Tipologia: Accordo Integrativo Aziendale
Data firma: 21 dicembre 2016
Validità: 01.11.2016 - 31.12.2019
Parti: Latteria Sociale Mantova-Confcooperative-Unione provinciale e RSU, Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Latteria Sociale Mantova
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Parte normativa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Ambiente salute e sicurezza sul lavoro
Art. 3 - Definizione del processo produttivo
Art. 4 - Appalti e terzializzazioni
Art. 5 - Professionalità e classificazione
Art. 6 - Formazione
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Banca ore
Art. 9 - Lavoro domenicale
Art. 10 - Ore straordinarie e notturne
Art. 11 - Gestione pause
  Art. 12 - Anticipi TFR
Art. 13 - Ritiro patente
Parte economica
Art. 14 - Conduttori di caldaie
Art. 15 - Premio ex-salario provinciale
Art. 16 - Premio ex-generi in natura
Art. 17 - Premio qualità del lavoro
Art. 18 - Premio efficienza
Art. 19 - Concorso spese contrattuali
Art. 20 - Una tantum
Art. 21 - Decorrenza e durata
Art. 22 - Nota

Accordo Integrativo Aziendale

Il giorno 21 dicembre 2016, presso la sede della Latteria Sociale Mantova, sita in Porto Mantovano, Via F.lli Kennedy 48 dopo ampia e approfondita discussione fra la Latteria Sociale Mantova soc. agr. coop. […], assistiti dal […] Direttore di Confcooperative - Unione Prov.le di Mantova e dal Sig. G.P. in qualità di consulente e le RSU […], la segreteria provinciale Flai Cgil Mantova […], la segreteria Fai Cisl Asse del Po […], si è raggiunto il seguente accordo integrativo collettivo aziendale.

Parte normativa
Art. 1 - Relazioni sindacali

Le Parti convengono che il coinvolgimento e la concertazione, uniti alla partecipazione propositiva, siano gli strumenti più adeguati per affrontare e risolvere i problemi e per condividere gli obiettivi aziendali.
A tale scopo le Parti dichiarano la propria disponibilità a promuovere incontri periodici, di massima entro il termine di ogni semestre, per uno scambio di informazioni in merito ai seguenti temi:
- Situazione di mercato ed andamento dello stesso
- Organizzazione del lavoro
- Programma degli investimenti e suoi riflessi in termini di sicurezza e occupazione
- Programmi di formazione e inquadramento del personale
- Verifica andamento obiettivi PDR.
Dal punto di vista operativo, si concorda che pur essendo l'azienda strutturata su più siti, sarà eletta un'unica RSU.

Art. 2 - Ambiente salute e sicurezza sul lavoro
L’azienda si impegna ad essere particolarmente attenta e sensibile alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, di conseguenza opera con diligenza attraverso l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Inoltre viene posta attenzione all’impatto delle attività svolte sull'ambiente, garantendo condizioni di sostenibilità dei propri cicli produttivi attraverso un controllo costante dei rischi ambientali, un contenimento delle emissioni, corrette pratiche di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
Continuerà quindi a perseguire la politica attuale, già condivisa con i lavoratori, che si traduce nei seguenti impegni:
1) Incontri annuali alla presenza del medico competente, dell’RSPP alla presenza del RLS;
2) Confronto collaborativo sulla prevenzione, e protezione finalizzate a ridurre progressivamente i rischi di infortunio sul lavoro, le malattie professionali e a migliorare le condizioni di lavoro;
3) Monitoraggio delle postazioni di lavoro usurante o con maggiore sovraccarico fisico, al fine di individuare le soluzioni ergonomiche più corrette e idonee alle esigenze psicofisiche dei lavoratori;
4) Fornitura a tutti i lavoratori i DPI necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa sulla base dell’analisi del rischio in funzione della mansione svolta;
5) Confronti annuali sugli obiettivi di sostenibilità ambientale, quali riduzione di scarti, risparmio energetico, riduzione consumi di acqua, riduzione delle emissioni.
Per quanto riguarda la fornitura delle calzature a norma di sicurezza, si precisa che qualora alcuni dipendenti optassero per l’acquisto “personalizzato” l’azienda rimborserà loro la spesa; pari al costo sostenuto dall'azienda, dietro presentazione di regolare scontrino fiscale intestato all'Azienda o rivolgendosi ad un fornitore indicato dall'Azienda.

