Tribunale Udine, Sez. Lav., 17 marzo 2017, n. 51 - Nessun mobbing se non c'è volontà di danneggiare il lavoratore


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE


In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi,

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

 

 

nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai n. 655/2013 e 336/2015 R.L., vertenti TRA
Br.Za., rappresentato e difeso dagli Avv. Vi.Ia. e Vi.Fi.
RICORRENTE
E
Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dagli Avv. Ri.Ba. e Au.Fe.
Mi.Sk., rappresentato e difeso dall'Avv. Do.Ga. RESISTENTI

 

 

 

FattoDiritto

 


Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.06.2013, il Dott. Br.Za., premesso di essere medico chirurgo specialista in neurochirurgia, neurologia e neuroradiologia e di essere stato assunto in qualità di medico neurochirurgo presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine dal 10 febbraio 1992, deduceva di essersi dedicato al trattamento della patologia del distretto cranico realizzando tra gli altri, quale primo operatore nel periodo dal 2004 al 2009, 465 interventi chirurgici, di essersi occupato, dal 2004 in poi, di chirurgia delle cranioplastiche, introducendo la nuova metodica cd. "custom made" e di aver introdotto presso la struttura di neurochirurgia una variante all'approccio chirurgico agli adenomi ipofisari per via transrinosfenoidale; deduceva inoltre che fino al 2008 si era occupato del sito internet della divisione, della formazione degli specializzandi, che aveva la responsabilità del reparto femminile e che nel 2007 era stato proposto dal primario consigliere della Società Neuroscienze Ospedaliere.
Ciò premesso, il ricorrente lamentava che dal 2006 - 2007 si era incrinato il rapporto con il primario Dott. Sk., il quale lo aveva criticato per non essere rimasto al termine delle guardie notturne in reparto e per non essere altresì entrato in sala operatoria per le attività di routine, e che successivamente a ciò aveva subito comportamenti mobizzanti, consistiti, tra l'altro, nella rinuncia a un finanziamento concesso dalla Fondazione CRUP per studi sulla stimolazione cerebrale profonda per stati vegetativi, nella destituzione, avvenuta nel 2007, dal ruolo di responsabile del sito web e nell'estromissione dall'attività chirurgica come secondo operatore; nella destituzione dall'incarico di responsabile di reparto della sezione femminile, nonché dall'incarico di tutor per giovani medici, nel mancato rinnovo dell'incarico di competenza professionale e specialistica denominata "chirurgia dei tumori"; inoltre, nel luglio 2009, in sede di emanazione delle note di valutazione della produttività individuale, rilevanti ai fini della retribuzione di risultato, contrariamente agli anni precedenti, il primario lo aveva valutato negativamente, accusandolo di aver creato una situazione di conflittualità ambientale; a seguito di ricorso, il nucleo di valutazione aveva disposto in data 2 febbraio 2011 l'erogazione della retribuzione di risultato nella misura minima.
Il ricorrente esponeva inoltre che nel 2009 si era allontanato per un periodo di aspettativa per motivi di studio, volto al conseguimento di un dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine; in data 31 dicembre 2012, terminato detto periodo, il primario gli aveva di fatto impedito il rientro presso la S.O.C. di neurochirurgia; la Direzione Sanitaria, espletati gli adempimenti del caso, per dirimere il conflitto lo aveva comandato dal 1 gennaio 2013 presso la clinica di chirurgia plastica e ricostruttiva dell'Ospedale di Gemona del Friuli, inviando tempo dopo un altro collega presso la neurochirurgia.
Con provvedimento del 16 settembre 2014, la Direzione Sanitaria lo aveva assegnato al dipartimento di neuroscienze presso la S.O.C. di chirurgia vertebro midollare, con effetto dal 1 ottobre 2014, motivando tale assegnazione con la necessità di contemperare le sue aspettative con le esigenze aziendali del plesso di destinazione e con l'ulteriore esigenza di prevenire il rinnovo della precedente situazione di conflittualità interpersonale, con ciò non consentendogli di lavorare come neurochirurgo cranico, mettendo a frutto la propria specifica competenza professionale. Tutto ciò premesso, il ricorrente concludeva nei termini indicati in epigrafe.
