Tipologia: CCPL
Data firma: 5 aprile 2013
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Collegio dei Costruttori-Ance/Assindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ancona
Fonte: cassaedile.ancona.it

Sommario

  Accordo per il rinnovo del CPL
Premessa
Art. 1 Enti Paritetici
Art. 2 Igiene, ambiente e sicurezza sul lavoro
Art. 3 Osservatorio territoriale sul settore delle costruzioni
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Cassa integrazione guadagni
Art. 6 Elemento economico territoriale
Art. 7 EVR - Elemento variabile della retribuzione
Art. 8 Lavori marittimi
Art. 9 Mensa e indennità sostitutiva
Art. 10 Indennità di trasporto
Art. 11 Ferie
Art. 12 Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 13 Trasferta
Art. 14 Anzianità professionale edile
Art. 15 Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 16 Attrezzi di Lavoro
Art. 17 Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli (art. 30 CCNL 20.05.2004)
Art. 18 Scuola edile e formazione professionale
Art. 19 Contributo gestione cassa edile
Art. 20 Multe e trattenute
Art. 21 Delegato di impresa
Art. 22 Prestazioni extracontrattuali
A) Indumenti da lavoro
  B) Premio integrazione malattia
C) Sussidio per protesi odontoiatriche - oculistiche
D) Nascita primo figlio
E) integrazione salariale per gli apprendisti
Art. 23 Apprendistato
Art. 24 Appalti
Art. 25 Informazioni
Art. 26 Quote di adesione contrattuale
Art. 27 Documento unico di regolarità contributiva
Art. 28 Politiche di accoglienza
Art. 29 Costituzione del RLST
Art. 30 Previdenza complementare
Art. 31 Mercato del lavoro
Art. 32 Grandi opere
Art. 33 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Dichiarazione congiunta
Allegato 2 Verbale di Accordo RLST 3 novembre 1995
Allegato 3 Schema di lettera dell'impresa appaltante (o subappaltante) alla Cassa Edile, ai dirigenti della rappresentanza sindacate aziendale e, per conoscenza, agli Istituti di previdenza ed assistenza
Allegato 4 Dichiarazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice
Allegato 5 Regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Ancona
Allegato 6 Verbale di accordo RLST 10 settembre 2009

Contratto Collettivo Integrativo del CCNL19 aprile 2010 per i lavoratori edili ed affini della Provincia di Ancona

Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese Edili e Affini della provincia di Ancona, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010
Ad Ancona il giorno 5 aprile 2013 presso la sede dell’Assindustria, tra il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance […], con l’assistenza del direttore dei Collegio [...] e […] di Assindustria Ancona e la Fillea - Cgil Provinciale […], la Filca-Cisl Provinciale […], la Feneal - Uil provinciale […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 19 aprile 2010, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore industria che svolgono le lavorazioni elencate netto stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per ì lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
La situazione economica del settore delle costruzioni della Provincia di Ancona sta attraversando una fase di forte ridimensionamento come anche nelle altre province delle Marche, e che occorre da un lato imporre azioni di controllo e repressione per combattere ti lavoro nero e i fenomeni di concorrenza sleale, dall’altro, individuare tutte le possibili azioni di sostegno alle imprese virtuose, che perseguono la regolarità contributiva e applicano correttamente le normativa sull'igiene e sicurezza sul lavoro;
L’attuale situazione molto difficile per i! settore delle costruzioni rende oltremodo delicato il rinnovo del CCPL scaduto il 31.12.2010 
È comunque intenzione delle parti definire delle intese che, in considerazione del perdurare della grave crisi economico-finanziaria, permettano di aumentare la competitività delle imprese del territorio nonché di incentivare la retribuzione di secondo livello dei lavoratori;
Tutto ciò premesse, la parti stipulano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del CCNL 19/04/2010, il seguente accordo che modifica per quanto richiamato il Contratto Collettivo Provinciale del 17.04.2007 scaduto il 31/12/2010.

