Regione Sicilia
Assessorato della salute
Decreto 30 gennaio 2017
Modalità di ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.L.vo n. 758/1994.
G.U.R.S. 17 marzo 2017, n. 11

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare l'art. 6 bis che disciplina i rapporti tra le Regioni, le Università e le strutture del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.C.M. 17 dicembre 2007 - “Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministra-zione della Regione”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;
Vista la circolare 10 maggio 2010, n. 1269 “Linee guida per l'organizzazione dell'area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 28 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6 dell'11 gennaio 2017 “Autorizzazione esercizio provvisorio per l'anno 2017 - Decreto L.vo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato A/1-9.2 - Documento tecnico di accompagnamento - Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017. Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata. Approvazione”;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 “Modificazione della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” che prevede le modalità di prescrizione ed estinzione dei reati in materia di sicurezza ed igiene di lavoro;
Visto il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, aggiornato ed integrato con il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106;
Viste, in particolare le disposizioni, contenute nell'art. 13 “Vigilanza”, comma 6, e nell'art. 14 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela e sicurezza dei lavoratori”, comma 8, del D.L.vo n. 81/2008, in base alle quali “l'importo delle somme che l'A.S.L., in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.”;
Considerato che la Regione siciliana ha istituito apposito capitolo di entrata n. 1779 “Proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia d'igiene e sicurezza nel lavoro”, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.L.vo n. 758/1994”;
Considerato che è stato parimenti costituito capitolo di spesa n. 417327 “Spese per attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti delle AA.SS.LL. da finanziare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L.vo n. 81/2008, con i proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21, comma 2, del D.L.vo n. 758/1994”;
Atteso che il capitolo 417327 ammonta per l'esercizio finanziario 2017 a € 1.067.000,00;
Atteso che tali fondi sono destinati al potenziamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, in ottemperanza alle citate norme;
Ritenuto opportuno definire le linee operative per l'utilizzo dei suddetti fondi, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate;
Visto il Piano regionale della prevenzione ed, in particolare, il macro obiettivo 2.7;
Visto il D.A. n. 2531/11, che prevedeva le modalità di ripartizione dei suddetti fondi alle AA.SS.PP.;
considerato che le modalità di ripartizione del su citato D.A. n. 2531/11 erano funzionali alla fase di prima applicazione e che oggi occorre puntare al sistematico potenziamento delle attività svolte dalle AA.SS.PP. in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro ed in coerenza al Piano regionale della prevenzione;
Ritenuto, pertanto, di revocare e sostituire il D.A. n. 2531/11 del 2 dicembre 2011;
 

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, il D.A. n. 2531/11 del 2 dicembre 2011 è revocato e sostituito dal presente decreto.

 

Art. 2

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le risorse disponibili del capitolo 417327 del bilancio della Regione siciliana “Spese per l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai Dipartimenti delle AA.SS.PP. da finanziare ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L.vo n. 758/1994” verranno assegnate, per ogni esercizio finanziario, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'85% dell'ammontare complessivo alle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana, vincolate all'utilizzo da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. (SPRESAL e S.I.A.), per gli obiettivi previsti dalle citate disposizioni normative con particolare indirizzo al rafforzamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro;
b) per il restante 15% all'attività di iniziativa regionale e nell'ambito della prevenzione nei luoghi di lavoro.

 

Art. 3

L'assegnazione del 50% dei fondi di cui all'art. 2, punto “a”, erogata secondo quote capitarie, è vincolata al raggiungimento, nell'anno precedente, degli obiettivi assegnati alle AA.SS.PP. della Regione siciliana derivanti dal “Piano regionale della prevenzione - Macro obiettivo 7 "nonché dal piano di monitoraggio e controllo sugli adempimenti di formazione in materia di “salute e sicurezza sul lavoro “e sarà considerata quale “condizione di accesso”.
il raggiungimento degli obiettivi suddetti sarà oggetto di valutazione dell'apposita relazione del direttore dell'area tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Dipartimento di prevenzione, controfirmata dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di appartenenza entro il 30 gennaio successivo all'anno di riferimento degli obiettivi stessi.

