Categoria: 2015
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 2015
Validità: 01.11.2014 - 31.12.2015
Parti: Anap, Alim e Selp
Settori: Edilizia, Edili ed affini, PMI
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 - Parte economica
Art. 2 - Ente Bilaterale
Art. 3 - Fondo interprofessionale
Art. 4 - Previdenza sanitaria integrativa
Art. 5 - Fondo pensione integrativa
Diritti Sindacali e di Associazione
Testo del CCNL
Premessa
Sistema di concertazione e di informazione
Concertazione per le grandi opere
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 (Assunzione e documenti)
Art. 2 (Periodo di prova)
Art. 3 (Mutamento di mansioni)
Art. 4 (Mansioni promiscue)
Art. 5 (Orario di lavoro)
Art. 6 (Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia)
Art. 7 (Riposo settimanale)
Art. 8 (Soste di lavoro)
Art. 9 (Sospensioni e riduzioni di lavoro)
Art. 10 (Recuperi)
Art. 11 (Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza)
Art. 12 (Elemento economico territoriale)
Art. 13 (Lavoro a cottimo)
Art. 14 (Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti)
Art. 15 (Ferie)
Art. 16 (Gratifica natalizia)
Art. 17 (Festività)
Art. 18 (Accantonamenti presso l'Edilcassa)
Art. 19 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Art. 20 (Indennità per lavori spedali disagiati)
Art. 21 (Trasferta)
Art. 22 (Trasferimento)
Art. 23 (Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica)
Art. 24 (Elementi della retribuzione)
Art. 25 (Modalità di pagamento)
Art. 26 (Trattamento in caso di malattia)
Art. 27 (Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale)
Art. 28 (Congedo matrimoniale)
Art. 29 (Anzianità professionale edile)
Art. 30 (Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli)
Art. 31 (Obblighi e responsabilità degli autisti)
Art. 32 (Preavviso)
Art. 33 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 34 (Indennità in caso di morte)
Art. 35 (Reclami)
Art. 36 (Fondo Interprofessionale)
Art. 37 (Quote sindacali)
Art. 38 (Commissione tecnica nazionale)
Art. 39 (Accordi locali)
Art. 40 (Aspettativa operai)
Art. 41 (Lavori usuranti)
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 42 (Assunzione)
Art. 43 (Periodo di prova)
Art. 44 (Orario di lavoro)
Art. 45 (Elementi del trattamento economico globale)
Art. 46 (Stipendio minimo mensile)
Art. 47 (Elemento economico territoriale)
Art. 48 (Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario)
Art. 49 (Aumenti periodici di anzianità)
Art. 50 (Indennità di cassa e di maneggio di denaro)
Art. 51 (Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato)
Art. 52 (Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria)
Art. 53 (Indennità di zona malarica)
Art. 54 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Art. 55 (Lavori fuori zona)
Art. 56 (Trasferta)
  Art. 57 (Trasferimento)
Art. 58 (Alloggio)
Art. 59 (Mutamento di mansioni)
Art. 60 (Pagamento della retribuzione)
Art. 61 (Giorni festivi e riposo settimanale)
Art. 62 (Ferie)
Art. 63 (Tredicesima mensilità)
Art. 64 (Premio annuo)
Art. 65 (Premio di fedeltà)
Art. 66 (Trattamento in caso di malattia)
Art. 67 (Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale)
Art. 68 (Congedo matrimoniale)
Art. 69 (Aspettativa)
Art. 70 (Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale)
Art. 71 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
Art. 72 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 73 (Indennità in caso di morte o di invalidità permanente)
Art. 74 (Certificato di Lavoro)
Art. 75 (Quote sindacali)
Art. 76 (Regolamentazione speciale per i quadri)
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati

Art. 77 (Classificazione dei lavoratori)
Art. 78 (Reperibilità)
Art. 79 (Lavoro delle donne e dei fanciulli)
Art. 80 (Chiamata e richiamo alle armi)
Art. 81 (Tutela della maternità e paternità)
Art. 82 (Tutela della dignità personale dei lavoratori)
Art. 83 (Lavoratori invalidi)
Art. 84 (Lavoratori extracomunitari)
Art. 85 (Tossicodipendenti)
Art. 86 (Mense aziendali)
Art. 87 (Alloggiamenti e cucine)
Art. 88 (Igiene e ambiente di lavoro)
Art. 89 (Sicurezza sul lavoro)
Art. 90 (Fondo di previdenza integrativa)
Art. 91 (Permessi)
Art. 92 (Diritto allo studio)
Art. 93 (Addestramento professionale)
Art. 94 (Disciplina dell'apprendistato)
Art. 95 (Contratti di inserimento)
Art. 96 (Contratto a termine)
Art. 96 bis (Lavoro a tempo parziale)
Art. 97 (Somministrazione di lavoro)
Art. 98 (Distacco temporaneo)
Art. 99 (Assenze)
Art. 100 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 101 (Licenziamenti)
Art. 102 (Passaggio da operaio ad impiegato)
Art. 103 (Cessione, trapasso e trasformazione di azienda)
Art. 104 (Previdenza Sanitaria integrativa)
Art. 105 (Reclami e Controversie)
Art. 106 (Assemblee)
Art. 107 (Cariche sindacali e pubbliche)
Art. 108 (Affissioni)
Art. 109 (Normalizzazione dei rapporti sindacali)
Art. 110 (Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni)
Art. 111 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore)
Art. 112 (Disposizioni generali)
Art. 113 (Decorrenza e durata)
Art. 114 (Esclusiva di stampa)
Allegati
Allegato A
Allegato C
Allegato E
Allegato F
Allegato G Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Allegato H
Allegato N
Allegato U Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse edili

Anap Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini in vigore dal 2 luglio 2015 fino al 31 dicembre 2015

Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del "Associazione Nazionale Aziende e Professionisti Anap. CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini ".
Tra Associazione Nazionale Aziende e Professionisti in sigla Anap Associazione Liberi Imprenditori in sigla Alim Per parte sindacale: Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati in sigla Selp

Art. 2 - Ente Bilaterale
Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di adottare per il presente CCNL l'Ente Bilaterale del macro settore Edilizia denominato Enbiform costituito da una o più Parti Sociali firmatarie del presente accordo e relativo CCNL.

Art. 3 - Fondo interprofessionale
Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di indicare nella successiva stesura del CCNL il fondo interprofessionale da utilizzare per tutto quello che prevede la normativa vigente.

Art. 5 - Fondo pensione integrativa
In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si dà atto che le Parti Sociali si danno il termine di mesi 6 (sei) per la chiusura del CCNL.

Roma 02 luglio 2015

Anap Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini

Il giorno due, nel mese di luglio dell'anno duemilaquindici, in Roma, a seguito delle trattative e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali:
Per parte datoriale: Associazione Nazionale Aziende e Professionisti in sigla Anap, Associazione Liberi Imprenditori in sigla Alim Per parte sindacale: Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati in sigla Selp, è stato stipulato il presente CCNL Piccola e media industria per i dipendenti da Imprese edili ed affini.