Art. 1 Enti Paritetici
Le parti dichiarano la comune intenzione di perseguire l'obiettivo del raggiungimento di un sistema unico di Cassa Edile nella provincia di Ancona e a tal fine sì impegnano ad attuare quanto prima la procedura indicata al punto 2 dell'allegato 1 all'ipotesi di protocollo nazionale di intesa sottoscritto in data 23.11.98 tra Ance, OO.SS. di categoria e Associazioni Artigiane.

Art. 2 Igiene, ambiente e sicurezza sul lavoro
A) Viene recepito integralmente l'accordo sindacale territoriale del 3 novembre 1995 in materia di sicurezza sul lavoro sottoscritto dalle parti firmatarie del presente contratto,
B) Si integra quanto previsto dall'art. 8 del verbale di accordo del 15/12/1998 per il rinnovo del CCPL nel seguente modo; “Allo scopo di migliorare le condizioni di igiene nei luoghi di lavoro, le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un servizio igienico nei cantieri che ne siano sprovvisti, in base alla normativa vigente.
È prevista altresì l’adozione, per le imprese che svolgono lavori stradali, di un mezzo idoneo a consentire alle maestranze il riparo da eventuali intemperie e la fruizione dei pasti in condizioni igieniche appropriate”.
Le partì ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza del lavoro e della prevenzione degli infortuni. In tal senso valuteranno la possibilità di adottare una politica attiva della sicurezza che attraverso specifiche iniziative possa consentire sia in ambito aziendale/cantiere sia in ambito territoriale l’attivazione di azioni concrete tese alla prevenzione degli infortuni e al miglioramento delle condizioni ambientali e lavorative.

Art. 3 Osservatorio territoriale sul settore delle costruzioni
Nell'intento di realizzare in sede locale le attività di monitoraggio ed analisi dell’andamento del mercato delle costruzioni e delle connesse dinamiche occupazionali, le parti convengono sull’opportunità di prevedere, nell'ambito dell'attività della Cassa Edile, la realizzazione di un Osservatorio attraverso il quale, previa acquisizione delle più ampie informazioni, dotarsi di elementi utili alla definizione di indirizzi comuni dai quali muovere per l'adozione di iniziative finalizzateci rilancio del settore.
Le prerogative e il funzionamento dell'Osservatorio saranno disciplinate con apposito accordo tra le partì stipulanti il presente contratta integrativo.

Art. 4 Orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 5 lett. A) del CCNL 19.04.2010 e salvo quanto previsto dai successivi commi 7 e 8 della stessa lett. A), l'orario normale di lavoro per tutti gli operai di produzione, è fissato in 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì (pari a 40 ore settimanali) per tutti i mesi dell’anno.
Qualora l’impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni, ne darà comunicazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra verrà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni Territoriali.

Art. 8 Lavori marittimi
A conferma di quanto previsto dal CCNL 19.04.2010 le parti dichiarano che le imprese che eseguono nella Provincia di Ancona opere marittime devono applicare le clausole contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro anche ai lavoratori suddetti:
Ad integrazione dell’art. 20 del CCNL 20.05.2004 Gruppo D - Lavori Marittimi - viene stabilito quanto segue.
Personale imbarcato sui natanti che escono fuori dal porto:
a) Indennità per rischio mine 17%
b) indennità per lavori fuori porto 17%
c) indennità per trasferimento natanti 25%
d) lavori sott'acqua: maggiorazione sulla retribuzione (paga base di fatto, indennità di contingenza e terzo elemento, ove esista) del 105%, da corrispondere per finterà giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni anche di minor durata complessiva siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata, inferiore ad un'ora e mezza il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
La percentuale di maggiorazione per "rischio mine" verrà corrisposta al personale che sì trova su natanti in zone dove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, limitatamente alle ore nelle quali i! natante sui trova in dette zone.
La percentuale di maggiorazione per i lavori "fuori porto" verrà corrisposta al personale che si trova su natanti fuori porto o di un bacino protetto.
Al personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia per disposizione dei "Codice Marittimo" posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta di cui alla lettera c) della suddetta voce, limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.
La maggiorazione per "rischio mine" è cumulabile con una delle altre due percentuali di maggiorazione.
L'impresa metterà a disposizione, sui pontoni, una cucina e relativo combustibile e ciò per consentire al personale imbarcato su detti natanti di cucinare e riscaldare le vivande.
L’impresa fornirà al personale imbarcato sui natanti il vestiario consistente in cappotto, stivali e guanti.

