Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali.

 

Circ.– DGPGSR-Div.1-UO/1/B.A./N°2/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAS:353536

 

DGAT
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Ispettorati Territoriali Via pec

per conoscenza

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Gen. delle Capitanerie di Porto
Reparto 6° Sicurezza della Navigazione
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Società Furuno
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Società Generalmarine
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Società SIRM
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Compagnia Generale Telemar
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Oggetto: Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE

 Regolamento 2017/306/UE.
 

In riferimento all’oggetto si inoltra la Circolare titolo:
Sicurezza della navigazione Serie generale n. 130 prot. 41727 del 30/3/2017.

In relazione all’adempimento della circolare sopracitata, considerando che all’atto della visita ispettiva a bordo, l’applicazione di nuove direttive può dar origine a perplessità o a problemi di valutazione, l’ispettore di bordo in tal caso potrà accettare con riserva gli apparati, purché gli stessi siano idonei ed efficienti.
Successivamente potrà esser consultata la scrivente (all’indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) per un parere al riguardo.
 

Il Direttore Generale
(dott.ssa Eva Spina)

 

Si allega la circolare Serie generale n. 130

Allegato

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto 6° - Ufficio 2°


CIRCOLARE TITOLO
Sicurezza della navigazione
Serie generale n. 130

Argomento
: Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE - disposizioni in merito all’applicazione del Regolamento di esecuzione 2017/306 del 6 febbraio 2017, indicante i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza nonché le norme di prova per la certificazione degli equipaggiamenti marittimi.

Scopo:
Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni applicative in merito alle novità contenute nel Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2017/306 del 06 febbraio 2017, in attuazione dell’articolo 35 comma 2 della Direttiva 2014/90/UE, che, a sua volta, abroga e sostituisce la direttiva 96/98/CE sugli equipaggiamenti marittimi.

Introduzione:
La direttiva 2014/90/UE, entrata in vigore a far data dal 17 settembre 2016, ha introdotto diverse e rilevanti innovazioni al sistema sviluppato dalla precedente direttiva 96/98/CE.
L’emanazione del Regolamento di esecuzione 2017/306 della Commissione, in vigore a partire dal 16 marzo 2017, rappresenta una delle sopra accennate innovazioni.
Esso infatti contiene un nuovo quadro di riferimento, sia per la definizione e l’applicazione dei requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sia per l’individuazione delle rispettive norme di prova, necessarie per la certificazione degli equipaggiamenti marittimi e per la loro commercializzazione e messa in servizio (installazione a bordo).
La direttiva 2014/90/UE al riguardo, infatti, prevede che i requisiti e le norme di prova siano indicati e resi obbligatori attraverso lo strumento normativo del "Regolamento di esecuzione della Commissione europea" (il Regolamento 2017/306 rappresenta la prima emanazione), immediatamente efficace, quindi, nella legislazione di tutti gli Stati membri, attraverso un elenco di items contenente tutte quelle informazioni utili per meglio indirizzare gli operatori economici e le autorità di controllo per una più corretta individuazione dei requisiti applicabili all’equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle unità soggette al campo di applicazione della direttiva.
Tale nuova impostazione, supera il precedente processo di recepimento delle direttive europee per l’adozione dell’Allegato A.1 e risolve l’incertezza applicativa delle specifiche tecniche dovuta alla non sempre puntuale trasposizione delle stesse all’interno delle legislazioni nazionali.
L’allegato A.2, invece, dedicato agli equipaggiamenti in attesa di definizione di standard internazionalmente riconosciuti, non è e non sarà più riproposto nei regolamenti emanati dalla Commissione e dal Consiglio europeo.

Disposizione applicative:
In ragione delle innovazioni introdotte e dell’esigenza di fornire le prime ed immeditate indicazioni in merito alla corretta attuazione della nuova direttiva MED, si riportano di seguito gli elementi innovativi di particolare interesse, contenuti nel Regolamento di esecuzione 2017/306:

Installazione a bordo di equipaggiamenti a far data dall’entrata in vigore della direttiva UE 2014/90
La nuova Direttiva 2014/90/UE, all’articolo 4, prevede come unico ed esclusivo elemento per la determinazione dei requisiti applicabili, la data di installazione dell’equipaggiamento a bordo dell’unità. A tale concetto, ovviamente, gli operatori e le Autorità di controllo potranno applicare, sulla base delle particolari esigenze riscontrate, le specifiche previsioni derogatorie disciplinate dagli strumenti internazionali o dell’Unione Europea (es. Solas 74’, Ch. III/1.4.2).
La precedente impostazione, ormai superata considerava, invece, quale elemento principale per la determinazione dei requisiti applicabili nei casi di nave in costruzione, la data di impostazione chiglia o lo stato di costruzione equivalente, mentre la data di installazione dell’equipaggiamento era considerata solo per le navi in esercizio.
Al fine di dirimere, quindi, ogni dubbio sulla determinazione dei requisiti applicabili, il concetto di installazione a bordo (cd. "placing on board"), richiesto in particolare dall’Italia, è specificamente indirizzato, all’interno del Regolamento di esecuzione, attraverso l’inserimento delle date di immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo per i singoli equipaggiamenti elencati nello stesso Regolamento.
Nella lista degli equipaggiamenti, infatti, la seconda riga, riproposta per lo stesso item, è utilizzata per:
- individuare gli eventuali requisiti o norme di prova che, rispetto alla precedente lista (ANNEX A.1), sono stati aggiunti, eliminati o aggiornati nella loro versione o edizione ultima;
- indicarne le corrispondenti date relative alla loro prima immissione sul mercato; ed, allo stesso tempo,
- le date della loro possibile ultima installazione a bordo, conservando il precedente riferimento tecnico.
Tale soluzione consente agli operatori economici una valutazione prospettica per le future installazioni, non disgiunta dalla necessaria gestione temporale degli emendamenti ed alle Autorità di controllo una più corretta determinazione dei requisiti applicabili in sede di verifica e vigilanza del mercato.
Al contempo, all’interno del Regolamento, nelle note applicabili all’intero allegato, sono indicate diverse definizioni di "installazione a bordo" a seconda del tipo di equipaggiamento considerato, "semplice" (es. cinture di salvataggio, salvagenti, estintori ecc...) o "complesso" (impianti, sistemi ecc...).
Tutto ciò tenendo presente, per gli "equipaggiamenti complessi", la previsione di un periodo di salvaguardia per il caso di navi in costruzione, per i quali la data di installazione può essere considerata quella di consegna al cantiere, purché l’installazione a bordo avvenga entro 30 mesi dalla data di consegna.

