Tipologia: CPL
Data firma: 30 aprile 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: Assoedili-Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Matera
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Assunzioni
Art. 3 Minimi di paga base oraria
Art. 4 Anticipazioni della c.i.g.o.
Art. 5 Elemento economico territoriale
Art. 6 Servizio trasporto od indennità sostitutiva
Art. 7 Servizio mensa indennità sostitutiva
Art. 8 Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 9 Indennità per lavoratori in galleria
Art. 10 Indennità per lavoratori di alta montagna
Art. 11 Ferie
Art. 12 Attrezzi di lavoro
Art. 13 Trasferta
  Art. 14 Contributo Edilcassa
Art. 15 Anzianità professionale edile
Art. 16 Formazione professionale, ente scuola
Art. 17 Quote di adesione contrattuale
Art. 18 Contributi aggiuntivi
Art. 19 Trattamento in caso di malattia
Art. 20 Disciplina per l’igiene, la sicurezza e l’ambiente di lavoro
Art. 21 Prevenzione infortuni
Art. 22 Diritto allo studio
Art. 23 Multe
Art. 24 Inscindibilità, condizioni di miglior favore
Art. 25 Parte generale e norme di rinvio
Art. 26 Validità e durata
Allegato

Contratto collettivo di lavoro per la provincia di Matera imprese edili artigiane

Matera, 30 Aprile 2003 tra: l'Associazione di settore degli imprenditori Edili della Cna, denominata Assoedili/Cna della Provincia di Matera, rappresentata dalla Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Matera […] e in ordine alfabetico: il Sindacato Provinciale Edili Affini del legno (Feneal) della Provincia di Matera, aderente alla Uil […], la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni Edili ed Affini (Filca) della Provincia di Matera, aderente alla Cisl […], la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini (Fillea) della Provincia di Matera, aderente alla Cgil […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL), da valere in provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o Ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

Premessa
Le parti, nel corso della trattativa, hanno esaminato la situazione del settore nell'ambito provinciale e hanno concordato sulla necessità di avviare ogni utile iniziativa per favorirne la ripresa. le parti, nell'ottica di cui sopra, si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo del settore che abbia come obiettivi e cardini i seguenti punti:
• combattere il lavoro irregolare e sommerso che dequalifica il settore mettendo in discussione diritti e tutele per i lavoratori e sottrae competitività alle imprese sane, e si impegnano a definire politiche e interventi nell'ottica di una leale e trasparente concorrenza tra le imprese;
• favorire la formazione professionale quale condizione fondamentale per dare risposte al settore sia sul versante della qualità e produttività, che su quello della continuità occupazionale. le parti concordano altresì di favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali dei lavoratori;
• favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
• sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazioni di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentare;
• rafforzare e rinnovare gli Enti Paritetici per favorire e incentivare la qualità dell'impresa, del cantiere come luogo produttivo e, in questo quadro, tutelare la qualità del lavoro, la professionalità, la stabilità settoriale delle risorse umane, la sicurezza ed integrità fisica dei lavoratori. In questo senso le parti concordano di porre in essere ogni utile iniziativa nel periodo di vigenza del presente contratto, per conseguire gli obiettivi sopra richiamati, ivi compresi anche la riorganizzazione degli stessi per adeguarli ai nuovi processi che investono il settore.

Art. 1 Orario di lavoro
Con riferimento all'art. 6 del CCNL 15 Giugno 2000, l'orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua ripartite secondo quanto stabilito dal suddetto art. 15 del CCNL del 15 Giugno 2000.
Per i cantieri in estensione, l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, stabilito dall'impresa all'inizio dei lavori.
Nota a verbale
Ai fini del presente contratto, per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l'agro di due o più comuni.

Art. 7 Servizio mensa indennità sostitutiva
In tutti i cantieri fino a 60 dipendenti, aventi la durata contrattuale di almeno 24 mesi, l'impresa dovrà istituire il servizio di mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità.
La quota a carico del lavoratore per il suddetto servizio di mensa è stabilita nella misura massima del 20%.
Per tutti i cantieri diversi da quelli di cui al comma precedente, si stabilisce che ad ogni lavoratore in servizio sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura pari a euro 0,10 per ogni ora di lavoro prestato.

Art. 9 Indennità per lavoratori in galleria
Riferite al gruppo B) dell'art. 24 del CCNL15 Giugno 2000- lavori in galleria - le parti concordano le seguenti indennità:
lettera a) 25%
lettera b) 15%
lettera c) 10%
Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alla lettera a) del gruppo B) dell'art. 24, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
• per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1 .001 metri a 1 .500 metri 8%;
• per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1 .501 metri a 2.500 metri 12%;
• per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri 18%.

Art. 10 Indennità per lavoratori di alta montagna
Si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
• per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;
• per i lavori eseguiti oltre i metri 1.000 s.l.m. 17%

Art. 12 Attrezzi di lavoro
Le imprese forniranno ai f propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro. Ove, su richiesta dell'impresa, i lavoratori apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi sarà corrisposta una indennità […]

Art. 20 Disciplina per l’igiene, la sicurezza e l’ambiente di lavoro
Vista la legge [dlgs] n. 626/94, si concorda il rilancio delle attività del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro - CTP, in aderenza a quanto disposto dall'art. 40 del CCNL 15 giugno 2000. II CTP dovrà svolgere, in particolare, funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e i responsabili dei lavori per la sicurezza, anche in rapporto con altri Enti che svolgono analoghi compiti, promuovendo idonee iniziative.
Pertanto il contributo relativo al diritto allo Studio, pari allo 0,05%, già destinato al CTP sarà devoluta all’Ente Scuola.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad assicurare le funzioni del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza attraverso l'organismo paritetico.

Art. 21 Prevenzione infortuni
Le parti, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (626/94), richiamano l'applicazione integrale del CCNL 15 giugno 2000 art. 82.

Art. 22 Diritto allo studio
Le parti, nel richiamare integralmente il disposto di cui all'art. 85 del CCNL 15 giugno 2000, ribadiscono che il relativo contributo pari allo 0,05% già destinato al finanziamento del CTP, viene inglobato all'Ente Scuola Edili per il conseguimento delle finalità proprie del CTP in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Art. 25 Parte generale e norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel CCNL 15 giugno 2000.