Diritti Sindacali e di Associazione
Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Formazione di base per lavoratori edili di primo ingresso - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e territoriale - Piani di sicurezza - Formazione - OPB - Parti sociali.
Permessi sindacali
Le Parti stipulanti riconoscono che ciascun dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
I dipendenti, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del DI. n. 318/1996, convertito con modificazione in Legge n. 402/1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970.
La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro almeno 48 ore prima dell'orario fissato per il suo svolgimento, ovvero 24 ore, in caso di comprovata urgenza.
Assemblee - È riconosciuto ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea al di fuori dell'orario di lavoro e di quanto disposto al precedente paragrafo al fine di trattare materie di interesse sindacale e lavorativo.
Le suddette riunioni sono indette singolarmente o collettivamente dalle Rappresentanza Sindacali Aziendali (RSA) nell'unità produttiva - cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo - nella quale i lavoratori sono impiegati.
Dell'assemblea deve essere data comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore antecedente l'orario fissato per il suo svolgimento. Devono altresì essere informate per conoscenza le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente CCNL.
Qualora non trovi applicazione l'art. 35 della legge n. 300/1970, ai lavoratori in forza presso unità produttive con almeno 5 dipendenti, deve essere riconosciuto il diritto a permessi retribuiti nel limite complessivo di 8 giorni all'anno per partecipare ad assemblee al di fuori del luogo di lavoro inerenti la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Per la determinazione del numero dei dipendenti di cui al comma precedente, si fa riferimento alla data di convocazione dell'assemblea sindacale.
I termini di preavviso per il datore di lavoro, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, sono quelli previsti al terzo comma del presente paragrafo.
I lavoratori, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 3 del Di. n. 318/1996 convertito nella Legge n. 402/1996.
Per quanto non disposto dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
Rappresentanze Sindacali Aziendali - Ai sensi della Legge n. 300/1970, le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, possono:
a. nelle imprese con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale aziendale (RSA);
b. nelle imprese da 101 (centouno) a 300 (trecento) lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali;
c. oltre la soglia dei 300 (trecento) dipendenti ed ogni 300 (trecento) dipendenti possono designare ulteriori 3 (tre) rappresentanti sindacali.
Visto l'art. 19 punto b) della Legge n. 300/1970, non avendo le OO.SS. firmatarie il presente CCNL sottoscritto l'Accordo Interconfederale del 01[20]/12/1993, possono costituire presso ogni impresa le RSA.
[…]
Per quanto non disposto dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
Trattenute quote sindacali […]
Le Parti stipulanti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per Diritto di affissione - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni altro tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a disposizione dall'impresa all'interno dell'unità produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i lavoratori.
Le Parti concordano la piena attuazione dell'art. 15, D.lgs. n. 81/08 e ss.mm. sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
a. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e. la riduzione dei rischi alla fonte;
f. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
j. il controllo sanitario dei lavoratori;
k. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
l. l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m. l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n. l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o. le istruzioni adeguate ai lavoratori;
p. la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
r. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
t. l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con pascolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare
oneri finanziari per i lavoratori.
Obblighi dei lavoratori:
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. e) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
f. non rimuovere o. modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
1. URLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei RLS avviene secondo le modalità di cui al punto 6);
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS;
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto alla voce.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
1. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro
interno.
2. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
3. L'elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza di concerto con il ministro della salute, sentite le Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
4. In ogni caso il numero minimo dei RLS di cui al punto 2) è il seguente:
a. RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b. RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c. RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei RLS è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
5. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai punti 3) e 4), le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori territoriali e di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST):
1. RLST esercita le competenze del RLS di cui al punto "Attribuzioni del RLST" e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS; "
2. Le modalità di elezione o designazione del RLST di cui al punto 1) sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma;
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di cui all'articolo;
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2). Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo paritetico;
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al RLST, questi lo comunica all'Organismo paritetico o, in sua mancanza, all'Organo di vigilanza territorialmente competente;
6. L'Organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST;
7. RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo mi percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale;
8. L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo:
1. RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a. i porti di cui all'art. 4, comma 1), lett. b), e) e d), legge 28.1.94 n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b. Centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del ministro dei trasporti 18.10.06 n. 3858;
c. impianti siderurgici;
d. cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e. contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero
complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
1. RLS:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve una Formazione adeguata;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
j. partecipa alla riunione periodica;
k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del "documento di valutazione dei rischi".
4. RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
5. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri gestionali.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08, appositi permessi retribuiti pari a 6 ore annue nelle unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 8 ore annue nelle unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.
Nelle unità lavorative che occupano da 15 a 50 dipendenti per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per le aziende, imprese con più di 50 dipendenti le ore di permessi retribuiti sono 32.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), e), d), g), i) ed 1) dell'art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con riferimento a:
a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al punto 1) sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-01-2012
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la /formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al punto 2).
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio della utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti e i dirigenti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-01-2012) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
(a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
(b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
(c) valutazione dei rischi;
(d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione della emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa della emanazione delle disposizioni di cui al comma 3), art. 46 del D.Lgs 81/08 e ss.mm., continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell'interno 10.3.98, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7.4.98, attuativo dell'art. 13. D.lgs. 19.9.94 n. 626. 
9. RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
10. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a. principi giuridici comunitari e nazionali;
b. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e. valutazione dei rischi;
f. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h. nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
11. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi paritetici provinciali ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
12.11 contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
13. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276 e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriale:
1. Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (o territoriale) sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS); tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo;
2. I rappresentanti per la sicurezza (o territoriale) sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.
Formazione effettuata da Enbiform - Opb- Parti sociali:
Le parti contraenti il presente contratto, ritenendo prioritaria la formazione in materia di sicurezza e salute al RLS e RLST e ai lavoratori in genere che è elemento indispensabile per ridurre ed eliminare gli incidenti nei cantieri edili concordano, sin da ora, la priorità di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza e salute nel luoghi di lavoro per RLS (32 ore), RLST (64 ore), datori di lavoro (16,32 e 48 ore, Dirigenti (12 ore), Preposti (8 ore) e lavoratori (16 ore di base e specifica di cantiere (4, 8,12), Primo Soccorso(12,16 ore), Antincendio (4, 8 e 16 ore) ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.
FaD (Formazione a Distanza):
Per alcune tipologie di corsi sarà utilizzata la Formazione a distanza ove è consentita e nei casi ove è prevista la partecipazione di tecnici scolarizzati (RLST)per il ruolo Tecnico da svolgere e per la formazione del personale amministrativo operante negli uffici delle imprese.
Inoltre saranno progettati, in collaborazione con Associazioni, enti, e aziende specializzate, particolari tipologie di formazione progettate per essere utilizzate in piattaforma per aziende o gruppi di aziende con un numero notevole di dipendenti.
La FaD è una particolare formazione con la caratteristica principale del suo svolgersi tra soggetti che fisicamente non si trovano a condividere lo stesso spazio fisico. La tradizionale lezione frontale viene riportata tale e quale e il soggetto segue tutto il percorso formativo a distanza.
Questa tipologia di FaD è vista come ambiente di gestione della conoscenza con canale di comunicazione attiva e Percorsi formativi personalizzati.
È un processo di "apprendimento digitale" con la possibilità di effettuare una serie di verifiche efficaci (test, simulazioni di ruoli, risoluzioni di casi concreti in audio-video) per arrivare alla Formazione utile riferita al ruolo e per i compiti da svolgere. Il vantaggio della formazione in FaD integrata è nell'avere la possibilità di seguire il percorso formativo scegliendo i tempi di studio senza interrompere i propri impegni anche lavorativi. Viene utilizzata la Formazione a Distanza (FaD) riconosciuta ed applicata a livello regionale, nazionale ed in sede europea.
Obiettivo dei corsi
I moduli, complessivamente, saranno progettati per la loro fruizione a distanza per dare ai partecipanti conoscenze e competenze che li mettano in condizione di svolgere il ruolo per il corso specifico per gestire in modo continuativo un sistema aziendale di sicurezza.
Metodologia
a. Collegamento tramite Internet e utilizzo di slides
b. Videocorsi
c. Documenti e dispense scaricabili;
d. Verifica di apprendimento: test a risposte multiple.
Verifiche
Saranno del tipo interattivo con Test.
Documentazione
Tutti le slides ed il materiale complementare utilizzato durante il corso saranno fornite al corsista in formato pdf, Tutti i test di verifica del corso, lo sviluppo temporale dei corsi e la copia dell'Attestato saranno conservati quale documentazione della formazione avvenuta.
Attestato
La conclusione di tutti i percorsi formativi avverrà presso gli OPR e OPP territorialmente competenti con verifica finale tramite test a risposta multipla e colloquio finale. Sarà consegnato l'Attestato numerato dell'avvenuta formazione valido su tutto il territorio nazionale. Gli elenchi dei corsisti formati saranno inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Formazione di base per lavoratori:
Ogni impresa edile se deve assumere un lavoratore che per la prima volta si inserisce a livello lavorativo nel settore edile, dovrà provvedere alla sua formazione di base attraverso la frequenza di un corso di base di 16 ore prima di iniziare a lavorare nel cantiere edile.
Saranno disponibili dei percorsi formativi di base di 16 ore da effettuare prima dell'inizio del rapporto di lavoro per garantire sicurezza e salute ai lavoratori che entrano in cantiere per la prima volta. I corsi formativi organizzati in FAD formazione on-line/ (formazione teorico-pratica di base, problem solving, video clip, verifiche dell'apprendimento, etc.) di 16 ore sono lo strumento concreto individuato per ridurre le malattie professionali, gli infortuni e le morti bianche nei cantieri. La partecipazione ai corsi finalizzata a una formazione utile e pratica è una opportunità per avviare al lavoro edile in cantiere manodopera più consapevole e in grado di governare i rischi con la consapevolezza degli accadimenti che possono causare danni gravi alla salute, alla incolumità e incidenti mortali. Molta attenzione, quindi, per l'immissione al lavoro edile di lavoratori "inesperti", di cui molti stranieri, che dovranno eseguire procedure spesso non note e ad interloquire in una lingua sconosciuta.


