Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 giugno 2017, n. 14665 - Vigile urbano affetto da patologia respiratoria non esentato da servizio esterno: domanda di risarcimento al Comune. Art. 2087 c.c.


Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 13/06/2017

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 5.4.2011 la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente accolto l'appello proposto da C.F., avverso la pronuncia del Tribunale del medesimo luogo e, per l'effetto, in riforma della suindicata sentenza, ha condannato il Comune di Villanovafranca al pagamento della complessiva somma di euro 62.360,00 a titolo di danno biologico temporaneo per violazione degli obblighi di protezione nei confronti del dipendente, vigile urbano affetto da patologia respiratoria, non esentato (nonostante espressa richiesta) dal servizio esterno.
La Corte d'appello, in sintesi, ha precisato che:
a) la domanda risarcitoria formulata dal lavoratore — risarcimento del danno per mancata esenzione, nello svolgimento dell'attività di vigile urbano, dal servizio esterno sino all'adozione della delibera del 5.11.2002, n. 5920, nonostante comunicazioni di sussistenza di patologia polmonare sin dal 1999 — andava sussunta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2087 cod.civ.;
b) dalla CTU disposta in appello si rilevava che, pur accertata una patologia respiratoria di tipo congenito, i fattori atmosferici sfavorevoli a cui era stato sottoposto il C.F. dal 1999 al 2004 avevano rappresentato un ruolo concausale efficiente alle complicazioni infettive, bronchitiche e pleuritiche sofferte in quel determinato arco di tempo ed avevano prodotto una menomazione pari al 40%, mentre da gennaio 2005 il C.F. aveva recuperato un grado d'integrità psico-fisica eguale a quella esistente prima del 1999;
c) tenuto conto del momento di manifestazione della patologia (gennaio 1999) e della percentuale accertata di temporanea invalidità (40%), e considerate le tabelle in uso presso il Tribunale di Cagliari (che riconoscono l'importo di euro 60,00 giornaliere per una invalidità del 100%), il danno poteva essere quantificato in euro 52.560,00 oltre euro 9.800,00 per danno da ritardo;
d) andavano, invece, respinte sia la domanda di riconoscimento dell'indennità di posizione per aver svolto, da giugno 1997 al marzo 1999, mansioni superiori di Responsabile in materia di polizia locale e commercio, a fronte della indeterminatezza della domanda stessa, sia la domanda di accertamento della illegittima adibizione (con delibera n. 73 del 14.5.2003) a mansioni inferiori, quale messo notificatore, a fronte dell'accordo intervenuto tra datore di lavoro e lavoratore, assistito da organizzazione sindacale.
Il ricorso del Comune di Villanovafranca domanda la cassazione della sentenza per sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod.proc.civ.; resiste, con controricorso, C.F., che propone ricorso incidentale fondato su due motivi.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 cod.civ. nonché vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, omesso la verifica degli specifici obblighi di comportamento che sarebbero stati violati dall'ente territoriale, non essendo sufficiente la conoscenza che il C.F. fosse affetto da patologia ma essendo necessario l'accertamento dell'incompatibilità tra le mansioni abitualmente svolte e lo stato di salute del dipendente; va considerato, altresì, che è risultato pacifico che il C.F. è stato esonerato, con provvedimento del 13/11/2001, dall'utilizzo del ciclomotore nello svolgimento del servizio e che non è stata spiegata la gravosità dell'orario serale (13-19) attribuito al C.F. rispetto all'orario antimeridiano (8-14) e l'incidenza, sulla patologia, dei rari servizi affidati in orario notturno, peraltro in periodo primaverile o estivo. La Corte, inoltre, sarebbe incorsa in un vizio di contraddittorietà ove, da una parte, ha ritenuto illecita la condotta dell'amministrazione per aver fatto svolgere al C.F. le mansioni attinenti alla qualifica di vigile urbano e, dall'altra, ha ritenuto legittima la condotta dell'amministrazione stessa che non ha acconsentito alla richiesta del lavoratore di essere adibito a mansioni impiegatizie esclusivamente sedentarie.
2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte, aderito acriticamente alle conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio, omettendo di rendere compiutamente conto delle plurime argomentate censure avanzate dal consulente di parte (in specie, omettendo di dare conto della natura congenita della malattia e della differenza tra esposizione a sostanze broncoirritanti in un agglomerato cittadino e in un minuscolo centro con appena 1000 abitanti quale il comune di Villanovafranca).
3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2059, 2087 cod.civ. nonché vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte, aderito acriticamente alle mansioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio con riguardo alla quantificazione del danno, espresso quale "menomazione media", pari al 40% (trattandosi di media tra giorni di Inabilità pari al 10% ed altri giorni pari al 100%), dell'Inabilità parziale In un lunghissimo periodo di tempo, senza alcuna analitica valutazione dell'effettiva sussistenza del danno medesimo. Invero, Il consulente di parte (di cui si riporta stralcio della relazione) aveva segnalato che nel periodo dal 1999 al 2002 sussisteva la prova di brevissimi periodi di ricovero seguiti da pochissimi giorni di convalescenza e che alcuni di tali ricoveri erano connessi a patologie diversi dalla tecnopatia; Inoltre, risultava pacifico che lo stato di salute ante 1999 non poteva considerarsi Integro, ossia corrispondente al 100%.
