Cassazione Penale, Sez. 4, 06 giugno 2017, n. 27994 - Rischio da interferenza tra conducenti e carrellisti: rischio di investimento del conducente nel corso delle operazioni di scarico. Infortunio mortale


 

 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 08/02/2017

 

Fatto

 

 

 

l. La Corte di Appello di Brescia con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bergamo, riconosceva T.A. e T.D. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore B.G. e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante, li condannava alla pena di nove mesi di reclusione ciascuno.
1.2 Agli imputati, T.A. legale rappresentante della ditta K., azienda titolare del deposito in cui si era verificato l'infortunio mortale e affidataria delle opere di logistica e di scarico, e T.D., legale rappresentante della Ku. s.p.a., impresa di autotrasporto, datrice di lavoro del dipendente infortunato mortalmente, veniva contestato di avere omesso di cooperare alla attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori e in particolare gli autisti che operavano nel deposito della K. in Madone tanto che si era realizzata una interferenza sul luogo di lavoro tra F.V., alla guida del carrello elevatore cui erano demandati i compiti di scarico del mezzo di trasporto e B.G., conducente dell'autoarticolato da scaricare, che era sceso a terra per agevolare l'attività di scarico rimuovendo il telone del rimorchio.
2. Il giudice di appello da un lato, sovvertendo le considerazioni del giudice di primo grado, escludeva profili di eccezionalità e di abnormità nella prestazione lavorativa del carrellista F.V. il quale, con manovra del tutto improvvisa e repentina, era andato a operare nell'area ove si trovava il conducente sceso dall'autocarro; dall'altra parte era a ravvisare a carico di entrambi gli imputati, che pure si dovevano rappresentare e comunque si erano rappresentati lo specifico rischio di infortuni, un grave difetto di cooperazione e di coordinamento nella predisposizione di un piano di sicurezza idoneo a evitare interferenze sul luogo di lavoro, come quella che aveva portato all'investimento del lavoratore, laddove le stesse prescrizioni provenienti dalla struttura organizzativa unitaria che gestiva la sicurezza, rimetteva ai lavoratori la gestione di siffatta delicata fase di lavoro.
3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa di entrambi gli imputati, prospettando cinque motivi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo di ricorso la difesa degli imputati si doleva di violazione di legge per errata applicazione dell'art.41 cod.pen., laddove era stata esclusa la interruzione del rapporto di causalità in ragione dell'imprevedibile e abnorme operato del carrellista investitore.
3.2 Con un secondo motivo rilevava erronea applicazione delle norme relative al profilo di garanzia del datore di lavoro laddove dalle risultanze processuali risultavano adeguatamente e specificamente precisati e resi cogenti gli obblighi precauzionali in capo ad entrambi i soggetti la cui condotta lavorativa aveva concretizzato il rischio interferenziale.
3.3 Con un terzo motivo deduceva errata applicazione della legge penale in relazioni ai profili di colpa specifica ascritti, atteso che il datore di lavoro K. aveva predisposto adeguati strumenti di formazione e informazione dei dipendenti, realizzando la segnaletica stradale ai fini dell'ordinato svolgimento dell'attività lavorativa di scarico del mezzo di trasporto e dettando le regole da seguire da parte degli operatori in una brochure informativa.
3.4 Con un quarto motivo deduceva la erronea applicazione della legge anche in relazione al riconosciuto difetto di cooperazione nella gestione del rischio interferenziale, in presenza di apposito organismo (K. Safety Team) operativo e votato a coordinare e a prevenire i rischi cui erano esposti i lavoratori, ove la ditta K. era priva di autonomia nella gestione della sicurezza, mentre era la società Nestlè, maggiore azionista della stessa, a tracciare i principi di indirizzo, indicando le regole e la loro attuazione.
3.5 Con un quinto motivo di ricorso deduceva vizio motivazionale in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in ordine alla posizione di T.D., stante l'assoluta genericità dei motivi di impugnazione.
In data 18.1.2016 depositava memoria difensiva la difesa delle parti civili M.N. in proprio e quale esercente la responsabilità sul minore B.N. la quale confutava le singole ragioni di doglianza avanzate dalla difesa del ricorrente rappresentando la coerenza logica giuridica della motivazione della sentenza impugnata prospettando la inammissibilità di tutte le ragioni di doglianza.

