Tipologia: CPL
Data firma: 18 Marzo 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Sondrio
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Parte prima Contratto Integrativo Provinciale
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Assunzione
Art. 5 Periodo di prova
Art. 6 Mercato del lavoro
Art. 7 Contratto di apprendistato
Art. 8 Riassunzione
Art. 9 Classificazione operai agricoli
Art. 10 Classificazione operai florovivaisti
Art. 11 Orario di lavoro e flessibilità
Art. 12 Banca ore
Art. 13 Lavori continuativi
Art. 14 Ferie
Art. 15 Festività soppresse
Art. 16 Permessi per formazione continua
Art. 17 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 18 Sospensione lavoro per intemperie
Art. 19 Vestiario ed attrezzi di lavoro
Art. 20 Modalità di pagamento retribuzioni operai
Art. 21 Elementi della retribuzione operai a tempo indeterminato
Art. 22 Tredicesima, quattordicesima
Art. 23 Elementi della retribuzione operai a tempo determinato
Art. 24 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 25 Preavviso contratto a termine
Art. 26 Trattamento di fine rapporto
Art. 27 Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 28 Assistenza ed integrazione di malattia e infortunio
Art. 29 Anticipazioni in busta paga di indennità di infortunio sul lavoro
Art. 30 Lavori speciali e nocivi
Art. 31 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 32 Tutela della maternità
Art. 33 Provvedimenti disciplinari
Art. 34 Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 35 Licenziamenti individuali
Art. 36 Diritti sindacali
 

Art. 37 Quota sindacale per delega
Art. 38 Contributo assistenza contrattuale
Art. 39 Condizioni di miglior favore
Art. 40 Stampa e distribuzione contratto
Parte seconda Articoli Contratto Nazionale
Art. 14 Contratto individuale
Art. 17 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 18 Contratto di apprendistato professionalizzante
Art. 35 Riposo settimanale
Art. 38 Permessi straordinari
Art. 39 Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 53 Scatti di anzianità
Art. 55 Rimborso spese
Parte terza Regolamento Ebas
Art. 1 Decorrenza
Art. 2 Oggetto del regolamento
Art. 3 Requisiti ed obbligatorietà di iscrizione all'ente bilaterale
Art. 4 Modalità e versamento contributivo ad Ebas
Art. 5 Contribuzione ad EBAS
Art. 6 Gestione risorse dei fondi
Art. 7 Mancato versamento dei contributi e sospensione delle prestazioni
Art. 8 Prestazioni mutualizzate
Art. 9 Titolarità prestazioni e decorrenza
Art. 10 Criteri e modalità di erogazione prestazioni
Art. 11 Reclami sugli importi delle erogazioni
Art. 12 Decadenza del diritto a servizio e prestazioni
Art. 13 Variazione o cessazione del datore di lavoro
Art. 14 Privacy e tutela dati personali
Art. 15 Disciplina del regolamento
Art. 16 Disposizioni transitorie
Art. 17 Criteri di assegnazione RLST
Parte quarta Recapiti e Indirizzi
Recapiti organizzazioni sindacali
Parte quinta Allegati
Allegato n° 1
Allegato n° 2
Allegato n° 3


Contratto integrativo provinciale operai agricoli e florovivaisti per gli operai delle aziende agricole e florovivaiste della provincia di Sondrio

Parte prima Contratto Integrativo Provinciale
Il giorno 18 Marzo 2013 presso la sede Ebas di Sondrio tra, Fai-Cisl […], Flai-Cgil […], Uila-Uil […] e Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Sondrio […], Confagricoltura Sondrio […], Confederazione Italiana Agricoltori di Sondrio […], si è convenuto, ai sensi del CCNL del 25.5.2010, di rinnovare il CIPLA per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio, scaduto il 31.12.2011

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente contratto provinciale regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole nonché attività affini e connesse - comprese le imprese florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti, come previsto dall'art. 1 del CCNL.

