Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 6 dicembre 2016
Validità: dal 06.12.2016
Parti: Fise-Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Servizi, Servizi ambientali
Fonte: fiadel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale.
Art. 2, lettera a), comma 2 - contrattazione di primo livello
Art. 2, lettera a), comma 6 - contrattazione di primo livello
Art. 2, lettera b) - La contrattazione di secondo livello
Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello
Art. 6 - Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto /affidamento di servizi
Art. 7 - Ristrutturazione/riorganizzazione dei servizi e modificazioni del contratto di servizio
Art. 15 - Sistema di classificazione del personale
Capitolo V Orario di lavoro, festività, riposi, ferie
Art. 17 - Orario di lavoro
Norma transitoria
Disposizioni per la fase di prima applicazione
Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
  Norma transitoria
Art. 21 - Giorni festivi
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Riposo giornaliero
Art. 34 - Reperibilità
Art. 37 - Rimborsi spese e somministrazioni
Art. 46 - Trattamento per malattia o infortunio non sul lavoro
Art. 76 - Durata e decorrenza
Parte economica Triennio 1.7.2016/30.6.2019
Art. 27 - Aumenti retribuzioni base mensili
Art. 33, lettera g) - Indennità integrativa mensile
Art. 67 - Fondo Previambiente
Art. 68 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 68bis - Fondo di solidarietà bilaterale
Periodo 1.10.2015/31.12.2016 Compenso forfettario lordo “una tantum”

Accordo nazionale di rinnovo del CCNL Fise Assoambiente 21.3.2012 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

Addì, 6 dicembre 2016 si sono incontrate in Roma Fise Assoambiente […], con l’assistenza di Fise […] e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil […], Fit Cisl […], Uiltrasporti […], Fiadel […]
Con il presente Accordo le Parti rinnovano il CCNL 21.3.2012, scaduto il 31.12.2013, per triennio 1.7.2016/30.6.2019 sia per la parte normativa che per quella economica.
Ne è parte integrante l’allegato Accordo istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterali riservato alle imprese che applicano il CCNL FiseAssoambiente, in attuazione di quanti previsto dall'art. 26, comma 1, del D.lgs. 14.9.2015 n. 148.
Le Parti si impegnano a completare il rinnovo del presente CCNL entro il 30.4.2017.
Entro il 20 gennaio 2017, le Parti costituiranno una commissione tecnica paritetici finalizzata alla definizione di un Protocollo di intesa sulla movimentazione dei carichi degli addetti alle Aree Spazzamento/raccolta e Conduzione, che, quando da loro sottoscritte entrerà in vigore con effetto immediato.
A seguire, il negoziato sarà mirato alla definizione di ulteriori intese sulle forme del contratto di lavoro di cui al capitolo III, del mutamento mansioni, della regolamentazione per l’elezione della RSU, dell’ampliamento della gamma dei profili professionali di alcun Aree operativo-funzionali, dei diritti e delle tutele di cui ai capitoli VII e VIII, provvedendo conclusivamente, alla redazione e alla stipulazione del nuovo testo collazionato de contratto nazionale.

