Direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1990 pag. 0001 - 0007

Giurisprudenza Collegata: Corte di Giustizia, C-2/97; Cass. Pen. 25222/2014; Cass. Pen. 36268/2014;



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1), redatta previa consultazione con il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime al fine di promuovere i miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un maggior livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 27 febbraio 1984, relativa ad un secondo programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro (4), prevede la messa a punto di misure protettive per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni;

 

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul posto di lavoro (5) prevede l'adozione di direttive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che l'osservanza delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di salute e di sicurezza per quanto concerne la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro costituisce un'esigenza inderogabile per assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro (6); che pertanto le disposizioni di detta direttiva si applicano pienamente al settore dell'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/490/CEE (8), riporta un elenco di sostanze pericolose, unitamente ai dettagli relativi alle procedure di classificazione e di etichettatura di ciascuna sostanza;

considerando che la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle

 

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (9), modificata da ultimo dalla direttiva 89/178/CEE (10), riporta dettagli relativi alle procedure di classificazione e di etichettatura di tali preparati;

considerando che il piano d'azione 1987-1989 adottato nel programma «l'Europa contro il cancro» prevede un sostegno per gli studi europei sui possibili rischi di cancro di talune sostanze chimiche;

considerando che, nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possono escludere rischi per la salute, una limitazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni ridurrà nondimeno questi rischi;

considerando nondimeno che, per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre stabilire valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse per tutti gli agenti cancerogeni per cui l'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile;

considerando che devono essere prese misure preventive ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni;

considerando che la presente direttiva fissa i requisiti particolari specifici dell'esposizione agli agenti cancerogeni;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che in virtù della decisione 74/325/CEE (11), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro è consultato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte in questo settore,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva

89/391/CEE, ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

 

Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.

2. La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. La direttiva 89/391/CEE si applica pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

 

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, per agente cancerogeno si intende:

a) una sostanza alla quale nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE sia stata attribuita la menzione R 45 «può provocare il cancro»;

b) un preparato su cui, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera j) della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45 «può provocare il cancro»;

c) una sostanza, un preparato o un procedimento previsti nell'allegato I, nonché una sostanza o un preparato prodotti durante un procedimento previsto nell'allegato I.

 

Articolo 3

Campo di applicazione - Individuazione e valutazione dei rischi

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.

2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

Tale valutazione dev'essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni.

I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

3. Inoltre, all'atto della valutazione dei rischi si deve tener conto di tutte le esposizioni rilevanti, quali quelle che hanno effetti nocivi sulla pelle.

4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione di cui al paragrafo 2, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a

rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni.

 

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

 

Articolo 4

Riduzione e sostituzione

1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, un preparato o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

2. I datori di lavoro comunicano l'esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro richiesta di queste ultime.

 

Articolo 5

Disposizioni intese a evitare o a ridurre l'esposizione

1. Se i risultati della valutazione prevista nell'articolo 3, paragrafo 2 rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve essere evitata.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno con una sostanza, un preparato o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

4. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

a) limitazione delle quantità di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro;

b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;

c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni nel luogo di lavoro;

d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

f) applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;

g) misure di protezione collettive e/o, nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;

h) misure d'igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;

i) informazione dei lavoratori;

j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni;

k) introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;

l) mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;

m) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l'impiego di contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto e visibile.

 

Articolo 6

Informazioni da fornire all'autorità competente

Se dai risultati della valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:

a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;

b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o preparati contenenti agenti cancerogeni;

c) il numero di lavoratori esposti;

d) le misure di prevenzione adottate;

e) il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;

f) la natura e il grado dell'esposizione;

g) i casi di sostituzione.

 

Articolo 7

Esposizione non prevedibile

1. In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un'esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro informano i lavoratori.

2. Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause dell'esposizione anormale:

a) solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell'area colpita;

b) indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi; l'esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;

c) i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell'area colpita.

 

Articolo 8

Esposizione prevedibile

1. Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali è prevedibile che vi possa essere un significativo aumento dell'esposizione e per le quali sono state esperite aumento dell'esposizione e per le quali sono state esperite tutte le possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell'esposizione dei lavoratori e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività.

In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l'esposizione anormale; quest'ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.

2. Sono adottate le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività di cui al paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinché sia evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.

 

Articolo 9

Accesso alle zone di rischio

I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 rivela-

no un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.