 

Diritto

 


1.1 ricorsi degli imputati devono essere rigettati in quanto infondati.
La sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dai ricorrenti imputati, atteso che il giudice di appello, attraverso un articolato e rafforzato iter motivazionale, del tutto integro sotto il profilo logico giuridico e coerente con gli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni della responsabilità degli imputati, nelle loro rispettive vesti di legale rappresentante (T.D.) della ditta Ku. s.p.a. datrice di lavoro dell'operaio infortunato e responsabile delle operazioni di autotrasporto e di legale rappresentante (T.A.) della azienda K.' s.p.a. affidataria della logistica relativa al ricevimento e allo stoccaggio della merce scaricata presso i propri stabilimenti.
2. Come premessa all'esame dei singoli motivi di doglianza non può che rimarcarsi la correttezza delle argomentazioni della Corte territoriale nel porre in rilievo e valorizzare la cooperazione colposa, quale elemento di saldatura delle singole posizioni di garanzia rivestite dagli imputati cui sono stati ricondotti specifici profili di responsabilità per colpa, e la sinergica rilevanza nella realizzazione di un evento unitario. Invero in più di una articolazione è stata prospettata la assenza di rilievo causale alle condotte dei ricorrenti in ragione di fattori alternativi, coevi e successivi, riferibili a comportamenti umani, estranei alla sfera di prevedibilità di ciascun imputato, o a eventi del tutto casuali, tali da alterare la serie causale delle singole condotte ascritte. Peraltro si verte in ambito di infortunio realizzatosi sul luogo di lavoro ove il coinvolgimento integrato di più soggetti non solo era imposto dalla legge (art.26 e 90 ss D.Lgs. 2008/81), ma anche da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio e alla presenza in cantiere, ovvero nel legittimo affidamento da parte delle maestranze chiamate ad operare in cantiere, di una opera di cooperazione e di coordinamento della gestione del rischio interferenziale (cfr. S.U. 24.4.2014, Espenhahn, par. cooperazione colposa).
Ne consegue una saldatura dei distinti profili di colpa riconosciuti a ciascun imputato, in quanto confluiti nel determinismo dell’evento, di talché non è consentito procedere, ai fini penali, ad una postuma verifica frazionata, parcellizzata e diacronica degli stessi, ma si impone una valutazione unitaria del complesso delle condotte asseritamente antidoverose, laddove la comune gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di apporti che, sebbene atipici, incompleti o di semplice partecipazione, si coniugano tra di loro compenetrandosi laddove gli obblighi di cooperazione e di coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese “coinvolte “la cifra” della loro posizione di garanzia e delimitano l’ambito della rispettiva responsabilità (sez.IV, 7.6.2016, P.C. e altri in proc.Carfì e altri, Rv. 267687).
3. A tale proposito si appalesa assolutamente infondata la preliminare censura proposta dalla difesa della ricorrente T.D. in relazione ad una pretesa inammissibilità dell’appello del pubblico ministero rispetto alla pronuncia assolutoria di primo grado, impugnazione che avrebbe condotto alla riforma della decisione e alla condanna della prevenuta. Del tutto palese risulta invero la veste di garanzia della ricorrente quale datore di lavoro del dipendente infortunato, nonché quale necessaria coordinatrice, ai sensi dell’art.26 D.Lgs.81/2008, di un rischio interferenziale sul luogo di lavoro, rischio rappresentato dalla non evitabile sovrapposizione di sfere di intervento tra i “carrellisti” incaricati dalla K.’, e per essa dal consorzio appaltatore del servizio, delle operazioni di scarico, trasporto e stivaggio della merce, con i “conducenti” dei mezzi di trasporto (autotrasporti gestiti dalla Ku.) una volta che gli stessi fossero scesi dal mezzo, attendendo e coadiuvando il completamento delle suddette operazioni.
