Categoria: 2001
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Tipologia: CPL
Data firma: 7 febbraio 2001
Validità: 01.07.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione provinciale agricoltori , ColDiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Matera
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Osservatorio provinciale
Art. 1 Mercato del lavoro
Art. 2 Riassunzione
Art. 3 Convenzione (art. 17 L. 56/87)
Art. 4 Manodopera extra-comunitaria
Art. 5 Vendita prodotti sulla pianta
Art. 6 Formazione permanente e corsi di aggiornamento
Art. 7 RSU-RSA
Art. 8 Dlgs. 626
  Art. 9 Accordi di riallineamento
Art. 10 Extra-legem
Art. 11 Assistenza contrattuale
Art. 12 Classificazione e parametrazione
Art. 13 Lavoratori migranti
Art. 14 Trasporto ed indennità di percorso
Art. 15 Riunione in azienda
Art.16 Decorrenza e durata
Norme di rinvio
Impegno a verbale

Contratto provinciale di lavoro per operai agricoli e florovivaisti

L'anno 2001 il giorno 7 del mese di febbraio, in Matera c/o la sede dell'Unione prov.le agricoltori, tra l'Unione provinciale agricoltori di Matera […], la Federazione provinciale Coltivatori Diretti di Matera […], la Confederazione italiana agricoltori della provincia di Matera […] e la Flai Cgil di Matera […], la Fisba Cisl di Matera […], la Uila Uil di Matera […], si è stipulato il presente contratto prov.le di lavoro per operai agricoli e florovivaisti in ottemperanza del CCNL

Osservatorio provinciale
Le parti, allo scopo di rafforzare momenti di conoscenza del settore agricolo all'osservatorio nazionale e per garantire una costante valutazione sull'intero comparto, convengono di costituire uno provinciale in forma paritetica con i seguenti compiti:
• analisi del mercato del lavoro e delle relative flessibilità (part - time, apprendistato, etc.);
• definizione di azioni comuni di crescita dell'agricoltura e delle aziende di trasformazione e concertare i finanziamenti al fine di favorire le aziende che assicurano occupazione e innovazione;
• sviluppo delle politiche attive del lavoro agricolo con particolare riferimento alla formazione professionale;
• stabilire rapporti con i servizi per l'impiego per consentire alle parti sociali di avere conoscenza di tutte le informazioni utili in ordine al mercato del lavoro con particolare riguardo ai flussi migratori e immigratori;
• monitoraggio sull'utilizzo dei lavoratori extra - comunitari ed elaborazione di progetti di integrazione;
• sede di esame di eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali e l'applicazione dei criteri fissati dalle norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 83;
• impegnare la Regione e la Provincia ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti e programmi specifici per l'agricoltura con particolare riferimento ai giovani e alle donne;
• accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione -lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali
• verifica dei verbali di adesione delle aziende al programma di riallineamento;
• l'Osservatorio Prov.le sarà costituito da un Consiglio non inferiore a 6 e non superiore a 12 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti il CPL;
• l'Osservatorio si riunirà almeno tre volte l'anno;

Art. 1 Mercato del lavoro
Costituzione di un organismo bilaterale col compito di svolgere iniziative per organizzare un incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorire la soluzione dei problemi derivanti dai flussi migratori territoriale, regionale e interregionale.

Art. 4 Manodopera extra-comunitaria
Viene deciso un monitoraggio, da parte dell'osservatorio Prov.le, sulle presenze dei lavoratori extra - comunitari nelle aziende agricole e l'esame di eventuali ulteriori avviamenti in rapporto alle esigenze delle aziende stesse.
I lavoratori extra-comunitari devono essere in possesso del permesso di soggiorno.

Art. 5 Vendita prodotti sulla pianta
In provincia di Matera si va diffondendo la pratica della vendita dei prodotti sulla pianta. Le aziende agricole che decidono la vendita dei prodotti sulla pianta devono darne comunicazioni alle competenti sezioni di collocamento, all'Inps, alla Direzione Prov.le del Lavoro.
L'acquirente deve depositare all'atto delle assunzioni il contratto di acquisto del prodotto sulla pianta registrato a norma di legge.

Art. 7 RSU-RSA
Confronto a livello aziendale con l'apporto delle organizzazioni sindacali provinciali relativamente alla valorizzazione delle professionalità, all'organizzazione del lavoro, ai regimi di orario, alla formazione, al salario per obiettivi. Ai delegati eletti verrà riconosciuto un permesso retribuito pari ad una giornata al mese. Le modalità di elezione della RSU - RSA e la loro composizione numerica sarà definita successivamente.

Art. 8 Dlgs. 626
In ogni azienda verranno eletti i delegati alla sicurezza sui luoghi di lavoro con le modalità stabilite dalle normative vigenti. Gli stessi saranno sottoposti a corsi di formazione sulla tutela della salute e del risanamento ambientale.

Art. 9 Accordi di riallineamento
[…]
Le parti convengono che le norme relative all'accordo di riallineamento non saranno valide per tutte quelle aziende che pur sottoscrivendo l'apposito verbale eluderanno le altre norme contrattuali e legislative vigenti.
La violazione farà venire meno i benefici di legge previsti dalle norme in vigore.

Art. 13 Lavoratori migranti
Il fenomeno dei lavoratori provenienti dalla provincia di Potenza e dalle province della Puglia e Calabria è consistente e si concentra soprattutto durante i periodi delle grandi raccolte dei prodotti ortofrutticoli nella piana del Metapontino; al fine di governare il fenomeno è necessario che le associazioni professionali informino le organizzazioni sindacali, in tempo utile, sul numero presumibile dei lavoratori da impegnare e la loro provenienza; l'assunzione della manodopera migrante deve avvenire ai sensi delle leggi vigenti e comunque dando precedenza nell'assunzione della manodopera locale; ogni anno in autunno le parti si incontreranno alla presenza anche, delle organizzazioni sindacali delle province interessate alla migrazione di manodopera e delle autorità istituzionali preposte per organizzare in condizioni di legalità il trasferimento dei lavoratori.

Art. 15 Riunione in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite. Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente CPL, si rinvia alle norme del CCNL e alla legislazione vigente. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.