Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2017, n. 29062 - Ribaltamento della cisterna travolge il lavoratore.
Omessa previsione dello specifico rischio nel DVR e inadeguatezza della formazione "fast training"


 

 

 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 09/05/2017

 

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Trieste con sentenza in data 20 giugno 2016 confermava la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Gorizia nei confronti di V.A., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato della "Società Bulloneria Europea S.B.E. S.p.a." di Monfalcone, ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose (art.590, commi 2 e 3 c.p.) ai danni del lavoratore S.R., dipendente della detta società con qualifica di operaio addetto ai servizi generali di stabilimento, e della contravvenzione di cui all'art. 28, comma 2, lett.b), D.lgs.n.81/08 per aver adottato un documento di valutazione dei rischi carente in punto di individuazione delle misure di prevenzione e protezione correlate con le operazioni svolte con il carrello elevatore nel reparto oli.
2. Secondo la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, il S.R. doveva movimentare una cisterna utilizzata per trasportare l'olio esausto proveniente dal reparto di lavorazione e destinato al reparto trattamento oli, ove doveva essere travasato all'interno di altro serbatoio per essere rigenerato e recuperato; egli aveva quindi prelevato la cisterna, del peso di circa 900/1000 kg., mediante il carrello elevatore, utilizzando le forche del mezzo e bloccandole all'altezza di circa un metro da terra per consentire il travaso dalla cisterna all'altro serbatoio; per eseguire tale operazione si era quindi posizionato davanti alla cisterna e mentre si accingeva ad avvitare il tubo corrugato al rubinetto, la cisterna era caduta improvvisamente e lo aveva travolto procurandogli fratture alla gamba sinistra.
La Corte territoriale, riportando le argomentazioni del Tribunale, riteneva documentalmente provato che l'operazione che stava eseguendo il S.R. non era stata presa in considerazione al fine di valutare il rischio specifico e che il verificarsi del sinistro in questione era la prova della sussistenza di tale rischio, tanto che la ASL aveva successivamente imposto una modifica della procedura di versamento dell'olio con posizionamento della cisterna su di un piano e successivo travaso del liquido, impedendo quindi il mantenimento in sospensione del contenitore. La natura scivolosa del liquido avrebbe poi dovuto indurre il V.A. a considerare inadeguato il DVR, nella parte in cui non valutava tale operazione, nonostante il peso della cisterna trasportata, la possibilità che il liquido ne rendesse scivolose le superfici esterne e la frequenza delle operazioni di travaso. Riteneva tale condotta omissiva diretta causa dell'evento lesivo, anche in caso di eventuale colpa del lavoratore (per errata manovra, per errato inclinamento delle forche ed anche per l'errato posizionamento dello stesso S.R. rispetto alla cisterna), in quanto se fosse stato individuato il rischio sarebbe stata adottata una procedura diversa. Infine, reputava sussistente il profilo psicologico della condotta, non potendo l'imputato essere scagionato né per le sue specifiche qualità e cariche sociali, né per il passivo affidamento al DVR elaborato da un'impresa terza, la quale aveva comunque evidenziato come "remoto" il rischio oggettivo di investimento per scivolamento della cisterna dai supporti del carrello elevatore ed aveva predisposto misure preventive palesemente inadeguate.
3. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputato per tre distinti motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla eccepita interruzione del nesso di causalità tra la contestata mancata valutazione del rischio nel DVR e l'addestramento "fast training" ricevuto dal dipendente sei mesi prima dell'infortunio. Il V.A., nonostante avesse ricevuto da un professionista del settore una valutazione di rischio come "remoto", che non gli imponeva di indicarlo nel DVR, aveva fatto frequentare al proprio dipendente diversi corsi di formazione e addestramento, adottando ogni misura idonea al evitare il verificarsi dell'evento. In particolare, in data 23.2.2010 l'operaio era stato sottoposto dal datore di lavoro all'attività di addestramento c.d. "fast training", con l'approvazione del RSPP D.M., addestramento incentrato sui rischi correlati all'uso del carrello elevatore e segnatamente l'investimento di personale a terra e schiacciamento dell'operatore in casi di ribaltamento. Il S.R. pertanto aveva appreso che, al fine di evitare lo schiacciamento in caso di caduta della cisterna, avrebbe dovuto, prima di sollevarla sul carrello elevatore, verificare che la stessa fosse integrata unitamente ai propri supporti e, una volta posizionata all'altezza opportuna per lo svuotamento e quindi inclinata, arrestare il carrello e scendere dallo stesso, posizionandosi dal lato opposto a quello di inclinazione delle forche, in maniera che l'eventuale caduta del pesante contenitore non costituisse alcun rischio. Ciò nonostante la Corte di Trieste non aveva esposto le ragioni per le quali le indicazioni impartite dal datore di lavoro con il "fast training" sarebbero state in concreto inadeguate, né aveva accertato la reale evoluzione dei fatti ed il possibile errato posizionamento del lavoratore nel corso dell'operazione eseguita, in quanto nessuno aveva assistito all'evento. Neppure aveva considerato che le misure individuate dall'AsI dopo l'incidente erano le medesime oggetto del "fast training", e che dunque, nonostante la mancata previsione nel DVR del rischio affettivamente concretizzatosi, al S.R. erano stati forniti in concreto tutti gli strumenti per operare in sicurezza. Ribadisce il ricorrente che la dinamica dei fatti non era stata per nulla accertata e chiarita e dunque non si poteva escludere - al di là di ogni ragionevole dubbio - un'errata manovra del lavoratore od un'altra possibile ricostruzione alternativa dell'evento. Neppure si era tenuto conto del concetto di "autoresponsabilità" del dipendente, recentemente affermato dalla Corte di legittimità.
3.2. Con il secondo motivo deduce errata valutazione dell'elemento psicologico ed omessa o illogica motivazione sul punto essenziale dell’accertata responsabilità del ricorrente. Argomenta che la Corte d'Appello non aveva tenuto in considerazione che il DVR d'azienda era stato redatto, con la collaborazione del RSPP D.M., da un'impresa specializzata, la SBE, attraverso la valutazione tecnica dei reparti e delle aree di lavoro, con la corretta individuazione delle mansioni e l'elaborazione di schede specifiche relative sia al reparto trattamento oli, che alle attività degli operai ad essa addetti, con particolare riguardo alla movimentazione e travaso delle cisterne; il rischio di investimento per scivolamento della cisterna era stato ritenuto "remoto" per l'esperienza aziendale, con valutazione del periodo di dieci anni antecedente la redazione del DVR, in cui mai si erano verificati infortuni o sorte problematiche correlate alla specifica e quotidiana mansione svolta dal S.R.. Il giudice di secondo grado doveva invece tenere conto del principio dell'affidamento, per cui il soggetto titolare di una posizione di garanzia poteva andare esente da responsabilità quando l'evento era da ricondurre all'azione esclusiva di altri, sul cui operato il primo aveva riposto, appunto, legittimo affidamento.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo si duole della mancata declaratoria di prescrizione in relazione al reato contravvenzionale di cui al capo C), essendo il termine utile già ampiamente decorso al momento della pronuncia d'appello.
Il difensore ha depositato motivi aggiunti con cui insiste per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
 

