Categoria: Cassazione penale
Visite: 8143

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2017, n. 32151 - Omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro e
sequestro conservativo dei beni. Necessario tenere conto delle somme corrisposte dall'Inail agli eredi



E' indubbio che ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1124/1965 debba tenersi conto, ai fini del risarcimento, delle somme corrisposte dall'INAIL a favore degli eredi, con la conseguenza che il Tribunale non ha considerato, nella valutazione del periculum, tale fondamentale aspetto, che era stato tempestivamente sollevato dalla difesa dei ricorrenti e che può avere diretta incidenza sul quantum risarcibile e quindi sulla valutazione della effettiva insufficienza del patrimonio del debitore per l'adempimento delle obbligazioni.


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 13/04/2017

 

 

 

Fatto

 

1. S.F. e P.F. propongono ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cosenza del 29.12.2016 che ha rigettato l'istanza diretta ad ottenere l'annullamento del sequestro conservativo disposto dal GIP del Tribunale di Castrovillari sui beni dei ricorrenti, fino alla concorrenza di un importo di € 2.000.000, con riferimento al reato di cui all'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo di un lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro).
2. Nel ricorso si articolano due motivi:
I) Violazione di legge in relazione all'art. 316 cod. proc. pen. in ordine al periculum in mora.
Lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, senza dare conto di un comportamento finalistico del debitore diretto a sottrarre i beni.
II) Omessa motivazione in ordine a specifiche censure espresse nel ricorso ex art. 318 cod. proc. pen., con violazione degli artt. 316 e 125 cod. proc. pen.
Deduce che l'ordinanza impugnata si fonda esclusivamente sul numero delle parti civili (quattro) e sull'entità della pretesa risarcitoria (€ 2.000.000), elidendo il principio espresso dalla Suprema Corte che ne impone la comparazione con la capacità patrimoniale del debitore e senza nemmeno tenere conto delle indennità già corrisposte dall'Inail (che nella comunicazione allegata all'udienza del 29.12.2016 comunica di aver corrisposto agli eredi le prestazioni previdenziali previste dalla legge), i cui importi vanno certamente sottratti a quanto richiesto dalle parti civili e la cui questione aveva formato oggetto di specifica doglianza, di cui il Tribunale non ha dato nessun conto in motivazione.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente all'omessa valutazione della incidenza della rendita Inail.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
E' stato ormai chiarito dalle Sezioni Unite che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 26111801). Nella sostanza il periculum può essere ravvisato sia in elementi oggettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia in elementi soggettivi rappresentati dal comportamento del debitore: i due elementi possono rilevare autonomamente, come chiaramente espresso dalla formula disgiuntiva contenuta nell'art. 316 cod. proc. pen. («manchino o si disperdano le garanzie...»).
Nel caso in disamina il Tribunale non fa riferimento a condotte del debitore finalizzate alla dispersione del patrimonio, ma giustifica correttamente il sequestro, quanto alla incapienza patrimoniale, facendo riferimento essenzialmente all'elevato ammontare della pretesa risarcitoria avanzata dalle quattro parti civili costituite nel processo (per un importo complessivo pari a € 2.000.000,00), a fronte di una situazione economico patrimoniale dei ricorrenti parzialmente capiente ma di cui non si ha esatta contezza.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.
Il Tribunale del riesame, nel valutare l'incapienza patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, ha ritenuto quest'ultimo determinabile nella somma di € 2.000.000,00, senza però in alcun modo tenere conto delle indennità corrisposte dall'INAIL, che nella comunicazione datata 4.4.2016 (prodotta all'udienza camerale di riesame) dà conto di aver corrisposto agli eredi del lavoratore deceduto le prestazioni previdenziali previste dalla legge.
Secondo la giurisprudenza civile della Suprema Corte la detrazione, in sede di liquidazione del danno dovuto ai congiunti della vittima di un infortunio sul lavoro colposo, del valore della rendita corrisposta dall'I.N.A.I.L., deve avvenire, per non tradursi in un ristoro parziale o al contrario in un ingiustificato arricchimento, sulla base del confronto di termini omogenei, quali, da un parte, l'ammontare del danno determinato alla data in cui si è verificato e, dall'altra, il valore capitalizzato alla stessa data della rendita; con la conseguenza che rivalutazione ed interessi legali vanno applicati, da tale data al saldo, sulla sola differenza eventualmente risultante a favore dei danneggiati (Sez. L, Sentenza n. 7694 del 21/08/1996, Rv. 499287).
E' indubbio che ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1124/1965 debba tenersi conto, ai fini del risarcimento, delle somme corrisposte dall'INAIL a favore degli eredi, con la conseguenza che il Tribunale non ha considerato, nella valutazione del periculum, tale fondamentale aspetto, che era stato tempestivamente sollevato dalla difesa dei ricorrenti e che può avere diretta incidenza sul quantum risarcibile e quindi sulla valutazione della effettiva insufficienza del patrimonio del debitore per l'adempimento delle obbligazioni.
3. Si impone, pertanto, con riferimento a tale ultimo profilo, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Cosenza per nuovo esame sul punto.
 

 

P.Q.M.

 



Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza. Così deciso il 13 aprile 2017