Partecipazione e organizzazione dei corsi:
I corsi di formazione saranno organizzati da Enbiform e a livello Regionale e provinciale dall’OPB utilizzando ima quota percentuale (definita dalla contrattazione territoriale) dei contributi, a carico del datore di lavoro, previsti per la formazione professionale. I corsi saranno svolti nel periodo e orario in accordo con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tutte le parti sociali che hanno sottoscritto questo CCNL possono organizzare tutte le tipologie di percorsi formativi normati e non normali anche in convenzione per diretta emanazione con Enbiform in collaborazione con l'OPB (Organismo Paritetico Bilaterale Provinciale) ove presente e Anap. Nazionale rilasciando attestato di formazione registrato nell'anagrafe nazionale ed inserito in banca dati per il controllo della veridicità.
Formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 48 comma7):
Il Dlgs. 81/08 e ss.mm. prevede la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in un'ottica di collaborazione con il Datore di Lavoro, per la formulazione e l'attuazione delle misure di Prevenzione Protezione dai rischi professionali aziendali.
Dall'analisi degli articoli dettati in tema di consultazione e partecipazione dei Lavoratori alla sicurezza, emerge chiaramente una figura di Rappresentante dei Lavoratori che si pone, nell'organizzazione del sistema di Prevenzione e Protezione, quale soggetto attivo e necessario tanto da dover essere consultato negli adempimenti più significativi di sicurezza.
Il Decreto stabilisce anche che il Rappresentante, per poter esercitare le proprie funzioni, deve conseguire una formazione adeguata al suo ruolo.
Nel modello di produzione del settore edile il lavoratore occupa un ruolo centrale.
La persona diventa, dunque, il punto di riferimento per quanto attiene il sistema di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il lavoratore è al medesimo tempo il destinatario e il soggetto di prevenzione attiva per la sicurezza attraverso l'attività che sui luoghi di lavoro svolgono i lavoratori eletti Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nelle realtà lavorative più piccole, le imprese con meno di 15 dipendenti, dove i lavoratori non eleggono gli RLS interni a ricoprire il ruolo di vigilanza per la sicurezza dei lavoratori interviene il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) in diretta dipendenza con la Commissione Tecnica dell'Organismo Paritetico Bilaterale Provinciale.
L'Organismo Paritetico Bilaterale Provinciale ha come finalità nell'ambito territoriale l'effettuazione, tramite l'RLST, nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51 c. 6 del Dlgs 81/08.
Inoltre l'OPB comunica alle Aziende-Imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti gli RLS territoriali ai sensi dell'art. 51 c. 8 del Dlgs 81/08 e ss.mm. e redige annualmente una relazione sull'attività svolta dagli RLST dell'OPB da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l'Inail ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 81/08;
La figura del rappresentante lavoratori sicurezza territoriale:
Gli Organismi Paritetici Bilaterali Provinciali, attraverso i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST) di CIU (Comparto Edili) coadiuvati dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCNL
Cod ___ eseguono visite di prevenzione sui cantieri per sollecitare gli adeguati controlli e il rispetto della normativa vigente (Dlgs. 81/08).
L'OPB con gli RLST, che sono designati da _____dai sindacati rappresentativi nel settore edile a livello provinciale, svolgeranno i loro compiti in relazione all'ambito loro assegnato a livello cittadino.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 D.Lgs 81/08 e SS.MM. che sono:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs 81/08 e SS.MM.;
e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. riceve ima formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs 81/08 e smi.
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs 81/08 e SS.MM.;
k. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Viene utilizzato in tutte le aziende o unità produttive del territorio del comparto edile nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi tra le Parti Sociali. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, hi tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo Paritetico Provinciale.
Ove l'azienda impedisca l'accesso al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
L'esercizio delle Funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Ogni RLST ha il compito di svolgere le visite di ispezione preventiva ai cantieri di competenza, per verificare la corretta applicazione di tutte le normative sulla sicurezza e salute.
Per agire con la massima efficacia l'OPB si coordinerà con la Medicina del lavoro territorialmente competente e la Direzione Provinciale del lavoro.
Gli RLST oltre le visite di cantiere sono preventivamente consultati dalle Imprese edili (assenza di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sui Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sui Piani Operativi di sicure; (POS) e sui Piani di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.).
Obiettivi.
Fornire ai Partecipanti tutti gli elementi necessari affinché i compiti che la legge attribuisce all'RLST vengano svolti adeguatamente con competenza ed efficacia
Durata:
La durata del corso è di 64 ore.
Conoscenze necessarie in entrata:
Le conoscenze necessarie afferiscono di norma ad una formazione di carattere sindacale con attitudini a favorire il lavoro di gruppo.
Competenze acquisite:
1. Si individuano le seguenti aree di attività:
a. analisi/ valutazione dei rischi
b. verifica costante delle misure di Prevenzione e di sicurezza
c. animazione di sicurezza
d. informazione dei Lavoratori
2. Alla fine del percorso formativo saranno acquisire competenze:
a. diagnostiche
b. decisionali
c. relazionali
3. nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi almeno a
a. normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro con riferimento all'edilizia;
b. rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all'ambito edile;
c. danni legati a quei rischi;
d. limiti di esposizione a fattori inquinanti;
e. analisi degli infortuni;
f. analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo); modalità dì Prevenzione;
g. strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, documento di valutazione, etc; valutazione di programmi di informazione;
h. costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale).
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le funzioni di:
a. consultazione preventiva sull'analisi e sulla valutazione dei rischi, e la programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione, e protezione;
b. consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e sulla gestione dell'emergenza (antincendio, evacuazione e pronto soccorso);
c. informazione sulla documentazione aziendale inerente la sicurezza sul lavoro e sugli atti degli organi di vigilanza;
d. consultazione riguardo la formazione dei lavoratori;
e. richiesta di una riunione per la sicurezza quando lo ritenga necessario;
f. ricorso alle autorità di vigilanza qualora ritenga insufficienti e inidonee le misure aziendali di sicurezza e che l'Azienda stessa non ritiene opportuno modificare;
g. proporre al servizio di prevenzione l'adozione di nuove misure che ritenga idonee a tutelare meglio la salute e
l'integrità dei lavoratori;
h. consultazione del registro infortuni oltre che naturalmente del Documento di Valutazione dei Rischi.
Destinatari del percorso formativo
I Soggetti Tecnici individuati e designati dal Sindacato dei lavoratori, e dai sindacati rappresentativi nel settore edili firmatari e per adesione del CCNL ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 81/08 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dall'art. 50 del D.Lgs 81/08 - testo unico e D.Lgs 106/09 correttivo.
Metodologia
Sono privilegiate le metodologie di insegnamento/apprendimento "attive" che comportano la centralità del 
partecipante al percorso di apprendimento. Sono garantite l'equilibrio tra lezioni frontali con la valorizzazione ed il confronto delle esperienze in aula, eventuali gruppi di lavoro, nel rispetto del monte ore complessivo di ciascun modulo e, nei casi previsti, con il supporto di materiali multimediali.
Verranno favorite le metodologie dì apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici.
È prevista la modalità di Formazione a distanza anche on line per la buona scolarizzazione della figura professionale e tecnica del RLST.
Registro presenze
Per i corsi in aula è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma.
Docenti-formatori
I docenti-formatori, con riferimento ai diversi argomenti da trattare, dovranno avere esperienza pratica documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione e nelle materie ed argomenti di insegnamento del settore edilizio.
Dispense
Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom contenente tutte le slides utilizzate, documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, ima concreta possibilità di consultazione costante e di continuo aggiornamento.
Verifiche e valutazione
E corso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento somministrato ad ogni partecipante. I test verranno corretti, discussi ed analizzati in aula.
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Certificazioni in uscita:
Alla fine del percorso formativo si maturerà l'attestato di frequenza al corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm., art. 48 comma 7. L'aggiornamento annuale è previsto in almeno 8 ore annue.


