Categoria: 2012
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Tipologia: CCNL
Data firma: 3 dicembre 2012
Validità: 01.01.2011 - 30.09.2014
Parti: Aisa e Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca-Uil, Fna
Settori: Credito Assicurazioni, Assicurazioni, Aisa
Fonte: uil.it

Sommario:

  Parti stipulanti
Premessa
Art. 1 - Area contrattuale
Art. 2 - Responsabilità Sociale d'impresa
Art. 3 - Relazioni sindacali - Esami congiunti
Art. 4 - Relazioni sindacali - Commissione paritetica
Art. 4.1.a - Pari opportunità
Art. 4.1.b - Osservatorio
Art. 5 - Diritti sindacali
Art. 5.1 - Dirigenti sindacali
Art. 5.2 - Trattenute contributi sindacali
Art. 5.3 - Permessi retribuiti RSA
Art. 5.4 - Assemblea
Art. 6 - Procedura rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Art. 6.1 - Procedura per la contrattazione integrativa aziendale
Art. 7 - Informazione a livello nazionale
Art. 7.1 - Informazione a livello aziendale
Art. 7.2 - Informazione a livello di gruppo
Art. 7.3 - Procedura preventiva
Art. 7.4 - Mobbing
Art. 8 - Rapporti sindacali
Art. 9 - Materie di contrattazione aziendale
Art. 9.1 - Fondo di previdenza integrativo
Art. 9.2 - Premi di anzianità
Art. 9.3 - Assistenza sanitaria
Art. 9.4 - Long term care
Art. 10 - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 11 - Inquadramento
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Documenti - Residenza - Domicilio
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Contratti a tempo determinato
Art. 16 - Altre fattispecie di contratto a tempo determinato
Art. 17 - Lavoratori "stagionali"
Art. 18 - Commissione Bilaterale
Art. 19 - Disposizioni generali per i contratti a tempo determinato ai sensi dei precedenti articoli 15, 16 e 17
Art. 20 - Contratto di Apprendistato
Art. 20.1 - Definizione

Art. 20.2 - Periodo di prova
Art. 20.3 - Inquadramento e durata
Art. 20.4 - Limiti quantitativi degli apprendisti
Art. 20.5 - Soggetti interessati
Art. 20.6 - Forma del contratto
Art. 20.7 - Formazione
Art. 20.8 - Tutor o Referente Aziendale
Art. 20.9 - Piano Formativo
Art. 20.10 - Conservazione del posto
Art. 20.11 - Esclusione computo limiti numerici
Art. 21 - Telelavoro
Art. 22 - Contratti part-time
Art. 22.1 - Definizione

Art. 22.2 - Estremi del rapporto
Art. 22.3 - Disciplina del rapporto
Art. 22.4 - Riproporzionamento
Art. 22.5 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 22.6 - Quota oraria della retribuzione
Art. 22.7 - Festività
Art. 22.8 - Permessi retribuiti
Art. 22.9 - Ferie
Art. 22.10 - Permessi per studio
Art. 22.11 - Lavoro Supplementare
Art. 22.11 bis - Part time verticale o misto - lavoro straordinario
Art. 22.12 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità
Art. 22.13 - Preavviso
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 23.1 - Durata settimanale

Art. 23.2 - Articolazione dei giorni di lavoro
Art. 23.3 - Regimi orario lavoro
Art. 23.4 - Attività fuori dall'azienda
Art. 23.5 - Esposizione orario di lavoro
Art. 23.6 - Lavoratori discontinui
Art. 23.7 - Lavoro a turni
Art. 23.7 bis - Uscita dai turni notturni
Art. 24 - Lavoro straordinario
Art. 24.1 - Riferimenti e vincoli

Art. 24.2 - Lavoro festivo, domenicale, notturno personale direttivo
Art. 24.3 - Percentuali di maggiorazione
Art. 25 - Festività e permessi retribuiti
Art. 25.1 - Festività
Art. 25.2 - Lavoro prestato nelle festività - Compensazione
Art. 26 - Ferie
Art. 26.1 - Durata
Art. 26.2 - Periodo stabilito dall'imprenditore
Art. 26.3 - Corresponsione delle ferie
  Art. 26.4 - Richiamo dalle ferie
Art. 26.5 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 27 - Permessi individuali retribuiti
Art. 28 - Tutele e aspettative
Art. 28.1 - Tossicodipendenze e alcolismo
Art. 28.2 - Volontariato
Art. 28.3 - Tutela delle situazioni di handicap
Art. 28.4 - Tutela della salute
Art. 28.4 bis - Visite Mediche
Art. 28.5 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 28.5 bis - Controllo a distanza tutela della privacy
Art. 28.6 - Aspettative
Art. 29 - Congedi - Diritti allo studio
Art. 29.1 - Permessi retribuiti per esami
Art. 29.2 - Permessi retribuiti per corsi di studio
Art. 30 - Aggiornamento professionale
Art. 30.1 - Nuove assunzioni
Art. 31 - Congedo matrimoniale
Art. 32 - Servizio militare e servizio civile
Art. 32.1 - Richiamo alle armi
Art. 32.2 - Richiamo alle armi per lavoratori stranieri
Art. 33 - Missioni e trasferte
Art. 33.1 - Modalità di rimborso
Art. 33.2 - Trasferimenti di residenza
Art. 33.2.1 - Motivi del trasferimento
Art. 33.2.2 - Indennità di trasferimento
Art. 34 - Affissione e consegna di copia del contratto
Art. 35 - Corresponsione della retribuzione
Art. 36 - Malattie e infortuni
Art. 36.1 - Comunicazione, ripresa del lavoro, controllo della malattia
Art. 36.2 - Visite di controllo
Art. 36.3 - Conservazione del posto
Art. 36.4 - Indennità giornaliera malattia
Art. 36.5 - Assicurazione Inail
Art. 36.6 - Indennità giornaliera infortunio
Art. 36.7 - Conservazione del posto per infortunio
Art. 36.8 - Conservazione del posto per TBC
Art. 37 - Gravidanza e puerperio
Art. 38 - Sospensione del lavoro
Art. 38 bis - Anzianità di servizio
Art. 39 - Passaggi di qualifica
Art. 39.1 - Promozioni a livello superiore
Art. 40 - Scatti di anzianità
Art. 40 bis - Buono pasto
Art. 41 - Retribuzione mensile e prospetto paga
Art. 42 - Quota giornaliera
Art. 43 - Quota oraria
Art. 44 - Aumenti tabellari
Art. 45 - Indennità di cassa
Art. 46 - Mensilità supplementari (Tredicesima e Quattordicesima)
Art. 46.1 - Tredicesima mensilità
Art. 46.2 - Quattordicesima mensilità
Art. 47- Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 48 - Preavviso
Art. 48.1 - Indennità sostitutiva di preavviso
Art. 48.2 -Dimissioni
Art. 49 - Trattamento di fine rapporto
Art. 49.1 - Elementi per il conteggio del TFR
Art. 49.2 - Decesso del dipendente
Art. 49.3 - Data di corresponsione del TFR
Art. 50 - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 50.1 - Doveri del lavoratore

Art. 50.2 - Divieti e autorizzazioni
Art. 50.3 - Termini di giustificazione delle assenze
Art. 50.4 - Ritardi
Art. 50.5 - Mutamento della residenza
Art. 50.6 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50.7 - Modalità di adozione dei provvedimenti disciplinari
Art. 51 - Responsabilità civili e penali
Art. 52 - Procedimenti penali
Art. 53 - Divise
Art. 54 - Reperibilità
Art. 55 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Art. 56 - Validità del contratto
Tabella retributiva minimi nazionali
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5 Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse, Roma, 3 dicembre 2012

Parti stipulanti
Aisa […], Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], Fiba - Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla Cisl […], Uilca (Uil Credito e Assicurazioni) aderente alla Uil […], Federazione Nazionale Assicuratori (Fna) […], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Società di Assicurazione Assistenza e le Aziende di Servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse ad eccezione di quelle che già applicano il CCNL Ania.