Art. 3 Relazioni sindacali
In relazione al testo del CCNL e ai contenuti del protocollo interconfederale sulle relazioni sindacali, che evidenziano l'esigenza della costituzione di un livello di confronto provinciale, le parti si impegnano a costituire la commissione di conciliazione presso l'Ente Bilaterale Agricolo. In tale occasione verrà costituito anche l'Osservatorio Provinciale di settore.
L'Osservatorio sarà composto da un totale di sei rappresentanti, tre per le Organizzazioni Sindacali e tre per le Associazioni Datoriali, espressione di tutto il territorio Provinciale.
I rappresentanti verranno nominati in forma scritta, da ogni singola Organizzazione firmataria del CCPLA.
L'osservatorio avrà la propria sede presso Ebas che ne assume i compiti di segreteria, di elaborazione e di divulgazione degli elaborati.
Entro 3 mesi dalla sua costituzione, l'Osservatorio si riunirà per definire un proprio calendario dei lavori e un regolamento di funzionamento.
In particolare l'Osservatorio, lavorerà avvalendosi anche della collaborazione di esperti del settore su varie tematiche, finalizzate all'acquisizione di informazioni riguardanti l'intero comparto quali:
- Fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- Fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui pro grammi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- Individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;
- Esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, o a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo alle competenti Istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, a inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
- Concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- Accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- Esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 85;
- Esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
- In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.

Art. 4 Assunzione
[…]
Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Per quanto riguarda l'assunzione a termine, si individuano le fasi lavorative più rilevanti in provincia di Sondrio:
• potatura verde, legatura tralci, trattamenti antiparassitari, taglio erba
• lavori stagionali per allestimento giardini e piantumazione, taglio erba
• lavorazione latte presso latterie sociali
• custodia del bestiame in alpeggio
• lavorazione latte in alpeggio
• cura stagionale delle varietà orticole e florovivaistiche
• periodo stagionale delle attività agrituristiche
• raccolta di prodotti agricoli
• cernita, pulitura, imballaggio prodotti ortofrutticoli
• lavori di forestazione pulizia bosco
[…]

Art. 6 Mercato del lavoro
Considerato che all'atto del rinnovo del CCPLA, non risultano ancora apportate modifiche al CCNL in merito alla riforma del mercato del lavoro (legge 30/2004), le parti si impegnano ad incontrarsi, ed eventualmente a recepire le modifiche intervenute.

Art. 7 Contratto di apprendistato
Si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti in materia

Art. 11 Orario di lavoro e flessibilità
L'orario settimanale di lavoro, fissato in 39 ore settimanali, tenuta presente la disciplina normativa di cui al CCNL, viene così stabilito:
• lavori di stalla ore 6.30 per 6 giorni la settimana;
• lavori di campagna ore 7 per 5 giorni più 4 ore al sabato;
• lavori in settimana corta (ore 8 per 5 giorni) riduzione di 1 ora al venerdì. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di contenere il ricorso allo straordinario e/o alla cassa integrazione, viene introdotta la "flessibilità dell'orario di lavoro".
L'orario di lavoro flessibile si potrà attuare per i lavoratori a tempo indeterminato, per le lavorazioni di trattamenti, per la raccolta dei prodotti, secondo il seguente schema:
• Per i periodi dal 10 Maggio al 10 Agosto e dal 20 Settembre al 10 Novembre ore 44 settimanali. Tale maggior orario di lavoro giornaliero o settimanale verrà recuperato fino a concorrenza nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile e Dicembre in 32 ore settimanali. L'indicazione di massima per l'orario giornaliero di lavoro relativo ai predetti periodi è il seguente:
• Fase di supero: 8 ore per 5 giorni e 4 ore al sabato oppure 9 ore per 4 giorni più 8 ore al quinto giorno, comunque con un massimo di 9 ore giornaliere.
• Fase di recupero: 8 ore per 5 giorni più 2 ore al sabato oppure 7 ore per 2 giorni e 6 ore per 3 giorni.
A livello aziendale le parti potranno concordare altri sistemi di supero o recupero giornaliero, in funzione dell'organizzazione aziendale, fatto salvo un massimo di 9 ore giornaliere e nei limiti settimanali previsti.
[…]

Art. 12 Banca ore
Con decorrenza 01.01.2005, viene istituita in forma sperimentale la così detta "Banca delle Ore", nella quale ogni singolo lavoratore potrà far confluire le ore di straordinario effettuate in corso d'anno, per un massimo di 39 ore. Le ore accantonate, potranno essere utilizzate come permessi individuali, previa richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 3 giorni. La richiesta si intenderà accolta, fatto salvo comprovate esigenze tecnico-produttive, comunicate dall'azienda al lavoratore, almeno 24 ore prima dell'inizio del permesso. L'azienda attiverà detto istituto su richiesta scritta del lavoratore, da presentarsi entro la fine del mese di febbraio di ogni anno. Le ore accantonate potranno altresì essere utilizzate, previo accordo tra le parti, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata ad intemperie. Esse si intendono per l'effettiva retribuzione ordinaria, fermo restando l'erogazione, nel mese di competenza, della maggiorazione prevista per la prestazione straordinaria. Alla fine di ogni anno, o stagione, le eventuali ore accantonate e non utilizzate, dovranno essere retribuite. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate. Nella banca delle ore, se annualmente già attivata da parte del lavoratore, confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità eventualmente non fruite in occasione del programmato recupero collettivo.

