della trave, in modo tale da "passarsi" da sopra le parti di ponteggio da collocare all'interno dell'immobile: andrà quindi più approfonditamente valutato se la prossimità del lavoratore, poi travolto dal ribaltamento, alla trave non recintata abbia concretato il rischio che la disposizione prevista nel Piano mirava ad evitare.
Va pertanto annullata la impugnata sentenza limitatamente alla posizione del B.C., affinché la Corte di Bologna torni ad esaminare tali due aspetti della vicenda.

 


P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'imputato B.C., con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo 2017