Cassazione Penale, Sez. 4, 05 luglio 2017, n. 32638 - Installazione di un impianto di condizionamento senza adeguate attrezzature di sicurezza. Lavori in quota e responsabilità del datore di lavoro


 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 07/06/2017

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, appellata dagli imputati DC.L. e P.E., ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato sub B) della rubrica [art. 81 cpv. cod.pen. e art. 87 n. 1, in rel. all'art. 71 co. 1 correlato con l'art. 80 co.l d.lgs. 81/08] e rideterminato la pena per il restante reato di cui agli artt. 110, 590 co. 3 cod.pen., in rei. all'art. 71 co. 1, d.lgs. 81/08, perché, in concorso tra loro, nella qualità di legali rappresentanti della società DCP impiantistica S.r.l., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché inosservanza delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro, non avendo messo a disposizione del lavoratore G.G. attrezzatura adeguata al lavoro da svolgere, cagionavano al predetto lesioni personali, dalle quali derivava una malattia superiore ai quaranta giorni e, precisamente, un trauma cranico con FSA ed ematoma subdurale acuto. I fatti accadevano allorché il G.G., intento a lavorare su una scala telescopica trasformabile e ad un'altezza di circa tre metri da terra, in un cantiere della ditta citata, per effettuare due fori nel muro, necessari all'installazione di un impianto di condizionamento, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo urtando la testa.
2. Gli imputati hanno proposto ricorsi personali, con atti di analogo contenuto, formulando tre motivi.
Con il primo, hanno dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento al nesso causale ed, in particolare, alla ritenuta insussistenza di fattori aventi una assorbente efficacia eziologica, idonei a spiegare il trauma cranico riscontrato e coerenti con la diagnosi d'ingresso della p.o. presso il pronto soccorso ("trauma cranico con ESA ed ematoma subdurale acuto", "presenza di focolai lacero- contusivi ed ematoma extrassiale"), non essendovi stati testimoni oculari della caduta che ben potrebbe essere ricondotta ad improvviso malore del G.G..
Con il secondo, hanno dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza dei presidi forniti, rilevando l'erroneità della conclusione secondo cui il lavoratore sarebbe stato intento allo svolgimento di lavori in quota e proponendo una diversa interpretazione della normativa rinvenibile negli artt.105 e ss. del d.lgs. 81/08, con specifico riferimento alla individuazione del punto in cui si trovano i piedi del lavoratore e non il lavoratore.
Con il terzo motivo, infine, hanno dedotto vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente affidato ad un mero rinvio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Questa in sintesi la vicenda, per come ricostruita nella sentenza impugnata. Il giudice d'appello ha ritenuto accertato che il G.G., dipendente della società DCP impiantistica di cui gli appellanti sono legali rappresentanti, ha riportato le lesioni in contestazione in occasione di un incidente sul lavoro, mentre era intento cioè ad operazioni inerenti il montaggio di un impianto di condizionamento d'aria all'esterno di un negozio.
La responsabilità degli imputati è stata riconosciuta sul rilievo del mancato rispetto dell'obbligo di dotazione dei lavoratori di attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, essendo il G.G. caduto dalla scaletta sulla quale era salito per effettuare l'indicata attività, presidio che non garantiva un piano d'appoggio stabile, ritenuto il nesso di causalità tra l'omissione addebitata e le lesioni riportate dal lavoratore.
Quanto a quest'ultimo, secondo la Corte territoriale la tesi del malore improvviso interruttivo della sequenza causale, asserita sulla scorta della diagnosi di dimissione del lavoratore, delle indicazioni ricevute dai Carabinieri intervenuti poco dopo i fatti (ai quali sarebbe stato riferito che il predetto era stato colto da malore), delle dichiarazioni di DG.E., committente dei lavori (che aveva rilevato che il G.G. giaceva a terra supino, aveva fuoriuscita di sangue dalla nuca, era in stato di incoscienza e aveva avuto una incontinenza urinaria) e dei rilievi riferiti dal P.E. (presenza di sangue dietro un orecchio e perdita di urina), non aveva ricevuto alcuna conferma.