 

Prevenzione e sicurezza del lavoro:
Le Partì ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni. Nel campo della formazione che sarà attuata tramite le partì sociali, l'Enbiform e OPR/OPB, molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell'igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS, RLST e lavoratori).
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente paritetico bilaterale Enbiform relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Bilaterale Provinciale e Commissione Tecnica con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
Livello 8.
La categoria dei Quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi della impresa. Per effetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 195/03, che ha modificato l'art. 8, D.lgs. n. 626/94, ora D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09 ove vengono stabiliti i percorsi formativi obbligatori per l'acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento dei ruoli di Responsabili Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), pertanto sono inquadrati al livello 8 i lavoratori incaricati a ricoprire il ruolo di RSPP e muniti dell'Attestazione di qualità professionale rilasciata da Anap.
Livello 7.
Sono di questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla Direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi della impresa, artigiana o cooperativa. Per effetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 195/03 che ha modificato l'art. 8, D.lgs. n. 626/94, ora D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09 ove vengono stabiliti i percorsi formativi obbligatori per l'acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento dei ruoli di addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), pertanto livello 7 i lavoratori incaricati a ricoprire il ruolo di ASPP e muniti dell'Attestazione di qualità professionale rilasciata da Anap.
Addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione-formatore con attestato di qualità professionale Onaps:
Sono delle figure professionali che internamente o esternamente alle aziende pubbliche e private svolgono attività di Addetti e responsabili del servizio prevenzione e protezione-direttori di cantiere- formatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato professionale nel macrosettore B3 (Edilizia).
L'incarico può riguardare l'Azienda per la Redazione del Documento di valutazione dei rischi aziendale coni compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.:
1 Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodi cui all'articolo 35;
f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2 1 componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3 Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Se l'incarico di ASPP/RSPP riguarda lo specifico cantiere allora si dovrà redarre il Piano operativo di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del D.Lgs 81/08 e ss.mm..
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza:
I POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a. i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2 la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa affidataria, subappaltatrici e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3 i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4 il nominativo del medico competente ove previsto;
5 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6 i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7 il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f. l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
j. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Responsabile del servizio prevenzione e protezione-formatore con attestato di qualità professionale Anap:
Essendo in possesso di titolo di studio che almeno è di Diploma di scuola secondaria ed avendo frequentato corsi di formazione con verifica dell'apprendimento Modulo A della durata di 28 ore + verifica, Modulo B3 (macrosettore Costruzioni) della durata di 60 ore + verifica e Modulo C della durata di 24 ore + verifica, ed avendo l'obbligo quinquennale di aggiornamento continuo, il RSPP sicuramente ha le competenze per svolgere il compito di Format con i requisiti della tabella a).
Le definizioni di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm. porgono:
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alti gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 
peraltro si evidenzia che l'Articolo 36 del Testo unico - Informazione ai lavoratori recita:
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; C. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede, altresì, affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
1. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1 lettere a) ed al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3 comma 9;
2. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
L'Art. 37 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.-Formazione dei Lavoratori e dei RLS recita:
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva ima formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con riferimento a:
a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Per quanto riguarda la remunerazione relativa allo svolgimento del ruolo aggiuntivo a quello di RSPP di Formatore sarà definito con il Datore di lavoro e/ o Ente o azienda che organizza e svolge la Formazione un compenso per ora di formazione con un minimo di €,60,00(sessanta/00) ad ora di formazione svolta in aula e/o in cantiere.
Per quanto sopra evidenziato si ritiene che l'RSPP debba svolgere come compito istituzionale quanto previsto per l'obbligo di Informazione di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/08 e ss.mm. mentre per la Formazione di cui all'art. 37 del Testo Unico si deve ricorrere a strutture, che può anche essere l'impresa, che abbiano capacità organizzative e i requisiti previsti dalla legge per la Formazione di tutte le figure professionali del cantiere edile e dei luoghi di lavoro.