 

Articolo 10

Misure igieniche e di protezione individuale

1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni;

b)

i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;

siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici appropriati e adeguati;

d) gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato;

i medesimi siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;

gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.

2. Il costo delle suddette misure non può essere a carico dei lavoratori.

 

Articolo 11

Informazione e formazione dei lavoratori

1. I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:

a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al consumo di tabacco,

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione,

c) le prescrizioni in materia di igiene,

d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi,

e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi e,

- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni e a provvedere a una etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

 

Articolo 12

Informazione dei lavoratori

Vengono adottate misure atte a garantire che:

a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento possano verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda

ii) le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d'indossare e l'impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l'efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi;

ii) le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;

b) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento siano informati al più presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all'articolo 8, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;

c) i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei lavoratori addetti alle attività che, in base ai risultati della valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l'informazione è disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;

d) il medico e/o l'autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);

e) ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo riguardano personalmente;

f) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive.

 

Articolo 13

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

 

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

 

Articolo 14

Sorveglianza sanitaria

1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un' adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori per i quali la valutazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2 rivela un rischio per la salute e per la sicurezza.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria

- prima dell'esposizione

- e, in seguito, ad intervalli regolari.

Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.

3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.

In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori.

5. Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza sanitaria cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell'esposizione.

6. In conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali:

- i lavoratori possono accedere ai risultati della sorveglianza sanitaria che li riguardano e

- i lavoratori interessati o i datori di lavoro possono chiedere una revisione dei risultati della sorveglianza sanitaria.

7. Nell'allegato II vengono fornite raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o prassi nazionali, risultano essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

 

Articolo 15

Tenuta della documentazione

1. Gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c) e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4 sono conservati, in conformità delle leggi e/o prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.

2. Questi documenti devono essere messi a disposizione dell'autorità responsabile in caso di cessazione di attività dell'azienda, in conformità delle leggi e/o prassi nazionali.

 

Articolo 16

Valori limite

1. Conformemente alla procedura prevista all'articolo 118 A del trattato, il Consiglio fissa nelle direttive valori limite sulla base dell'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, nei confronti di tutti gli agenti cancerogeni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

2. I valori limite e le altre disposizioni direttamente connesse figurano nell'allegato III.

 

Articolo 17

Allegati

1. Gli allegati I e III possono essere modificati solo conformemente alla procedura prevista dall'articolo 118 A del trattato.

2. Gli adattamenti di ordine strettamente tecnico dell'allegato II in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni, sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

 

Articolo 18

Utilizzazione dei dati

I risultati dell'utilizzazione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, da parte delle autorità responsabili nazionali, sono tenuti a disposizione della Commissione.

 

Articolo 19

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992.

Se, dopo la notifica della presente direttiva, le direttive 67/548/CEE o 88/379/CEE sono modificate per quanto riguarda le sostanze e i preparati di cui all'articolo 2, lettere a) e b) da direttive di modifica, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per inserire le modifiche in questione nelle disposizioni di cui al primo comma entro i termini previsti per la messa in applicazione di dette direttive di modifica.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione circa la messa in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. GEOGHEGAN-QUINN

 

 

(1) GU n. C 34 dell'8. 2. 1988, pag. 9.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 121 e GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

(3) GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 43.

(4) GU n. C 67 dell'8. 3. 1984, pag. 2.(5) GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 183 del 29.6. 1989, pag. 1.

(7) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(8) GU n. L 259 del 19. 9. 1988, pag. 1.(9) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

(10) GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 18.

(11) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

 

ALLEGATO I Elenco di sostanze, preparati e procedimenti [Articolo 2, lettera c)] 1. Produzione d'aurammina.

2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di carbone.

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi o nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

4. Procedimenti agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

 

 

ALLEGATO II Raccomandazioni pratiche per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori (Articolo 14, paragrafo 7) 1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

2. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori va effettuata in conformità dei principi e delle prassi della medicina del lavoro; essa deve comprendere almeno le seguenti misure:

- tenuta della documentazione relativa ai precedenti sanitari e professionali del lavoratore;

- un'intervista personale;

- ove necessario, il controllo biologico e l'accertamento degli effetti precoci e reversibili.

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria possono essere decise eventuali ulteriori prove e analisi da effettuare, alla luce delle più recenti conoscenze disponibili in materia di medicina del lavoro.

 

 

ALLEGATO III Valori limite ed altre disposizioni direttamente connesse (Articolo 16) A. Valori limite

p.m.

B. Altre disposizioni direttamente connesse

p.m.


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