Accordo per adesione
per l’accesso al servizio in cooperazione applicativa denominato “Certificazione Medica di infortunio Lavorativo” erogato dal Sistema Informativo INAIL


Tra

l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato I.N.A.I.L., con sede legale in Roma via IV novembre, n. 104, in persona del Dirigente Generale, *** Direttore della Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale

e

la Regione Puglia, di seguito denominato sottoscrittore. con sede legale in Lungomare Nazario Sauro, 33 - Bari, in persona del *** Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, autorizzato ad impegnare legalmente l’Ente medesimo per il seguente atto.

 

Premesso

1) che la Regione Puglia:
a) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 878 del 19 giugno 2006 ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale per la Puglia, per lo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse nel campo degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie;
b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2975 del 28 dicembre 2010 (per il triennio 2010- 2013) e Deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del 18/03/2014 (per il triennio 2014- 2016) ha deliberato di rinnovare, senza soluzione di continuità la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute - e l’INAIL - Direzione Regionale
Puglia - per lo sviluppo di tematiche ed attività di comune interesse nel campo degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie, così come modificata all’art. 5 capoverso terzo e quarto (modifica approvata da Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2014 n. 1197);
c) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1971 del 12 ottobre 2012 ha preso atto del documento "Accordo attuativo per lo sviluppo di azioni di prevenzione e per il miglioramento dell'uso istituzionale dei flussi informativi in tema dì infortuni e malattie professionali”, predisposto dal Comitato Paritetico Regionale Congiunto e sottoscritto, in data 30 luglio 2012, dal Dirigente Regionale INAIL Puglia e dal Dirigente Servizio PATP di cui all’Allegato A della medesima Deliberazione, in attuazione di quanto stabilito dalla Convenzione tra la Regione Puglia e l’INAIL Regionale - Sede di Bari - di cui alle DD.GG.RR. citate;
d) con il citato provvedimento n. 1971 del 12/10/2012 ha autorizzato il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell’Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità agli atti consequenziali scaturenti dal prefato provvedimento;
2) che l’INAIL, ai fine di rendere più efficace l’erogazione di servizi in rete a cittadini ed imprese, ha interesse a consentire l’accesso al servizio applicativo “Certificazione Medica di infortunio Lavorativo”, tramite il quale i Medici delle Strutture Ospedaliere ed i Medici di Famiglia potranno inviare tempestivamente il certificato medico INAIL;
3) che il predetto servizio è conforme ai principi dettati ed ai requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e successive modificazioni, in materia di Sistema Pubblico di Connettività e di Cooperazione Applicativa nonché alle relative Regole Tecniche pubblicate in data 14 ottobre 2005 e successivi aggiornamenti in data 21 aprile 2008, denominate “Specifiche e requisiti funzionali del SPCoop” e reperibili presso il sito ufficiale della AgID;
4) che, pertanto, il servizio è suscettibile di progressiva implementazione, in conseguenza di ulteriori sviluppi in Co operazione Applicativa con altre Pubbliche Amministrazioni che concorrono ai procedimenti amministrativi oggetto della gestione informatica del servizio;
5) che il sottoscrittore intende avvalersi delle funzionalità erogate dal servizio “Certificazione Medica dì infortunio Lavorativo” per l’invio telematico delle Certificazioni di Infortunio emesse dagli Istituti di Ricovero pubblici presenti nel proprio territorio che utilizzano il sistema informativo sanitario regionale denominato Edotto, che la Porta di Dominio dell’INAIL che espone il servizio "Certificazione Medica di infortunio Lavorativo” ha ottenuto la prevista qualificazione AgID (ex DigitPA);
6) che la Porta di Dominio del sistema fruitore del servizio "Certificazione Medica di infortunio Lavorativo” ha ottenuto la prevista qualificazione AgID (ex DigitPA);
tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue

 

Art. 1 - Oggetto dell’accordo per adesione

Oggetto del presente accordo è l’utilizzo del servizio denominato “Certificazione Medica di infortunio Lavorativo”, erogato dall’INAIL, in cooperazione applicativa attraverso la propria Porta di Dominio.
Il servizio di cui al presente articolo consente di integrare, velocizzare ed armonizzare i processi di comunicazione tra i back-office di INAIL e del sottoscrittore.

 

Art. 2 - Adesione al servizio: “Certificazione Medica di infortunio Lavorativo”

Con la sottoscrizione del presente atto il sottoscrittore aderisce al servizio applicativo “Certificazione Medica di infortunio Lavorativo”, ed assume l’impegno, nell’organizzare autonomamente la propria attività, di attenersi alle Regole Tecniche citate in premessa ed alle regole comuni di cui al successivo articolo 6.
La redazione dell'Accordo di Servizio e del relativo file di pubblicazione nel pubblico registro, sarà compilata a conclusione delle procedure di test e di interoperabilità delle rispettive Porte di Dominio.