Art. 9 Mensa e indennità sostitutiva
L’impresa, quando in forza dell'ubicazione e delle caratteristiche delle opere da eseguire, del luogo di residenza degli operai e, sempreché si prefiguri una durata di cantiere superiore a sei mesi, salvo i casi di obiettiva impossibilità, su richiesta di almeno i 2/3 degli operai dell'Impresa occupati nel singolo cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, provvederà a che venga consumato un pasto caldo nello stesso cantiere o nette vicinanze attraverso il ricorso a servizi di distribuzione esterni.
La fornitura del pasto è limitata al primo e al secondo piatto, pane, contorno e bevande.
[…]
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà, corrisposta agli operai, a decorrere dal 1° luglio 2003, un’indennità sostitutiva lorda di Euro 5,28 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, con un minimo di 4 ore lavorate.
[…]
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio in natura messo a disposizione secondo la normativa di cui al presente accordo, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo.

Art. 15 Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Ai sensi dell'allegato S al CCNL 19.04.2010 il Comitato Paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene e, in generale, il miglioramento dell’ambiente di lavoro, è composto di sei membri effettivi, tre dei quali da nominare dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Ancona e gli altri dalle OO.SS. stipulanti il CCNL.
Con gli stessi criteri sono da designarsi sei membri supplenti, con il compito di sostituire in ogni occorrenza i membri effettivi.
Nell'ambito delle finalità previste dal citato allegato D, le parti concordano di annettere rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro dei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi e sì impegnano a seguire le iniziative e gli indirizzi fissati e contenuti nel regolamento previsto all’allegato n. 2 CCPL.
Le parti stabiliscono di provvedere al finanziamento dei Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni mediante un contributo annuo erogato dall'Assistedil - Gestione scuola Edile.
Il contributo di cui sopra, pari allo 0,15%, sarà calcolato sull'ammontare delle retribuzioni denunciate nell'anno precedente l’erogazione, al fine di realizzare una maggiore prevenzione antinfortunistica nei cantieri edili.
Sempre al fine di realizzare una maggiore prevenzione antinfortunistica nei cantieri edili, l’inizio dei nuovi lavori deve essere comunicato al Comitato Paritetico Antinfortunistico.
Contestualmente all'apertura del cantiere, l'impresa dovrà provvedere alla sistemazione di un idoneo spogliatoio e di un locale mensa, ove possibile, divisi tra loro, e di adeguati servizi igienico sanitari.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300, i patronati, di emanazione sindacale concorderanno con le singole imprese le modalità per svolgere la loro attività all'interno dell'impresa.
L'impresa curerà la periodica vaccinazione antitetanica secondo le modalità e i termini prescritti dalle norme di legge
Le parti sociali, riconfermano il ruolo positivo svolto fino ad oggi dal CPT nel campo della sicurezza, in particolare nella formazione dei lavoratori e nel supporto informativo alle imprese.
Si ritiene comunque prioritario attuare una serie di convenzioni con le strutture pubbliche, nel rispetto dei propri ruoli e competenze, mirate ad una fattiva collaborazione, al fine di sensibilizzare sempre più le imprese e i lavoratori ad una corretta applicazione delle norme di sicurezza ed a realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge.
Per quanto sopra le parti si incontreranno periodicamente per valutare la realizzazione di quanto convenuta.