L'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia resisteva al ricorso, deducendo che sino al 13.07.2009, data in cui era pervenuta la scheda di valutazione, non aveva avuto conoscenza diretta delle circostanze sopra riferite; esponeva inoltre che, al rientro dall'aspettativa, si era immediatamente adoperata per trovare una soluzione condivisa al problema, destinando il ricorrente ad un'unità aderente alle proprie attitudini professionali.
L'Azienda esponeva, di seguito, che l'unico incarico avente rilevanza esterna era quello relativo alla competenza professionale e specialistica denominata "chirurgia dei tumori", scaduto nel 2010 quando il ricorrente si trovava in aspettativa, sicché delle vicende relative agli altri incarichi, non avendo invece rilevanza esterna, non poteva averne avuto conoscenza; quanto all'estromissione dall'attività chirurgica, evidenziava invece che le allegazioni del ricorrente non trovavano corrispondenza con il contenuto dei registri operatori; quanto alla domanda di annullamento della valutazione relativa al 2008, deduceva che il ricorrente aveva comunque ottenuto la retribuzione di risultato, sicché non sussisteva l'interesse ad agire, ed evidenziava inoltre l'inammissibilità di un sindacato esteso al merito delle proprie scelte discrezionali.
Deduceva, inoltre, che la disciplina relativa alla mobilità in ambito sanitario di cui all'art. 16 del CCNL di settore non trovava applicazione nell'ambito di uno spostamento afferente ad altro reparto della stessa sede di servizio e che la mobilità interna poteva essere disposta senza il consenso del lavoratore in ipotesi di ristrutturazione aziendale, evidenziando, sotto tale profilo, che la clinica di chirurgia plastica presso la quale il ricorrente era stato assegnato dal 1.01.2013 era stata trasferita dalla sede di Gemona a quella di Udine, con conseguente modifica delle strutture di chirurgia ricostruttiva e che la Giunta Regionale aveva inoltre approvato la definizione delle strutture complesse sanitarie della rete dei servizi ospedalieri, individuando per il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia la chirurgia vertebro midollare, come attività da assicurare con strutture semplici o mediante incarichi dirigenziali all'interno della neurochirurgia.
Anche il Dott. Mi.Sk. si costituiva eccependo di non essere passivamente legittimato relativamente alle domande riferite agli atti di gestione del rapporto di lavoro, riconducibili alla sola azienda sanitaria, in qualità di datore di lavoro ed evidenziando che all'epoca dell'assunzione il ricorrente non era ancora specializzato in neurochirurgia, per cui nel 1992 era semplicemente transitato dalla neuroradiologia alla neurochirurgia. Nel merito resisteva al ricorso, contestando la configurabilità del mobbing e la sussistenza di danni risarcibili e concludendo anche in via riconvenzionale, nei termini esposti in epigrafe; in particolare, quanto alla domanda relativa al demansionamento, evidenziava che tale fattispecie ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001 in materia di pubblico impiego contrattualizzato poteva ricorrere solo nel caso di adibizione a mansioni non appartenenti al ruolo e all'area di inquadramento; evidenziava inoltre che il ricorrente si era attestato su un numero di interventi chirurgici pari a quello relativo agli anni precedenti e che era altresì stata assecondata la sua propensione ad eseguire interventi di chirurgia plastica; quanto alla responsabilità della sezione femminile e degli specializzandi, evidenziava che non si trattava di incarichi formali e che il ricorrente aveva avuto in entrambi i casi un approccio conflittuale; quanto alla valutazione relativa al 2008, esponeva che il ricorrente aveva prestato acquiescenza alle determinazioni espresse dal nucleo di valutazione.
