Tipologia: Accordo
Data firma: 9 gennaio 2017
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2019
Parti: Pasta Lensi e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Pasta Lensi, Verolanuova (BS)
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:


Brescia, 9 gennaio 2017, presso la sede dell'Associazione Industriale Bresciana, tra la Pasta Lensi srl, stabilimento di Verolanuova (BS) […] e le maestranze dipendenti dello stabilimento di Verolanuova (BS), rappresentate dalla RSU, nelle persone che sottoscrivono, assistita dal[…]la Flai-Cgil, dal[…]la Fai-Cisl e dal[…]la Uila-Uil

Premesso che
la situazione economico-produttiva e le prospettive dell’azienda sono state, nel corso degli incontri, oggetto di un’ampia ed esauriente informativa da parte della Società, che ha evidenziato come il settore di riferimento sia caratterizzato da una forte accentuazione della concorrenza;
la Società è costantemente impegnata, al fine di consolidare la propria presenza sul mercato, a conseguire un miglioramento dell’efficienza complessiva, mediante la limitazione dei costi che incidono sul prezzo del prodotto finito e l’ottimizzazione nello sfruttamento della propria capacità produttiva e nell’impiego delle risorse disponibili;
il maggior utilizzo degli impianti di produzione è condizione per migliorare i livelli di competitività dell’impresa e per cogliere le opportunità offerte dal mercato, anche in relazione alla recente acquisizione di un nuovo cliente di rilevo internazionale;
tutto quanto segue, finalizzato a favorire la competitività produttiva, è conforme alla disciplina legale e contrattuale vigente ed alle facoltà che la stessa riconosce alle parti,
si è convenuto e stipulato quanto segue.

1) Orario di lavoro
Al fine di realizzare, per le ragioni indicate in premessa, un maggiore utilizzo degli impianti, l'attività produttiva dello stabilimento di Verolanuova (BS) si svolgerà, a decorrere, indicativamente, dal 13 marzo 2017 su sette giorni alla settimana (ciclo continuo), in conformità al calendario allegato.
In funzione del particolare regime di orario di lavoro applicato al laboratorio, limitatamente al periodo interessato dal ciclo continuo, la prestazione lavorativa prevista per la giornata di domenica sarà, compatibilmente con le esigenze aziendali, sarà pari a sette ore e mezza (indicativamente con ingresso del primo turno posticipato di mezz'ora e uscita del secondo turno anticipata di mezz'ora). Per tali giornate, al fine di garantire la normale retribuzione, saranno riconosciuti, nel periodo di applicazione del ciclo continuo, appositi riposi retribuiti, fino ad un massimo di 11 ore complessive pro capite.
Per quanto concerne tutti i restanti permessi e/o ferie, festività soppresse e riduzione di orario, gli stessi si intendono goduti ed assorbiti dalle giornate di riposo complessivamente godute nell’anno di riferimento, come da calendario allegato. Pertanto la somma delle giornate di riposo concordate complessivamente è comprensiva di ogni istituto di legge e contratto.
Ai fini contrattuali, le ore di prestazione lavorativa eccedenti quelle indicate nel calendario allegato saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

2) Trattamento economico ciclo continuo
Le domeniche sono considerate giornate lavorative a tutti gli effetti; per le stesse verranno riconosciute la normale retribuzione e la maggiorazione prevista dal vigente CCNL per lavoro domenicale con riposo compensativo (attualmente pari al 10%).
Qualora il lavoratore sia chiamato a prestare lavoro straordinario nella giornata di domenica, allo stesso sarà riconosciuta la normale retribuzione e la maggiorazione prevista dal vigente CCNL per lavoro festivo (attualmente 50%).
In aggiunta a quanto sopra indicato, per ciascuna domenica interamente prestata, verrà riconosciuto, a ciascun lavoratore addetto ai reparti coinvolti dal ciclo continuo, un importo lordo, omnicomprensivo, pari a 45 euro. Tale importo sarà riproporzionato sulla base delle ore effettivamente prestate.
Per le giornate festive, qualora siano considerate giornate lavorative, sarà riconosciuta per le ore effettivamente prestate la maggiorazione pari al 90%. Le ore prestate saranno recuperate dal singolo come riposi individuali.
La concomitanza di una giornata festiva, non considerata lavorativa, con la seconda giornata consecutiva di riposo, comporterà il riconoscimento di una quota di 1/26 della retribuzione, a titolo di festività non goduta. Per il reparto manutenzione e il laboratorio, la concomitanza di una giornata festiva, non considerata lavorativa, con il giorno di riposo, comporterà il riconoscimento di una quota di 1/26 della retribuzione, a titolo di festività non goduta.
Inoltre, in via del tutto eccezionale e limitatamente al periodo di validità della presente intesa, in aggiunta alla maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro notturno, la società riconoscerà un importo lordo pari a 5 euro, per ogni turno notturno interamente prestato.
[…]

3) Durata e verifiche
L'accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2019.
Fino a tale data si intende esaurita ogni richiesta di natura economica in sede aziendale.
Limitatamente al periodo marzo 2017 - marzo 2018, l'accordo ha carattere sperimentale, al fine di monitorare l'andamento della nuova modalità di svolgimento dell'orario di lavoro e di individuare eventuali correttivi, tali comunque da garantire una risposta all'esigenza aziendale di mantenimento del regime di utilizzo degli impianti sopra indicato. Tenuto conto di tale carattere, le parti si danno atto che, nel caso di impossibilità di ricorrere al ciclo continuo secondo le modalità previste dal presente accordo, troverà applicazione l'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2015.
Per gli anni successivi, il ricorso al ciclo continuo secondo le modalità previste dall'accordo, troverà applicazione previa consegna del calendario di lavoro alla RSU, nel corso di un apposito incontro, da tenersi, di norma 30 giorni prima dell'inizio del nuovo anno di riferimento.
La Società, inoltre, si riserva, a fronte di particolari esigenze produttive, di modificare il calendario allegato, previa comunicazione alla RSU, con un preavviso di norma pari a 10 giorni.
Le Parti convengono espressamente che le disposizioni dell'accordo sono correlative ed inscindibili tra di loro, restandone esclusa ogni possibilità di parziale applicazione, con l’impegno di Società, Organizzazioni Sindacali e RSU, e dipendenti a rispettare, a far rispettare e ad applicare tutto quanto definito o richiamato nella presente intesa, affinché non ne venga violato lo spirito che ne è a fondamento, così che si creino le condizioni per la sua piena esigibilità.