Categoria: 2017
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Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 30 maggio 2017
Validità: 31.12.2021
Parti: Gruppo Banco Desio e Brianza e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl, Unisin-Falcri, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Banco di Desio e della Brianza
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premesse
1. Premessa
2. Determinazione del numero dei RLS per Azienda di appartenenza ed indicazione del perimetro di operatività
3. Regolamentazione dell’operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
4. Formazione
  5. Rimborso da parte dell’Azienda delle spese sostenute dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
6. Permessi articolo 6 Accordi Nazionali del 4 febbraio 2016
7. Agibilità
8. Validità
9. Calendario elezioni

Verbale di accordo
Ai sensi e per gli effetti degli arti. 47 e 50 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, e degli Accordi Nazionali del 04 febbraio 2016 e dei protocolli ivi allegati.


Il giorno 30 maggio 2017, in Desio, tra il Gruppo Banco di Desio e della Brianza […] e le RR.SS.AA.: Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl, Unisin/Falcri, Uilca

Premesso che:
• il 5° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/08 rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
’• gli accordi nazionali del 04 febbraio 2016 ed i Protocolli in materia successivamente intervenuti hanno definito i criteri di computo del numero dei Rappresentanti, i relativi permessi orari per l’espletamento delle funzioni, nonché il numero delle giornate per la formazione degli stessi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• i medesimi accordi rinviano alla sede aziendale la definizione dell’ambito territoriale di competenza
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetti nonché dei limiti entro cui l’Azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sostenute e documentate dai Rappresentanti per l’esercizio delle funzioni,
premesso altresì che
• per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza troverà applicazione il Regolamento redatto in conformità alle previsioni contenute negli Accordi Nazionali del 4 febbraio 2016 e allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante;
convengono quanto segue:

1. Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

2. Determinazione del numero dei RLS per Azienda di appartenenza ed indicazione del perimetro di operatività
Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene così individuato, rispettivamente per le singole Aziende, sulla base dell’organico al 30 aprile 2017:

- Banco di Desio e della Brianza spa: N. 7 (sette)
- Banca Popolare di Spoleto: N. 4 (quattro)
- Fides spa: N. 1 (uno)

Ciascun RLS svolgerà il proprio incarico a valere sull’Azienda di appartenenza, escludendo così la figura del “RLS di Gruppo”.

3. Regolamentazione dell’operatività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Per l’espletamento del mandato, sono concesse a ciascun RLS permessi retribuiti nel limite di 55 (cinquantacinque) ore annue, inclusive dei permessi per riunioni di coordinamento per RLS, con esclusione delle ore utilizzate per l’effettuazione dei compiti indicati all’art. 50 comma 1, lettere b), c), d), i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti - e lettera 1), dell’art. 6 dell’Accordo 4 febbraio 2016.
Le richieste di permesso, nel limite indicato, devono essere presentate per iscritto all’Ufficio Personale con un preavviso di almeno una giornata lavorativa, salvi i casi di eventi criminosi ed infortuni gravi.
L’Azienda consentirà l’accesso agli ambienti di lavoro agli RLS, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di riservatezza e di quant’altro previsto dall’art. 9 dell’Accordo 4 febbraio 2016, previa comunicazione, anche telefonica, al Servizio Protezione e Prevenzione, con un preavviso di 24 ore, fatti salvi i casi di emergenza.
L’accesso ad “aree riservate” presso la Direzione Generale avverrà alla presenza di un incaricato designato dalla Direzione.
Laddove, in caso di accesso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ravvisassero la necessità di conferire con i lavoratori, lo faranno in modo tale da arrecare il minor pregiudizio al normale svolgimento dell’attività lavorativa.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono tenuti ad annotare (di regola entro e non oltre due giorni dall’effettuazione) su un apposito registro, conservato presso il Servizio Protezione e Prevenzione, tutti gli accessi effettuati nell’ambito di una Unità Organizzativa che si rendessero necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.

4. Formazione
L’Azienda fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente, darà corso nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza agli interventi formativi previsti dall’art. 8 degli Accordi siglati il 04 febbraio 2016 (in sede di prima applicazione la formazione verrà erogata entro cinque mesi dalla data dell’elezione) e nel rispetto di quanto stabilito all’Art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 sulla materia ivi indicata, utilizzando modalità di formazione sia in aula che on-line.
Ai sensi dell’Art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 l’Azienda, sentite anche le parti stipulanti, provvederà a convocare almeno una volta all’anno, e comunque in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi ovviamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale attinenti alla problematica della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