 

Art. 3 - Identificazione ed autenticazione del sottoscrittore del servizio

L’INAIL riconoscerà le credenziali digitali del sottoscrittore mediante la propria Porta di Dominio e secondo le Regole Tecniche sopracitate; rimangono nella responsabilità esclusiva del sottoscrittore l’identificazione e l’autenticazione dei soggetti abilitati ad operare sul sistema del sottoscrittore per la fruizione del servizio stesso. L’INAIL dichiara di accettare che il sottoscrittore acceda ai servizio “Certificazione Medica di infortunio Lavorativo” utilizzando sette diverse Porte di Dominio, univocamente collegate alle sei A.S.L. in cui risulta suddiviso il territorio regionale e alla Regione Puglia.

 

Art. 4 - Data di riferimento delle richieste di servizio

Qualunque sia la tipologia del servizio invocato/sottoscritto dal fautore (consultazione, scambio dati o documenti), la data presa a riferimento come data di richiesta di servizio sarà quella risultante dalie specifiche descritte nel documento “Linee guida all’uso della busta di E-Gov” pubblicato dalla AgID (ex DigitPA) in data 21 aprile 2008, paragrafo “intestazione messaggio/ora registrazione” (pag. 17), e comunque dalla data risultante dal sistema erogatore INAIL.

 

Art. 5 - Scarto di dati e documenti

Qualora i dati o i documenti trasmessi siano errati o incompleti, il fruitore provvederà a completarli, nella parte mancante, o a modificarli, nella parte errata, e ad effettuare un nuovo inoltro, la cui data di arrivo sarà determinata ai sensi dell’articolo precedente.

 

Art. 6 - Regole comuni per fornitore e sottoscrittore

Entrambe le parti si impegnano a garantire:
a. la registrazione dei log dei contatti tra Porte di Dominio secondo le regole di tracciatura descritte nelle Regole Tecniche sopracitate;
b. la protezione accurata della propria chiave privata mediante dispositivi hardware e software adeguati a garantire i necessari criteri di sicurezza;
c. l’adeguamento del proprio sistema di sicurezza dei dati alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
d. il divieto di utilizzazione, da parte di soggetti terzi, del proprio certificato digitale di autenticazione;
e. l’immediata richiesta di revoca del certificato di autenticazione in caso di furto o smarrimento o di possibile compromissione della segretezza della chiave privata;
f. l’adozione di ogni altra misura idonea ad evitare la perdita, la compromissione o l’abusiva utilizzazione del proprio certificato di autenticazione digitale;
g. la comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, dei dati del certificato digitale di autenticazione rinnovato, in caso di scadenza dello stesso.

 

Art. 7 - Implementazioni del servizio.

Il sottoscrittore dà atto che il servizio è suscettibile di progressiva implementazione, anche in conseguenza di ulteriori sviluppi in Cooperazione Applicativa con altre Pubbliche Amministrazioni che concorrono ai procedimenti amministrativi oggetto della gestione informatica del servizio e si impegna ad apportare, con oneri a proprio carico e comunque nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, le modifiche al proprio sistema informatico che si rendessero necessarie per poter fruire delle nuove funzionalità del sistema, alle quali, salvo manifestazione espressa di volontà contraria, il sottoscrittore presta la propria adesione con la sottoscrizione della presente convenzione,

 

Art. 8 - Nomina dei referenti-responsabili del servizio

Gli enti sottoscrittori si impegnano ad individuare e comunicare i nominativi dei Referenti - Responsabili del servizio erogato, entro un mese dalla data di stipula del presente accordo. Il sottoscrittore si riserva la facoltà di individuare il proprio referente-responsabile anche nell’alveo della propria società in-house InnovaPuglia S.p.A.
Per gli aspetti di governo delle rispettive Porte di Dominio restano validi i responsabili formalmente comunicati alla AgID in fase di certificazione.

 

Art. 9 - Durata dell’accordo per adesione

Il presente accordo ha la durata di due anni, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta da comunicarsi, con raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza. L’accordo si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.

 

 

Art. 10 - Vendita dei servizi

E’ fatto divieto di vendere o cedere a terzi, senza specifica autorizzazione, i servizi, i dati, le informazioni che a qualsiasi titolo possano derivare dal presente accordo.

 

Art. 11 - Foro competente

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione il foro competente è quello di Roma.

 

Art. 12 - Spese di registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del finitore
Il presente accordo, sottoscritto in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrato ed assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli articoli 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

 

IL DIRETTORE INAIL D.C.O.D.   IL DIRIGENTE SERVIZIO PATP
REGIONE PUGLIA

Fonte: inail.it