Tipologia: CPL
Data firma: 27 novembre 1998
Validità: dal 01.11.1998
Parti: Sezione costruttori Edili ed Affini-Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Matera
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Minimi di paga base oraria
Art. 3 - Anticipazione della C.I.G.O.
Art. 4 - Elemento economico territoriale
Art. 5 - Comunicazioni in materia di appalti e di subappalti
Art. 6 - Cantieri lontani dai centri abitati
Art. 7 - Mensa ed indennità sostitutiva
Art. 8 - Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
Art. 9 - Indennità per lavori in galleria
Art. 10 - Indennità per lavori di alta montagna
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Attrezzi di lavoro
Art. 13 - Trasferta
  Art. 14 - Cassa Edile
Art. 15 - Anzianità professionale edile
Art. 16 - Formazione Professionale Ente Scuola
Art. 17 - Quote di adesione contrattuale
Art. 18 - Contributi aggiuntivi
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio o malattia professionale
Art. 20 - Disciplina per l'igiene la sicurezza e l'ambiente di lavoro
Art. 21 - Prevenzione Infortuni
Art. 22 - Diritto Allo Studio
Art. 24 - Inscindibilità, condizioni di miglior favore
Art. 25 - Parte generale e norme di rinvio
Art. 26 - Validità e durata
Protocollo Aggiuntivo

Il 27 novembre 1998, tra: la Sezione costruttori Edili ed Affini della provincia di Matera, aderente all'Ance, il Sindacato Provinciale Edili Affini del Legno (Feneal) della Provincia di Matera aderente alla Uil, la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni Edili e Affini (Filca) della Provincia di Matera, aderente alla Cisl, la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini (Fillea) della Provincia di Matera, aderente alla Cgil, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del CCNL 5 luglio 1995, da valere in Provincia di Matera per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o Ente pubblico, privata o pubblica, delle Imprese stesse.

Premessa
Nel corso della trattativa le parti hanno esaminato la situazione congiunturale del settore in ambito provinciale, e concordano sulla necessità di avviare ogni più opportuna iniziativa per favorire la piena ripresa del settore.
Le parti si impegnano a realizzare una serie e coerente politica di rilancio e sviluppo che abbia come obiettivo e cardini i seguenti punti:
- lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella Provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;
- favorire la crescita occupazionale, avvicinando domanda ed offerta di lavoro;
- favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;
- esaltare il ruolo degli Enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendo il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi;
- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazioni di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;
- favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi.

Art. 1 - Orario di lavoro
Con riferimento all'art. 5 del CCNL 5 luglio 1995, l'orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua, ripartite su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Resta confermato il diritto dei lavoratori di usufruire di riposi annui mediante:
a) permessi individuali per 48 ore;
b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal 1° lunedì di dicembre.
I permessi individuali di cui alla lett. a) maturano in misura di un'ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestate.
Per i cantieri in estensione, l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere.

Art. 5 - Comunicazioni in materia di appalti e di subappalti
Visto l'art. 15 del CCNL 5 luglio 1995, le parti ribadiscono la piena operatività di detto articolo, con particolare riferimento ai commi 4 e 5, lett. b) del richiamato articolo.
Le imprese, pertanto, consegneranno preventivamente copia delle dichiarazioni relative alle lavorazioni appaltate e subappaltate all’Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, che provvederà a inviare copia alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 7 - Mensa ed indennità sostitutiva
In presenza di almeno 16 dipendenti occupati presso ciascun cantiere, ubicato fuori dalla cinta urbana, l'impresa dovrà istituire il servizio di mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed aventi i necessari requisiti di igienicità.
La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa.
L'impresa stessa concorrerà alla spesa dei pasti nella misura dell’80% per ciascun pasto consumato.
Nella eventualità che non si possa istituire detto servizio di mensa, si stabilisce che ad ogni lavoratore occupato sia corrisposta una indennità sostitutiva […]

Art. 9 - Indennità per lavori in galleria
Riferite al gruppo B) dell'art. 21 del CCNL 5 luglio 1995 lavori in galleria le parti concordano le seguenti indennità:
lettera a) 50%
lettera b) 30%
lettera c) 25%
Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) dell'art. 21, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
a) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.001 metri a 1.500 metri 8%
b) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 1.501 metri a 2.500 metri 12%
c) per lavori in galleria con fronte di avanzamento da 2.501 metri a 5.000 metri 18%

Art. 10 - Indennità per lavori di alta montagna
Con riferimento all’art. 24 del CCNL 5 luglio 1995, si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:
per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;
per lavori eseguiti oltre metri 1.000 s.l.m. 17%.

Art. 12 - Attrezzi di lavoro
Le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.
Ove su richiesta dell'impresa, i lavoratori apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi sarà corrisposta una indennità […]

Art. 16 - Formazione Professionale Ente Scuola
Le imprese, in rapporto alle evoluzioni del settore, materiali e tecniche di costruzione, individuano le figure professionali di cui il settore stesso necessita e danno comunicazione all’Ente Scuola che deve provvedere alla formazione di tali figure professionali.
La Cassa Edile, sulla base dei dati che acquisisce attraverso l'osservatorio sul mercato del lavoro, e specificatamente sulle qualifiche di lavoratori provenienti da altre province, trasmette tali dati all'Ente Scuola che, al fine di colmare tali carenze nel mercato del lavoro locale, predispone adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non (formazione continua).
Con riferimento all’art. 93 del CCNL 5 luglio 1995, il contributo per l'addestramento professionale, istituito con il CCPL del 26 gennaio 1962, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 14 del presente contratto.
Detto contributo dovrà essere corrisposto alla Cassa Edile, che lo verserà mensilmente all'Ente Scuola.