4. Con il quarto ed il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 e dell'art. 102 cod.proc.clv. (In relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.dv.) sussistendo la carenza di legittimazione passiva dell'amministrazione con riguardo la domanda di risarcimento del danno biologico collegato alla prestazione lavorativa, dovendosi individuare nell'Inall il litisconsorte necessario, che pertanto è risultato più permesso.
5. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. (In relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.dv.) avendo, la Corte, provveduto alla condanna alle spese del Comune per entrambi i gradi del giudizio di merito nonostante la soccombenza del C.F. su altri quattro motivi di appello e l'acquisizione solamente In grado di appello degli elementi (la consulenza tecnica d'ufficio) che hanno determinato l'accoglimento, solo parziale, di un motivo di appello.
6. Con il primo motivo di ricorso incidentale il C.F. denunzia violazione falsa applicazione "di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 36 Cost." nonché vizio di motivazione (In relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, rigettato la domanda di pagamento dell'indennità di posizione per lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo giugno 1997 - marzo 1999, nonostante con l'atto d'appello si fosse sottolineato che in tale periodo al C.F. "veniva attribuita la mansione di Responsabile in materia di polizia locale e commercio, con poteri di firma e coordinamento dell'ufficio" e si fosse chiesta la condanna dell'amministrazione "alla corresponsione di somme che dovessero risultare dovute al ricorrente per avere svolto mansioni superiori". Risultava, pertanto, chiara la domanda di differenze retributive, Indennità e più in generale somme di sua  competenza per aver svolto per circa due anni mansioni superiori rispetto alla qualifica attribuita.
7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 22/IV c.c.n.I. 6.7.1995, 1/VII, 4/IV, 6 legge n. 68 del 1999, 2103, 2697 cod.civ., 97 Cost. nonché vizio di motivazione (in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, omesso di disapplicare la delibera di demansionamento (da categoria C a categoria B3) e di riconoscere il diritto allo svolgimento delle sole mansioni impiegatizie sedentarie proprie della qualifica di vigile urbano sul presupposto dell'accordo, concluso tra lavoratore e datore di lavoro, all'adibizione a mansioni inferiori dimesso modificatore. In particolare, il Comune avrebbe adottato una procedura illegittima avendo prospettato al lavoratore l'evenienza di un licenziamento (provvedimento in realtà non assumibile, potendo semmai ricorrere alla mobilità), non avendo dimostrato l'impossibilità di adibire il C.F. a mansioni equivalenti, essendo irrilevante il consenso del lavoratore alla violazione di una norma imperativa quale l'art. 2103 cod.civ.
8. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.
La Corte distrettuale ha affermato che il lavoratore, nel formulare la domanda risarcitoria, ha denunciato l'evento dannoso come ascrivibile alla condotta della datrice di lavoro che non aveva approntato le giuste cautele per preservare l'integrità del lavoratore, vigile urbano addetto ai servizi esterni (mediante utilizzo, sino al novembre 2001, di un motociclo), facendo risalire la tecnopatia alla mancata esenzione dal servizio esterno sino all'anno 2002, nonostante comunicazione (e contestuale produzione di documentazione a supporto) al datore di lavoro di sussistenza di una patologia respiratoria (definitivamente riconosciuta come dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. nel marzo 2002, a cui era seguito il riconoscimento della inidoneità, il 18.10.2002 da parte della A.S.L., alle mansioni di vigile urbano, con conseguente "idoneità ad altre mansioni attinenti alla qualifica").
Nel caso di specie, la violazione dell'art. 2087 cod. civ. — che prevede un generale "dovere di sicurezza" a carico del datore di lavoro e che deve essere interpretato in conformità con l'art. 32 Cost. (sulla tutela del diritto alla salute) e con l'art. 41 Cost. (secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana) — viene in considerazione con riguardo all'omissione di misure di sicurezza cosiddette "innominate", e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante. Rispetto a tali misure "innominate" la giurisprudenza di questa Corte, con consolidati e condivisi indirizzi, ha precisato che la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe (vedi, per tutte: Cass. nn. 34/2016, 15082/2014, 12445/2006).
