INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Determina del Direttore Generale 5 giugno 2017, n. 21
Protocollo d’intesa tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

IL DIRETTORE GENERALE
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 che ha istituito l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro” che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail;
visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2016, con il quale, tra l’altro, è stata fissata la data di inizio dell’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro al 1° gennaio 2017;
visto, in particolare, l’art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in base al quale l’Inail mette a disposizione dell’Ispettorato dati e informazioni utili alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di vigilanza;
visto, in particolare, l’art. 5, comma 1, del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, in base al quale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione;
ravvisata l’esigenza, nelle more dell’attuazione dei citati decreti, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, fermi restando gli indirizzi della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, di istituire un forte raccordo con gli enti previdenziali;
considerato che, al fine di realizzare un'efficace attività di intelligence che consenta di indirizzare l'attività di vigilanza verso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva, è opportuno istituire a livello nazionale e territoriale organismi strutturati che prevedano la partecipazione di rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL;
visti la relazione della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 maggio 2017 e lo schema di protocollo d’intesa ivi allegato,
 

DETERMINA
 

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra l’INL e l’INAIL che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

Roma, 5 giugno 2017

f.to dott. Giuseppe Lucibello
 

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Protocollo d'intesa
 

In Roma, il maggio 2017
 

Tra
 

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL o, congiuntamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le Parti), rappresentato dal
 

e
 

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, (di seguito INL o, congiuntamente all'INAIL, le Parti) rappresentato dal
 

PREMESSO CHE


- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, allo scopo di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, comma 7, lettera l), prevede allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha istituito la predetta Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 149/2015, prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione;
- in particolare, l'articolo 7, comma 2, del suddetto decreto legislativo n.149/2015, prevede che, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i suindicati decreti, sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL;
- l'articolo 23, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, prevede che, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché le risorse strumentali trasferite dall'INAIL all'Ispettorato;
- in particolare, l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015, che prevede il trasferimento all'Ispettorato delle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL, finalizzate alla formazione del personale ispettivo;
- l'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, prevede che, al fine di assicurare l'omogeneità dell'attività di vigilanza, tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva sono disposte esclusivamente dalle strutture centrali e territoriali dell'Ispettorato, alle quali spetta l'emanazione dei relativi atti;
- la Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 149/2015, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività ispettiva;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, all'articolo 17, comma 3, prevede che le attività di accertamento tecnico effettuate per conto dell'INPS e dell'INAIL, ovvero di altri soggetti istituzionali, sono disciplinate da apposite convenzioni;
- in particolare, l'articolo 24, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016 stabilisce che, al fine di consentire il rapido avvio dell'Ispettorato, lo stesso può avvalersi degli strumenti applicativi ed informatici di altre amministrazioni già in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle infrastrutture tecnologiche ed applicative realizzate dal medesimo Ministero per la gestione del sistema informativo dell'attività di vigilanza;
- nelle more dell'attuazione degli ulteriori decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149/2015 e fermi restando gli indirizzi della citata Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, occorre in ogni caso istituire un forte raccordo con gli Istituti previdenziali, in particolare ai fine di realizzare una efficace attività di intelligence che consenta di indirizzare l'attività di vigilanza avverso fenomeni di lavoro irregolare e di evasione contributiva individuando obiettivi specifici da sottoporre ad accertamento;
- tale attività di intelligence deve trovare sedi permanenti di interlocuzione e di scambio di dati e notizie rilevabili dalle rispettive banche dati e si rende pertanto necessario costituire a livello nazionale e territoriale organismi strutturati che prevedano la partecipazione dei rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL;
 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto

Il presente protocollo d'intesa, nella fase di avvio dell'INL, disciplina la collaborazione istituzionale tra quest'ultimo e l'INAIL finalizzata a salvaguardare la continuità dell'attività di vigilanza ispettiva in materia assicurativa e garantirne un efficace svolgimento.

 

Articolo 2
Programmazione dell'attività ispettiva

L'attività di vigilanza in materia assicurativa - orientata alla verifica della regolare osservanza da parte dei soggetti assicuranti degli adempimenti contributivi e amministrativi e quindi al recupero dei premi evasi - è definita annualmente tra l'INAIL e l'INL sulla base degli obiettivi strategici e delle linee guida del Consiglio di indirizzo e vigilanza nonché della programmazione direzionale annuale dell'Istituto. Tale programmazione annuale dell'attività ispettiva in materia assicurativa è parte integrante del piano proposto dall'INL alla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ex art. 11 decreto legislativo n. 149/2015.