Art. 20 - Disciplina per l'igiene la sicurezza e l'ambiente di lavoro
Vista la Legge [dlgs] n. 626/94, si concorda il rilancio delle attività del Comitato Territoriale per la Prevenzione Infortuni L'Igiene e l'Ambiente di Lavoro CTP, in aderenza a quanto disposto dall'art. 88 lett. a) del CCNL 5 luglio 1995.
Il CTP dovrà svolgere, in particolare, funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese e i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, anche in rapporto con gli altri Enti che svolgono analoghi compiti, promuovendo idonee iniziative.
Il CTP è inglobato nell'Ente Scuola Edili per cui al suo finanziamento si provvederà mediante il contributo di cui all'art. 15 del presente contratto provinciale, in aderenza alla previsione di cui al citato art. 88 lett. a) del CCNL 5 luglio 1995.
Pertanto il contributo relativo al diritto allo studio, pari allo 0,05, già destinato al CTP sarà devoluto all’Ente Scuola.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a verificare la opportunità/possibilità di istituire la figura del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, entro il 30 giugno 1999.

Art. 21 - Prevenzione Infortuni
Le parti, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge [dlgs] 626/94), richiamano l’applicazione integrale del CCNL 5 luglio 1995 artt. 87 88 e 89.

Art. 22 - Diritto Allo Studio
Le parti, nel richiamare integralmente il disposto di cui all’art. 92 del CCNL 5 luglio 1995, ribadiscono che il relativo contributo pari allo 0,05% già destinato al finanziamento del CTP, viene inglobato all’Ente Scuola Edili per il conseguimento delle finalità proprie del CTP, in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Il provento delle multe applicate a norma dell’art. 97 del CCNL 5 luglio 1995 sarà devoluto a favore della Cassa Edile della Provincia di Matera con versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe.

Art. 25 - Parte generale e norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel CCNL 5 luglio 1995.

Protocollo Aggiuntivo
Il 27.11.1998, in Matera, fra il Sindacato Provinciale dei Costruttori Edili, aderente all’Ance, la Feneal Uil, la Filca Cisl e la Fillea Cgil, viene stipulato il seguente protocollo aggiuntivo che fa parte integrante del contratto collettivo provinciale di lavoro del 1° novembre 1998.

Premesso che il sistema delle Casse Edili assicura un importante e qualificato servizio in materia di certificazione della regolarità contributiva e di erogazione di rilevanti prestazioni a favore dei lavoratori iscritti;
Considerato che l’articolazione contrattuale del settore può rendere tale importante strumento in presenza di altre strutture similari, non adeguato a dare le risposte alle aspettative dei lavoratori;
Ritenuto che le attuali disposizioni legislative assegnano alle Casse Edili, anche per il futuro, importanti responsabilità sulla idonea operatività delle imprese;
Rilevato che il settore delle costruzioni ha la necessità di dare continuità e forza nella lotta alla concorrenza sleale che altera la sana competitività fra le imprese e determina effetti negativi sui diritti salariali, normativi e sulla sicurezza dei lavoratori;
Considerato altresì che è comune convinzione delle parti che la liberazione del settore da forme di illegalità diffusa e dal lavoro nero e sommerso si realizza attraverso il rafforzamento della contrattazione e quindi delle relazioni sindacali e imprenditoriali;
Evidenziato che è comune volontà delle parti intensificare e rendere permanente il processo di formazione, di aggiornamento e riqualificazione dei lavoratori del settore attraverso il potenziamento delle funzioni e del ruolo propri dell’Organismo paritetico preposto e, allo stesso tempo, è indispensabile rilanciare le attività di informazione e formazione in materia di sicurezza, igiene e luoghi di lavoro;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, le parti convengono quanto segue:
- le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali sopra costituite concordano di pervenire ad un sistema unitario di Cassa Edile;
- concordano altresì che la data entro cui realizzare questo obiettivo sia quella del 30 giugno 1999, in modo da partire con un unico sistema di Cassa Edile a partire dal 1° ottobre 1999, in armonia con quanto previsto dall’Accordo nazionale fra Ance, Organizzazioni artigiane e Feneal, Filca e Fillea, siglato in data 23 novembre 1998, che sarà ufficializzato il prossimo 10 dicembre 1998 e che le parti si impegnano ad attuare in ogni suo aspetto, anche con enti similari operanti sul territorio regionale.
In appositi incontri, che saranno concordati fra le parti, saranno prese in esame e definite le problematiche connesse alle risorse economico finanziarie, alla composizione degli organismi gestionali e al personale, al fine di raggiungere l’obiettivo comune di unitarietà della Cassa Edile.