Ebbene, la Corte distrettuale ha rilevato che il lavoratore ha lamentato la mancata adozione di un provvedimento di esenzione dai servizi esterni sin dal 1999 (data di comunicazione al datore di lavoro della sussistenza della patologia respiratoria), indicando, pertanto, la specifica misura di sicurezza dalla cui violazione è derivato il danno, mentre il Comune ha ritenuto di adibire, sino al 2002, il C.F. ai consueti compiti attinenti alla qualifica di vigile urbano, con suddivisione dell'orario di servizio (antimeridiano e meridiano) con l'altro vigile urbano in servizio. Il Comune ricorrente, pertanto, nel lamentare la mancata — a suo dire — considerazione dell'adempimento, non ha dedotto, in conformità con il principio di autosufficienza, di aver adeguatamente onorato la prova liberatoria consistente nell'adozione di misure volte a prevenire l'aggravamento della patologia respiratoria sofferta dal dipendente. Il Comune ha, quindi, omesso di adottare tempestivamente (sin dal 1999) la cautela doverosa per preservare l'integrità fisica del proprio dipendente, e non ha provato, ex art. 1218 cod.civ., di aver adempiuto l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire l'evento dannoso in ottemperanza al precetto dettato dall'art. 2087 cod.civ.
La sentenza impugnata appare, quindi, conforme al consolidato orientamento sviluppato da questa Corte in ordine alla responsabilità civile per la malattia professionale determinata dalla violazione dell'obbligo di sicurezza ed è, inoltre, immune da contraddizioni e vizi logici non apparendo irrazionali le argomentazioni del giudice del merito che, pur individuando la violazione degli obblighi di protezione, hanno riconosciuto - ritenendo legittimo il rifiuto di assegnare al C.F. esclusivamente mansioni sedentarie - il potere organizzativo dell'ente nell'adozione di provvedimenti organizzativi relativi alla gestione del personale. 
9. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
In particolare, con riguardo ai lamentati errori e alle lacune della consulenza tecnica d'ufficio, sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. nn. 3307/2012, 22707/2010, 569/2011). Costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014, 1652/2012).
Nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass. nn. 14374/2008, 7341/2004 e 15796/2004).
La sentenza impugnata è congruamente ed esaustivamente motivata nella misura in cui - dando ampiamente atto del concorso causale efficiente riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio ai fattori atmosferici nocivi a cui il C.F. è stato esposto dal 1999 al 2002 - ha, in particolare, indicato che il lavoratore soffriva di patologia di tipo congenito preesistente e che, di conseguenza, «in un soggetto "predisposto" o "segnatamente recettivo", ogni insulto proveniente dall'esterno di tipo ambientale (polverosità, sbalzi termici, esposizione all'umido o alla pioggia, a perfrigerazioni prolungate, ecc.) può causare o favorire l'instaurarsi di fatti flogistico-infettivi». La Corte distrettuale è ricorsa, con congruo procedimento logico e sulla base della profusa documentazione medica, ad una media al fine di quantificare la menomazione dell'integrità fisica, sulla base degli indici indicati dal consulente tecnico d''ufficio rappresentati dalla durata complessiva dello stato di malattia (1999-2004) e dal quantum di riduzione dell'integrità psico-fisica riferita ai periodi di maggior o minor acuzie dello stato di malattia che hanno comportato riduzione dello stato di integrità fisica varianti tra il 100% e il 10% (dando atto che la compromissione dello stato di salute è stata maggiore negli anni 1999 - 2002 ed inferiore negli anni successivi, quando è cessata l'esposizione quotidiana agli agenti atmosferici).
10. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.
Tali doglianze appaiono nuove e, perciò, inammissibili, non essendo stata la questione (legittimazione passiva dell'Inail), specificamente trattata nella decisione impugnata, ne' avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della sua tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della sua devoluzione al giudice del gravame.
11. Il sesto motivo è infondato.
E' stato affermato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. nn. 6259/2014).
La Corte distrettuale ha operato correttamente nella misura in cui è ricorsa al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo che ha visto il Comune soccombente.
12. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.
Dall'esame del contenuto dello stesso atto di appello così come riportato in ricorso emerge l'indeterminatezza assoluta degli istituti retributivi pretesi dal lavoratore (retribuzione di posizione percepita dalla qualifica dirigenziale ovvero altra indennità), che - come sottolineato dalla Corte distrettuale (che ha confermato la statuizione del giudice di prime cure) - non ha fatto riferimento a specifiche indennità o trattamenti economici né ha indicato la fonte, normativa o contrattuale, dell'istituto retributivo preteso né ha dedotto il presupposto costitutivo del proprio diritto (ossia l'esistenza, nell'ambito della pianta organizzativa del Comune, di un Servizio di polizia urbana).
13. Il secondo motivo del ricorso incidentale non è fondato.
La questione della illegittimità del provvedimento di demansionamento (adottato a seguito di accordo tra le parti per l'attribuzione delle mansioni di messo notificatore) sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione sotto un profilo diverso da quello posto a fondamento della domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante ulteriori accertamenti (in relazione ai presupposti per un licenziamento o per una messa in mobilità del lavoratore), è inammissibile, perché la sua rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, postula che non vi sia necessità di nuove indagini di fatto.
Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (Cass. n. 1474/2007).
14. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati. Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 marzo 2017.