Il resistente chiedeva inoltre in via riconvenzionale di essere risarcito del danno non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa, per la lesione dell'onore e dell'immagine professionale derivante dalle affermazioni contenute nel ricorso.
Radicatosi il contraddittorio, verificata l'impossibilità di conciliare le parti, veniva assunta la prova testimoniale e, previa riunione con la causa 336/2015 R.L., veniva respinta la domanda cautelare con cui il ricorrente aveva chiesto in via di urgenza di essere adibito alle mansioni di neurochirurgo presso la SOC di neurochirurgia; le cause riunite venivano quindi chiamate per la discussione all'udienza del 14 febbraio 2017 e veniva emessa la presente sentenza.
In merito alla presenza del ricorrente in sala operatoria, il teste Fr.Tu., dipendente dell'Azienda Ospedaliera, ha escluso che il ricorrente potesse entrarvi solo durante i suoi turni di guardia, mentre quanto alla programmazione degli interventi ha evidenziato che il primario non aveva dilazionato gli interventi relativi ai pazienti seguiti dal ricorrente e che la programmazione rispondeva a criteri di urgenza.
La teste Ta.Iu., dipendente dell'Azienda Ospedaliera, rispondendo in merito al tenore dei rapporti tra il ricorrente e i colleghi, ha ricordato che tra il 2005 e il 2008 i rapporti erano diventati gradualmente conflittuali; la teste ha inoltre riferito che quando era in formazione il ricorrente non dava risposta alle sue domande, se non con toni sprezzanti, per cui aveva chiesto di non dover collaborare più con lui; nello stesso periodo la situazione era diventata insostenibile anche verso gli altri specializzandi. A un certo punto era stato deciso di rinnovare il sito web; tutti erano stati coinvolti e durante una riunione a ciascuno era stato dato un argomento da sviluppare; il ricorrente invece si era "defilato" e non ha voluto collaborare. La teste ha poi ricordato che si era instaurata una generale mancanza di fiducia, e che i colleghi vivevano nella minaccia che venisse raccolto da parte del ricorrente qualcosa da utilizzare contro di loro in un prossimo futuro; il ricorrente diceva sempre che raccoglieva notizie su di loro e che all'occorrenza le avrebbe utilizzate; lei stessa si era lamentata con il primario per tali comportamenti.
Il teste An.Cr., dipendente dell'Azienda Ospedaliera, ha ricordato che il ricorrente si era trasferito dalla neuroradiologia alla neurochiururgia per mancanza di sintonia con il primario Prof. Le. e che presso quest'ultima era entrato in conflitto con il primario dell'epoca, Dott. Ce. e con i colleghi De., Vi. e Ba.; ha poi ricordato che il ricorrente, avendo svolto nella sua carriera compiti di vario genere, aveva acquisito una minore esperienza specifica, e che lui stesso era stato chiamato più volte ad intervenire in suo aiuto in occasione di vari interventi. Il teste ha altresì confermato la prassi della partecipazione alla riunione delle 8,50 di tutti i medici, compreso quello smontato dalla notte; quanto ai rapporti con i colleghi, ed ha poi ricordato che a un certo momento era cominciata ad emergere l'esistenza di una mancanza di tranquillità, una collega non voleva più stare con il ricorrente e aveva voluto spostarsi, molti altri medici avevano voluto spostarsi per evitare la persona del ricorrente; ha poi confermato di aver sentito il ricorrente dire più volte, in occasione dell'arrivo di neonati con complicanze neurochirurgiche, che l'unica terapia possibile era la "rupe" spartana.
Il teste Ma.Vi., dipendente dell'Azienda Ospedaliera, quanto alle liste d'attesa, ha confermato che i pazienti venivano operati sulla base delle priorità cliniche segnalati dal medico che li aveva visitati ed ha soggiunto che le decisioni venivano prese sulla base di una riunione collegiale nella quale si decidono e discutono i singoli casi.
