Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 maggio 2017, n. 13611 - Rendita ai superstiti. Accolto il ricorso.


Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 30/05/2017

 

 

 

Fatto

 


che, con sentenza depositata il 20.12.2010, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di L.C. volta a conseguire la rendita ai superstiti, rivendicata sul presupposto che il decesso del proprio coniuge dante causa, U.F., fosse causalmente riconducibile alla malattia professionale per la quale egli godeva di rendita;
che avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione L.C., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 441, 442 e 445 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte territoriale motivato sui rilievi opposti alle risultanze della consulenza tecnica mercé le note controperitali depositate in data 20.9.2010;
che l'INAIL ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione siccome volta ad un riesame del fatto in dipendenza di un mero dissenso diagnostico;
 

 

Diritto

 


che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10688 del 2008 e, più recentemente, Cass. n. 23637 del 2016);
che tale appare all'evidenza il caso di specie, incentrandosi i rilievi delle note controperitali (debitamente riportate nel ricorso per cassazione) sull'efficacia concausale del deficit immunologico causato dalla pregressa silicosi sia nella genesi che nell'exitus delle malattie che hanno condotto a morte il de cuius e non figurando, nella motivazione della sentenza impugnata, alcuna indicazione della ragioni per cui codesta efficacia concausale è stata viceversa esclusa;
che la mancata considerazione di tale fatto, che indubbiamente riveste efficacia potenzialmente decisiva, non può che viziare l'opzione della Corte territoriale a favore della ricostruzione assunta in sentenza, il vizio di motivazione consistendo precisamente nel non avere il giudice considerato un altro fatto che rendeva possibile un'altra opzione (così, da ult., Cass. n. 7916 del 2017);
che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
 

 

P. Q. M.

 


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.2.2017.