Premessa
Milano, 16 ottobre 1992
Premesso che con D.L. 26 novembre 1991 n. 393 con oggetto "attuazione della Direttiva n. 84/641/CEE", l'esercizio dell'attività di assistenza è stato incluso nel comparto assicurativo assoggettando le relative imprese ai relativi obblighi;
premesso che all'art. 1 del suddetto decreto si specifica che esercita attività assicurativa di assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere a disposizione immediatamente un aiuto all'assicurato in difficoltà;
premesso che tale aiuto può consistere in prestazioni in denaro o in natura e che queste ultime possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale e attrezzature di terzi;
premesso che l'Istituto di Vigilanza Assicurativa ha emanato precise circolari in merito specificando le modalità con cui le imprese, che intendano offrire alla propria clientela in Italia o all'estero prodotti assistenza, devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio del relativo ramo, n. 18 lettera A dell'allegato alla legge 295/78;
premesso che in questo ambito le OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno avanzato formale richiesta di inserimento dei lavoratori e delle aziende interessate nella contrattazione presente nel settore assicurativo, avendo presente che alcune imprese socie dell'Aisa già applicano il CCNL siglato con l'Ania, nonché l'esigenza di tenere nella giusta considerazione alcune specificità esistenti in quest'area di attività; premesso che dalla nuova legislazione non derivano ricadute automatiche sul piano contrattuale e che l'Aisa non ha inteso allo stato associarsi ad alcuna organizzazione imprenditoriale esistente; premesso che le parti convengono sul fatto che le attività applicate dalle aziende di servizi possono essere sia di servizio fine a se stesso che ordinate e funzionali all'attività di assistenza assicurativa e, conseguentemente, sulla necessità di non introdurre distinzioni nei trattamenti economici e normativi dei lavoratori interessati;
tutto ciò premesso, le parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo della potenzialità del comparto, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sottoscrivono il seguente Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Società di Assicurazione Assistenza e le Aziende di Servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse.
Le parti convengono altresì che, nel caso in cui nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente contratto non fosse possibile per qualsiasi ragione, dopo regolare disdetta e piattaforma presentata dalle OO.SS., effettuare incontri o comunque stipulare un nuovo contratto, si procederà ad un adeguamento automatico dei minimi tabellari sulla base dell'incremento dell'indice Istat nel frattempo intervenuto e così via ogni 12 mesi.
Sempre in caso di mancato rinnovo, le Aziende applicheranno, come minimo, i benefici normativi, qualora comportino un effettivo miglioramento rispetto a quanto pattuito nel presente contratto, che dovessero derivare per effetto del rinnovo del futuro Contratto del Commercio.
Milano, 26 febbraio 1999
Il settore dell'assistenza, nato in tempi relativamente recenti quale erogatore di prestazioni assicurative in tempo reale, è andato via via implementandosi in un mercato caratterizzato da una domanda in continua crescita che ha portato al consolidamento ed allo sviluppo, sia in termini di occupazione che di numero di imprese che operano in questa fascia di mercato.
Del pari sono aumentati i contenuti dei servizi offerti in tempo reale al cliente attraverso prodotti la cui articolazione tende a soddisfare esigenze non solo assicurative ma ad ampio spettro. Queste società da un lato continuano con una tipicità di prestazione essenzialmente di carattere assicurativo e dall'altro offrono prestazioni che si definiscono soprattutto per caratteristiche di supporto alla clientela nelle fasi di vendita, post-vendita, telemarketing, informazioni e simili.
La struttura organizzativa che sorregge queste attività, soprattutto nella fase della prestazione, è connotata da un uso intensivo di tecnologie informatiche e dalla comunicazione immediata in un ambito temporale pressoché illimitato, che determinano tipologie lavorative del tutto peculiari di questo settore.
Le aziende, infatti, per soddisfare le richieste del mercato in rapida evoluzione e garantire in ogni momento la continuità del servizio si devono avvalere, oltre che di particolari tecnologie, di lavoratori caratterizzati da una prestazione lavorativa variamente flessibile (part-time, turni, ecc.) determinando una composizione della base occupazionale, che molto spesso per dimensioni anche numericamente rilevanti, assume i connotati tipici della prestazione temporale (contratti stagionali, lavoro a termine, lavoro interinale).
In ordine a questa tipologia organizzativa le parti, in sede di rinnovo del CCNL, oltre alla riconferma ed ampliamento di istituti contrattuali di carattere normativa ed economico, hanno affrontato e convenuto di regolamentare gli aspetti della prestazione lavorativa che potevano essere visti come elementi di precarizzazione del rapporto di lavoro ed hanno introdotto condizioni e strumenti che hanno posto le basi per un consolidamento del rapporto di lavoro in un quadro di reale e concreta prospettiva professionale.
Milano, aprile 2003
Premessa OO.SS.
La peculiarità del settore delle Società di Assistenza quale erogatore di servizi ad alto valore aggiunto, in un mercato che si consolida nell'area delle prestazioni connotate dalla specificità del contenuto, richiede una contrattazione in grado di rilevare le dinamiche che governano l'evoluzione del settore. Quest'ultimo pare assecondare prioritariamente le esigenze del servizio che peraltro si caratterizza per l'ampio margine di flessibilità di una struttura occupazionale basata su un ampio ricorso alla prestazione temporanea (a termine, stagionale ecc.) su una fascia oraria totale (24 ore su 24).
Inoltre i lavoratori di questo settore sono i più esposti all'uso intensivo delle moderne tecnologie telematiche che da una parte esaltano l'abilitazione degli operatori sul piano della comunicazione con l'utenza e dell'altro li espongono alle ricadute di una competizione esasperata sul piano dei costi in un mercato deregolato che privilegia il costo sui contenuti.
È del tutto chiaro che la risposta dei lavoratori e delle aziende non può condurre all'appiattimento verso il basso della qualità del servizio, che rimane invece l'obiettivo primario di un settore che si distingue e che compete in ragione di un "plus" prestazionale.
Questo tema esemplifica uno degli aspetti che investono la contrattazione di settore che va sempre più assumendo come emblematico il valore della flessibilità a tutto campo a cui si riconducono e si integrano le competenze e le professionalità che definiscono il sistema gestionale in un orizzonte che finisce col comprimere su questo terreno e penalizzare risorse e contenuti professionali che diversamente dovrebbero poter dispiegare una loro autonoma valorizzazione.
A ciò si aggiunge l'esigenza di affrontare il nodo ancora irrisolto di alcuni aspetti della prestazione lavorativa che si prefigurano come elementi di vera e propria precarizzazione del rapporto di lavoro che non si coniugano con le aspettative dei lavoratori e contraddicono la volontà datoriale di porre concretamente le basi per una politica di consolidamento occupazionale.
Nella piattaforma rivendicativa noi avanziamo oltre all'esigenza di una riconferma ed ampliamento degli istituti contrattuali in essere, un confronto sulle nuove tipologie organizzative che investono sia la formazione di nuove dinamiche professionali, che il loro riconoscimento nella specificità contrattuale nell'ambito di un governo condiviso dell'organizzazione del lavoro.
Va inoltre considerato il valore di una richiesta economica tesa alla salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni ed al riconoscimento di una quota di salario legato all'andamento del settore ed alla sua efficienza produttiva.
Premessa Aisa
La peculiarità delle Società di Assistenza iscritte ad Aisa, è quella di operare in un mercato ristretto ed oramai maturo che è caratterizzato da una totale saturazione dello stesso, dalla continua erosione delle condizioni economiche e che risente della situazione di deflazione e stagnazione del mercato in generale e dei servizi in particolare (in questi ultimi anni l'incremento del mercato e della produttività è stato vicino allo zero).
Per poter mantenere la propria autonomia tali Aziende devono misurarsi quotidianamente con oltre 500 players nazionali ed oltre 6000 della Comunità Europea ed extra-Europea che offrono servizi con centrali operative anche di call e contac center.
Per detti motivi si renderebbe necessario che periodicamente tutti gli attori che siedono ora al tavolo per il rinnovo contrattuale rilevino ed interpretino le dinamiche e le evoluzioni di questo settore nell'ambito europeo ed extra europeo prima di una qualsiasi presa di posizione e trattativa per il rinnovo del CCNL.
Le Aziende Aisa nel loro complesso per essere competitive devono assecondare prioritariamente le esigenze del servizio che si caratterizza per una struttura occupazionale basata su un ampio ricorso a prestazioni flessibili (part-time, turni, job sharing,...), temporali (contratti a termine, stagionali,....) e su una fascia oraria totale (24 ore su 24 per 365 giorni all'anno).
La forte concorrenza che opera sul mercato, con altri strumenti contrattuali, determina la necessità che le aziende Aisa abbiano reattività alle richieste dei clienti e, per garantire in ogni momento continuità di servizio e professionalità, dette Aziende devono avvalersi di notevoli investimenti, di tecnologie in evoluzione rapidissima e di risorse umane formate, flessibili e motivate.
Altra importante peculiarità da prendere in considerazione è che l'attività svolta dal comparto viene erogata tramite linee telefoniche e può essere svolta in qualsiasi zona/territorio/nazione europea ed extra-europea con la conseguenza che i clienti tengono in eguale evidenza la qualità del servizio ed il suo costo.
Questa situazione in un mercato non omogeneamente regolamentato espone le Aziende iscritte ad Aisa ad una competizione esasperata e le stesse devono tenere in pari considerazione qualità e costi; inoltre, per poter essere competitive, necessitano di risorse umane motivate e devono garantire alle stesse possibilità di crescita, innovazione e garanzie del rapporto di lavoro ( situazione aziende Aisa il 56% c.a degli occupati è inquadrato in Q/A/B/C, il 44% c.a D/E- Il 40% c.a ha meno di 30 anni, il 59% c.a ha tra i 31 e 50 anni, l'l% c.a ha più di 50 anni).
Questo panorama dimostra come questa contrattazione deve tenere come obiettivo prioritario la sopravvivenza del settore che è strettamente collegata a nuove attività, alla flessibilità, alla professionalità ed alla competitività economica. 
Infatti, ove il CCNL non tenesse in evidenza i quattro punti fondamentali del comma di cui sopra nonché le esigenze e le aspettative dei lavoratori, delle OO.SS e delle Aziende, esso non potrebbe trovare un consenso comune per la sua applicazione.
A ciò si aggiunga l'esigenza di affrontare il nodo ancora irrisolto di alcuni aspetti della prestazione lavorativa di figure professionali non attualmente previste nel CCNL che se non opportunamente regolamentate potrebbero portare ad una vera e propria precarizzazione del rapporto di lavoro. Tutto ciò sarebbe in netto contrasto con le aspettative dei lavoratori e con la volontà di Aisa di porre concretamente le basi per una politica di consolidamento occupazionale anche per operare in altri mercati nel rispetto di una concorrenza nazionale, europea ed extra-europea.
Nella piattaforma rivendicativa presentata dalle OO.SS si evidenzia l'esigenza di una riconferma ed ampliamento degli istituti contrattuali in essere, un confronto sulle nuove tipologie organizzative che riguardano la formazione, il riconoscimento di nuove figure professionali e di conoscenza e condivisione dell'organizzazione del lavoro: Aisa fa presente l'esigenza che nella specificità il CCNL deve però tenere presente l'evoluzione obbligata che tutte le Aziende hanno dovuto attuare e che dovranno continuamente adeguare per poter mantenere la competitività e, di conseguenza, i posti di lavoro e la loro continuità.
Va inoltre considerato che il valore delle richieste presentate dalle OO.SS., sono nel loro complesso troppo onerose e non sopportabili dal comparto che ha avuto in questi ultimi anni un incremento annuo di produttività vicino allo zero.
Confidando in un comune e proficuo lavoro rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e dettaglio.