Il teste ha del pari confermato la prassi della partecipazione alla riunione delle 8,50 di tutti i medici, evidenziando che veniva seguita in tutti i più importanti reparti nel mondo; quanto alla responsabilità delle sezioni interne al reparto, ha riferito che non si trattava di incarichi ufficiali né retribuiti ma di mere ripartizioni interne, ed ha ricordato che la cessazione era dipesa da una decisione del ricorrente, senza che vi fosse stata alcuna destituzione; quanto ai rapporti interpersonali, il teste ha poi dichiarato che era venuto fuori un clima di paura da parte dei colleghi più giovani, preoccupati di possibili reazioni da parte del ricorrente.
Il teste Ma.Mo., dipendente dell'Azienda Ospedaliera, dopo aver confermato che il ricorrente aveva eseguito interventi anche in qualità di primo operatore su pazienti con tumori cerebrali e che aveva introdotto la tecnica di cranioplastica ricostruttiva "custom made", ha ricordato che nel tempo erano andati diminuendo gli ingressi in sala operatoria quanto agli interventi programmati; quanto ai rapporti interpersonali ha altresì riferito che si erano deteriorati sia quello con il primario che quello con gli altri colleghi.
Il teste Gi.To., dipendente dell'Azienda Ospedaliera, ha tra l'altro riferito che era stato lo stesso ricorrente a decidere di non occuparsi più del sito internet del reparto, ed ha poi ricordato che a un certo punto era diventato palese che i rapporti con il primario si erano incrinati; quanto
all'incarico di tutor dei giovani colleghi, il teste ha poi dichiarato che non era mai riuscito interagire con il ricorrente e che si era trovato in difficoltà, poiché percepiva un sentimento di astio da parte di quest'ultimo nei suoi confronti; anche altri colleghi avevano avuto analoghi problemi. Il teste Mi.Ba., al tempo alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera, ha ricordato che il ricorrente si era trasferito dalla neuroradiologia alla neurochirurgia a causa della mancata sintonia con l'allora primario Prof. Le.; ha nondimeno riferito di non aver avuto motivi personali di contrasto con il medesimo.
Il teste Gi.Gu., al tempo direttore medico di presidio, ha riferito che al rientro del ricorrente dall'aspettativa per dottorato di ricerca in chirurgia plastica aveva chiesto direttore della neurochirurgia di esprimersi in merito alla possibilità di riassegnazione a tale struttura e, in esito alle criticità resegli note, aveva incontrato di nuovo il ricorrente chiedendogli di ragionare sulle possibili opzioni; di ciò aveva parlato anche con il direttore della clinica di chirurgia plastica dove il ricorrente aveva seguito il dottorato, il quale gli aveva rappresentato la possibilità di valorizzare le competenze che il medesimo aveva acquisito durante il dottorato; quest'ultimo, pur non manifestando entusiasmo per la proposta, aveva poi dichiarato di accettare la nuova collocazione per "spirito di servizio".
Il teste Gu.Vi., già alle dipendenze dell'Azienda convenuta, ha confermato che il ricorrente proveniva dalla neuroradiologia ed ha riferito che lo stesso gli aveva chiesto di interessarsi in merito ad una convenzione con l'Università di Padova, il teste ha poi riferito di non avere avuto difficoltà relazionali e di aver avuto solo percezione, ma non per conoscenza personale, di precedenti contrasti nella struttura di provenienza. Il teste Gi.To., dipendente dell'Azienda Ospedaliera, ha a sua volta ricordato che si era verificata una rottura inizialmente con i colleghi più giovani e poi progressivamente con tutti gli altri, il ricorrente aveva manifestato disinteresse e volontà di allontanamento sul piano relazionale con i colleghi e con il primario, non interagiva più con gli altri colleghi; con i più giovani il rapporto non era mai stato sereno, nel 2008 - 2009 anche le relazioni con gli altri colleghi si erano progressivamente deteriorate. Il teste ha poi dichiarato di ricordare di aver subito atteggiamenti vessatori da parte del ricorrente, qualsiasi cosa facesse era motivo di attrito e critica con toni "non simpatici".
