Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2017, n. 32098 - Folgorazione con il tubo telescopico dell'autobetoniera. Responsabilità del manovratore del mezzo e del preposto e direttore lavori. Prescrizione


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 07/12/2016

 

 

Fatto

 

 

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza resa in data 12.1.2016, confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto T.G. e F.M. colpevoli del reato di lesioni colpose gravissime ai danni dell'operaio S.G. il quale era intento a manovrare un terminale metallico del tubo telescopico di autobetoniera il quale aveva finito per urtare, in ragione della sua altezza, contro i cavi a media tensione, provocandone la folgorazione, con conseguente perdita della funzionalità del braccio sinistro e amputazione del braccio destro.
2. I due prevenuti dovevano rispondere, T.G., quale manovratore della betoniera e del braccio meccanico, il quale aveva omesso di operare a distanza superiore a cinque metri dalla sovrastante linea elettrica come da istruzioni impartite e F.M., quale preposto e direttore dei lavori della ditta F.A., datore di lavoro della persona offesa, per non avere predisposto idonee cautele per la sicurezza e in particolare di vigilare sulla corretta utilizzazione dell'autobetoniera.
3. Il Giudice di appello, nel respingere le impugnazioni di entrambi gli imputati, da un lato poneva in luce l'incauta e improvvida manovra del T.G. che aveva finito per fare urtare il braccio meccanico, dallo stesso comandato, contro la linea elettrica, nonché la violazione degli obblighi di garanzia da parte del F.M., che era il soggetto preposto alla direzione e alla vigilanza dei lavori edili che prevedevano l'impiego della betoniera, il quale era tenuto a assicurare lo svolgimento dei lavori in sicurezza e a vigilare sulla correttezza delle operazioni da compiersi con il braccio telescopico, anche in mancanza di un rapporto lavorativo diretto di sovra ordinazione rispetto al T.G..
4. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa di entrambi gli imputati.
4.1 T.G. con un primo motivo di ricorso deduceva la sopravvenuta causa di estinzione del reato per prescrizione, maturata nelle more del deposito della sentenza di secondo grado.
4.2 Con un secondo motivo di ricorso deduceva inosservanza della legge penale e difetto di motivazione in punto all'asserito contatto del braccio meccanico della betoniera con la linea elettrica e con un terzo motivo denunciava violazione di legge in punto di riconosciuto rapporto di causalità tra condotta ed evento a fronte di un comportamento assolutamente abnorme e imprevedibile del lavoratore infortunato, il quale aveva afferrato il terminale del braccio meccanico con una mano e si era aggrappato alla ringhiera metallica con l'altro provocando, del tutto autonomamente l'effetto Joule.
5. F.M. a sua volta proponeva un duplice motivo di ricorso; con un primo motivo prospettava violazione di legge in relazione alla riconosciuta violazione degli obblighi di protezione sullo stesso gravanti, assumendo di avere fornito indicazioni e manifestato disappunto alla utilizzazione del braccio telescopico, piuttosto che della benna attaccata alla betoniera come richiesto. Con separata articolazione deduceva altresì difetto motivazionale sul punto, in quanto assumeva di essersi attivato per ammonire l'incauto manovratore, e pertanto il giudice di appello non aveva adeguatamente isolato il comportamento che doveva essere tenuto.
 

 

Diritto

 


1. In primo luogo va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 15 Novembre 2014 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato di un ulteriore anno e mezzo in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti. Alla suddetta scadenza deve essere sommato l'ulteriore termine di mesi 14 e giorni 27 in ragione dei periodi di sospensione del dibattimento in primo grado che hanno condotto alla sospensione del termine prescrizionale per analogo spazio temporale. Il termine pertanto risulta scaduto il giorno 12 Febbraio 2016.
2. Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze dei ricorrenti risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, anche se infondate in punto di diritto.
3. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della : impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 7.12.2016.