Art. 1 - Area contrattuale
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
le imprese e società autorizzate all'esercizio dell'assistenza assicurativa che operano in esecuzione delle prestazioni ad esse necessarie e collegate per l'assistenza alle persone in difficoltà, e le imprese, società, enti o consorzi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse.
Nota a verbale:
Le parti, partendo dalla situazione in essere, concordano, relativamente all'ambito di applicazione del contratto di cui all'articolo 1, di promuovere ed estendere l'ampliamento del settore alle società autorizzate all'esercizio del ramo 18.
Le parti convengono, altresì, che le attività, svolte dalle imprese e società rientranti nell'area contrattuale, di in-bound ed out-bound relative ad informazioni tecnico-commerciali di vendita, post-vendita, servizi telemarketing e simili, attraverso canali telefonici, non riconducibili all'ambito dell'assistenza assicurativa autorizzata all'esercizio dell'assistenza a persone vengono svolte utilizzando il personale inquadrato al livello D1, fatte salve le posizioni in essere, come previsto dal vigente CCNL all'articolo 11.
Rivestendo l'area IT una significativa importanza nell'ambito aziendale le parti confermano di considerarla rientrante nell'ambito di applicazione del contratto Aisa; relativamente a quest'area in sede aziendale a fronte di particolari esigenze potranno essere concordate con le RSA soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche di ogni singola azienda.

Art. 2 - Responsabilità Sociale d'impresa
Le Parti intendono condividere principi e valori finalizzati ad uno sviluppo del settore assistenza compatibile e socialmente sostenibile ed improntato alla difesa degli interessi di tutti gli stakeholder, siano essi dipendenti, utenti, clienti, azionisti.
Con questa finalità il confronto dovrà porre al centro dell'attenzione la valorizzazione delle risorse umane e della loro professionalità, le garanzie occupazionali, la qualità dei rapporti con la clientela.
Le Parti si impegnano a favorire la diffusione della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d'impresa, ad analizzare le buone pratiche e stimolarne l'applicazione, anche attraverso gli strumenti volontari come il bilancio sociale o ambientale e i codici etici, che dovranno prevedere elementi e modalità certe di riscontro.
Premesso quanto sopra, le Parti:
- si impegnano a valorizzare e a preservare l'impostazione di un dialogo costruttivo nella prospettiva di uno sviluppo socialmente responsabile;
- riaffermano la centralità delle risorse umane e l'obiettivo della loro valorizzazione sottolineandone l'importanza strategica per lo sviluppo e la crescita dell'impresa;
considerano la formazione continua uno strumento imprescindibile di affermazione in un mercato fortemente competitivo e in quest'ottica individuano un monte ore per la formazione, come previsto dal CCNL, per dare seguito concreto all'esigenza di qualificazione del personale;
- sottolineano il valore della bilateralità inteso come momento particolarmente significativo per rendere visibile il coinvolgimento su obiettivi condivisi, in riferimento alle esigenze occupazionali e professionali dei lavoratori e all'evoluzione organizzativa e tecnologica delle imprese, in un contesto di crescente competitività internazionale;
- ribadiscono l'imprescindibilità di valori etici a fondamento delle attività svolte, ai diversi livelli di responsabilità, che pertanto devono mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile impegnandosi affinché, in un mercato globale, vengano rispettati, ovunque si esplichi l'attività di assistenza e/o attività ad essa complementare, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro e si contrasti ogni forma di discriminazione, favorendo ovunque il riconoscimento del contratto a tempo indeterminato e la contrattazione collettiva quali condizioni prioritarie per garantire lo sviluppo del dialogo sociale.
In ragione di tutto quanto sopra, le Parti costituiranno una Commissione Nazionale che avrà il compito di sviluppare l'analisi e la ricerca di convergenze su temi ritenuti utili a promuovere il "valore" dell'impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, in particolare:
1. relazioni sindacali positive e responsabili
2. valorizzazione e crescita della professionalità dei dipendenti
3. sviluppo delle pari opportunità
4. puntualità e trasparenza nella comunicazione interna al fine di coltivare e consolidare il senso di appartenenza
5. iniziative a favore dei diversamente abili
6. sostegno alle iniziative di volontariato e solidarietà (servizi di sostegno e solidarietà sociale in termini economici e/o in termini di prestazioni d'opera)
7. azioni positive per prevenire e rimuovere comportamenti vessatori, fisici o psicologici
8. finalizzazione della gestione del patrimonio professionale ed intellettuale
9. impegno alla costituzione ed attivazione dei CAE e del loro ruolo
10. formazione a livello aziendale.
Le parti convengono, infine di dare visibilità, attraverso modalità concordate, alla pubblicizzazione di uno o più temi proposti promuovendo e partecipando ad iniziative coerenti con gli impegni reciprocamente assunti.