Art. 16 Attrezzi di Lavoro
È fatto obbligo alle imprese di fornire, in consegna temporanea ai propri dipendenti operai, tutti i necessari attrezzi, arnesi, utensili di lavoro.
Ciascuna impresa predisporrà in ogni cantiere un apposito ripostiglio attrezzi nel quale gli operai potranno riporre ogni giorno, a fine lavoro, gli attrezzi, utensili, ecc.. ricevuti in consegna, in modo che alla loro custodia, fino alla successiva ripresa del lavoro, provvederà l'impresa stessa.
Gli operai dovranno avere buona cura di ogni attrezzo, arnese, ecc.. ricevuto in consegna è risponderanno, quindi, di eventuali smarrimenti, perdite, trafugamenti avvenuti fuori del ripostiglio attrezzi.

Art. 17 Custodia degli indumenti, dei cicli e motocicli (art. 30 CCNL 20.05.2004)
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione degli indumenti, dei cicli e dei motocicli.
In esso l'operaio deve avere la possibilità di provvedere al cambio degli abiti normali con quelli da lavoro, prima o dopo l'orario lavorativo.
L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto, ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza degli indumenti personali, dei cicli e dei motocicli degli operai.
Resta fermo che i locali devono essere sempre tenuti secondo le norme igieniche.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l’impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione degli indumenti e dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 18 Scuola edile e formazione professionale
Le parti riconoscono l'importanza della formazione professionale, per la quale già da tempo hanno profuso le loro energie che si sono concretizzate nella costituzione dell'Ente Scuola.
Pur apprezzando e giudicando positivi i risultati finora raggiunti, si intende riaffermare l'esigenza di continuare a predisporre concreti programmi di formazione per contribuire ad immettere, in particolare i giovani, nelle attività produttive.
Ciò anche in considerazione della carenza di forza lavoro nel settore, in particolare di manodopera specializzata e qualificata e del progressivo invecchiamento delle attuali maestranze.
Tutto ciò premesso per meglio favorire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive delle imprese, il raggiungimento di adeguati livelli di professionalità ed accrescere la produttività individuale e aziendale, si conferisce mandato al Comitato di Gestione dell'Assistedil affinché ricerchi adeguate soluzioni tendenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di CCNL, a perseguire tale obiettivo.
Al fine di favorire la partecipazione ai corsi eventuali che in tale ambito la Scuoia Edile potrà organizzare, in attuazione dell’art. 110 del CCNL 20.05.2004 le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato articolo del CCNL.
Rimane comunque inteso che le proposte avanzate dal Comitato di Gestione dell'Assistedil saranno sottoposte per la eventuale approvazione alle parti stipulanti il presente accordo. 
Per quanto concerne il coordinamento dell'attività delle Scuole Edili, le parti confermano, per quanto di loro competenza, l'impegno ad una sollecita costituzione dei Formedil a livello regionale.
Considerato il saldo attivo registrato dal Fondo della Scuola Edile, il contributo Scuola Edile a carico delle imprese passerà dall’1% allo 0, 90% a far data dai 1° gennaio 1999 e dallo 0,90% allo 0,80% a far data dal 1° ottobre 1999.
Tale contributo sarà calcolato sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.
L'incarico di riscuotere ed amministrare il contributo di cui sopra è affidato all'Assistedil di Ancona alla quale, quindi, detto contributo deve essere versato mensilmente dalle imprese.
L'Assistedil accantonerà presso un Istituto o più Istituti Bancari il contributo in questione, in un conto denominato Fondo per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale, sul quale andranno accreditati gli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi in deposito.
Le partì concordano fin d'ora di accettare le modificazioni che il Comitato di Gestione dell'Assistedil apporterà al sopracitato contributo.

Art. 21 Delegato di impresa
Nelle imprese che occupino più di 5 dipendenti, e nelle cui unità produttive non possono essere eletti ì delegati sindacali ai sensi dell'art. 93 del CCNL 6.7.1983 e della legge 20.5.1970, n. 300, i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'accordo interconfederale 18.4.1966 nel rispetto delle modalità di elezione previste nel regolamento di attuazione dello stesso accordo interconfederale e con l’intervento della FLC provinciale secondo i commi 1 e 2 dell’art. 1 del predetto regolamento.
Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione Tari 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l’assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, daranno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell’ordine del giorno.