3.1 Invero l’infortunio occorso al conducente dell’autoarticolato, che era sceso a terra per coadiuvare le operazioni di scarico della merce, ha rappresentato la concretizzazione del rischio che un apposito organismo tecnico, “K. Safety Team”, che coinvolgeva le esperienze e le professionalità dei diversi soggetti interessati, era stato chiamato a gestire e a prevenire, nell’ambito di una collaborazione tecnica preordinata alla prevenzione di infortuni lavorativi.
Sotto questo profilo pertanto deve trovare rigetto il quinto motivo di ricorso, avente rilievo preliminare, in quanto la posizione della T.D. risultava, fin dalla lettura della imputazione, intimamente connessa, in ragione degli obblighi datoriali e di coordinamento alla stessa riferibili e ai profili di cooperazione colposa sopra evidenziati, a quella di T.A., quale controparte del rischio interferenziale da dominare e per la cui prevenzione era stato costituito l’organismo di cui sopra cui erano chiamati a partecipare gli rappresentanti dei conducenti degli autoarticolati.
3.2 Infondato risulta pure il quarto motivo di ricorso con il quale la difesa dei ricorrenti deduce la carenza di un rischio interferenziale in ragione dell’assoluta limitatezza dei poteri decisionali, in termini di indirizzo e di gestione della sicurezza delle aziende K.’ e Ku., a fronte della prevalenza dei poteri esercitati della società (Nestlè) nel cui interesse veniva realizzata la massima parte delle operazioni di trasporto e di stoccaggio, laddove da nessun elemento processuale è dato inferire che le società K.’ e Ku. fossero prive di autonomia decisionale e che in particolare ne fossero privi i ricorrenti T.A., dei quali al contrario il giudice di appello, poneva in rilievo la fattiva e indubbiamente profetica partecipazione alla riunione del 7.2.2009 (T.A.), cui non seguirono le direttive auspicate, e la specifica funzione di garanzia rivestita dalla T.D., alla quale era certamente esigibile l’incombente di sensibilizzare i conducenti a evitare qualsiasi comportamento che aumentasse il rischio di interferenza rispetto alle operazioni di carico scarico con mezzi meccanici.
4. Del tutto infondato è poi il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la erronea applicazione dell’art. 41 II comma cod.pen. in relazione alla condotta tenuta dal lavoratore addetto alla manovra del carrello trasportatore. 'E invero risultato dall'istruttoria dibattimentale e adeguatamente valorizzato dal giudice di appello che l'infortunio non ebbe a realizzarsi in ragione di una imprevedibile ed estemporanea decisione del lavoratore infortunato, al quale era prescritto di rimanere a bordo del camion o di porsi in area protetta, o da un omesso rispetto delle consegne dei due protagonisti del tragico evento, ma da esigenze di carattere organizzativo e logistico (sollevare il telone del rimorchio) come ampiamente preconizzato dal T.A. nella riunione sopra citata (motivi tecnici legati alle fasi di carico), di talché l'infortunio realizzatosi ha rappresentato uno sviluppo del tutto adeguato, sulla base di giudizio contro fattuale, fondato su criteri probabilistici di elevata credibilità razionale in una valutazione di logica processuale, delle omissioni contestate al datore di lavoro e al responsabile della logistica.
4.1 Sotto diverso profilo poi, è stato evidenziato dal S.C. che l'eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne la attuazione, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o - lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n. 16397).
Non risulta peraltro in discussione - e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione - che il lavoratore infortunato fosse intento alla esecuzione di un compito allo stesso assegnato, in quanto rientrante nell'ambito di attribuzioni che gli venivano richieste e che al contempo al carrellista potesse essere attribuita una condotta di guida imprudente e disattenta, per velocità e direzionalità, ma non certamente eccentrica rispetto ai compiti allo stesso assegnati, laddove l'infortunio trasse origine proprio da un profilo di sovrapposizione e di interferenza tra lavorazioni sincroniche di due soggetti che stavano eseguendo la rispettiva prestazione lavorativa secondo le prescrizioni assegnate.