Art. 3 - Relazioni sindacali - Esami congiunti
La qualità dello sviluppo del settore e le prospettive aperte con l'unificazione del mercato europeo, rendono necessaria, ancora più del passato, una nuova dimensione nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali volta a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici nei processi di cambiamento.
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, l'Associazione e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di apprendistato professionalizzante nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29/5/1990, e con la legge 125/1991;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure.

Art. 4 - Relazioni sindacali - Commissione paritetica
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nell'art. 3 e per fornire un concreto supporto ai servizi ed attività del comparto concordano sull'opportunità di istituire una Commissione Paritetica, che si riunirà una volta all'anno, che sarà dedicata alle seguenti attività:
a) Pari Opportunità;
b) Osservatorio sul mercato del lavoro ed iniziative di formazione professionale, aggiornamento professionale, contratti a tempo determinato, lavoratori stagionali secondo i riferimenti del presente contratto e le vigenti norme di legge.
La Commissione Paritetica è composta da 4 rappresentanti nominati nell'ambito di Aisa, che interverranno a rotazione, e
4 rappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 4.1.a - Pari opportunità
Le parti convengono sulla volontà di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13/12/1984 n. 635, e alle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 198 del 2006, interventi che favoriscono parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale e aziendale) a favore delle lavoratrici.
Alla Commissione Paritetica nell'ambito della materia delle pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive" (finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale);
3) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo;
4) studiare convenzioni tipo per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
5) verificare la corretta applicazione della legge [dlgs] n. 198/2006.
L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
6) studiare la possibilità di introdurre una diversa organizzazione dell'orario di lavoro, tale da consentire un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;
7) studiare ed approfondire come promuovere la presenza femminile in relazione ai dati periodici forniti alla Consigliera di Parità e alle OO.SS.;
8) informare le aziende associate e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali circa i risultati del proprio lavoro.

Art. 4.1.b - Osservatorio
L'Osservatorio sul mercato del lavoro costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 3;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) svolge le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti di formazione, riqualificazione;
d) verifica le più opportune formule contrattuali alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 198/2006"promozione delle pari opportunità", al fine di agevolare la conciliazione dei "tempi di cura" e dei "tempi di lavoro".

Art. 5 - Diritti sindacali
Art. 5.4 - Assemblea

Nelle unità nelle quali siano occupati più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interessi sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti o in assenza delle RSA dalle Segreterie territoriali.
La convocazione dovrà essere di norma inviata alla direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 41.
Per le aziende scorporate che abbiano un organico inferiore ai 15 dipendenti sarà riconosciuto il diritto di assemblea nel limite massimo di 4 ore annue.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti. Le Assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.

Art. 7 - Informazione a livello nazionale
Le parti ritengono che lo sviluppo del settore e le prospettive conseguenti alla unificazione del mercato europeo evidenziano più che nel passato la necessità di valorizzare nelle forme e nei contenuti delle relazioni sindacali il ruolo dei lavoratori nei processi di cambiamento.
In riferimento a ciò le parti ritengono di ravvisare, attraverso l'informazione, lo strumento necessario alla conoscenza delle situazioni delle esigenze aziendali.
L'Aisa fornirà annualmente entro il 30 settembre alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, nel corso di un apposito incontro, informazioni in ordine all'andamento generale del settore, sia sotto il profilo industriale sia sotto il profilo finanziario-patrimoniale, ed in ordine alle prospettive del settore stesso nel quadro della situazione economica del Paese e del mercato unico europeo.
Nel corso dell'incontro Aisa informerà altresì le OO.SS.:
- sul livello occupazionale del settore fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni;
- sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali, degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno;
- sul numero delle assunzioni, distinte per sesso e per livello.
Le Parti convengono, altresì, di prendere atto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Art. 7.1 - Informazione a livello aziendale
Ogni anno, entro la fine del mese di giugno, le imprese informeranno gli Organismi sindacali aziendali, anche con riferimento all'Allegato l - Rapporto sulla situazione del personale:
- sul bilancio aziendale depositato presso la Cancelleria del Tribunale, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti, per quanto riguarda i dati ivi contenuti relativi agli investimenti;
- sui livelli occupazionali, fornendo il numero complessivo dei dipendenti distinti per sesso, per livello, per fasce di età e per regioni, nonché nell'ambito di ciascun livello, per classi di anzianità e per sesso;
- sul numero di stagisti e apprendisti all'interno dell'azienda;
- sul costo del lavoro comunicando l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte comprensivo dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente;
- sul numero globale delle movimentazioni verificatesi, con specificazione dei passaggi di livello ripartiti per sesso;
- sulle previsioni delle eventuali nuove assunzioni, specificando quelle stagionali, con indicazione anche delle aree professionali prevedibilmente interessate, con le modalità compatibili con le dimensioni dell'impresa;
- sulle attività eventualmente date in appalto nell'ambito delle disposizioni di legge, al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo dell'osservanza delle norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore merceologico di appartenenza del personale dipendente dalle imprese appaltatrici.
Il termine previsto al primo comma potrà essere derogato al ricorrere delle casistiche previste all'art. 2364 del Codice Civile.
Nei casi di ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l'impresa informerà gli Organismi sindacali aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati.
Nel caso di scorpori precedenti o successivi all'entrata in vigore del presente contratto, sarà riconosciuto al personale dipendente dalle stesse lo statuto dei lavoratori.
Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le Parti sui possibili effetti in materia di:
a) occupazione, con riferimento ad eventuali modifiche dei livelli occupazionali;
b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità, professionalità e mansioni dei lavoratori;
c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale ed all'applicazione della normativa in tema di parità uomo donna (legge 9.12.1977, n. 903 e i suoi successivi sviluppi anche di derivazione comunitaria).
Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori interessati quanto delle esigenze dell'impresa e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.
L'impresa potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori di cui ai punti a), b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma.
Durante i predetti 30 giorni le Organizzazioni Sindacali si asterranno da ogni azione diretta.
In caso di scorporo di attività non comprese nell'area contrattuale ai lavoratori che - previo loro consenso - dovessero passare alla società cui venga affidata l'attività scorporata, verrà garantito il mantenimento del trattamento complessivo derivante dal CCNL al momento del loro passaggio.