Art. 22 Prestazioni extracontrattuali
A) Indumenti da lavoro

L'Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l'erogazione, una tuta invernale e una tuta estiva addebitandone il costo della prestazione alla gestione Cassa Edile.
In caso d’infortunio sul lavoro, è necessario che l’operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.
Per avere diritto alla prestazione di cui sopra, il lavoratore deve risultare attivo alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l'impresa in regola con i versamenti.
Con l’erogazione delle tute invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all’anno.
La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse regole sopra previste per gli indumenti da lavoro.

Art. 23 Apprendistato
Al Comitato di Gestione dell'Assistedil è demandato il compito di studiare la possibilità di organizzare adeguati corsi di formazione per ii personale apprendista dipendente dalle imprese e formulare quindi alle parti stipulanti il presente accordo concrete proposte, nel rispetto della normativa di legge e di CCNL.
In sede di esame delle suddette proposte, verranno stabilite la modalità esecutive e la durata dei corsi medesimi.
Rimane comunque fin d'ora stabilita la possibilità per l'apprendista di età superiore agli anni 18, che abbia frequentato con profitto uno degli eventuali corsi suddetti, di sottoporsi alla prova dei "capolavoro" presso la Scuola Edile di cui alla legge 19.1.1955 n. 25 con sei mesi di anticipo rispetto alla durata normale dell'apprendistato stabilita dalie vigenti disposizioni di legge e di CCNL.
In attuazione dell'art. 16 della Legge 196/97, si conviene che le 120 ore di formazione per il personale apprendista delle imprese edili della provincia di Ancona saranno effettuate presso la Scuola Edile dell'Assistedil.

Art. 24 Appalti
In attesa di una eventuale nuova normativa a livello nazionale in ordine alla disciplina dell'Impiego di manodopera negli appalti e subappalti, le parti richiamano integralmente quanto previsto dall'art. 14 del CCNL.
Le parti stabiliscono di adoperarsi affinché, nell'esecuzione dei lavori, le imprese applichino integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e nell'Accordo Integrativo Provinciale di categoria.
A tale proposito si allega al presente Accordo lo schema di lettere tipo che le imprese utilizzeranno per la comunicazione agli Enti richiamati dal vigente CCNL dell’avvenuto appalto o subappalto.
Le parti, inoltre, si danno atto che le imprese sono in ogni caso corresponsabili nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle eventuali imprese appaltatrici e subappaltatrici, dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi secondo le condizioni dalle stesse poste.
Si afferma che la Organizzazione territoriale dei datori di lavoro è disponibile ad esaminare, ogni qualvolta necessario, con le contraenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le varie questioni emergenti in relazione all’applicazione della normativa da ultimo richiamata.

Art. 25 Informazioni
Con periodicità semestrale, su richiesta dei. sindacati territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni Nazionali stipulanti, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro aderenti all'Ance, si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro te Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro, forniranno informazioni globali per la circoscrizione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, suite iniziative consortili, sulla struttura dell'occupazione, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale, nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alte evoluzioni tecnologiche.
Fermo restando quant’altro previsto in materia dal CCNL 20.05.2004, nel corso degli incontri ci si avvarrà anche dei dati acquisiti tramite la Cassa Edile, la Scuola Edile ed il CTP.
Le informazioni potranno avere anche carattere specifico in presenza di opere ritenute di comune accordo di dimensioni rilevanti e di caratteristiche particolari.