Testo del CCNL
Premessa

1. Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli Organismi e i comitati di cui al contratto medesimo. Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
2. Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale;
3 Nel quadro di quanto sopra convenuto;
viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili:
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
a. fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
b. fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
c. fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
d. opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
e. ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
a. intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
b. decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plas piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
c. pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
d. preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
e. posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari; lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
f. verniciatura di impianti industriali;
g. spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti.
Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.
Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive.
Demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge.
Progettazione lavori di opere edili.
Manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:
a. fabbricati ad uso abitazione;
b. fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale; opere monumentali.
Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Costruzioni idrauliche:
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
a. opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagatali;
b. opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini; acquedotti;
c. gasdotti, metanodotti;
d. oleodotti;
e. fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
f. pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
g. cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie; canali navigabili, industriali, di irrigazione;
h. opere per impianti idroelettrici;
i. porti (anche fluviali e lacuali);
j. opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
1 Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
2 Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri. - Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
a. strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
b. strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
c. impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
d. ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego dì elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale).
3 Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
a. Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
b. Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
c. Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Opere marittime fluviali e lagunari
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
Tutte le altre attività
Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.

Sistema di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.
1 Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali articolate nel presente CCNL.
2 Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.
3 La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
4 Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
a. sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e politiche di mercato;
b. definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali.
5 Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
6 La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di ima delle parti firmatarie del presente CCNL.
A livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore:
a. politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
b. politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
c. politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
d. struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
e. azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, evasione contributiva e prevenzione.
A livello territoriale
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
a. mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
b. mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
c. attività degli Enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.

Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma 2 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla legge n. 443/2001 (legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 190/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatane dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

Regolamentazione per gli operai
Art. 5 (Orario di lavoro)

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24. Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU, di cui all'art. 104, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
[…] L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
[…]
B) Riposi annui
A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alla lett. b) dell'Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.
[…]
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
[…]

Art. 6 (Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia)
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
[…]
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

Art. 7 (Riposo settimanale)
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19, punto 12.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

Art. 10 (Recuperi)
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti. In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 (Lavoro a cottimo)
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla RSU e riguarderanno i seguenti aspetti:
a. composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b. descrizione della lavorazione da eseguire;
c. descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d. unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e. tariffa di cottimo per unità di misura;
f. durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g. individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione
h. lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a). […]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, inconseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 (Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti)
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.
Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e/o con il Sindacato territoriale. Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a. L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio);
b. L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto nazionali e dagli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla RSU ed al Sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici. La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della RSU deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo;
c. Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1° comma della lett. b).
d. Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e e) debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 105 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice;
e. La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere;
f. È compito della RSA di cui all'art. 104 intervenire nei confronti della Direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.

Art. 19 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
[…]
Il lavoro straordinario è ammesso con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
[…]
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
In ragione delle peculiarità delle attività svolte nell'ambito del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.

Art. 20 (Indennità per lavori spedali disagiati)
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) Lavori vari

 

 

Tabella Unica Nazionale

Situazione extra

1

Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)

4

5

2

Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporto (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5

5

3

Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5

12

4

Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8

15

5

Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume

8

15

6

Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8

17

7

Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

8

Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

9

Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni d: disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale 9 titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriati che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11

17

10

I lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12

20

11

Lavori di scavo a sezione obbligata e ristrette a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13

20

12

Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60% e oltre

13

23

13

Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

22

14

Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16

28

15

Lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16

Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17

35

17

Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m

19

35

18

Lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19

Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m

20

25

20

Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21

Costruzione di pozzi a profondità oltre 110 m

22

40

22

Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55


In situazione extra si trovano le seguenti province:
a. Catanzaro, Agrigento, Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona. Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a. per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
b. per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26;
c. per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20 %.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al 1° comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a. da 0 a 10 metri: 54;
b. da oltre 10 a 16 metri: 72;
c. da oltre 16 a 22 metri: 120;
d. oltre 22 metri: 180.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore.
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari.
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale 
integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24. L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 23 (Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica)
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al 3° comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 30 (Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli)
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesto ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
[…]

Art. 31 (Obblighi e responsabilità degli autisti)
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.
[…]
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Art. 38 (Commissione tecnica nazionale)
È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello nazionale:
a. per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del contratto di lavoro, avuto anche riguardo alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia. La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali scelte di comune accordo;
b. per l'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
c. per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 20.

Art. 39 (Accordi locali)
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.
In conformità all'intesa Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Ai Collegi e/o Sezioni edili delle Parti Sociali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con validità triennale:
a. alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno,
al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali:
b. alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c. alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d. alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e. alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 78 - Reperibilità del presente CCNL;
[…]
g. alle attuazioni di cui all'art. 18;
h. alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21 alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
i. alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive
j. alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89, punto D).
[…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
[…]
5 alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6 all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Art. 41 (Lavori usuranti)
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con l'operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi istituzionali competenti.
Al fine di effettuare un'analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico, presso l'Istituto pubblico ovvero presso la Edilcassa.
La Commissione dovrà approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto,
I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto.
Nelle more della predisposizione dello studio da affidarsi alla relativa Commissione paritetica, finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del suddetto contributo sarà accantonato presso un Fondo "Lavori usuranti e pesanti" da istituirsi presso le Edilcasse per un periodo di due anni.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 (Orario di lavoro)

A. Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 54 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione […]
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5, e dagli accordi integrativi dello stesso.
B. L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguati preavvisi, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo […]

Art. 48 (Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario)
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale […]

Art. 52 (Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria)
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a. per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio. Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 45;
b. per lavori in galleria una indennità di euro 25,82 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 53 (Indennità di zona malarica)
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3,4, 5 e 7 dell'art. 45.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 54 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 44 del presente contratto. […]
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
[…]
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[…] Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

Art. 61 (Giorni festivi e riposo settimanale)
[…]
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel quale caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.

Art. 62 (Ferie)
[…]
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato la quinta settimana di ferie, l'impresa è tenuta a versargli un'indennità […]

Art. 67 (Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale)
[...] Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. […]

Art. 70 (Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale)
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
Gli impiegati devono, altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei modelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni contrattuali.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione. Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 (Reperibilità)

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda (anche al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato nell'impresa) per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti o per altre attività simili.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero e/o settimanale con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro all'azienda per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, fatte salve eventuali diverse situazioni particolari da verificare a livello aziendale. La reperibilità potrà essere organizzata e richiesta secondo le seguenti articolazioni: I) oraria; II) giornaliera; III) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere due settimane consecutive su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi, oppure - in relazione alle condizioni organizzative del servizio - più di sette giorni continuativi. In quest'ultimo caso il lavoratore fruirà del riposo settimanale non effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della settimana successiva, come previsto nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente CCNL.
I lavoratori interessati dalla reperibilità hanno diritto di ottenere dall'azienda:
a) un compenso specifico […]
b) la specifica remunerazione delle ore di intervento lavorativo effettuate durante la reperibilità, con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per i casi di lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Alla contrattazione collettiva di livello territoriale è demandato di definire il compenso di cui alla lett. a) del precedente comma, tenendo conto della specifica realtà delle aziende operanti localmente e delle caratteristiche e condizioni del territorio di riferimento.
Ferma restando la loro specifica remunerazione come indicato al precedente punto b) del presente articolo, le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate durante gli interventi in reperibilità, poiché rientranti tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 66/2003, sono aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore annuali di lavoro straordinario previsto dall'art. 19.
Inoltre, sulla base delle leggi vigenti, si concorda che per i lavoratori chiamati ad effettuare interventi in regime di reperibilità è permessa la deroga, che non potrà comunque assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.
Il personale direttivo che sia titolare della indennità di cui all'art. 48 del CCNL è escluso dall'applicazione della presente normativa. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.