Art. 7.2 - Informazione a livello di gruppo
Le Aziende forniranno informazioni considerando gruppo l'insieme delle società di assistenza o società facenti parte della stessa proprietà che applicano il presente contratto. Ogni anno la capogruppo che applica il CCNL Aisa provvederà entro il mese di giugno a convocare le OO.SS. al fine di fornire informazioni sulle seguenti materie:
individuazione delle imprese che compongono il gruppo;
- andamento generale economico del gruppo;
- prevedibile evoluzione delle attività del gruppo intesa anche come evoluzione delle attività della capogruppo.

Art. 7.4 - Mobbing
Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro e quindi la necessità di prevenire e contrastare l'insorgere di azioni lesive della dignità e l'instaurarsi di fenomeni di prevaricazione e di molestia morale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. l 7 del d.lgs 81 /2008.
Considerata la rilevanza, anche economica, delle conseguenze del mobbing nelle more di una disciplina legislativa specifica in materia, le parti concordano sulla necessità di intervenire attivamente attraverso la "Commissione Nazionale Paritetica sul Mobbing".
La Commissione sarà costituita da 4 rappresentanti indicati dall'Aisa, che interverranno a rotazione, e da 4 rappresentati indicati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.
La Commissione perseguirà le finalità previste dall'art. 2, lett. ee, D.Lgs n. 81/2008, in particolare: programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini di prevenzione; sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge o dal vigente contratto.
I costi e le spese sostenute per l'espletamento dell'attività attraverso la commissione saranno a totale carico: dell'Aisa per l'attività di carattere generale;
delle imprese di volta in volta interessate, per gli specifici casi, per la cui soluzione la Commissione sia stata investita.

Art. 8 - Rapporti sindacali
Il confronto tra le parti, a livello aziendale, sarà finalizzato ad una possibile intesa; qualora i tentativi di composizione non dovessero avere buon esito, tenendo conto sia delle esigenze dei lavoratori quanto delle esigenze dell'impresa, si darà luogo ad un ulteriore incontro tra la Direzione e gli Organismi Sindacali Aziendali con la partecipazione delle Associazioni datoriali e delle segreterie delle OO.SS. firmatarie il presente contratto.
Durante questo periodo sia le OO.SS. che le imprese si asterranno da ogni azione diretta che possa portare turbativa all'attività aziendale e/o lavorativa.
Esaurito questo tentativo, qualora non si fosse addivenuti ad un accordo, le parti sceglieranno nell'ambito delle proprie autonomie e nel rispetto dell'art. 40 della Costituzione le proprie forme di comportamento.
Le OO.SS. in caso di sciopero procureranno di informare l'azienda il più tempestivamente possibile.

Art. 9 - Materie di contrattazione aziendale
Le parti concordano che nelle aziende che abbiano complessivamente più di 20 (venti) dipendenti nell'ambito di una stessa provincia possono essere stipulati contratti integrativi aziendali esclusivamente per le materie sotto indicate con i limiti specificamente previsti: distribuzione dell'orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro; part time, part time post maternità; eventuali altre forme di flessibilità; azioni positive per le pari opportunità uomo donna; determinazione dei turni di ferie; formazione professionale; contratti a termine; rimborsi spese; iniziative a tutela della salute, ambiente e sicurezza; forme previdenziali per casi di malattia, infortunio, morte e previdenza integrativa; indennità speciali per quei lavoratori che operano in orari particolarmente disagiati; "premio aziendale di produttività" con caratteristiche integrative rispetto al trattamento economico definito nel CCNL anche connesso alla professionalità dei lavoratori ed all'incremento della produttività aziendale; agevolazioni particolari per lavoratrici/tori studenti; determinazione del monte ore da destinare alla formazione professionale; definizione delle modalità per il recupero del lavoro straordinario con riposi compensativi; contrattazione buono pasto o servizio mensa; concessione di periodo di aspettativa; permessi studio; causali di anticipazione del TFR maturato fino al 31.12.2006;
percentuale di lavoratori ai quali concedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale; determinazione della flessibilità in entrata ed in uscita; l'utilizzo di strumenti informatici come mezzo di comunicazione tra le OO.SS. e le lavoratrici ed i lavoratori.

Art. 15 - Contratti a tempo determinato
Le parti convengono nel riconoscere che i contratti a tempo indeterminato sono e restano la forma comune dei rapporti di lavoro.
Le parti convengono di poter ricorrere al contratto a tempo determinato per le casistiche ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni o integrazioni.
I contratti a tempo determinato potranno essere stipulati senza necessità di inserire le motivazioni che giustificano l'apposizione del termine nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle seguenti ragioni: avvio nuova attività/commessa e/o rinnovo e proroga di una commessa esistente; lancio di un prodotto o di un servizio e l o di una campagna promozionale;
rilevante cambiamento tecnologico e/ o societario (a titolo esemplificativo: cambio di sede; cambio di ragione sociale; rebranding);
fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
motivi tecnico organizzativi che determinano una temporanea scopertura di una posizione lavorativa a seguito di mobilità interna, intesa come assegnazione temporanea ad altra mansione.
momentaneo incremento di volumi legato a modifiche contrattuali e/o criticità generate da eventi straordinari;
I contratti a tempo determinato ai sensi del presente comma potranno essere conclusi nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva. I contratti potranno avere la durata massima di 12 mesi, per una sola volta e non potranno essere prorogati.
Al di fuori di quanto stabilito nel precedente comma, le aziende superiori a 40 dipendenti, non potranno avere alle loro dipendenze lavoratori assunti con contratto a termine in numero superiore al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'utilizzo del contratto a termine; per aziende con meno di 40 dipendenti il numero delle assunzioni a tempo determinato viene effettuato nel limite massimo di 12 persone. Entro tali limiti sarà possibile la stipula di contratti a tempo determinato anche per le causali di cui al precedente comma, che dovranno essere inserite e motivate nel testo del contratto stesso.
La stipula di contratti a termine potrà avere corso anche se le attività da realizzare siano riferibili all'attività ordinaria del datore di lavoro.

Art. 16 - Altre fattispecie di contratto a tempo determinato
Solo per le fattispecie sotto indicate si fa espresso riferimento all'art. 10, comma 7, del D.Lgs. 368/2001 per le quali non sono previste limitazioni quantitative alle assunzioni:
• l'avvio di una nuova unità produttiva e/o amministrativa per il periodo di 12 mesi (tale periodo potrà essere incrementato previo accordo aziendale con riferimento a quelle unità produttive o amministrative operanti nei territori del Mezzogiorno ed individuati dal T.U. approvato con D.P.R. marzo 1978, n. 218);
• contratti motivati da ragioni sostitutive;
• per ragioni di stagionalità (vedasi art. 17 del presente contratto nazionale).

Art. 17 - Lavoratori "stagionali"
Vista la particolare attività del settore, che vede dei consistenti incrementi di attività in particolari periodi dell'anno, identificabili soprattutto con i periodi intercorrenti tra il mese di giugno e quello di settembre e tra il mese di dicembre e quello di gennaio, viene prevista l'assunzione di lavoratori c.d. "stagionali". Nel caso debba essere svolta attività di formazione i rapporti stagionali potranno essere stipulati prevedendo un'attività formativa che verrà comunicata unitamente alla domanda presentata alla Commissione Bilaterale.
A livello aziendale per specifiche specializzazioni/esigenze potranno essere modificati i periodi di riferimento previo confronto con le RSA.