Premessa
In conformità ai principi generali dell’ordinamento comunitario in materia di regolazione delle condizioni di concorrenza nel mercato nonché ai fini dello sviluppo industriale del sistema di gestione dei rifiuti, le Parti riconfermano il ruolo fondamentale del Contratto Collettivo Nazionale per le imprese e società esercenti servizi ambientali, in quanto contratto identitario del settore specificamente rappresentato con riguardo sia all’ambito di applicazione “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” sia ai soggetti stipulanti quali “associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, come attestato anche dal Ministero del lavoro con la validazione delle Tabelle di costo ai fini della predisposizione delle offerte nelle gare di appalto.
In tale premessa, anche a fronte della perdurante situazione di sofferenza delle disponibilità finanziarie degli Enti locali, il negoziato sviluppatosi nel rinnovo del CCNL ha dato luogo a una riflessione ampia sui principali istituti, che ha comportato un significativo protrarsi dei tempi di definizione del rinnovo stesso, al fine di individuare ulteriori soluzioni atte a favorirne la più ampia diffusione e applicazione - coerente con i principi affermati dal nuovo “Codice degli appalti” (D.lgs. n. 50/2016) - per la migliore tutela della tenuta delle imprese e dell’occupazione.
L’impegno delle parti si è dunque concentrato sul miglioramento del sistema di regole per accrescere la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio e, insieme, - con specifico riguardo all’avvicendamento delle imprese nella gestione in appalto - sul rafforzamento delle tutele contrattuali degli addetti, anche alla luce del “Jobs act”: perfezionamento delle garanzie occupazionali dei lavoratori del comparto rappresentato; certezza normativo- retributiva e correntezza contributiva; condizioni di lavoro coerenti con la tutela della salute/sicurezza del lavoro; ulteriore rafforzamento e sviluppo del sistema di welfare contrattuale (previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, misure di agevolazione all’esodo per inidoneità).
In questo contesto, le Parti rinnovano il proprio giudizio positivo per l’approvazione del nuovo “Codice degli appalti” e la propria adesione a quanto in esso stabilito, in particolare, in tema di: determinazione del costo del lavoro “sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva” del settore (art. 23); “Princìpi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti”, con particolare riguardo all’individuazione del contratto nazionale di riferimento in quanto “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” (art. 30).
Coerentemente, le Parti si impegnano a dare attuazione all’Avviso Comune 21 aprile 2015 con la costituzione dell’Osservatorio paritetico nazionale dei servizi di gestione dei rifiuti, cui la Presidenza dell’Anci ha già dato la sua adesione. Nel contempo, confermano la propria disponibilità a partecipare al Tavolo di confronto sulle problematiche tipiche del mercato dei servizi ambientali, che la Presidenza dell’Anci si è impegnata a realizzare.
Le Parti ribadiscono, infine, che l’integrale applicazione del presente CCNL, sia nella parte normativa che in quella economica, ivi comprese le regolari contribuzioni ai fondi Previambiente e Fasda, costituisce requisito imprescindibile, ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, per usufruire dei benefici contributivi e delle agevolazioni di qualsiasi natura e da ultimo, in particolare, dei benefici di legge per nuove assunzioni.

Art. 1 - L’informazione e l’esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale.
All’art. 1 è aggiunta la seguente lettera E):
“E) - Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi.

In coerenza con quanto previsto in materia di appalti/affidamenti dalla precedente lettera C), la procedura e gli adempimenti di cui all’art. 6 del presente CCNL sono parte integrante, a tutti gli effetti, del sistema contrattuale di relazioni industriali. Le imprese cessanti e subentranti, la RSU e le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti e firmatarie sono tenute ad attenervisi, nell’ambito dei rispettivi ruoli”.

Art. 2, lettera a), comma 2 - contrattazione di primo livello
L’art. 2, lettera A), comma 2, è così sostituito:
“Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale sia per la parte normativa che per quella economica ed è efficace ed esigibile per tutte le imprese che lo applicano, per l’insieme dei loro dipendenti nonché per le Associazioni sindacali stipulanti, per quelle firmatarie, per quelle che lo abbiano formalmente accettato.
Le imprese, i dipendenti, le Associazioni sindacali di cui sopra sono impegnati a darvi piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto allo stesso”.

Art. 2, lettera b) - La contrattazione di secondo livello
L’art. 2, lettera B), è così sostituito:
“1. La contrattazione collettiva aziendale di secondo livello:
a) si esercita in attuazione delle specifiche deleghe e secondo le modalità previste dal CCNL o dalla legge;
b) definisce i vari compensi comunque correlati agli incrementi di produttività, efficienza, qualità, redditività.
2. Le parti titolari della contrattazione collettiva aziendale di cui alle successive lettere C) e D) sono l’impresa e la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL.
3. I contratti collettivi aziendali, sia per le parti economiche che per quelle normative, approvati dalla maggioranza dei componenti la RSU sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda, le quali siano espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo interconfederale 28.6.2011, del Protocollo d’intesa 31.5.2013 e dell’Accordo interconfederale 10.1.2014, o che comunque abbiano formalmente accettato il presente CCNL e/o tali Accordi.
4. I contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. A tal fine, detti contratti possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nei limiti e con le procedure previsti da quest’ultimo. _

Art. 2 - La contrattazione di primo e secondo livello
All’art. 2 è aggiunta la seguente lettera E):
“E) Coesione del sistema di relazioni industriali