Art. 13 Lavori continuativi
In caso di turni prestabiliti ed organizzati, in cui l'orario di lavoro sia continuativo, a tutti i lavoratori interessati, viene riconosciuta una pausa di mezzora retribuita. Per prestazioni di lavoro fino a 6 ore continuate, non è prevista nessuna pausa retributiva.

Art. 17 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Premesso che il lavoro straordinario va concordato con le maestranze tenendo conto delle esigenze aziendali, tale lavoro straordinario non dovrà superare le 250 ore annuali.
Si considera:
a. lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 11 del CCNL;
b. lavoro festivo ordinario quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni indicati dall'art. 36 del CCNL del 6 luglio 2006;
c. lavoro festivo straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro, nei giorni festivi;
Il lavoro straordinario non potrà mai superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico e continuativo.
[…]

Art. 18 Sospensione lavoro per intemperie
Nel caso che, a causa di intemperie, non sia possibile, effettuare, il normale orario di lavoro e non sussista la possibilità di occupare il personale in lavori al coperto, è consentito il recupero, entro le due settimane successive e nel limite massimo di un'ora al giorno.
In alternativa li recupero può essere eseguito nell'arco dei sei mesi successivi all'evento per un numero massimo di 30 ore considerando 50 minuti di lavoro come un'ora recuperata.
Le ore non recuperate, nei termini di cui sopra, dovranno essere retribuite.
[…]

Art. 19 Vestiario ed attrezzi di lavoro
Fatti salvi gli attrezzi ed il vestiario che ogni azienda dovrà fornire ai lavoratori sottoposti a lavori nocivi, l'azienda fornirà a tutti i lavoratori a tempo indeterminato:
a. ai trattoristi 2 tute complete all'anno;
b. ai restanti lavoratori 2 giubbetti più 2 pantaloni all'anno;
c. qualora se ne ravvedano le necessità, l'azienda dovrà essere in grado di fornire in uso un impermeabile ed un paio di stivali;
d. gli attrezzi necessari al lavoro assegnati in uso al lavoratore.

Art. 30 Lavori speciali e nocivi
Sono considerati lavori speciali i seguenti:
• lavori in acqua o fango come lo spurgo delle rogge o l'irrigazione che prevede immissione di organi del corpo in acqua o stazionare in vasche piene d'acqua
• per svolgere lavori di riproduzione e/o allevamento pesci;
• l'estirpazione a mano in lotto delle piante;
• la potatura, i lavori di dendrochirurgia e lo scalvo delle piante di altezza superiore a tre metri;
• la preparazione, somministrazione e distribuzione di sostanze antiparassitarie, anti crittogamiche, erbicide ed insetticidi;
• lavorazioni in celle frigorifere;
• lavorazioni continuate con uso di vernici.
Per quanto riguarda le lavorazioni nocive, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, si impegnano a promuovere una ricerca complessiva sull'uso e sulla nocività degli anticrittogamici e a definire nel più breve tempo possibile gli elenchi aggiornati in base alle vigenti disposizioni di legge.
Per tali lavori, viene corrisposto un compenso supplementare del 30% sul salario globale riferito alle ore prestate. Il lavoratore non è obbligato a prestarsi per il lavoro di spurgo di rogge oltre il perimetro di Km. 5 dall'azienda.