 

Articolo 3
Modelli di analisi del rischio e metodologie di accertamento

Allo scopo di accrescere l'efficacia dell'attività ispettiva e di razionalizzare gli strumenti e le policy di accertamento ispettivo, le Parti concordano sull'esigenza di sviluppare congiuntamente modelli di analisi e di studio, c.d. di Business Intelligence, volti ad individuare i settori e i soggetti da sottoporre a controllo. Tale attività è finalizzata ad individuare le imprese che potenzialmente, in base ai comportamenti posti in essere, presentano elevati indici di rischio di evasione/elusione contributiva o di impiego di manodopera irregolare. In particolare è finalizzata alla verifica del "rischio assicurato", per garantire una uniforme applicazione delle Tariffe dei premi.

 

Articolo 4
Programmazione dell'attività ispettiva a livello centrale

Allo scopo di realizzare lo sviluppo dei modelli e delle metodologie di cui all'articolo 3, nonché l'organizzazione e la programmazione dell'attività ispettiva a livello nazionale le Parti si impegnano a costituire una Commissione nazionale di programmazione dell'attività ispettiva.
La predetta Commissione assicura, per l'ambito di competenza, la mappatura dei rischi, la programmazione e il monitoraggio delle attività di vigilanza.
La Commissione nazionale si avvale dell'attività di Business Intelligence svolta dall'INAIL a livello centrale nell'ambito della Direzione centrale rapporto assicurativo, anche con l'ausilio di servizi specifici del sistema informativo INAIL per la gestione ed il monitoraggio delle attività a livello centrale e territoriale.
Detta programmazione si esplica attraverso la predisposizione di apposite liste di evidenza delle aziende da ispezionare.

 

Articolo 5
Programmazione dell'attività ispettiva a livello regionale

Nel rispetto della programmazione definita dalla Commissione di cui all'articolo 4 ed allo scopo di favorire lo svolgimento dell'attività ispettiva nel territorio di competenza, è istituita la commissione regionale di programmazione dell'attività ispettiva in materia assicurativa, composta da massimo quattro membri designati dall'INL e da massimo quattro membri designati dall'INAIL.
La predetta commissione assicura, nell'ambito del territorio di competenza, la mappatura dei rischi e il monitoraggio delle realtà produttive, integrando la programmazione nazionale secondo le finalità della vigilanza assicurativa di cui all'articolo 2.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni detta Commissione può avvalersi del personale INL e dell'INAIL di volta in volta individuato.

 

Articolo 6
Attività ispettiva Regioni a statuto speciale

Il coordinamento dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza dell'INL con quella delle Regioni a statuto speciale sarà assicurata nei territori di riferimento da separati protocolli d'intesa tra l'INL e la Regione e/o Provincia interessata al fine di potenziare l'attività di vigilanza ovvero di contrastare i fenomeni del lavoro irregolare e l'evasione in materia contributiva ed assicurativa.

 

Articolo 7
Accertamenti conseguenti ad attività amministrativa

L'INL si impegna ad effettuare i necessari accertamenti, derivanti da verifiche amministrative, funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'INAIL.
A tal fine l'INAIL provvede a comunicare alle strutture territoriali dell'INL le aziende da sottoporre ad accertamento, nonché le richieste di indagini per l'istruttoria di casi di infortunio e malattia professionale, con evidenza degli eventuali profili di criticità.
Per le richieste che rivestono particolare urgenza, ovvero pratiche non comprese nella programmazione mensile che pure devono essere iniziate nel corso del mese, l'INAIL può avviare direttamente l'accertamento con propri ispettori provvedendo, contestualmente, ad informare la sede territoriale dell'INL.

 

Articolo 8
Verbale di accertamento ispettivo

Le Parti concordano sulla necessità di porre in essere le necessarie attività di analisi finalizzate ad individuare le iniziative, se del caso anche di natura legislativa, preordinate a preservare la validità giuridico-formale degli atti ispettivi formati dall'INL che integrano l'accertamento in materia assicurativa, con particolare riferimento ai profili di tutela della titolarità del credito contributivo e di idoneità degli atti medesimi ai fini della interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge. Detta attività di analisi è rivolta anche agli ulteriori atti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività ispettiva (verbale di primo accesso, verbale di acquisizione di dichiarazioni, ecc.).
A normativa vigente, i verbali e gli ulteriori atti di accertamento ispettivo in materia assicurativa saranno predisposti in modo che risulti la titolarità dell'atto in capo all'INL, con separata evidenza del logo dell'INAIL. Detti verbali, cui farà seguito il provvedimento di liquidazione di cui al successivo articolo 9, saranno notificati dall'INAIL, nella sua veste di titolare del relativo diritto di credito, operando altresì l'interruzione della decorrenza dei termini prescrizionali di legge.

