Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 novembre 2016
Validità: 01.07.2016 - 31.12.2019
Parti: Confcooperative-Unione provinciale e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Settore lattiero caseario, Cooperative, Mantova
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Parte normativa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Osservatorio
Art. 3 - Commissione di Conciliazione
Art. 4 - Ambiente e tutela della salute
Art. 5 - Processo Produttivo
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 7 - Formazione professionale
Art. 8 - Banca ore
Art. 9 - Ore straordinarie e notturne
Art. 10 - Lavoro domenicale
Art. 11 - Pause
Art. 12 - Tutela professionale del Casaro e del Responsabile della porcilaia
Art. 13 - Ritiro patente
Art. 14 - Acconto TFR
  Parte economica
Art. 15 - Premio qualitativo per il casaro capo tecnico
Art. 16 - Conduttori caldaie
Art. 17 - Ex-generi in natura
Art. 18 - Salario provinciale
Art. 19 - Obiettivo sulla redditività
Art. 20 - Obiettivo sulla qualità del lavoro
Art. 21 - Obiettivo di efficienza
Art. 22 - Salario di Salvaguardia
Art. 23 - Diritti sindacali
Art. 24 - Previdenza integrativa
Art. 25 - Contributi sindacali
Art. 26 - Decorrenza e durata
Art. 27 - Stampa
Art. 28 - Nota finale

Ipotesi di accordo integrativo provinciale per i lavoratori del settore lattiero caseario della provincia di Mantova
Mantova, 1° ottobre 2016 - 31 dicembre 2019


In data 23 Novembre 2016, presso la sede di Confcooperative - Unione provinciale di Mantova, tra la Confcooperative - Unione provinciale di Mantova […] e la segreteria territoriale della Fai Cisl Asse del Po zona di Mantova […], la segreteria territoriale della Flai Cgil Mantova […], la segreteria territoriale della Uila Uil Mantova […], si è raggiunta la seguente ipotesi di accordo

Parte normativa
Art. 1 - Relazioni sindacali

Il sistema positivo di relazioni In atto viene confermato dalle Parti, le quali convengono che il metodo della concertazione fino ad oggi praticato, basato su una partecipazione propositiva, sia lo strumento più adeguato per analizzare, affrontare e risolvere i problemi che coinvolgono il settore lattiero-caseario della nostra provincia.
Confcooperative di Mantova e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, Intendono proseguire sulla strada intrapresa e sviluppare ulteriormente il sistema di confronto e consultazione, attraverso uno scambio costante di informazioni e la ricerca in tempi rapidi di soluzioni condivise, confermando così un modello di relazioni industriali adeguato alle esigenze del settore.
In tale contesto è impegno reciproco potenziare le proprie funzioni di approfondimento sui temi specifici, quali le politiche e le strategie programmatiche del settore, le politiche delle imprese, per favorirne lo sviluppo, per migliorarne la qualità, l'innovazione e la certificazione dei prodotti lattiero caseari DOP, di cui la Provincia di Mantova è ricca, questo, anche merito della radicata propensione dei produttori mantovani nell'associarsi in cooperative.
Il tema del lavoro, della professionalità e della formazione continua, saranno
obiettivi comuni da perseguire anche attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi. Sarà posta particolare attenzione alle politiche che riguardano il ricambio generazionale degli occupati in un settore in cui l'età media dei lavoratori è avanzata, favorendo l’inserimento di giovani e di lavoratori stranieri.

