Cassazione Penale, Sez. 7, 15 giugno 2017, n. 30050 - False affermazioni della vittima di infortunio. Impugnazione inammissibile


 

 

 

Presidente: PAOLONI GIACOMO Relatore: TRONCI ANDREA Data Udienza: 25/05/2017

 

ORDINANZA
Diritto

 


1. D.T. impugna personalmente la sentenza in data 21.10.2016, con cui la Corte di appello di Torino, al di là della riforma delle statuizioni civili, per effetto della disposta riduzione della somma liquidata alla costituita parte civile a titolo risarcitorio, ha per il resto confermato la decisione del primo giudice, di condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con il riconoscimento dei doppi benefici di legge, in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen., per aver falsamente affermato, nell'ambito delle indagini relative all'infortunio sul lavoro di cui egli stesso era rimasto vittima, di non aver sottoscritto i documenti attestanti l'attività di informazione, formazione, addestramento effettivamente svolta, oltre che di consegna dei dispositivi di protezione individuale.
Deduce il ricorrente violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale disatteso le argomentazioni in tema di difetto dell'elemento soggettivo, sulla base del mero richiamo alle considerazioni svolte dal primo giudice, laddove doveva ritenersi probabile che, nella concitazione dell'accaduto, "profondamente scosso per quanto accadutogli", avesse reso dichiarazioni "senza avere né la coscienza né la volontà di commettere il reato di calunnia".
2. La proposta impugnazione va senz'altro dichiarata inammissibile: il ricorrente, invero, contesta la motivazione della sentenza impugnata semplicemente prospettando la propria "soggettiva" lettura dell'accaduto, per di più prospettata in termini meramente probabilistici. Il che è all'evidenza non consentito nella presente sede di legittimità.
Seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.05.2017