1. Le Parti nazionali si danno reciprocamente atto della necessità che i comportamenti delle parti aziendali, nelle varie modalità di interlocuzione, siano coerenti con il sistema di relazioni industriali delineato dal CCNL con riguardo alle materie oggetto rispettivamente di informativa, di esame congiunto, di i' contrattazione, al fine di collaborare responsabilmente, nell’ambito dei rispettivi i ruoli, alla tenuta della stabilità economico-finanziaria delle imprese e dei relativi livelli occupazionali, all’efficientamento produttivo e della qualità del servizio nonché alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Nell’obiettivo di assicurare la coesione del sistema di relazioni industriali, le parti nazionali ribadiscono altresì il loro fattivo impegno, anche congiunto, nel favorire, ove necessario, il ripristino della normale interlocuzione aziendale.
[…]
6. Al fine di garantire la continuità del servizio, per effetto dell’attivazione della presente procedura fino alla sua conclusione: i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria, qualora la controversia riguardi l’applicazione e/o l’interpretazione di norme che regolano il rapporto di lavoro; le OO.SS. non possono proclamare agitazioni di qualunque tipo; l’azienda non darà attuazione alle questioni oggetto della controversia.
[…]

Capitolo V Orario di lavoro, festività, riposi, ferie
A decorrere dall’1.1.2017, la Premessa al capitolo V è così sostituita:
Premessa
In considerazione:
- del fatto che la gestione del ciclo completo dei servizi ambientali costituisce un servizio pubblico essenziale, volto alla tutela costituzionale del diritto della persona alla salute e all’igiene;
- della peculiarità delle prestazioni rese dal personale regolato dal presente CCNL;
- delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- delle ragioni obiettive e tecniche inerenti l’organizzazione del lavoro nei servizi assicurati dalle imprese,
le Parti si danno atto che le disposizioni contenute nel presente capitolo V costituiscono attuazione delle deleghe previste dal D.Lgs. 8.4.2003 n. 66, come modificato dal D.Lgs. 19.7.2004 n. 213, anche con riferimento alle deroghe ed eccezioni di cui ai relativi artt. 7, 9, 16, 17, e rappresentano una normativa complessivamente idonea a realizzare la “protezione appropriata” dei lavoratori, come richiesto dall'art. 17, comma 4, del citato D.Lgs.”.

Art. 17 - Orario di lavoro
A decorrere dall’1 febbraio 2017, l’art. 17 è così sostituito:
“L’orario normale settimanale di lavoro del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore.
A decorrere dall’1 febbraio 2017, la durata settimanale dell’orario normale di lavoro è di 38 ore, articolata di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale.
2. La durata giornaliera massima dell’orario di lavoro è di 9 ore, comprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1.
3. La durata settimanale massima dell’orario di lavoro è di 48 ore, comprensive delle prestazioni di cui all’art. 20, comma 1.
4. L’orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze sindacali unitarie congiuntamente alle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. stipulanti.
5. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. L’orario lavoro giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ha ultimato il servizio.
6. L’orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell’ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
7. Le operazioni accessorie quali, ad esempio, indossare o togliere gli indumenti di lavoro, provvedere alla pulizia e all’igiene personali, ecc. sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro previsto, fatte salve le situazioni derivanti da esigenze logistiche o organizzative anche relative all’utilizzo dei DPI; sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
8. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
9. Durante l’orario normale di lavoro giornaliero, il dipendente ha diritto a una pausa non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
10. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare' funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti con decorrenza della retribuzione globale.
[…]
13. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, 8 e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

Norma transitoria
1. A totale compensazione dell’aumento dell’orario di lavoro di cui al presente art. 17, comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31.01.2017 viene riconosciuto dall’01.02.2017 un monte ore annuo procapite di permessi retribuiti pari a 27,50 ore, da godersi nell’anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dall’01/01/2018 il predetto monte ore annuo sarà pari a 30 ore. Analogamente, ai lavoratori impiegati a tempo parziale in forza al 31.01.2017, viene riconosciuto, dall’01.02.2017, un monte ore annuo procapite di permessi retribuiti di pari entità, riproporzionato alla durata della prestazione lavorativa ordinaria contrattualmente stabilita.
[…]
5. Fermo rimanendo l’impegno delle aziende a favorire, prioritariamente rispetto alle ferie, l’effettiva fruizione entro l’anno solare delle ore di permesso compatibilmente con le esigenze del servizio, le ore eventualmente non fruite nell’anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre.
6. Il riconoscimento del monte ore di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori individuati dall'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, salvo che non fosse richiesto loro dall’azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