Art. 2 - Osservatorio
Le Parti concordano che l'Osservatorio Provinciale, composto in modo paritetico da 2 componenti di Confcooperative - Unione provinciale di Mantova, 1 componente la segreteria Fai Cisl Asse del Po zona di Mantova, 1 componente la segreteria Flai Cgil Mantova, 1 componente la segreteria Uila Uil di Mantova, così come viene demandato dal vigente CCNL, lo strumento privilegiato per l'approfondimento, lo scambio di informazioni e l'analisi sui temi di supporto al confronto sulle problematiche del settore.
Per rendere efficace tale strumento, entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, le Parti indicheranno i nominativi scelti quali componenti dell'Osservatorio.
Nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione continua dei lavoratori riveste, come Investimento strategico per il miglioramento sia della qualità del lavoro che dei processi e dei prodotti, le Parti convengono che in sede di Osservatorio saranno condotti approfondimenti e ricercate soluzioni condivise per una più ampia diffusione della "cultura della formazione".
L'impegno comune sarà attentamente seguito e monitorato dall'Osservatorio stesso in ordine ai seguenti aspetti:
- analisi e monitoraggio delle professionalità presenti nel settore e loro coerente evoluzione;
- valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con particolare riferimento all’esigenza di promuovere e valorizzare una adeguata professionalità dei lavoratori, in relazione sia al tipo di attività svolta che alla fascia di età, a fronte anche dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa;
- ricerca di adeguati strumenti per il coinvolgimento dei giovani nei processi formativi utili per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro preparazione all'Inserimento professionale in azienda;
- crescita del livello di competitività delle imprese attraverso la formazione professionale continua e diffusa a tutti i lavoratori;
- formazione specifica sulla sicurezza alimentare, sulla rintracciabilità e sulla qualità delle produzioni;
- nuove iniziative produttive, innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo.
L'Osservatorio si occuperà inoltre dei temi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla relativa formazione dei lavoratori, ivi compresa la prevenzione degli infortuni sulla scorta degli eventi verificatesi nel settore.
L'Osservatorio si attiverà anche per la ricerca di strumenti adeguati che consentano di accedere alle forme di finanziamento previste a livello comunitario, nazionale e regionale, finalizzati a progetti specifici che promuovano una corretta informazione e formazione all'interno del sistema produttivo lattiero caseario della nostra provincia.
L'Osservatorio Provinciale si riunirà, di norma, a cadenza quadrimestrale, e ogni qualvolta se ne ravvisi ulteriore esigenza.
Le Parti concordano altresì di affidare all'Osservatorio Provinciale il compito di risolvere eventuali divergenze applicative e/o interpretative delle norme contrattuali vigenti, al fine di offrire ad aziende e dipendenti un più agevole ambito di componimento, alternativo, non sostitutivo di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 4 - Ambiente e tutela della salute
Le parti convengono sulla necessità di implementare un livello di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore, in osservanza a quanto disposto dalle norme di legge vigenti in materia.
Al fine di migliorare ulteriormente l'attuale situazione le parti firmatarie del presente accordo effettueranno congiuntamente una verifica costante del livello di formazione dei lavoratori e negli incontri previsti dall'Osservatorio valuteranno le eventuali carenze che si manifesteranno promuovendo se necessario, opportuni corsi formativi di aggiornamento.
A tal proposito le parti individuano in capo all'Osservatorio la realizzazione di esigenze informative e formative inerenti le novità legislative introdotte dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Infine, le parti convengono di adottare azioni positive atte a promuovere l'elezione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS) in tutte le realtà produttive del settore.
In tale contesto si prenderà in considerazione l'attivazione della figura del RLST in capo al costituendo Ente Bilaterale previsto dal CCNL vigente. Il RLST opererà, come previsto all'art. 47 c. 3 D.Lgs 81/08, in tutti i caseifici fino a 15 lavoratori, nei quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per la retribuzione di tale figura si ricorrerà al contributo che i rispettivi caseifici e a loro esclusivo carico, verseranno all'Ente Bilaterale pari al corrispettivo di due ore anno per ogni lavoratore dipendente, come previsto all'art. 52 D.Lgs 81/08; oppure un versamento contributivo a favore dell'Ente dello 0,10% da calcolarsi sulla retribuzione annua complessiva di ogni dipendente.