5. Passando infatti ad esaminare i motivi (secondo e terzo) con i quali si prospetta un difetto motivazionale in punto di « riconoscimento di profili di colpa in capo ai ricorrenti e precisate le posizioni di garanzie rispettivamente rivestite da T.A. e da T.D. quali terminali delle due organizzazioni aziendali che avrebbero dovuto collaborare, coordinando il rischio di interferenza tra le due categorie di lavoratori (conducenti e carrellisti), il giudice di appello con argomentazioni assolutamente pertinenti e logiche ha riconosciuto la inadeguatezza e la insufficienza delle prescrizioni partorite dalla K. Safety Team del Luglio 2009, nonostante il T.A. avesse correttamente enucleato il rischio di investimento, quale prioritario profilo di infortunio da prevenire.
5.1 In particolare, con apparato motivazionale congruo e resistente alle censure indicate nei motivi di ricorso, la corte territoriale ha posto in rilievo come le indicazioni contenute nella brochure realizzata dall’organismo di tutela della sicurezza fossero generiche, prive di scansioni temporali certe ma, soprattutto, come rimettessero agli stessi operatori del servizio la concreta attuazione dei compiti agli stessi assegnati. Le prescrizioni non prevedevano divieti al conducente di scendere dal camion durante le operazioni di scarico ma imponevano un coordinamento a terra tra le due figure, quale quello di mantenere una distanza di sicurezza, di porsi in area riservata, di accertarsi del reciproco avvistamento in ipotesi di un controllo al mezzo, di non avvicinarsi per nessun motivo, di fatto rinviando la gestione del rischio interferenziale al concreto sviluppo della lavorazione e all’atteggiarsi delle relazioni tra i due operatori.
A tale proposito il giudice ha indicato come di ben diverso tenore sia stato il programma delle prescrizioni assunte successivamente all’infortunio, nelle quali era fatto divieto al conducente di scendere dal mezzo nel corso delle operazioni di carico - scarico fino a quando il carrellista non avesse dato il nulla osta per le eventuali operazioni da compiersi a terra.
5.2 Del tutto coerentemente con tale analisi pertanto il giudice ha ravvisato profili di responsabilità per colpa in capo ad entrambe le figure di garanzia e in particolare a carico di T.A., quale responsabile della sicurezza in relazione alle attività di scarico e alla logistica, per non avere adeguatamente tradotto in prescrizioni e regole di comportamento le intuizioni che fin dal Febbraio 2009, in una riunione dell’organismo deputato alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, lo avevano portato ad individuare il nucleo centrale del rischio interferenziale (rischio di investimento del conducente nel corso delle operazioni di scarico) e a T.D., quale datrice di lavoro, tenuta a collaborare e a coordinare la prevenzione e l’attuazione nella gestione del rischio interferenziale e a fornire ai lavoratori le corrette disposizioni cui attenersi, laddove al contrario aveva del tutto abdicato a tali prerogative, rimettendo alle decisioni del suddetto organismo qualsivoglia voce in proposito, voce palesatasi insufficiente e inadeguata.
5.3 Infondate pertanto si pongono le doglianze dei ricorrenti che si fondano sulla inesigibilità di un obbligo assoluto e costante di vigilanza sul lavoratore da parte del datore di lavoro, laddove nel caso in specie l’addebito non risiede nella carenza di vigilanza, bensì sul piano preventivo della gestione di un rischio interferenziale non solo prevedibile, ma invero previsto e considerato, ma affrontato attraverso prescrizioni inadeguate e in palese contrasto con gli obblighi posti a carico di ciascun imputato dall’art.26 II e III comma D.Lgs. 81/08.
I ricorsi devono pertanto esser rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alle spese di difesa sostenute nel grado delle parti civili costituite che si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido al rimborso delle spese afferenti al presente giudizio di legittimità in favore delle parti civili A.C., S. B. e S. B. liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 8.2.2017