Disposizioni per la fase di prima applicazione
Procedura per l’introduzione dell’orario settimanale di lavoro di 38 ore.
In relazione all’entrata in vigore, dall’1 febbraio 2017, dell’orario settimanale di lavoro di 38 ore, l’azienda e la RSU e le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti si atterranno alla seguente procedura, obbligatoriamente preliminare.
L’azienda effettuerà il primo incontro con le predette OO.SS. entro il 31 dicembre 2016.
Il confronto si svilupperà nelle settimane seguenti per concludersi, in ogni caso, entro il 31 gennaio 2017.
In tale presupposto, l’azienda predisporrà un piano di riorganizzazione dei servizi, che verrà illustrato e consegnato alle predette OO.SS., concernente le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa nelle diverse e specifiche condizioni operative, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del servizio spazzamento e raccolta, manuale e/o meccanizzata nonché alla raccolta differenziata e al servizio “porta a porta”, anche al fine di assicurare condizioni operative coerenti con la tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Esaurito il confronto di merito dopo approfondita e specifica discussione nel corso degli incontri programmati nell’ambito della procedura, l’azienda definirà il piano di riorganizzazione da attuare.
In relazione all’entrata in vigore del nuovo orario settimanale di lavoro di 38 ore, l’adozione dei più diversi provvedimenti di riorganizzazione dei servizi dovrà comunque assicurare la salvaguardia di tutti i posti di lavoro in essere alla data del 31.1.2017.

Art. 20 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
A decorrere dall’1 febbraio 2017, l’art. 20 è così sostituito:
1. “Si considera lavoro straordinario quello autorizzato e compiuto oltre le ore di lavoro settimanale di cui all’art. 17, comma 1, nonché quello ipotizzato dall'alt 18, comma 4, 2° capoverso. Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari, anche imprevedibili, esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, per un monte ore non superiore a 150 ore pro-capite di lavoro straordinario per ogni anno solare. Gli eventuali residui del predetto monte ore non sono utilizzabili nell’anno solare seguente.
[…]
3. Le modalità e i criteri attuativi del lavoro straordinario predisposti dall’azienda (programmazione dell’utilizzo tenendo conto anche delle disponibilità individuali, rotazione, esclusione/limitazione di “soggetti meritevoli di tutela”, ecc.) - qualora non già stabiliti - sono oggetto di preliminare esame congiunto con la RSU, congiuntamente alle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, e di successiva comunicazione ai lavoratori con specifico ordine di servizio.
[…]
5. Si considera lavoro festivo quello autorizzato e compiuto nei giorni festivi individuati dall'art. 21, comma 1.
Il lavoratore è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa anche nei giorni festivi, richiesta dall’azienda in base a previsioni contenute nel contratto di servizio e/o derivanti da specifiche richieste della committenza.
[…]
7. Si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello autorizzato e compiuto tra le ore 22.00 e le ore 06.00; fatto salvo quanto previsto al comma 12.
Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazione avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l’impiego del lavoro notturno in modo continuativo.
8. Per i lavoratori che eseguono lavoro notturno in tre turni avvicendati di otto ore, si considera lavoro notturno, ai soli fini retributivi, quello delimitato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
9. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22.00 alle 06.00.
10. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore (anche vedovo) che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria o, in alternativa, il padre adottivo o affidatario con lei convivente, di un minore nei primi tre anni dal suo ingresso in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età del minore stesso;
d) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
[…]
14. Con riguardo al lavoro straordinario, la contrattazione aziendale di secondo livello è delegata a definire un monte ore annuo di lavoro straordinario superiore a quello previsto dal comma 1.
15. Entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno l’azienda, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza personale, fornisce informazione specifica alle RSU e alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario procapite del semestre precedente, distinti per Area operativo-funzionale o reparto.
16.Sono fatti salvi gli accordi aziendali in vigore concernenti i trattamenti economici relativi alle distinte fattispecie di prestazioni lavorative considerate nel presente articolo”.

Art. 23 - Ferie
[…]
7. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell’azienda.
8. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime \ non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.

Art. 24 - Riposo giornaliero
Il comma 1 è così sostituito:
“In ogni periodo di ventiquattro ore, decorrenti dall’inizio della prestazione lavorativa stabilito dall’azienda, il dipendente ha diritto a undici ore di riposo giornaliero consecutivo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 34”.

Art. 34 - Reperibilità
L’art. 34 è integrato del seguente comma 11:
“11. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 7, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni, è ammessa la deroga al riposo giornaliero di undici ore consecutive per i lavoratori chiamati a prestare la loro opera in regime di reperibilità.
Ai lavoratori interessati è accordata una appropriata protezione mediante la garanzia di un riposo giornaliero almeno pari a otto ore consecutive, decorrenti dalla cessazione della prestazione lavorativa in reperibilità, e quella del riconoscimento di ore di riposo compensativo fino a concorrenza delle undici ore di riposo giornaliero. L’inizio dell’orario di lavoro nel giorno o nel turno successivo è differito di tante ore quante sono le ore di riposo compensativo da recuperare”.