Versione, edizione o emendamento delle norme contenute all’interno della lista equipaggiamenti
È importante considerare che i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza stabiliti dagli strumenti internazionali devono essere applicati nella loro versione aggiornata, sempre. Questo in base alla data di installazione a bordo, a prescindere dalla versione, edizione o emendamento indicato all’interno della colonna 2 della lista allegata al regolamento di esecuzione di riferimento. Per essi vige, infatti, il principio dell’aggiornamento automatico (cfr. articolo 4 comma 1 della direttiva 2014/90/UE).
Di contro invece, per le norme di prova o testing standard come richiamati all’interno della colonna 3 della lista, utilizzate dagli Organismi notificati per la valutazione della conformità, non vale il principio dell’aggiornamento automatico (cfr. articolo 4 comma 2 della direttiva 2014/90/UE) e sono applicate nella versione, edizione o emendamento contenuto all’interno del regolamento europeo.
La ragione dell’esclusione dall’applicazione di tale principio risiede nel fatto che la norma di prova rappresenta solo un metodo stabilito ed armonizzato per dimostrare che un determinato prodotto rispetti i requisiti stabiliti da una determinata norma tecnica, ancorché reso obbligatorio dal suo inserimento nel Regolamento.
Per tale ragione i concetti contenuti all’interno della Circolare non di serie n. 001 in data 21 gennaio 2009 sono da considerarsi superati e, di conseguenza, la circolare abrogata.

Equipaggiamenti già installati a bordo
Gli equipaggiamenti già installati a bordo delle unità nazionali alla data di entrata in vigore della direttiva 2014/90/UE sono accettati senza alcun tipo di formalità, purché in linea con la precedente normativa

Validità delle certificazioni rilasciate in accordo alla direttiva 96/98/CE e prodotti immessi sul mercato prima o dopo l’entrata in vigore della direttiva 2014/90/UE
In considerazione del fatto che la nuova direttiva MED modifica semplicemente l’impalcatura su cui si regge il sistema di certificazione degli equipaggiamenti marittimi, i certificati MED esistenti, rilasciati in accordo alla direttiva 96/98/CE, rimangono validi e consentono ai relativi equipaggiamenti di essere immessi sul mercato ed a bordo anche dopo l’entrata in vigore della direttiva 2014/90/UE fino a che:
1. non raggiungano la loro scadenza naturale (per il successivo rinnovo il certificato dovrà essere predisposto in accordo alla direttiva 2014/90/UE);
2. le condizioni di validità del certificato non siano variate (modifica del progetto, non conformità identificate ecc...); oppure
3. non siano intervenute modifiche ai requisiti e/o le norme di prova su cui tali certificati erano stati rilasciati, attraverso Regolamenti di esecuzione emessi dalla Commissione in accordo all’articolo 35 comma 2 della direttiva 2014/90/UE.

Conclusioni
Per quanto attiene la restante parte del Regolamento di esecuzione 2017/306, come peraltro tutti i futuri aggiornamenti della lista degli equipaggiamenti MED, la struttura riproduce quanto già disposto con le direttive europee che hanno modificato l’Allegato A.1 alla direttiva 96/98/CE.
Alla luce di quanto precede, a partire dalla data del 16 marzo 2017, gli equipaggiamenti da installare a bordo delle unità nazionali, soggette a convenzioni internazionali, dovranno rispondere ai requisiti ed alle norme di prova di cui al Regolamento di esecuzione UE 2017/306 del 6 febbraio 2017, tenendo presente quanto sopra descritto in merito all’aggiornamento automatico dei requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza ed ai criteri definiti per l’installazione a bordo degli equipaggiamenti.

Si prega di voler estendere agli Uffici dipendenti interessati.
 

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO
 

ELENCO INDIRIZZI

INDIRIZZI PER COMPETENZA

CAPITANERIE DI PORTO

TUTTE

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI

TUTTI

UFFICI LOCALI MARITTIMI

TUTTI

CSI S.p.A.

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Istituto Giordano S.p.A.

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Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.

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Italcert S.r.l.

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L.A.PI. S.r.l.

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RINA Services S.p.A.

rina. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

FINCANTIERI S.p.A.

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INDIRIZZI PER CONOSCENZA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne
SEDE

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e marittime
SEDE

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Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni

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MARICOGECAP 2° Reparto

SEDE

Direzione Marittima di Genova
Centro di formazione specialistica sicurezza della navigazione e trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto "C.A. (CP) Antonio DE RUBERTIS"

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ACCADEMIA NAVALE LIVORNO

LIVORNO

MARISCUOLA TARANTO

TARANTO

MARISCUOLA LA MADDALENA

LA MADDALENA

Confitarma

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Fedarlinea

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Società non associate

Invio a cura del Reparto 6

Bureau Veritas

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DNV-GL

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