La teste Lu.Co., parimenti alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera, ha confermato la prassi generale della partecipazione al meeting di tutti i medici, anche se smontanti dal turno notturno ed ha poi confermato l'esistenza di contrasti relazionali tra il ricorrente e gli altri colleghi, in particolare giovani; la teste ha poi ricordato che al ritorno della gravidanza lo stesso cercava di evitarla rifiutando di relazionarsi e collaborare. La teste El.Ca., direttore della SOC affari generali, in merito alla pratica relativa al finanziamento, ha ricordato che nel 2007, per motivi non imputabili alla struttura, il progetto non era stato attivato; pertanto era stato chiesto alla Fondazione CRUP di convertire tale finanziamento per altri progetti; il Dott. Sk. aveva giustificato con propria relazione i motivi per i quali non si poteva portare avanti il progetto. Anche la teste Iu. ha ricordato che il progetto finanziato dalla CRUP era stato sospeso; dal momento che tale progetto doveva costituire argomento della sua tesi di laurea, l'argomento era stato cambiato.
Ciò premesso, alla stregua delle - pressoché univoche - risultanze dell'istruttoria testimoniale, deve obiettivamente escludersi che nella fattispecie possano ravvisarsi gli estremi di una condotta vessatoria da parte del responsabile del reparto, suscettibile di essere ascritta nell'ambito del cd. "mobbing"; è noto, infatti, che intanto può ritenersi la sussistenza dell'illecito in argomento, in quanto risulti che l'unica ragione della condotta datoriale era quella consistita nel procurare un danno al lavoratore, nel mentre bisogna escluderla in caso contrario, indipendentemente dall'eventuale prevedibilità ed occorrenza in concreto di effetti simili o altrimenti sovrapponibili.
Ciò è a dirsi, in quanto il "mobbing" rappresenta una specificazione del divieto - costituente canone generale dell'ordinamento giuridico e fondamento della exceptio doli generalis - di agire intenzionalmente a danno altrui, per cui devono necessariamente essere escluse dall'orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro.
Viceversa, nel caso di specie è emersa la sussistenza di una situazione di irreversibile conflittualità nei rapporti fra il ricorrente, il primario, i medici del reparto di neurochirurgia e gli specializzandi - a dire dei testi attribuibile ad aspetti caratteriali, a comportamenti ed esternazioni dello stesso ricorrente - tale da configurare l'obiettiva necessità di un intervento della direzione sanitaria volto a prevenire il pericolo di pregiudizi per la funzionalità e la concreta operatività della struttura; lo stesso contenuto delle note relazionali del primario deve pertanto ritenersi, in tal senso, oggettivamente riscontrato.
In particolare, vanno sul punto ricordate le dichiarazioni testimoniali rese dalla Dott.ssa Ta.Iu., che ha riferito di toni sprezzanti adoperati dal ricorrente e del fatto che i giovani specializzandi avevano perso la fiducia nei suoi confronti, quelle rese dal Dott. Ma.Vi., in merito al fatto che i colleghi più giovani erano preoccupati di possibili ritorsioni ai loro danni e quelle rese dal Dott. Gi.To., che ha riferito di essersi trovato in difficoltà, poiché percepiva un sentimento di astio nei suoi confronti e che anche altri colleghi avevano avuto analoghi problemi. Il Dott. An.Cr., il Dott. Mi.Ba. e il Dott. Gu.Vi. hanno poi fatto presente che anche in precedenza ricorrente si era trasferito dalla neuroradiologia alla neurochiururgia per mancanza di sintonia con il primario Prof. Le.