5. Rimborso da parte dell’Azienda delle spese sostenute dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L’Azienda concorre alle maggiori spese sostenute dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in occasione della fruizione delle ore di permesso, annuali pro-capite, che sono inerenti all’espletamento del mandato attraverso l’accesso ai luoghi di lavoro nelle seguenti misure:
• fuori dal comune di residenza lavorativa, in luogo del ticket restaurant, rimborso del pasto sino ad un massimo di € 15,00;
• rimborso delle spese viaggio, effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, con preferibile utilizzo di mezzi pubblici;
• si precisa che in caso di utilizzo, per il viaggio, del treno, il rimborso avviene solo nei limiti del costo del biglietto di 2ª classe;
• tra i mezzi pubblici utilizzabili non sono ricompresi il taxi e l’aereo;
• in caso di comprovata assenza di collegamenti con mezzi pubblici o di obbiettiva difficoltà nell’utilizzo degli stessi, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere all’Azienda di essere autorizzato all’uso della propria autovettura; in tal caso l’Azienda riconosce il rimborso chilometrico nelle misure previste negli accordi tempo per tempo vigenti al Banco per tale materia e rimborsa eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi;
• in caso di necessità di pernottamento, da concordarsi preventivamente con l’Azienda, sono utilizzate le convenzioni alberghiere laddove stipulate dalla medesima;
• in caso di necessità di pernottamento o permanenza fuori dalla piazza di lavoro (o residenza) superiori a 10 ore, da concordarsi preventivamente con l’Azienda, è previsto il rimborso a piè di lista sino ad un massimo di € 50,00 a titolo di contributo giornaliero pasti.
Quanto sopra viene applicato anche in occasione della riunione periodica di cui all’Art. 35 comma 1 D.Lgs. 81/08, nonché per eventuali ulteriori riunioni convocate su iniziativa dell’Azienda in applicazione del citato art. e, limitatamente alle lettere b), c), d) e i) dell’Art. 50 D.Lgs. 81/08 viene infine applicato nel caso di partecipazione ad interventi formativi previsti dall’Art. 8 degli accordi del 4 febbraio 2016.

6. Permessi articolo 6 Accordi Nazionali del 4 febbraio 2016
In occasione della fruizione delle 55 ore di permesso (di cui detto sopra), ex art. 6 degli Accordi 4 febbraio 2016, l’Azienda riconosce ulteriori permessi orari a copertura del tempo di viaggio, purché effettuato durante il normale orario di lavoro, strettamente necessario al raggiungimento di luoghi di lavoro ubicati fuori dal Comune ove è situata la sede di lavoro dell’RLS e che siano comunque situati all’interno dell’ambito territoriale di competenza di ciascun RLS.
Le trasferte effettuate dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza inerenti all’esercizio delle funzioni e delle facoltà sopra riportate, sono escluse dal computo per il riconoscimento del trattamento di diaria.

7. Agibilità
L’Azienda fornirà ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative funzioni, in particolare quelli previsti dall’Art. 5, 2° comma degli Accordi 04 febbraio 2016.
Verrà fornito, ai suddetti Rappresentanti, un apposito indirizzo di posta elettronica per lo svolgimento dell’attività e nell’eventualità necessitino di incontrarsi tra loro, l’Azienda, a richiesta, metterà a disposizione un locale idoneo alla riunione.
L’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza deve espletarsi in osservanza delle previsioni di legge e delle disposizioni aziendali attuative della 196/03.
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS.
Entro un anno dalla data di sottoscrizione, le Parti si incontreranno per una verifica dei termini del presente Accordo, anche sulla scorta delle prime esperienze maturate.
In caso di modifiche degli Accordi Nazionali del 04 febbraio 2016, il Banco e le OO.SS. si impegnano sin d’ora ad incontrarsi per verificare gli effetti di dette modifiche su quanto stabilito con il presente verbale di accordo e per apportare le eventuali variazioni.

8. Validità
Il presente accordo avrà validità sino al 31/12/2021 e resterà in vigore in ultrattività, dopo la scadenza, sino ad ulteriore rinnovo.

9. Calendario elezioni
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali provvederanno a costituire ed a comunicare alla Direzione Risorse di Capogruppo i componenti dei Comitati Elettorali delle singole Società entro il 30 giugno 2017.
Le candidature alla nomina di RLS dovranno pervenire ai Comitati Elettorali delle singole Società entro e non oltre il 05 settembre 2017.
La data delle elezioni degli RLS sarà fissata dai Comitati Elettorali delle Singole Società entro e non oltre il 15 settembre 2017.
Ne consegue che gli RLS aziendali saranno nominati entro e non oltre il 22 settembre 2017.
Sono concessi ai componenti dei Comitati Elettorali delle singole Società n. 30 ore di permessi retribuiti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività qui calendarizzate, con rimborso di eventuali e giustificate spese di trasporto.