Cassazione Civile, Sez. 6, 01 giugno 2017, n. 13895 - Rendita da infortunio. Trasferimento all'INAIL delle prestazioni di assicurazione obbligatoria in favore del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato


 

 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 01/06/2017

 

 

 

Rilevato che:
1. C.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che rigettò la domanda da lui proposta con ricorso del 2013 per ottenere la rendita per infortunio, ritenendo decorso il termine triennale di cui all'articolo 112 del d.p.r. 1124 del 1965, considerato che l’infortunato aveva acquisito la consapevolezza del consolidamento dei postumi in data 9 dicembre 1997, quando aveva presentato il ricorso per ottenere l’indennizzo nei confronti delle Ferrovie dello Stato, né tale atto poteva valere ad interrompere la prescrizione, per l’estraneità del soggetto ivi convenuto al rapporto giuridico con l’istituto assicuratore.
2. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 127 del T.U. n. 1124 del 1965 , degli artt. 2934, 2935, 2943 e 2945 c.c., nonché dell’art. 111 Cost. Riferisce che l’infortunio si era verificato prima del 31/12/1995, data dalla quale cessarono le funzioni della Società FS in tema di infortuni e malattie professionali dei propri dipendenti. Correttamente quindi la domanda per la rendita era stata presentata alla società ferroviaria il 25/10/1994 e, a fronte del rigetto, la società era stata convenuta con ricorso giudiziale del 9/12/1997, conclusosi con la sentenza della Corte d'appello di Bari del 15/12/2008 che aveva dichiarato il difetto di legittimazione della società in favore dell'Inail. Erroneamente pertanto ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non aveva attribuito efficacia interruttiva all'azione giudiziale instaurata nei confronti delle Ferrovie dello Stato, considerato che solo dalla sentenza d'appello del 15/12/2008 poteva decorrere un nuovo termine per evocare in giudizio l'Inail. Il che era stato fatto con un primo ricorso depositato il 27/7/2009.
3. L'Inail ha resistito con controricorso. Il C.C. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis comma 2 c.p.c.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

 


Considerato che:
1. questa Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che a far data dal trasferimento all'INAIL delle prestazioni di assicurazione obbligatoria in favore del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato, avvenuto il 1 gennaio 1996 , solo l’Inail è tenuto all'erogazione delle prestazioni previste dal T.U. n. 1124 del 1965, e non invece le Ferrovie dello Stato, come previsto dall'art. 2, comma 13, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha disposto che da tale data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattia professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data. Questa Corte ha poi chiarito che tale principio vale anche nel caso in cui vi sia stato un giudicato relativo alla sussistenza della malattia professionale formatosi nei confronti di quest'ultima società (Cass. n. 23527 del 16/10/2013), nonché quando la procedura amministrativa sia stata attivata nei confronti delle Ferrovie (Cass. n. 14449 del 29/07/2004) restando escluse solo le ipotesi in cui non soltanto l'evento sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all'assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamente corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo (Cass. n. 12154 del 19/08/2003). 
2. Ne consegue che dal 1/1/1996 le Ferrovie non erano più titolari dal lato passivo dell’obbligazione relativa alla rendita per infortunio del ricorrente, essendo essa passata all’Inail, sicché l’azione giudiziaria promossa nel 1997 nei confronti del datore di lavoro non poteva avere valore interruttivo della prescrizione prevista dall’art. 112 del T.U. n. 1124 del 1965 con riguardo all'lnail, nei confronti del quale avrebbe dovuto essere azionato in giudizio il diritto, potendo operare l’effetto interruttivo della domanda previsto dall'art. 2943 cod.civ., solo quando la domanda proposta sia idonea ad instaurare un valido rapporto processuale (Cass. n. 11985 del 16/05/2013). Né si è verificato alcun trasferimento in corso di causa del diritto controverso (come sostenuto dalla difesa del ricorrente anche nella memoria) atteso che la domanda per ottenere le rendita è stata proposta nei confronti delle Ferrovie quando queste non ne avevano più la titolarità, tanto che il giudizio si è concluso con la sentenza della Corte d’appello di Bari del 15.12.2008 che ha dichiarato il difetto di legittimazione della società in favore dell'Inail, avverso la quale non è stato interposto gravame.
3. Il ricorso dev’essere quindi rigettato. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
4. Sussistono infine i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
 

 

P.Q.M.

 


rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.4.2017