Art. 79 (Lavoro delle donne e dei fanciulli)
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 81 (Tutela della maternità e paternità)
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.
a. Donne - Tutela e accesso al lavoro
Le parti al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alle leggi 9 dicembre 1977, n. 903, 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello nazionale e regionale, Commissioni paritetiche per le pari opportunità conio scopo di:
I. verificare l'andamento occupazionale femminile;
II. individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale, promossi dalle Scuole edili o da altri enti od Organismi idonei.
b. Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti-pilota da parte del CIP nazionale, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti, e) Indennità di maternità e congedi parentali
Le parti concordano che le disposizioni delle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 8 marzo 2000, n. 53, in materia di permessi post-parto, trovino applicazione, in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli effetti e alle condizioni previste dalla legge n. 1204/1971, dall'art. 7, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte costituzionale.
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22,1° comma, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100 % della retribuzione. I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'Allegato C) del presente CCNL.

Art. 82 (Tutela della dignità personale dei lavoratori)
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere pervenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Art. 83 (Lavoratori invalidi)
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro, b) Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1 compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie medesime;
2 il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed i permessi, si fa riferimento all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 84 (Lavoratori extracomunitari)
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti scuola di cui all'art. 93 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali. A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 86 (Mense aziendali)
Le parti convengono di promuovere le opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello aziendale, o qualora ciò non fosse possibile, a livello territoriale.
A tal fine le aziende aderiranno alle iniziative di tipo consortile esistenti o che verranno promosse.
Qualora entro un anno dalla data di applicazione di detta norma, eventi oggettivi non ne avessero consentito la realizzazione, le parti si incontreranno a livello territoriale per esaminare il problema.

Art. 87 (Alloggiamenti e cucine)
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura. La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni.
Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.

Art. 88 (Igiene e ambiente di lavoro)
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
I. un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
IL un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
III. uno scaldavivande;
IV. servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, c 1 potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
I. eventuali visite di assunzione;
II. visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
III. controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2° comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
IV. visite di idoneità fisica effettuate da enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico a norma del 3° comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970; infortuni sul lavoro;
V. malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura della Edilcassa, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali. Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinano in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituendo Servizio sanitario nazionale.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 89 (Sicurezza sul lavoro)
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
È demandata alle Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i Rappresentanti sindacali di cui all'art. 104, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere E funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per E finanziamento dei Comitati si provvede mediante E contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
Le Associazioni firmatarie demandano ai Comitati paritetici territoriali, istituiti dal CCNL 17 aprile 1991, le funzioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
B) Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i OP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.

Art. 93 (Addestramento professionale)
Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l'effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire.
Concordano pertanto di:
1 intraprendere un percorso che permetta di rendere il sistema Enbiform coerente e funzionale ai seguenti obiettivi e priorità:
a. fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
b. strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese/lavoratori); perseguire l'obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
c. favorire l'occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro;
d. avviare a tal fine ad un complessivo progetto di riconversione del sistema Efei che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all'attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di amministrazione di Enbiform.
Tale progetto di riconversione, approvato dal C.d.A. Enbiform entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definitiva approvazione.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in Organismi territoriali, denominati Scuole edili, in Organismi regionali, denominati Enbiform regionali e nell'Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Enbiform.
È affidato ad Enbiform nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità di Enbiform sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività di Enbiform.
a. le ricerche e gli studi di settore, l'evoluzione normativa, l'evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
b. l'elaborazione di linee-guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
c. la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli Enti bilaterali contrattuali;
d. l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
e. l'analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività Enbiform nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell'Allegato L.
Il suddetto contributo deve essere versato ad Enbiform nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.
Enbiform regionali, costituiti come articolazione di Enbiform nazionale in base allo Statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le Scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee-guida formulate in materia dal Efei nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l'Ente regione ed Enbiform nazionale.
Enbiform regionali hanno compiti di:
a. coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
b. rappresentanza nei confronti dell'Ente regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
c. promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni Enbiform regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività di Enbiform regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole edili sono le agenzie formative di settore sui cui si basa il sistema nazionale Enbiform.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte da Enbiform nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola edile, coordinandosi attraverso Enbiform regionale con gli altri Enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'l% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Edilcasse.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta da Enbiform nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente ad Enbiform nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (Protocollo sugli Enti bilaterali).
Le Scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dal Collegio e/o Sezione edile Aniem territoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dal Collegio e/o Sezione edile territoriale aderente all'Aniem nazionale assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvedere annualmente ad approvare un piano generale delle attività della Scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assidi intervento (Protocollo sulla formazione): formazione per l'impiegabilità:
a. istruzione e formazione professionale;
b. formazione per l'inserimento di disoccupati adulti;
c. formazione professionalizzante integrativa;
d. formazione per la progressione professionale;
e. formazione per l'apprendistato;
f. formazione continua;
g. formazione a catalogo per un percorso professionale; formazione per la sicurezza.
Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte da Enbiform nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il Cd.A. Enbiform è tenuto ad elaborare un piano biennale delle attività all'interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole edili.
I piani delle attività annuali delle Scuole edili territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all'attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al piano biennale delle attività Enbiform e dovranno essere trasmessi annualmente a Enbiform.
Il piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso ad Enbiform nazionale ed a Enbiform regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
a. giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari; giovani neodiplomati e neolaureati;
b. giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
c. personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
d. manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
e. lavoratori in mobilità; lavoratori in disoccupazione; lavoratori in CCNL.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema anagrafico delle Edilcasse.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di 1° livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalle Scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in Paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola- lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della Scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati da Enbiform nazionale.
Il libretto personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Enbiform, registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell'offerta formativa del sistema Enbiform, Enbiform predisporrà il Repertorio nazionale delle competenze cui le singole Scuole edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel libretto personale.
Ogni Scuola edile riverserà i dati di ciascun libretto personale in un'anagrafica nazionale istituita presso Enbiform.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato da Enbiform nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta di Enbiform nazionale, approvano uno schema unico di Statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli Statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di Ente scuola edile e CPT per migliorare l'assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l'ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo Statuto unificato tipo redatto da Enbiform nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
II sistema nazionale Enbiform di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, Enbiform collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta formativa con le prestazioni delle Edilcasse, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Edilcasse.
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni:
a. Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Edilcassa territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile.
b. La Scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 89 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.
La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istituire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
c. La Edilcassa territoriale trasmetterà a CNCE- Enbiform i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi Enbiform invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile.
d. Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un Progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 94 (Disciplina dell'apprendistato)
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dagli enti di formazione operanti sul territorio mediante l'accertamento dei crediti formativi. Le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a. apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni;
b. apprendistato professionalizzante:
I. qualifiche finali del 2° livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni;
II. qualifiche finali del 3° livello di inquadramento: massimo 4 anni;
III. qualifiche finali dal 4°/5° livello di inquadramento: massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, E piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico-professionali, le competenze possedute, Indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso enti di formazione operanti sul territorio,
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata presso enti di formazione operanti sul territorio in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Agli enti di formazione sono affidati i compiti di:
a. partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
b. definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni, d'intesa con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti;
c. individuazione delle modalità di erogazione dell’attività formativa; offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;
d. consulenza e accompagnamento per l'impresa e per E lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
e. attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. 
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per il riproporzionamento delle ore formative l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
[…]
Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dagli enti di formazione operanti sul territorio, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 89 del vigente CCNL.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 5 del vigente CCNL.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 5 sui riposi annui e nella lett. B) dell'art. 44.
[…]
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti […]