Art. 18 - Commissione Bilaterale
Le aziende che intendono avvalersi di contratti a tempo determinato o di lavoratori stagionali secondo gli articoli 15 e 17 del presente contratto sono tenute a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Bilaterale istituita presso l'Associazione imprenditoriale firmataria, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente contratto (Allegato 6), di norma entro 3 giorni prima della riunione della Commissione Bilaterale.
Copia delle richieste di contratti a tempo determinato dovrà essere trasmessa anche alle RSA dell'azienda richiedente.
All'atto della preventiva comunicazione alla Commissione Bilaterale, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione all'Associazione imprenditoriale firmataria del presente CCNL.
La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli articoli 15, 16 e 17 del presente contratto ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto e valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potrà procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
Alla Commissione Bilaterale verranno forniti i dati relativi alle assunzioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 con cadenza semestrale, circa i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, quelli scaduti entro i 12 mesi antecedenti e le assunzioni effettuate. Tale informazione verrà fornita come da allegato 6.
Inoltre alla Commissione Bilaterale, con cadenza semestrale saranno forniti i dati dettagliati relativi all'effettivo utilizzo del personale oggetto di autorizzazione compilando l'apposito modello come da allegato 6bis.

Art. 19 - Disposizioni generali per i contratti a tempo determinato ai sensi dei precedenti articoli 15, 16 e 17
L'utilizzo dei contratti a tempo determinato è vietato nei casi previsti dall'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni.
I suddetti lavoratori dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
[…]

Art. 20 - Contratto di Apprendistato
Art. 20.1 - Definizione

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento teorico-pratico una qualificazione professionale.
Le parti convengono di limitare l'inserimento di personale apprendista alla formula del contratto di apprendistato professionalizzante.

Art. 20.3 - Inquadramento e durata
Il contratto di apprendistato può essere concluso per i livelli compresi tra il livello C ed il livello A.
I livelli di inquadramento professionale e trattamento economico per gli apprendisti potranno essere i seguenti:
 

Livello finale

Durata

Percorso Professionale

Trattamento economico

Livello A

36 mesi

24 mesil ivello c
12 mesi livello B

24 mesi livello C
12 mesi livello B

Livello B

36 mesi

24 mesi livello D
12 mesi livello C

24 mesi livello D
12 mesi livello C

Livello C

30 mesi

30 mesi livello D

24 mesi livello D
6 mesi livello C

I periodi di servizio adeguatamente documentati, prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini della durata massima del periodo di apprendistato, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori a 6 mesi e si riferiscano alle stesse mansioni. Non si potrà procedere all'utilizzo del contratto di apprendistato qualora, in presenza di precedenti periodi di apprendistato, la parte contrattualizzabile risulti inferiore a 6 mesi.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
[…]
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, l'azienda prolungherà il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento. In tal caso l'azienda comunicherà all'apprendista lo spostamento del termine finale del contratto di apprendistato.

Art. 20.4 - Limiti quantitativi degli apprendisti
Le parti individuano che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il rapporto l a l tra le maestranze specializzate e qualificate in organico presso l'azienda, intendendosi come tali quelle con livello di inquadramento non inferiore al livello che l'apprendista acquisirà alla fine del proprio percorso individuale, più precisamente delle maestranze inquadrate nei livelli QS, Q, AS, A, B, e C presenti in azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a 10 unità.
L'azienda che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia un numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
L'Azienda ogni sei mesi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo, ed a partire dal l o luglio ed entro il 30 settembre, fornirà alle RSA ed alla Commissione Bilaterale l'informativa su:
• numero assunti
• numero licenziati
• numero dimissionari
• percorsi formativi (numero di ore)
[…]

Art. 20.5 - Soggetti interessati
Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (nel senso di 30 anni non ancora compiuti), salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Art. 20.6 - Forma del contratto
Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta, con l'indicazione della prestazione lavorativa, oggetto del contratto, della durata del contratto di apprendistato anche a tempo parziale purché la peculiare articolazione dell'orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del periodo di prova, del livello di inquadramento iniziale e finale e della qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della formazione. Il piano formativo individuale è parte integrante del contratto di apprendistato, dovrà essere sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione della lettera di assunzione.

Art. 20.7 - Formazione
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo in cui l'apprendimento è volto all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
La durata complessiva del monte ore di formazione non potrà risultare inferiore alle 360 ore nell'arco del triennio.
La formazione sarà impartita anche nelle modalità on the job, in affiancamento, e-learning e FAD (Formazione a distanza). Inoltre, potrà essere oggetto di formazione esterna o interna. L'azienda che disponga di capacità formativa interna, dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor o referente aziendale.
• Disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 3, D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 la formazione professionalizzante potrà essere integrata con l'offerta formativa pubblica.
È facoltà dell'azienda anticipare le ore formative previste per gli anni successivi.
Nel percorso formativo sarà onere dell'azienda informare l'apprendista in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il periodo di formazione terminerà 60 giorni (di calendario) prima della scadenza del contratto di apprendistato. Da tale data le aziende dovranno comunicare all'apprendista l'eventuale intenzione di avvalersi della facoltà di interrompere il rapporto di lavoro alla scadenza prevista.
I percorsi formativi aziendali degli apprendisti possono essere finanziati anche attraverso i finanziamenti del Fondo Banche ed Assicurazioni, come previsto dall'art. 2, comma l, lettera e) del D.Lgs n. 167/2011. La presente intesa ha valore di accordo nazionale quadro di riferimento per l'accesso ai suddetti finanziamenti.

Art. 20.8 - Tutor o Referente Aziendale
IL tutor o referente aziendale, deve disporre dei seguenti requisiti:
• Possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista acquisirà alla fine del periodo di apprendistato.
• Svolgere attività coerenti con quelle dell'apprendista.
• Possedere almeno 3 anni di esperienza lavorativa
Il tutor o referente aziendale deve partecipare ad una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore a 8 ore organizzata e finanziata dalle strutture di formazione esterne all'azienda nell'ambito delle attività formative per apprendisti.
Il tutor o referente aziendale, non necessariamente sarà il formatore in azienda, avrà comunque il compito di:
• Facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto aziendale;
• Partecipare attivamente alla definizione del Piano formativo individuale;
• Agevolare l'apprendimento e presidiare l'andamento del processo di apprendimento nelle diverse fasi;
• Facilitare la realizzazione della verifica dell'apprendimento e della valutazione finale delle competenze, in raccordo con la struttura formativa accreditata;
• Assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi indicati nel piano formativo individuale.
In caso di assenza temporanea del Tutor o Referente aziendale non viene compromesso il percorso formativo dell'apprendista; viceversa in caso di sospensione lunghe (maternità, malattie di lunga durata, ecc.) o a maggior ragione in caso di cessazione del rapporto di lavoro del tutor o referente, il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare con urgenza il sostituto.

Art. 20.9 - Piano Formativo
Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista evidenziando gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso del rapporto di lavoro a fronte di una concorde valutazione tra tutor o referente aziendale e datore di lavoro. L'apprendista dovrà avere comunicazione della variazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Le aziende che intendano assumere apprendisti potranno utilizzare i vari Piani Formativi Individuali - anche sulla base di moduli e formulari, stabiliti e definiti dall'apposita Commissione per l'Apprendistato.
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alla Commissione per l'Apprendistato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
• previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 360 ore nel triennio per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
• identificazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna di ogni singola impresa rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
• riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
• predisposizione della modulistica relativa alla registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
• verifica della presenza di un tutor o referente aziendale con formazione e competenze adeguate come previsto dalla normativa vigente.
La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione effettuata potrà avvenire, a cura del datore di lavoro, su specifica documentazione dallo stesso realizzata anche in formato elettronico.
La Commissione per l'Apprendistato con cadenza annuale monitorerà gli sviluppi e l'effettiva conformità dei rapporti di apprendistato in essere nelle aziende.
La Commissione per l'Apprendistato sarà costituita da 4 rappresentanti indicati dall'Aisa a rotazione e 4 rappresentanti indicati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto e sarà presieduta a rotazione.
La Commissione per l'Apprendistato si riunirà ogni qualvolta sia necessario intervenire per aggiornare ed ampliare la regolamentazione dei profili formativi, previa richiesta di convocazione ad Aisa.