 

Articolo 9
Liquidazione dei verbali ispettivi

La liquidazione dei verbali ispettivi - tempestivamente trasmessi alla competente Sede INAIL - è affidata alla funzione amministrativa dell'INAIL, al fine di assicurare uniformità a livello nazionale sull'applicazione del complesso sistema tariffario assicurativo.
Il provvedimento di liquidazione, emanato dalla Sede INAIL, riporta la quantificazione e la notifica dell'importo dei premi e degli accessori dovuti e soggiace agli strumenti di tutela previsti dalla legislazione vigente.

 

Articolo 10
Contenzioso giudiziario in materia assicurativa

Nei giudizi di contestazione dei verbali ispettivi in cui INL è convenuto, quest'ultimo, qualora l'oggetto dell'accertamento riguardi la materia assicurativa, si impegna ad estendere il contraddittorio nei confronti dell'INAIL e a comunicare la pendenza della lite ai fini di un eventuale intervento.
L'INAIL si impegna a comunicare tempestivamente alle competenti sedi territoriali dell'INL ogni utile informazione relativa ad eventuali contenziosi in materia assicurativa in cui sia convenuto e che abbiano origine da verbali ispettivi dell'INL.

 

Articolo 11
Collocazione logistica del personale ispettivo INAIL

In conformità a quanto previsto dalla circolare 2/2017 dell'INL, per una migliore gestione del proprio personale e al fine di garantire uno stretto collegamento con le strutture dell'INAIL, le parti convengono che il personale ispettivo INAIL resti logisticamente collocato nelle rispettive sedi territoriali INAIL di appartenenza.

 

Articolo 12
Formazione

Le parti convengono che la formazione soprattutto nella fase di integrazione delle competenze costituisce lo strumento essenziale per migliorare il livello delle prestazioni e accrescere le capacità professionali.
L'attività formativa, in particolare nella fase di avvio, consisterà in un intenso programma di interventi che interesserà tutto il personale ispettivo e sarà finalizzata alla omogeneizzazione delle conoscenze tecnico-giuridiche in materia lavoristica e assicurativa, unitamente ad una attività addestrativa volta anche all'utilizzo dei diversi applicativi informatici utilizzati.
I citati interventi formativi si focalizzeranno altresì su percorsi specifici per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, da parte del personale INAIL. Saranno attuati dall'INAIL programmi di formazione per l'acquisizione, da parte del personale INL, delle conoscenze tecnico-specialistiche proprie della materia assicurativa.
Gli interventi formativi riguarderanno anche i funzionari amministrativi dell'INAIL e dell'INL, che verranno individuati per l'impiego in attività di intelligence, con l'obiettivo di fornire le necessarie competenze in materia di studio e analisi del territorio e delle patologie del mercato del lavoro.

 

Articolo 13
Accesso alle banche dati dell'INAIL

Per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. n. 149/2015, le Parti concordano di istituire un apposito Gruppo di lavoro con il compito di predisporre un'apposita convenzione per la messa a disposizione dei dati, da parte dell'INAIL, in modalità di cooperazione applicativa.
Nell'ambito della predetta convenzione le Parti regoleranno, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali, i profili giuridici e operativi per la messa a disposizione dei dati da parte dell'INAIL, con particolare riguardo a:
a) l'individuazione delle informazioni utili all'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, nel rispetto delle condizioni di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003;
b) i criteri tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili;
c) le misure di sicurezza adottate e i profili di responsabilità;
d) le modalità di trattamento dei dati;
e) le modalità di tracciamento degli accessi e di svolgimento dei necessari controlli.

 

Articolo 14
Eventuali integrazioni

Il presente protocollo ha efficacia dalla data della sua stipula, per la durata di un triennio e può essere modificato o integrato d'intesa fra le Parti anche prima della sua scadenza, anche in ragione di ulteriori forme di collaborazione che si rendessero necessarie allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di accertamento ispettivo.
 

Ispettorato Nazionale
del Lavoro
  Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni
sul Lavoro

Fonte: inail.it