Art. 27 Documento unico di regolarità contributiva
Le parti, visto quanto stabilito dal CCNL in materia di politiche del lavoro nel settore delle costruzioni, riaffermano la necessità di costituire presso la Cassa Edile, io sportello unico di regolarità contributiva, capace di rilasciare una documentazione unica di regolarità.
Per quanto sopra, la parti si impegnano attivamente, sollecitando le rispettive organizzazioni nazionali, affinché trovino piena applicazione te norme legislative dettate dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inail e Assistedil per il rilascio alle imprese affidatane di appalti pubblici e di lavori privati di un documento unico attestante la regolarità delle stesse.
Qualora sull'argomento fossero fissate delle direttive a livello nazionale, te parti si adegueranno a tali decisioni, previo incontro di verifica a livello locate.
È auspicio delle parti anche l'individuazione a livello nazionale di parametri minimi di congruità del costo della manodopera rispetto alte varie tipologie di appalti, al fine di assicurare sull’intero territorio nazionale equivalenti criteri di valutazione di correttezza retributiva.

Art. 28 Politiche di accoglienza
Le parti condividono le politiche di integrazione lavoro - accoglienza a favore dei lavoratori immigrati impegnati nei cantieri della provincia di Ancona.
Per quanto sopra si concorda di istituire un apposito tavolo per l’individuazione della fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all’istituto dell’accoglienza in particolare riferite alla ricerca dell'abitazione.

Art. 29 Costituzione del RLST
A titolo sperimentale, con accordo del 10.09.2009, e solo per la durata di un triennio, è istituita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale denominato RLST L’ attività è specificata nell’allegato 6 del CCPL.
Le parti concordano di prorogare fino al 30.09.2014 l’accordo di costituzione del RLST.
Le parti si incontreranno successivamente per la verifica del nominativo del RLST

Art. 31 Mercato del lavoro
Le parti considerano essenziale per il consolidamento del comparto delle costruzioni attivare interventi che favoriscano la trasparenza del mercato, l’efficienza e la produttività dette imprese, la flessibilità e qualificazione professionale del fattore lavoro.
Ferma restando la validità del sistema di informazioni quale definito nel CCNL edilizia industriale, le parti confermano altresì di mantenere aperto un tavolo paritetico provinciale per l’analisi del mercato del lavoro, che avrà sede presso il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Ancona e sarà composto dalle parti firmatarie del presente accordo (tre rappresentanti della Sezione Costruttori Edili e tre rappresentanti delle Organizzazioni provinciali sindacali di settore).
Gli incontri avranno l’obiettivo di individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro ed anche il contenimento dei fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare, tramite un sistema di collaborazione ed informazione con le stazioni appaltanti, le autorità e gli enti preposti al rilascio di concessioni edilizie e le autorizzazioni per l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura.

Art. 32 Grandi opere
Fermo restando quanto previsto dall’art. 113 del vigente CCNL, le parti concordano di introdurre la procedura di cui al detto articolo nelle ipotesi di opere pubbliche di grandi dimensioni individuate ai sensi dell’art. 6 detta L. 236/93 e di importo di aggiudicazione complessivo pari o superiore a 50 milioni di euro seppur aventi incidenza nel solo ambito provinciale.

Allegati
Allegato 1 Dichiarazione congiunta

È noto che le imprese edili sono caratterizzate da una forte presenza di lavoratori stranieri, spesso carenti di specifica preparazione professionale e di adeguata cultura in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché privi di adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e, in particolare, della terminologia di cantiere.
Le imprese sono quindi chiamate ad un notevole sforzo di realizzare efficaci iniziative di informazione e formazione di detti lavoratori in quanto si trovano a dover superare notevoli ostacoli culturali e linguistici, con conseguente aggravio di oneri.
Sulla base di tali considerazioni, le Rappresentanze Datoriali si sentono impegnate all'apertura di un tavolo di confronto con la Regione Marche affinché la stessa deliberi la destinazione di apposite risorse per sostenere le iniziative tese ad affrontare le problematiche legate alla presenza di lavoratori stranieri.
Le Organizzazioni Sindacali forniranno il loro sostegno a quelle richieste che potranno tradursi in benefici per le imprese e per gli stessi lavoratori immigrati e che coinvolgano gli Enti Paritetici previsti per il settore dal CCNL.