Art. 20.11 - Esclusione computo limiti numerici
Fatte salve specifiche previsioni di legge, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono compresi nell'organico aziendale.
Nota a verbale: le parti concordano sin d'ora che si incontreranno entro il mese di gennaio 2013 per definire nuovi profili formativi ancora mancanti.

Art. 21 - Telelavoro
Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe essere svolta nei locali dell'impresa, viene invece regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa
- Il telelavoro sarà disciplinato secondo i seguenti principi: Volontarietà;
- Sperimentazione;
- Accordo con le RSA, o in mancanza con le OO.SS.

Art. 22 - Contratti part-time
Art. 22.1 - Definizione

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativa, concordano nel merito quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
Per quanto riguarda le definizioni di part-time di tipo orizzontale, verticale e di lavoro supplementare si fa rimando a quanto disciplinato dall'art. l del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni.
[…]

Art. 22.3 - Disciplina del rapporto
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
d) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata;
e) nel caso di gravi e comprovati motivi di ordine personale e familiare le aziende, fatte salve le oggettive necessità tecnico/ organizzative, si adopereranno per soddisfare le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale. Quando i motivi per cui è stata richiesta la modifica dell'orario vengono a decadere, il lavoratore potrà rientrare a tempo pieno, fatte salve le oggettive necessità tecnico/ organizzative aziendali.
[…]
I lavoratori affetti da patologie oncologiche con capacità lavorativa ridotta, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente potranno richiedere la trasformazione del contratto da full time a part-time verticale o orizzontale.
Il rapporto deve essere trasformato nuovamente a full-time su richiesta del lavoratore.
L'impresa prenderà altresì in considerazione l'opportunità di trasformazione del contratto da full-time a part-time verticale o orizzontale ai lavoratori affetti da gravi patologie per le quali residui capacità lavorativa, accertate da documentazioni sanitarie, rilasciate dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che comprovino l'impossibilità di poter fornire le normali prestazioni full-time.

Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 23.1 - Durata settimanale

La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle società di Assistenza è fissata in 36,30 ore settimanali, articolata su 5 giorni per tutte le aziende.
Per le aziende con meno di l 00 dipendenti, l'orario di lavoro verrà gradualmente ridotto da 37,10 a 36,30 secondo il seguente schema:
dall' 1.1.2006 36, 30 ore settimanali.
[…]
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti l'orario giornaliero.
Le parti si danno reciprocamente atto che al personale con funzioni esterne (es. venditori e coordinatori delle reti fornitori) viene data ampia libertà d'azione nell'espletamento dei propri incarichi, poiché mal si addicono al lavoro di tale personale schemi di orario previsti per il personale amministrativo interno.
Inoltre l'elasticità e la varietà dei compiti affidati a tale personale non consentono una rigida prefissione di tempo ed un controllo del lavoro per quanto riguarda la quantità oraria pur restando fermo che, nell'assegnazione degli incarichi, le imprese terranno presente che deve esistere un'equa corrispondenza fra il tempo occorrente per lo svolgimento di detti incarichi e l'orario contrattuale.
Qualora il lavoratore ritenga che tale corrispondenza non sia rispettata, le RSA possono chiedere all'impresa un incontro per verificare il caso al fine di permettere la rimozione dell'eventuale anomalia.
In riferimento alla eventuale flessibilità in entrata ed in uscita si rimanda alla contrattazione aziendale nel limite di 60 minuti in entrata ed in uscita. Rimane comunque limitata ad un massimo di 15 minuti la flessibilità dei turnisti.

Art. 23.2 - Articolazione dei giorni di lavoro
In relazione alle particolari esigenze delle Aziende di assistenza al fine di migliorare il servizio, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, l'azienda potrà ricorrere, anche per singole unità produttive a varie forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro.
Al personale che svolge attività di assistenza, di promozione di contatti col pubblico e ad eventuale altro personale che lavorerà la notte, nei giorni di domenica e festivi nel limite delle 36,30 ore settimanali spetteranno, per dette giornate, le maggiorazioni previste dagli art. 24.3 e 25.2, salvo quanto possano recepire forme di forfettizzazione.

Art. 23.3 - Regimi orario lavoro
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 42 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste saranno fruite raggruppate in mezza giornata.
[…]
L'azienda, secondo oggettive esigenze dovute ai flussi di lavoro, provvederà a comunicare ai lavoratori interessati il programma di applicazione della flessibilità.

Art. 23.5 - Esposizione orario di lavoro
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell'azienda.
L'articolazione dell'orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

Art. 23.6 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) autisti;
2) portieri uscieri;
3) guardiani diurni e notturni;
4) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento;
è fissata nella misura di 44 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino continuità di lavoro.

Art. 23.7 - Lavoro a turni
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, potranno essere stabiliti turni di lavoro per le seguenti categorie di lavoratori, ferma restando la distribuzione settimanale di cui all'art. 23.1:
- addetti alle centrali operative;
- addetti ai centralini telefonici;
- addetti ai servizi posta;
- addetti al CED;
- addetti alla sicurezza/ guardie giurate;
- addetti alla manutenzione;
- autisti;
- portieri.
[…] Nell'organizzazione dei turni l'azienda garantirà la fruizione di almeno il 30% (trenta per cento) delle domeniche e festività cadenti nell'anno.
Con il consenso dell'interessato e per casi eccezionali tale limite potrà essere superato.
Per il personale che svolgerà l'attività in turni sarà predisposto in anticipo un piano di lavoro trimestrale che in caso di comprovate ragioni tecnico/organizzative potrà essere modificato di norma con un preavviso da 16 giorni a 8 giorni in relazione alle necessità aziendali.

Art. 23.7 bis - Uscita dai turni notturni
Dopo 10 anni di servizio e 40 anni di anzianità anagrafica il lavoratore potrà presentare richiesta volontaria per uscire dai turni notturni. Le Aziende si riservano di accettare le richieste di uscita dai turni notturni compatibilmente con le loro esigenze tecnico, organizzative e produttive.

Art. 24 - Lavoro straordinario
Art. 24.1 - Riferimenti e vincoli

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 120 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato per iscritto dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Eventuali prestazioni dì lavoro straordinario saranno richieste dall'azienda per esigenze tecnico-organizzative. L'azienda terrà conto dì obiettive e comprovate ragioni che non rendano possibile, da parte del lavoratore, fornire la prestazione straordinaria.
Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere con un massimo dì 12 ore settimanali; oltre tali limiti è necessario il consenso del lavoratore interessato.
Il lavoro straordinario dal 1/01/2004 nei limiti di 24 ore annue potrà essere recuperato, a facoltà del lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore, con riposi compensativi (esclusa la maggiorazione) entro l'anno solare; eventuali residui potranno essere goduti entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Modalità specifiche potranno essere definite, a livello aziendale, con le rappresentanze sindacali unitarie. L'azienda fornirà annualmente agli organismi sindacali aziendali l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno effettuato lavoro straordinario nell'anno precedente, con specificazione del numero di ore da ciascuno di essi effettuate.
In assenza di RSA costituite, detto elenco verrà inviato alla Commissione Bilaterale.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore d'accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 66/2003.

Art. 24.2 - Lavoro festivo, domenicale, notturno personale direttivo
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, e cioè i Quadri e i Quadri super, ed il personale di cui al livello "A" e "AS" dell'inquadramento, che per il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati prestano servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro, non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi.
Nel caso venga concordato un orario di lavoro che preveda in modo fisso e continuativo il riposo nel giorno diverso dalla domenica le maggiorazioni di cui sotto saranno riconosciute solo in caso di prestazione in queste giornate.
Di norma il lavoro straordinario programmabile sarà comunicato agli interessati con un preavviso di 48 ore.