Art. 4 - Appalti e terzializzazioni
In tema di appalti, si richiama in quanto applicabile, quanto previsto dall’art. 10 del CCNL Cooperative di trasformazione prodotti agricoli e zootecnici e dalla normativa vigente.
Le parti effettueranno semestralmente un monitoraggio congiunto al fine di verificare gli appalti e le terziarizzazioni presenti negli stabilimenti della Latteria Sociale Mantova.
L'azienda si impegna ad esigere dalle imprese o dalle cooperative appaltatrici il rispetto della normativa prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili rispetto al settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, nonché il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti in materia assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 6 - Formazione
La valorizzazione della professionalità e l'addestramento del personale soprattutto nel caso di nuovi inserimenti o avviamenti, di nuovi processi e/o mansioni, è un processo consolidato all'interno dell'Azienda.
Per quanto attiene ad eventuali formazioni professionali esterne o specifiche, l'azienda valuterà di concerto con le RSU, le iniziative più idonee per mantenere elevato il livello professionale degli addetti monitorando i risultati così come richiesto anche dalla politica della qualità al fine di ottenere un puntuale aggiornamento professionale dei lavoratori.
Negli incontri periodi previsti l’Azienda relazionerà alla RSU i processi formativi e di arricchimento professionale messi in atto e con essa concorderà nuovi ulteriori percorsi formativi.
All’interno del processo formativo la latteria Sociale Mantova si impegna ad applicare una rotazione del personale al fine di conseguire una maggiore preparazione alla polivalenza e polifunzionalità che sono considerate quale valore aggiunto per l'attività dell'Azienda. Tale rotazione verrà attuata tenendo presente le esigenze aziendali nonché le competenze professionali dei dipendenti e l’idoneità alla mansione.

Art. 8 - Banca ore
Al fine di consentire all’azienda di rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato, nonché per rispondere a richieste di permessi individuali aggiuntivi a quelli contrattualmente previsti, le parti decidono di regolamentare lo strumento della banca ore individuale.
La banca ore sarà alimentata tramite prestazione eccedenti il normale orario di lavoro nel limite massimo di 100 ore annue.
L’accumulo delle ore annuali viene modulato come di seguito:
a) nel mese di competenza, per le ore straordinarie effettuate, sarà retribuita la maggiorazione contrattualmente prevista, l’ora ordinaria sarà accantonata in un’apposita banca ore individuale, evidenziata nel cedolino paga;
b) le ore accantonate in banca ore dovranno essere godute entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione;
c) le ore accantonate e non godute entro il suddetto limite saranno retribuite con il valore economico vigente al 1° marzo dell’anno di liquidazione.

Art. 9 - Lavoro domenicale
In deroga a quanto previsto dal CCNL vigente, ai lavoratori a cui sarà richiesto di effettuare la prestazione lavorativa in coincidenza della domenica o di una festività, con il relativo riposo compensativo, sarà riconosciuta la maggiorazione del 50% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto.
Se la prestazione in oggetto fosse effettuata in concomitanza di lavoro notturno, viene fatta salva la maggiorazione aggiuntiva già prevista del 25%; tutto ciò in deroga a quanto previsto dal CCNL vigente.

Art. 10 - Ore straordinarie e notturne
Il ricorso a prestazioni straordinarie oltre le 40 ore settimanali dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione della cooperativa nel rispetto delle normative contenute al comma 2 art. 4 del D.Lgs. 66/2003 e riprese dall'art. 28 ter e art. 29 del CCNL, ovvero nei limiti delle 48 ore settimanali complessive.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non comportare riduzioni di organico.
[…] Le Parti convengono che le ore notturne, effettuate in concomitanza di lavoro straordinario sono retribuite con una maggiorazione aggiuntiva del 25%.

Art. 11 - Gestione pause
Una breve pausa della durata di 15 minuti viene garantita al personale addetto al reparto caseificio facente orario continuato per consentire il recupero delle energie psico-fisiche, Tale pausa verrà comandata dopo che siano trascorse almeno 3 ore dall’inizio dell’orario di lavoro, tenendo conto delle esigenze aziendali. I restanti 15 minuti di pausa non goduti vengono retribuiti secondo raccordo aziendale a suo tempo stipulato.
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle norme dell'art. 30 del CCNL vigente.

Parte economica
Art. 14 - Conduttori di caldaie

Al lavoratore conduttore di caldaia a vapore, dotato di regolare patente e completamente autonomo nello svolgimento della mansione, verrà concessa un’indennità mensile lorda di importo pari ad euro 20,00.

Art. 22 - Nota
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento al CCNL delle Cooperative di Trasformazione.