Sono poi sintomatiche del tenore conflittuale dei rapporti tra il ricorrente e gli altri colleghi anche le dichiarazioni attribuite al ricorrente da parte di diversi testimoni, e in particolare quella riferita dal teste Ma.Vi., il quale ha confermato di aver sentito il ricorrente commentare la notizia della morte della figlia di un collega con la frase "ho festeggiato stappando due bottiglie di champagne", e quelle riferite dalla teste Lu.Co., che ha a sua volta dichiarato di aver appreso dalla collega An. che il ricorrente le aveva dato dell'"aborto mancato", mentre alla collega Ba. - che lei stessa aveva visto piangere per tale ragione - aveva detto che era una "anaconda" e "puttana"; la Dott.ssa Ba. al tempo era una specializzanda e il ricorrente era il suo diretto referente.
Attesa l'esistenza di tali - oggettivamente gravi - problematiche, e la loro conseguente rilevanza in termini di incompatibilità ambientale, debbono ritenersi conseguentemente giustificati sia il provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la clinica di chirurgia plastica della medesima azienda, sia quello successivo di assegnazione del medesimo alla S.O.C. di chirurgia vertebro midollare.
Deve peraltro rilevarsi che trattasi di assegnazioni adottate nel rispetto ed in coerenza con le diverse competenze specialistiche che, nel tempo, erano state acquisite dal medesimo ricorrente, il quale, peraltro, come confermato in sede di prova testimoniale, neppure era stato originariamente assunto come neurochirurgo, non avendo al tempo ancora conseguito tale specializzazione.
Va inoltre rilevato che trattasi di provvedimenti, come si è visto, sorretti da comprovate ragioni tecnico organizzative, destinati a spiegare effetto nell'ambito della medesima azienda sanitaria che, per l'effetto, non incontrano i limiti di cui all'art. 21 del CCNL per la dirigenza medica, espressamente rivolto alla mobilità "tra aziende ed enti del comparto" o tra diversi comparti; la stessa assegnazione alla S.O.C. di chirurgia vertebra midollare si sottrae alle censure di illegittimità formale oggetto di doglianza, rientrando nell'ambito di un trasferimento d'ufficio conseguente a un processo di ristrutturazione aziendale; non è peraltro controverso che la chirurgia vertebra midollare o spinale costituisca una sezione rientrante nell'ambito della neurochirurgia, al pari del fatto che tutti i medici che concretamente vi operano abbiano una specialità in neurochirurgia. In ogni caso, dalle risultanze istruttorie è emerso che, pur avendo l'azienda inteso risolvere una situazione di contrasto in ambito lavorativo, anziché adottare delle determinazioni unilaterali, attingendo agli strumenti contrattuali dei quali pur avrebbe potuto disporre nel caso di incompatibilità ambientale, aveva scelto di operare in una prospettiva di condivisione, proponendo una collocazione lavorativa compatibile con le diverse professionalità specialistiche possedute dal ricorrente.
Del resto, in ordine allo specifico contenuto delle mansioni di cui è stata reclamata l'assegnazione, va doverosamente ricordato che "in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, non potendosi aver riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. (Cass. Sez. L, n. 7106 del 26/03/2014 - Rv. 630265; in tal senso, v. altresì, Cass. Sez. L, n. 11835 del 21/05/2009 - Rv. 608364). A margine di tali considerazioni deve pertanto escludersi la fondatezza delle domande relative alla sussistenza di profili di demansionamento ed illegittimità formale riconducibili al datore di lavoro, nonché la fondatezza di quelle inerenti alla sussistenza di comportamenti mobizzanti ascrivibili al primario della neurochirurgia.
Deve, in ogni caso, escludersi, alla luce delle risultanze istruttorie, la natura sintomatica delle diverse situazioni allegate a fondamento di tale situazione; è stato infatti univocamente riferito che il ruolo di responsabile del sito web, quello di responsabile della sezione femminile e quello di tutor dei giovani medici non rappresentavano incarichi a rilevanza esterna (sui quali l'azienda potesse avere competenza o controllo) e che era stato in ogni caso il ricorrente a disinteressarsi progressivamente degli stessi. Oltre a ciò, non ha trovato riscontri istruttori l'allegazione della estromissione dall'attività chirurgica come secondo operatore; il Dott. Fr.Tu. ha poi escluso che il primario avesse dilazionato gli interventi relativi ai pazienti seguiti dal ricorrente, riferendo, al pari del Dott. Ma.Vi., che la programmazione rispondeva esclusivamente a criteri di urgenza.