Art. 7 - Formazione professionale
Le Parti ribadiscono l’importanza ed il ruolo strategico che riveste lo strumento della formazione professionale per favorire lo sviluppo ed il rilancio del Settore Lattiero caseario Cooperativo.
Si concorda che la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori siano indirizzati al raggiungimento ed al miglioramento degli obiettivi generali, che le Parti hanno condiviso, in particolare riferiti alla qualità della produzione, all'igiene e sicurezza alimentare e alle condizioni di Lavoro e ambiente.
In sede di Osservatorio Provinciale, le Parti, almeno una volta all'anno, si incontreranno per:
• definire la programmazione dei percorsi formativi;
• verificare l'inquadramento professionale dei lavoratori e esaminare, in base alla scala parametrale riconfermata nel presente contratto provinciale, i passaggi di categoria dei lavoratori che non hanno trovato un corretto riconoscimento professionale a livello aziendale;
• valutare e individuare i criteri di merito per l'inquadramento professionale dei lavoratori tenendo conto, anche, dell'esito positivo del corso di formazione dagli stessi effettuata.
Si conviene inoltre che i lavoratori che partecipano ai corsi di formazione possono accedere al monte ore previsto per il diritto allo studio.
Si conviene altresì di cogliere tutte le opportunità formative provenienti dal fondo nazionale Foncoop. A tal proposito, con riferimento all'articolo 6, lettera E del CCNL vigente, le parti concordano la costituzione del Comitato per la Formazione a livello provinciale, predisponendone regolamenti e modalità applicative.

Art. 8 - Banca ore
Al fine di ottemperare ad ulteriori richieste di flessibilità da parte delle singole aziende, nonché per rispondere a richieste di permessi individuali aggiuntivi a quelli contrattualmente previsti, di seguito è regolamentato lo strumento della banca ore individuale, che sarà istituito nelle singole aziende, tramite accordo sindacale, sentiti i dipendenti interessati con la presenza delle RSU/RSA o in mancanza delle organizzazioni sindacali firmatarie il CIPL vigente.
La banca ore è alimentata tramite prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro nel limite massimo di 100 ore annue.
L'accumulo delle ore annuali viene modulato come di seguito:
• nel mese di competenza, per le ore straordinarie effettuate, sarà retribuita la maggiorazione contrattualmente prevista, l'ora ordinaria sarà accantonata in un’apposita banca ore individuale, evidenziata progressivamente nel cedolino paga;
• le ore accantonate in banca ore dovranno essere godute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione, concordando con l'azienda le modalità di fruizione;
• le ore accantonate e non godute entro il suddetto limite saranno retribuite con il valore economico vigente al 1° marzo dell'anno di liquidazione.

Art. 9 - Ore straordinarie e notturne
Il ricorso a prestazioni straordinarie oltre le 40 ore settimanali dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione della cooperativa nel rispetto delle normative contenute al comma 2 art. 4 del D.Lgs. 66/2003 e riprese dall'art. 28 ter e art. 29 del CCNL, ovvero nei limiti delle 48 ore settimanali complessive.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione In necessità Imprescindibili, Indifferibili, di durata temporanea e tali da non comportare riduzioni di organico.
[…]
Le Parti convengono che le ore notturne, effettuate In concomitanza di lavoro straordinario sono retribuite con una maggiorazione aggiuntiva del 25%.

Art. 10 - Lavoro domenicale
A tutti i lavoratori che effettuino la prestazione lavorativa in coincidenza della domenica o festività, con relativo riposo compensativo, viene riconosciuta per le ore compensate con riposo, una maggiorazione […]

Art. 11 - Pause
Con riferimento alle norme di legge vigenti in materia, tutti i lavoratori che per la loro attività devono lavorare in modo continuativo per oltre cinque ore, hanno diritto ad una pausa continuativa e retribuita di almeno trenta minuti giornalieri. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme dell’articolo 30 del CCNL vigente.
Diverse esigenze inerenti le modalità di fruizione saranno oggetto di confronto e successivo accordo sindacale in sede aziendale, alla presenza delle partì firmatarie il presente accordo.

Parte economica
Art. 16 - Conduttori caldaie

Al lavoratore conduttore di caldaia a vapore, dotato di regolare patente, verrà concessa un'indennità mensile […]

Art. 23 - Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto dalla legge n° 300 del 20 maggio 1970 e dal CCNL vigente, si concorda di riconoscere ai lavoratori il diritto di beneficiare di permessi retribuiti per partecipare ad assemblee anche in aziende con meno di dieci dipendenti, purché le riunioni siano effettuate al di fuori dell'orario di lavoro.
[…]

Art. 28 - Nota finale
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento al CCNL delle Cooperative di Trasformazione