Art. 95 (Contratti di inserimento)
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati:
a. la durata;
b. il periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c. l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale,
[…]
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a. la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b. la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli artt. 2 e 43 del vigente CCNL.
L'orario di lavoro è disciplinato dall'art. 5 del vigente CCNL. 
[…]

Art. 96 (Contratto a termine)
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e s.m. il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs, 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 97, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
[…]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, il Collegio e/o Sezione edile aderente all'Aniem nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
[…]

Art. 96 bis (Lavoro a tempo parziale)
Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
a. volontarietà di entrambe le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della legge;
b. compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionalità della mansione svolta;
c. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.
Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
[…]
L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera che le parti hanno stabilito in sede di avviso comune del 17 maggio 2007.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Edilcasse le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di legge di comunicazione all'Inps del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la RSU o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge e dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
[…]
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle Organizzazioni territoriali sindacali.

Art. 97 (Somministrazione di lavoro)
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003, che mantiene in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione. La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
1 punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
2 esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3 impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4 impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5 sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6 per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il ricorso alla somministrazione è vietato:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni;
5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7) per lavori subacquei con respiratori;
8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
9) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai nn. da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 96, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

Art. 98 (Distacco temporaneo)
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico-produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria. Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993.

Art. 100 (Provvedimenti disciplinari)
1 Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a. rimprovero verbale;
b. rimprovero scritto;
c. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1 a 8 dell'art. 44, per gli operai dagli elementi
d. di cui al punto 3 dell'art. 24;
e. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
2 l'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a. ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b. non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c. abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d. sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e. introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f. si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g. violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 1° marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/2003;
h. trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere (D.Lgs. n. 81/2008).
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
[…]

Art. 101 (Licenziamenti)
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108,1'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2 per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3 per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
a. insubordinazione o offese verso i superiori;
b. furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c. qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico
d. (D.Lgs. n. 81/2008) che costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
f. abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
h. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i. grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli arti. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
[…]

Art. 106 (Assemblee)
A. Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
[…]
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
[…]
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.
B. Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
[…]

Art. 108 (Affissioni)
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi, e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 112 (Disposizioni generali)
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Allegati
Allegato G Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti si impegnano a verificare la possibilità di costituire la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (di seguito denominata Commissione nazionale paritetica) con lo scopo di promuovere e dare attuazione a tutte quelle iniziative atte a tutelare la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Alla Commissione nazionale paritetica è affidata la funzione di indirizzo, controllo e coordinamento dei Comitati paritetici territoriali i quali sono vincolati dalle delibere assunte dalla suddetta Commissione.
La Commissione nazionale paritetica, inoltre, promuove e coordina l'attività dei Comitati territoriali paritetici mediante:
a. assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
b. diffusione delle normative tecniche;
c. informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.
Le parti si incontreranno entro il 30 dicembre 1998 per predisporre il regolamento sul funzionamento della Commissione nazionale paritetica.