Art. 26 - Ferie
Art. 26.5 - Irrinunciabilità delle ferie

Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Art. 28 - Tutele e aspettative
Art. 28.3 - Tutela delle situazioni di handicap

In riferimento all'art. 33 della Legge 104/1992, verranno concessi, ai portatori di handicap in situazioni di gravità e bisognosi di assistenza riabilitativa continua, permessi e agevolazioni.
[…]

Art. 28.4 - Tutela della salute
Le Parti fanno espresso rimando al Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Il personale che presta lavoro nei turni notturni avrà facoltà di godere di pause per un totale di 30 minuti.

Art. 28.4 bis - Visite Mediche
Le visite mediche e la salute dei lavoratori sono affidate dalle aziende al medico del lavoro aziendale.
Ferme le disposizioni di cui all'art. 28.4 e seguenti nonché del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di disposizioni di visite mediche per i lavoratori, è prevista una specifica visita oculistica una volta all'anno anche per i lavoratori che operano in modo significativo e continuativo, ancorché non prevalente, su apparecchiature elettroniche con video, su richiesta degli interessati.
Nelle centrali operative con utilizzo di cuffia e videoterminali i singoli lavoratori potranno richiedere al competente medico del lavoro dell'azienda ulteriori visite specialistiche.
Resta inteso che il lavoratore potrà richiedere ulteriori visite che saranno concesse a discrezione del medico competente nominato dall'azienda.
Le modalità per l'effettuazione delle visite medesime potranno formare oggetto di intesa con gli Organismi sindacali aziendali anche in sede di contrattazione integrativa.

Art. 28.5 - Tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori
I rapporti tra i lavoratori dovranno essere improntati al reciproco rispetto. Le Parti, al fine di tutelare la dignità della persona nei luoghi di lavoro, adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della Raccomandazione CEE 92/131 e del Codice di condotta ivi allegato.
In particolare dovranno essere evitati comportamenti a connotazione sessuale, o altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello di superiori a colleghi, offensivi della dignità della persona, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale e non verbale, che possano creare situazioni di disagio al lavoratore cui sono rivolti, o che possano influenzare decisioni riguardanti l'accesso al lavoro, la formazione e lo sviluppo professionale.
A livello aziendale, le Parti si impegnano ad eliminare gli effetti discriminanti di eventuali comportamenti contrari alla tutela della dignità della persona.

Art. 36 - Malattie e infortuni
Art. 36.5 - Assicurazione Inail

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 37 - Gravidanza e puerperio
Si rimanda alle disposizioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 200 l - e successive modifiche e integrazioni.
Si precisa che nel caso in cui la lavoratrice madre decida di optare per il congedo parentale (ex astensione facoltativa) di sei mesi immediatamente dopo il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) potrà usufruire di un ulteriore periodo di permesso non retribuito fino al raggiungimento di un anno di età del bambino.
[…]

Art. 50 - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 50.1 - Doveri del lavoratore

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con il pubblico e di tenere una condotta conforme ai civili doveri e di cooperare alla prosperità dell'Impresa.

Art. 50.2 - Divieti e autorizzazioni
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto se non per ragioni di servizio, e con l'autorizzazione dell'azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di due ore al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
È assolutamente vietato abbandonare il proprio posto di lavoro prima del previsto orario di uscita.

Art. 50.6 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
3) multa in misura non eccedente l'importo dì 8 ore della normale retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare con o senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
[…]

Art. 54 - Reperibilità
Per necessità tecnico organizzative delle centrali operative ad alcuni lavoratori potrà essere richiesta su base volontaria la reperibilità giornaliera sulle 24 ore al di fuori del posto di lavoro, con l'impegno di recarsi sul posto di lavoro in caso di necessità, nel tempo che verrà concordato con il lavoratore stesso.
La reperibilità sarà computata a partire dalla consegna dell'apparecchio cerca persone (teledrin, telefono palmare o altro strumento) e fino alla sua riconsegna, fermo restando l'obbligo che per l'intero periodo l'apparecchio dovrà restare in funzione e costantemente collegato alla persona.
[…]

Allegati
Allegato 5 Accordo in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le parti intendono con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le Parti convengono che la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori debba perseguirsi con eguale impegno in tutti i luoghi di lavoro, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal numero dei dipendenti che ivi effettuano la loro prestazione, consentendo così la realizzazione di condizioni ambientali che favoriscano un sistema di qualità totale del lavoro.
In relazione all'attività svolta dalle imprese Aisa le parti ritengono che l'attività di tutela ed informativa svolta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia effettuata con riferimento all'azienda nel suo complesso.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:
A) Disposizioni di carattere generale
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è organismo unico e, salvo quanto disposto al successivo terzo comma, ha sede presso la sede di ogni singola azienda numericamente più consistente.
I componenti della Rappresentanza per la sicurezza devono essere, di norma, componenti di RSA presenti in azienda.
In caso di più imprese fra di loro funzionalmente integrate in sede aziendale potrà concordarsi la costituzione di una Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza unica di tali imprese.
B) Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza 
Ferma restando la sua unicità, l'organismo di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza costituito tenendo conto della pluralità delle aziende, così come previsto al punto a) del presente accordo, sarà composto nel modo che segue:
1) Imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti fino a 100: 1 componente
2) Imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti da 101 a 500: 3 componenti
3) Imprese o gruppi con un numero complessivo di dipendenti da 501 a 1000: 4 componenti
4) Imprese con un numero complessivo di dipendenti oltre 1.000: 6 componenti.
Circa l'individuazione dei lavoratori che le RSA intenderanno candidare quali componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in sede aziendale verranno stabilite le modalità ed i criteri territoriali da adottare.
C) Costituzione della Rappresentanza dei lavoratori, durata in carica della stessa e modalità per l'esercizio delle sue funzioni. Alla costituzione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori dell'azienda.
Le RSA indicheranno come candidati, di norma, uno o più dei loro componenti, o lavoratori comunque da loro indicati, che saranno inseriti in una lista unica, con la specificazione dell'Organizzazione sindacale di appartenenza.
Le OO.SS. si attiveranno per effettuare tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le prime elezioni.
La votazione avverrà a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceverà una scheda contenente i nominativi di tutti i candidati ed esprimerà il voto per tanti nominativi quanti sono i rappresentanti da eleggere. Qualora i candidati nella lista siano in numero superiore, la preferenza verrà espressa per i due terzi dei rappresentanti da eleggere.
Risulteranno eletti i candidati (o il candidato) che abbiano conseguito il maggior numero di voti. I lavoratori che svolgono la prestazione in uffici periferici dell'azienda invieranno il loro voto per posta. La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza durerà in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essa manterrà comunque le sue prerogative, in via provvisoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza.
La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza ha le attribuzioni indicate all'art. 50 D.lgs. 09/04/2008 n. 81. L'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza avverrà dando preventiva comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato.
D) Tempo di lavoro retribuito per i componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni componente avrà a disposizione 24 ore annue, con esclusione delle ore utilizzate per l'espletamento dei compiti indicati all'art. 50 co. l punti b), c), d) ed l) D.lgs. 09/04/2008 n. 81.
In tutti i casi in cui un componente la Rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba assentarsi dal proprio posto di lavoro, dovrà darne preventivo avviso all'impresa firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
E) Segreto professionale
I componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza debbono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate, loro imposto dall'art. 50 co. 6 D.lgs. 09/04/2008 n. 81.
Nota a Verbale
Le competenze della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza confluiscono nelle competenze della Commissione Paritetica.