 

Art. 4

La valutazione dei contenuti della relazione aziendale sanitaria di cui al superiore articolo sarà curata dai servizi specifici del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che si avvarranno degli indicatori di cui al D.A. n. 351/2016 e delle necessarie verifiche ispettive.

 

Art. 5

L'assegnazione del restante 50% dei fondi di cui all'art. 2, punto “a”, avverrà secondo le seguenti modalità:
- 20% in proporzione al gettito complessivo delle san-zioni riscosso nell'anno precedente da ogni singola A.S.P.;
- 20% da ripartire tra ogni singola A.S.P., nel caso di incremento di verifiche effettuate in ogni singolo territorio di competenza nella ragione del 10% rispetto all'anno precedente;
- 10%, da ripartire tra ogni singola A.S.P., nel caso di incremento di verifiche effettuate in ogni singolo territorio di competenza nella ragione del 10% rispetto all'anno precedente rapportate al numero delle imprese esistenti.
il raggiungimento degli obiettivi sarà certificato da apposita relazione del direttore del Dipartimento di prevenzione, controfirmata dal direttore generale dell'azienda sanitaria di appartenenza entro il 30 gennaio di ogni anno e dovrà essere validata dal dirigente generale del Dipartimento ASOE.

 

Art. 6

I fondi di cui all'art. 2, lettera “a”, potranno essere utilizzati per:
1) promuovere l'attività di vigilanza sul territorio, predisponendo progetti di prevenzione ad hoc in base alle tipologie di rischio ed ai comparti di aziende maggiormente a rischio, presenti nel territorio di competenza in coerenza alla normativa sulla contabilità pubblica e sui contratti della pubblica amministrazione;
2) predisporre progetti incentivanti per gli operatori;
3) implementare la funzionalità dei servizi medesimi, anche mediante il reclutamento delle risorse umane a ter-mine, ritenute indispensabili e funzionali ad assicurare lo specifico livello essenziale di assistenza;
4) formare ed aggiornare gli operatori;
5) provvedere all'acquisto di riviste, abbonamenti, libri, software finalizzati all'attività;
6) organizzare iniziative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) acquisire, adeguare e mantenere beni (auto, posta-zioni di lavoro, etc.) e strumenti (attrezzature mediche, strumenti di misura, attrezzature informatiche, macchine fotografiche, etc.) necessari al funzionamento e/o al miglioramento dei servizi.

 

Art. 7

I fondi di cui all'art. 2, lettera “b”, potranno essere utilizzati da parte del Dipartimento ASOE per:
1) Gestire, aggiornare e mantenere la piattaforma web www.prevenzionecantieri.it con eventuale acquisizione/ ammodernamento delle attrezzature informatiche;
2) implementare iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori della prevenzione;
3) Coordinare le attività formative regionali di riferimento per gli operatori della prevenzione;
4) Organizzare iniziative in materia di sicurezza sul lavoro;
5) coordinare l'elaborazione dei dati su infortuni e malattie professionali con relative pubblicazioni;
6) Fornire supporto alle iniziative ed alle attività istituzionali delle AA.SS.PP.

 

Art. 8

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 5 le somme residue verranno redistribuite alle AA.SS.PP. che abbiano raggiunto gli obiettivi alle stesse assegnati.

 

Art. 9

In fase di prima applicazione del presente decreto, l'assegnazione del restante 50% dei fondi di cui all'art. 5 avverrà in proporzione al gettito complessivo delle sanzioni riscosso nell'anno precedente da ogni singola A.S.P. e sarà decurtato delle somme erogate negli esercizi finanziari precedenti ed ancora non spese o non rendicontate a valere sui medesimi fondi.

 

Art. 10

Il presente decreto è inviato alla Ragioneria centrale di questo Assessorato della salute per il visto.
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 30 gennaio 2017.

GUCCIARDI