Quanto alla rinuncia al finanziamento della Fondazione CRUP, la stessa è risultata motivata da un'oggettiva assenza di risultati; il mancato rinnovo dell'incarico di competenza professionale e specialistica denominata "chirurgia dei tumori" era stato invece determinato dal fatto che il medesimo era scaduto in un periodo in cui il ricorrente si trovava fuori dal reparto, dal quale si era allontanato per un periodo di aspettativa per motivi di studio.
Quanto alla valutazione della produttività individuale relativa all'anno 2008, rilevante ai fini della retribuzione di risultato, deve invece prendersi atto che la segnalazione della situazione di conflittualità ambientale corrispondeva ad una ragione effettivamente sussistente, da più parti rivolta all'indirizzo del ricorrente; quanto ai riflessi di carattere economico è peraltro incontestato che, a seguito della sollecitazione del ricorrente, il nucleo di valutazione aveva già dato seguito alle modifiche volte a consentire la percezione della retribuzione di risultato, senza che siano stati allegati ulteriori effetti derivanti dal punteggio attribuito.
Ciò premesso, e fermo quanto già rilevato in ordine alla legittimità dell'assegnazione alla divisione di chirurgia plastica e alla S.O.C. di chirurgia vertebro midollare, deve a questo punto necessariamente escludersi, avuto riguardo alla riscontrata sussistenza della situazione di incompatibilità ambientale, la possibilità di una riassegnazione del ricorrente alla divisione di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera resistente; va altresì esclusa, anche in ragione di quanto evidenziato in ordine all'applicabilità del criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, ogni possibilità di predeterminazione, nelle presente sede, degli aspetti di dettaglio attinenti sia alle modalità esecutive delle prestazioni demandate al ricorrente, che ai criteri di organizzazione dei reparti di assegnazione. Ne discende che dovranno essere necessariamente respinte le domande, aventi natura consequenziale, di condanna del Dott. Mi.Sk. e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria al risarcimento dei danni morali ed esistenziale e alla capacità professionale.
Andrà nondimeno disattesa anche la domanda riconvenzionale proposta dal Dott. Sk. di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, dell'onore, del prestigio e della professionalità, derivante dalle affermazioni contenute nel ricorso; è noto, infatti, che relativamente alle espressioni e agli addebiti contenuti in scritti o discorsi dinanzi alla autorità giudiziaria opera la scriminante dettata dall'art. 598 cod. pen.; non è, del resto, revocabile in dubbio la diretta attinenza delle allegazioni attoree all'oggetto della controversia; deve inoltre rilevarsi che dal tenore delle medesime non traspare la sussistenza di un inequivocabile animus nocendi, idoneo a configurare, sia pure in via incidentale, la sussistenza del reato p. e p. dall'art. 595 cod. pen.
A margine delle considerazioni che precedono, le domande reciprocamente promosse andranno conseguentemente respinte; per quanto attiene al regolamento delle spese del giudizio, le stesse, comprensive della fase
cautelare, dovranno nondimeno seguire il criterio della soccombenza, tenuto conto della rilevanza e dello specifico valore delle domande rispettivamente promosse.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Rigetta le domande reciprocamente proposte dalle parti nella presente causa;
2) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, spese che liquida per compensi professionali in complessivi Euro 14.000,00 quanto all'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine e in eguale misura quanto al Dott. Mi.Sk., entrambi oltre spese generali, IVA e CNA come per legge;
3) Visto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza. Così deciso in Udine il 14 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2017.