Allegato N
Regolamentazione del sistema degli Enti bilaterali
Le parti, al fine di perseguire una razionalizzazione del sistema degli Enti bilaterali, concordano di promuovere l'attivazione, entro il 31 dicembre 2004, di un tavolo di confronto con tutti i soggetti costituenti il sistema delle Edilcasse con l'obiettivo di esaminare le possibilità di incremento ed omogeneizzazione delle prestazioni delle Edilcasse medesime, nonché:
a. la definizione delle modalità di emissione da parte delle Edilcasse della certificazione di regolarità contributiva, in applicazione della Convenzione sul documento unico di regolarità contributiva (DURC) firmata da Inps, Inail, Associazioni imprenditoriali ed Organizzazioni sindacali nazionali il 15 aprile 2004 e dei principi in essa stabiliti;
b. l'assistenza sanitaria integrativa nazionale di settore; le contribuzioni all'Edilcassa;
c. lo sportello informativo al servizio di lavoratori ed imprese, quale attività di supporto alla funzione di incontro domanda/offerta di lavoro, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l'impiego.
Protocollo sugli Organismi bilaterali
Le parti sociali dell'edilizia, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore alla quale si è assistito negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti delle parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli Organismi paritetici, sia al livello nazionale che territoriale. Occorre proseguire nell'analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale. Il sovrapporsi, a volte, del simultaneo effetto dei fenomeni appena descritti può comportare un forte irrigidimento del settore con potenziali ripercussioni sugli indici di produttività del medesimo e dell'intero mercato nazionale.
In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un'azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e alla imposizione sul mercato del settore medesimo.
Non bisogna comunque dimenticare l'importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell'edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al DURC, di indici di congruità, grazie all'avviso comune da ultimo siglato nel maggio 2007, nonché in tema di sviluppo degli Organismi paritetici (Enbiform - Scuole edili - CPT - Edilcasse), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione. E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell'edilizia hanno inciso sulle decisioni degli Organi di Governo, quali l'obbligo della comunicazione di assunzione da assolversi il giorno prima della medesima e il cartellino di riconoscimento.
Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell'ottica di incentivare l'accesso al settore, all'avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.
È necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.
Formazione
Al fine di dare un concreto seguito a quanto intrapreso dalle parti sociali all'indomani della sottoscrizione del precedente contratto collettivo del giugno 2004, e nella convinzione dell'importanza che lo strumento della formazione, a tutti i livelli produttivi, ha nello sviluppo del settore delle costruzioni, soprattutto per l'abbattimento del fenomeno infortunistico, le parti concordano nel riconoscere ad Enbiform , quale Organismo nazionale di formazione, il ruolo fondamentale del rilancio dei piani formativi al livello nazionale, con l'obiettivo soprattutto di pervenire ad una omogeneità dell'offerta formativa, pur non tralasciando, nel contempo, le peculiari esigenze territoriali.
Tutto ciò deve avvenire nell'ottica del riconoscimento ad Enbiform ,.e territorialmente alle Scuole edili, del ruolo fondamentale di strumento indispensabile nell'ambito della formazione e in quello del mercato del lavoro, quale mezzo efficace per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Le parti convengono di potenziare sostanzialmente il ruolo svolto da Enbiform regionali, mediante un processo di rilancio dei medesimi, con l'intento soprattutto:
a. di migliorare la definizione dei compiti ad esso affidati dai livelli della contrattazione sia nazionale che territoriale, anche nell'ottica di una più efficace razionalizzazione dei compiti connessi ad Enbiform regionali e alle singole Scuole edili;
b. di individuare meccanismi certi di finanziamento proporzionali e strettamente necessari alle funzioni ed ai compiti delegati ad Enbiform regionale, prevedendo anche un eventuale sistema di programmazione di controlli dei bilanci degli enti da parte di società di consulenza periodicamente incaricate.
Le parti, inoltre, con riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire ulteriori otto ore annue con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l'azienda o presso le Scuole edili, con certificazione della formazione espletata, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.
A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un'azione comune nei confronti di FAPI affinché il contributo cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.
Inoltre le parti sociali convengono che:
il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione alla Scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato a esigenze finanziarie dei progetti formativi.
Lavoratori migranti
Alla luce di quanto sopra detto e del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di ima previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte di Enbiform e delle singole Scuole edili.
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare ad Enbiform, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:
a. razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti;
b. attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole edili;
c. attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 84 del CCNL, la Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.
Enbiform dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi:
a. la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
b. la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei Paesi di origine dei lavoratori emigranti; l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.
Sistema bilaterale per la sicurezza
Alla luce di quanto finora esposto e dell'importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all'argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati paritetici territoriali e della CNOPT.
Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali enti, attribuendo un ruolo di supervisione e di controllo degli stessi all'ente istituito al livello nazionale, armonizzando la contribuzione con quella già prevista per la CNCE ed Enbiform
In tale ottica spetterà alla CNOPT verificare:
a. i compiti e le funzioni proprie di ciascun Comitato paritetico territoriale;
b. il reale funzionamento di ciascun Comitato paritetico territoriale;
c. la congruità delle risorse spettanti a ciascun ente sulla base del reale fabbisogno e dell'attività che il medesimo si appresta a svolgere;
d. la competenza della struttura tecnica operante all'interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi;
e. l'adozione da parte dei CPT dello Statuto tipo sulla base del modello che le parti nazionali si impegnano ad elaborare entro il 31 dicembre 2008.
Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri al livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l'attività degli Enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall'altro deve essere finalizzato al miglioramento dell'operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.
Le parti concordano inoltre di portare a definitivo compimento la totale realizzazione dell'operatività dei CPT territoriali, affidando il monitoraggio alla CNCPT, a cui compete di perseguire l'obiettivo del loro compiuto funzionamento, sulla base dei compiti agli stessi affidati, entro il 31 dicembre 2008.
Le parti sociali concordano che:
a. al finanziamento dei Comitati si provvede mediante un contributo percentuale specifico e autonomo da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 da definirsi territorialmente, che non superi complessivamente con quello delle Scuole edili la misura dell'1%, e che comunque sia determinato sulla base di una disciplina specifica ed adeguata che tenga conto delle attività svolte e da svolgersi e delle esigenze di una struttura operativa adeguata;
b. il patrimonio netto disponibile di ciascun Comitato paritetico territoriale, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione al medesimo.
Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili
Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra fissati, le parti sociali concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento. A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.
Le parti inoltre propongono l'istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciato un apposito attestato di qualificazione. Finalità del sistema, finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di studio e di approfondimento di una apposita Commissione.
Enti Bilaterali
La centralità del ruolo svolto dalle Casse edili su tutto il territorio nazionale, quale Ente percettore degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale Ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale Ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l'obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.
A tal fine e sempre nell'ottica dell'omogeneizzazione al livello nazionale, le parti sociali concordano che tutte le Edilcasse, le Scuole edili ed i CPT alla scadenza dell'anno di riferimento per la redazione del bilancio, provvedano all'invio dello stesso alle rispettive Commissioni nazionali, entro 30 giorni.
Le parti concordano sull'attualità e sulla validità dei Protocolli finora sottoscritti sul tema e convengono sulla necessità di un costante monitoraggio al fine di verificarne l'applicazione e di definire delle precise scadenze per assicurarne la compiuta applicazione.
La CNCE, Enbiform, la CNOPT provvederanno ad incaricare una società di revisione dei bilanci che verifichi che gli stessi siano stati redatti sulla base dei criteri contabili omogenei definiti negli schemi del bilancio tipo concordati dalle parti e negli accordi sottoscritti sulla materia. La società riporterà i dati più significativi in una relazione generale che potrà essere di orientamento per le determinazioni delle parti sociali e segnalerà con immediatezza agli Enti nazionali l'insorgere di tutte le situazioni non conformi affinché le parti possano assumere le adeguate determinazioni.
Le parti si danno atto inoltre che i compiti affidati al Comitato della bilateralità in materia di DURC sono stati assolti e che le ulteriori competenze del Comitato medesimo saranno affidate alla CNCE, una volta che tale principio sia stato recepito dall'intero sistema contrattuale delle costruzioni.

Allegato U Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse edili
Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire la sicurezza sul lavoro, visti l'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, e gli artt. 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante il codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell'avviso comune del 17 maggio 2007, le Edilcasse sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera.
Con riferimento alle categorie di opere individuate nell'allegato ed D.P.R. n. 34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e Edilcasse, ragguagliate all'opera complessiva:

Categorie

1. OG1 - Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture
2. OG1 - Nuova edilizia industriale esclusi impianti
3. Ristrutturazione di edifici civili
4. Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti
5. OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati
6. OG3 - Opere stradali, ponti, ecc.
7. OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo
8. OG5 - Dighe
9. OG6 - Acquedotti e fognature
10. OG6 - Gasdotti
11. OG6 - Oleodotti
12. OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione
13. OG7 - Opere marittime
14. OG8 - Opere fluviali
15. OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica
16. OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione
17. OG12-OG13 - Bonifica e protezione ambientale
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera

14,28%
5,36%
22,00%
6,69%
30,00%
13,77%
10,82%
16,07%
14,63%
13,66%
13,66%
12,48%
12,16%
13,31%
14,23%
5/36%
16,47%

Poiché alla realizzazione dell'opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all'organizzazione dell'impresa, l'impresa principale deve denunciare alla Edilcassa competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Edilcassa non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l'impresa principale, previo richiamo della Edilcassa, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Edilcassa quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Edilcassa, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.
Per la dimostrazione di cui al punto precedente l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce.
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la Edilcassa competente verifica la congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi procede o meno all'emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale.
Per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell'opera.
Il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "Documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
La disciplina del presente paragrafo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010, a condizione che tutte le Edilcasse partecipanti al sistema della CNCE e costituite dalle Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvedano al suo recepimento.
Norma premiale per i versamenti in Cassa edile
A decorrere dal 1° ottobre 2006 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l'impresa versa alla Edilcassa il meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del DI. n. 244/1995) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Edilcassa a norma delle disposizioni di legge e del CCNL, salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/1995 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del CCNL di settore approveranno entro il 30 giugno 2006 il regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Educasse.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:
a. il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
b. le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Edilcassa;
c. gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal
d. sistema delle Scuole edili e dei CPT di settore;
e. i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Edilcassa;
f. nell'ipotesi in cui la Edilcassa accerti che l'impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.
Anzianità professionale edile
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Protocollo sul costo del lavoro
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Allegato b) Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
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