Art. 31 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori che presentano "fattori di nocività", l'azienda limiterà la prestazione a 4 ore giornaliere. Per detti lavori vengono concesse 2 ore e 20 minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo a completamento dell'orario normale e giornaliero verrà impiegato in altri lavori normali nell'azienda.
Per i sopracitati lavori l'azienda metterà a disposizione i mezzi personali di protezione in base alla natura stessa dei lavori.
Le parti si attengono alla descrizione minuziosa e dettagliata di tutti i mezzi di protezione necessari a prevenire qualsiasi tipo di infortunio qui di seguito riportata:
1 - Addetti ai trattamenti con fitofarmaci:
• tute impermeabili e traspiranti, intere, in cotone 100% anche impermeabilizzate e rivestite su entrambi i lati con materiali che garantiscano un grado di protezione conforme alle norme ISO e permeabilità alla sudorazione conforme alle norme DIN,
• cappucci a cappelli con copricollo impermeabili,
• guanti in polietilene, polivinile o lattice rinforzato con sottoguanti in cotone,
• occhiali con protezioni laterali qualora si utilizzino semimaschere,
• stivali in gomma o calzature traspiranti impermeabili e suola antisdrucciolo;
• maschere piano facciali con schermi panoramici in policarbonato o vetro temperato antiurto, che eroghino aria purificata mediante elettroventilatore a batteria dotato di gruppo filtrante idoneo ai prodotti utilizzati (combinazione idonea di filtri antipolvere e antigas o speciali conformi alle norme internazionali e CEE). I filtri dovranno essere custoditi accuratamente, dovranno essere sostituiti alla loro scadenza o comunque quando il potere filtrante sia esaurito.
2 - Addetti all'utilizzo di fitofarmaci in ambiente chiuso:
• scafandro alimentato con aria purificata.
3 - Addetti allo spargimento di concimi chimici:
• maschere con filtro antipolvere di tipo P2 o P3.
4 - Addetti all'utilizzo di mezzi agricoli non cabinati:
• casco di protezione adeguato
5 - Addetti alle celle di magazzini ortofrutticoli:
• giubbotto imbottito traspirante e copricapo con protezione per le orecchie.
5 - Addetti alle mietitrebbie:
• un paio di occhiali con protezioni laterali e mascherine con filtro antipolvere di tipo P2, protettori per l'udito in conformità al D.L. 277/91.
6 - Addetti alla mungitura:
• guanti e camici atti a prevenire il contatto con agenti organici potenzialmente infetti.
7 - Addetti all’utilizzo di motoseghe, decespugliatori, soffiatori, falciatrici, trinciaerba, trinciastocchi:
• calzature con suola antisdrucciolo e puntale rinforzato,
• guanti resistenti al taglio e all'abrasione, protettori per l'udito in conformità al D.L 277/91,
• casco protettivo con schermo facciale.
8 - Addetti alla semina e raccolta funghi:
• due tute (pantaloni e giubba) all'anno, stivali e guanti idonei con sostituzione ad usura per i lavoratori addetti alla semina e ai lavori complementari, due grembiuli all'anno e guanti con sostituzione ad usura per i lavoratori addetti alla raccolta funghi.
La dotazione dei mezzi personali di protezione non esonera il datore di lavoro dall'osservanza di altre norme o altre precauzioni tecniche alle quali va data la preferenza, quali ad esempio l'utilizzo di mezzi meccanici con cabine pressurizzate per l'irrorazione di fitofarmaci.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore sulla qualità e classe di appartenenza del presidio sanitario da usare. In assenza di tale informazione, il lavoratore potrà rifiutarsi di somministrare il prodotto.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione del sindacato, in presenza di situazioni precarie in ordine alla salute dei lavoratori è consentita la possibilità degli interventi delle USSL tramite suoi esperti e tecnici i quali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Gli oneri derivati dagli accertamenti medici e dalla rilevazione concordati ed eseguiti dagli enti saranno a carico delle aziende.
In relazione al capo 40 del D.L. 277/91 (protezione dei lavoratori dal rischio di ipoacusia da rumore) saranno obbligatoriamente sottoposti ad accertamenti sanitari i lavoratori la cui soglia di esposizione superi i valori indicati dalla legge stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 di tale decreto. L'onere derivante da detti accertamenti è posto a carico dell'azienda.
Qualora le visite vengano effettuate durante il normale orario di lavoro, il lavoratore disporrà di un permesso retribuito. Il lavoratore è tenuto a presentare certificato comprovante l'effettuazione della visita.
Ai lavoratori che ne faranno richiesta verranno concesse tre mezze giornate retribuite nell'arco dell'anno per visite mediche e specialistiche personali, da documentarsi dietro presentazione del certificato medico.
Al fine di ridurre l'incidenza degli infortuni gli imprenditori si impegnano a fare adottare ai lavoratori le seguenti precauzioni:
• utilizzare trattrici agricole dotate di cabina o telai di sicurezza
• utilizzare per l'aggancio delle attrezzature esclusivamente i dispositivi indicati dal costruttore
• non trainare masse eccedenti il valore od il peso riportato nel libretto d'uso
• evitare il trasporto di passeggeri su mezzi non omologati
• non rimuovere a trattrice in moto, il manicotto di sicurezza dei giunti cardanici
Nelle aziende ove I lavoratori sono soliti consumare pasti, dovrà essere messo a disposizione da parte dei datori di lavoro un adeguato locale ad uso mensa o provvedere ad una sistemazione equivalente.
Con riferimento al decreto del 19.03.56 n° 303 ed al Dlgs 81/2010, le aziende agricole metteranno a disposizione dei dipendenti adeguati locali ad uso spogliatoi provvisti di servizi igienici, comprese le docce.
Ogni azienda dovrà essere dotata della cassetta di pronto soccorso. Per quanto non contemplato nel presente articolo le parti faranno espresso riferimento alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 32 Tutela della maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge in vigore.
A tutte le lavoratrici sarà concesso un permesso all'anno non retribuito per potersi sottoporre ad esami e visite mediche di carattere citologico e mammografia. Le interessate devono produrre il certificato attestante l'effettuazione della visita. Trattamento economico del 100% della maternità obbligatoria e/o anticipata, per gli OTI.