 

Diritto

 


1. I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
2. Va innanzi tutto osservato che la ricostruzione della dinamica del sinistro da parte dei giudici di merito non può essere genericamente contestata, in sede di legittimità, con richiamo ad una possibile valutazione "alternativa" della vicenda che l'imputato non è stato peraltro in grado di offrire in ricorso.
Neppure l'assenza di testimoni oculari può essere considerata come elemento che rende dubbie le modalità degli accadimenti, che risultano invece così indicate in maniera univoca: il S.R. provvedeva alla raccolta in una cisterna dell'olio utilizzato in varie lavorazioni all'interno dello stabilimento della SBE e tramite carrello elevatore la trasportava sino ad una cisterna più grande ove, mantenuta la sospensione della prima sulle forche ad un'altezza di circa un metro da terra, veniva collegato un tubo tra i due contenitori; durante una di tali operazioni, il 18 settembre 2010, effettuato il collegamento, mentre l'operaio si trovava a fianco del carrello, la cisterna in sospensione si era rovesciata e gli era caduta addosso provocando le lesioni oggetto di imputazione.
Il rischio specifico e la previsione degli accorgimenti tecnici idonei a neutralizzarlo non erano stati considerati nel DVR, predisposto da un'azienda specializzata del settore, e ciò perché nei dieci anni precedenti non si era mai verificato alcun inconveniente o sinistro collegato a tale operazione di travaso.
Tale omissione è stata documentalmente provata.
Tuttavia, nella evidente consapevolezza della carenza del DVR, il datore di lavoro aveva organizzato un corso di formazione "fast training", cui il S.R. aveva partecipato, risultato però in concreto inadeguato.
Dà atto la Corte di Appello che in tale addestramento erano state fornite istruzioni specifiche secondo le quali, una volta posizionata la cisternetta all'altezza opportuna e quindi inclinata la stessa per lo svuotamento dell'olio nella cisterna più grande, l'operatore avrebbe dovuto arrestare il carrello e scendere dal medesimo, stazionando sul lato opposto rispetto a quello di inclinazione delle forche, in maniera tale da evitare ogni rischio dalla eventuale caduta del contenitore.
Tali misure integrative di fatto si sono però rivelate non idonee ad evitare il sinistro - come correttamente ritenuto in sentenza - poiché l'incontestabile, avvenuto, rovesciamento della cisterna avrebbe potuto sicuramente essere evitato mediante l'adozione delle misure stabilizzatrici in fase di svuotamento, successivamente imposte dalla Asl, che prevedevano il posizionamento della cisterna su un piano leggermente inclinato per consentire il travaso del liquido, evitando così il pericoloso mantenimento in sospensione del contenitore, dal considerevole peso a pieno carico (circa novecento litri di olio e cento di acqua), che rendeva evidente la possibile instabilità delle strutture di sostegno, anche in relazione alle eventuali e prevedibili oscillazioni durante la fase di sollevamento e del conseguente travaso dell'olio nel serbatoio. Doveva essere poi considerata la natura scivolosa del liquido trasportato, che poteva rendere viscide anche le pareti esterne del contenitore, compromettendone la staticità.
Dunque anche se il rovesciamento della cisterna fosse dipeso da una errata manovra e/o posizionamento/inclinazione delle forche da parte del lavoratore - errori peraltro niente affatto dimostrati - non potrebbe parlarsi di una condotta abnorme interruttiva del nesso di causalità poiché vi era stata a monte una inadeguata individuazione del rischio ed una carente predisposizione delle misure di prevenzione.
Non è infatti configurabile alcuna responsabilità o corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli, allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli" (così Sez.4, n.22813 del 21/4/2015, Rv.263497).
Va poi ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (Sez.4, n.7955 del 10/10/2013, Rv.259313).
Quanto all'affidamento del datore di lavoro al DVR elaborato da terzi, richiamato in ricorso, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.81 del 2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi i protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (così S.U., n.38343 del 24/4/2014).
Il ragionamento della Corte di Trieste appare perciò immune da censure anche quanto all'elemento soggettivo, dovendosi ravvisare una colpevole negligenza del V.A. stante la prevedibilità del rischio per scivolamento della cisterna dal carrello elevatore che ha determinato l'infortunio in oggetto, rischio comunque considerato dalla società che aveva predisposto il DVR, e valutato in maniera non adeguata dal datore di lavoro nella formazione "fast training",
E' indubbio allora che nel caso in esame, l'omessa previsione dello specifico rischio nel DVR e la inadeguatezza della formazione "fast training" impartita successivamente all'adozione del documento aziendale abbiano in concreto determinato l'evento lesivo, ponendosi in rapporto di causalità con lo stesso, mentre, sotto il profilo del giudizio controfattuale, misure preventive più adeguate, e peraltro elementari in base al peso del carico ed alla scivolosità della cisterna, quali quelle imposte dalla Asl dopo l'infortunio al S.R., avrebbero impedito il verificarsi dell'evento poiché avrebbero reso più stabile il contenitore ed evitato la sua caduta.
Di qui il rigetto del ricorso per quanto attiene alla pronuncia di condanna per il delitto di lesioni.
3. Va invece accolto il terzo motivo, avendo la Corte territoriale omesso di rilevare la prescrizione della contravvenzione di cui al capo C), già maturata al momento della pronuncia della sentenza.
L'impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio relativamente a tale reato ed eliminata la relativa pena di € 1.400,00.
 

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di euro 1.400,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2017