Art. 33 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari che vengono esemplificati, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso che garantiscono un rapporto quanto più possibile definito fra sanzione e mancanza.
L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
Ove l'ammonizione verbale, o scritta, non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a 2 ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni, ovvero il licenziamento.
A titolo di indicazione si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
b. senza legittima giustificazione ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta l'autorizzazione dal diretto superiore;
c. per negligenza esegua male il lavoro affidatogli;
d. all'interno dell'azienda esegua lavoro per suo conto senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e. per disattenzione provochi danni alle macchine, alla produzione, ai prodotti o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f. a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro non ne avverta il proprio superiore diretto
[…]
h. contravvenga al divieto di fumare all'interno dell'azienda ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 36 Diritti sindacali
Le parti recepiscono integralmente l'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, come sottoscritte dalle Organizzazioni Nazionali di categoria.

Parte seconda Articoli Contratto Nazionale
Art. 17 Rapporto di lavoro a tempo parziale

[…]
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 863/84 il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell'anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinar io rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente (*).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
[…]
I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate.
(*) L'unità equivalente è pari a 270 giornate

Art. 18 Contratto di apprendistato professionalizzante
Le parti, rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante, ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro, definiscono al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 del vigente CCNL art. 18 - apprendistato professionalizzante (vedi allegati CCNL).

Art. 35 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 48 ore.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Parte terza Regolamento Ebas
Art. 1 Decorrenza

Il presente regolamento decorre dal 19 Aprile 2013, salvo le decorrenze particolari stabilite e specificate diversamente.

Art. 2 Oggetto del regolamento
Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall'Ente Bilaterale della Provincia di Sondrio denominato (EBAS) in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Integrativo Provinciale, sottoscritto in data 18 marzo 2013.

Art. 5 Contribuzione ad EBAS
[…]
In riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, EBAS richiede alle aziende iscritte una quota per l'attività di verifica da parte dei Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza Territoriale (RLST) presso le aziende associate a EBAS.
Viene stabilito che l'onere a carico delle imprese sia differenziato a seconda del numero degli addetti, calcolato in base ai rapporti di lavoro subordinato, instaurati nel corso dell'anno precedente, indipendentemente dalla sua tipologia o durata, ovvero:
• Per le aziende fino a15 dipendenti una quota pari allo 0.50% della retribuzione complessiva erogata ai dipendenti nel corso dell'anno precedente, con una soglia minima di € 50 per azienda.
• Per le aziende sopra i 15 dipendenti il contributo sarà pari allo 0.35% della retribuzione complessiva, erogata ai dipendenti nel corso dell'anno precedente, con un massimale di € 2.000.

Art. 17 Criteri di assegnazione RLST
Con riferimento al verbale del 15/06/2012 e come previsto dal CPL di Sondrio sottoscritto dalle parti in data 18/03/2013, si è deciso di definire il ruolo della bilateralità attraverso l'istituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale (denominato EBAS).
Restando sempre dentro l'alveo della Bilateralità, si è definito il ruolo degli RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) figure essenziali per il settore Agricolo e Florovivaista della Provincia di Sondrio.
Le figure che ricopriranno l'incarico da RLST saranno 2 (due) per l'anno 2013, nominate da Flai Cgil e Fai Cisl.
Le stesse eseguiranno un corso di formazione della durata di 64 ore, attraverso un qualificato ente di formazione, che rilascerà l'attestato di partecipazione al corso, a titolo di, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 16/01/1997.
Una terza figura a tempo parziale, sarà nominata dalla Uila -Uil per l'anno 2014, previo verifica tra le parti firmatarie dell'accordo Provinciale siglato in data 18/03/2013.