In particolare, quel giudice ha ritenuto non dubitabile che la p.o. battè la testa a seguito della caduta (come confermato dalla fuoriuscita di sangue osservata sia dal P.E. che dal DG.E. e dalla documentazione clinica, attestante univocamente che le lesioni furono conseguenza del trauma cranico), ancorché la diagnosi di ingresso al servizio di pronto soccorso del presidio ospedaliero recasse l'indicazione di trauma cranico con ESA ed ematoma subdurale, acuto. Infatti, tutti i referti delle numerose T.A.C. effettuate nel giorno stesso dell'infortunio presso l'Ospedale del capoluogo campano, ove la p.o. fu immediatamente trasferita, avevano mostrato la presenza di focolai lacero contusivi e di un ematoma extrassiale (dati perfettamente compatibili con la natura traumatica dell'evento e non riferibili alla rottura di un aneurisma), altresì rilevando che, pur mancando in atti la diagnosi di dimissione, era però emerso dall'attestato rilasciato dalla struttura di riabilitazione ove il G.G. fu ricoverato nel mese di settembre, che all'ingresso la diagnosi era stata quella di "Emiparesi sx. Esiti di pregresso trauma cranico con ematoma subdurale trattato chirurgicamente".
Proprio alla luce di tale dato documentale, la Corte territoriale ha pertanto ritenuto mera, quanto infondata, congettura che l'emorragia riscontrata fosse esito della spontanea rottura di un aneurisma endocranico e che la stessa abbia preceduto la caduta inducendo un stato di incoscienza, non potendosi attribuire dirimente rilievo al termine "malore" utilizzato dai carabinieri o dal figlio della vittima, atteso che nessuno fu presente alla caduta del G.G. per attestare che vi fu dapprima un malore spontaneo e poi la perdita di equilibrio; né poteva farsi affidamento alle impressioni soggettive del committente dei lavori, circa il riconoscimento di sintomi da ictus o infarto; o ancora assegnarsi specifico rilievo al dato dell'incontinenza rilevata dalle persone accorse, trattandosi di conseguenza della perdita di coscienza, priva di riflessi specifici sulla causa da cui era originata.
Infine, la Corte di merito richiama un ulteriore dato documentale, costituito dalla denuncia all'INAIL sottoscritta dallo stesso DC.L., nella quale era stata indicata la "probabile perdita di equilibrio", quale causa dell'Infortunio.
Quanto alla seconda doglianza formulata dalla difesa nella fase di merito [secondo cui non poteva, nel caso in esame, evocarsi l'area di rischio salvaguardata dalle norme sull'esecuzione di lavori in quota (avuto riguardo all'altezza totale del muro e dei fori, alla statura del lavoratore e alle caratteristiche della scala utilizzata), la Corte d'appello ha ritenuto condivisibile la valutazione del primo giudice in ordine all'inadeguatezza dei presidi di cui il lavoratore era munito in relazione all'attività specifica, da svolgersi non su un piano stabile e ad un'altezza che, pur non elevata, era complessivamente superiore al limite di metri due e presentava, quindi, i profili di rischio specifici, non mancando di rilevare che il dato dell'altezza non sarebbe stato in ogni caso esaustivo, atteso che il lavoratore - sia che effettuasse dei fori nel muro, sia che fosse intento al passaggio dei tubi dell'impianto, come sembrava emergere dalle acquisizione processuali - stava svolgendo mansioni in altezza, condizione cui era connessa una elevata mobilità con proiezione del corpo verso l'esterno e che avrebbe richiesto una maggiore attenzione per l'eventualità non improbabile di una perdita di equilibrio, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorrendo che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087 cod. civ., che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Alla luce di tali principi, quel giudice ha pertanto condiviso il rilievo formulato dall'ispettore del lavoro e dal giudice di primo grado, secondo cui l'utilizzo di un cavalletto o di un ponteggio, quali previsti dagli artt. 122 e seguenti del d.lgs. 81/2008, avrebbe costituito presidio più idoneo, consentendo al lavoratore un piano di appoggio più ampio e stabile, la possibilità di movimenti più estesi, e il sussidio di un parapetto, richiamata la previsione dell'art.27 del d.P.R. n. 547 del 1955 in tema di parapetti, trasfusa nel T.U. di cui al d.lgs. 81/08, norma di carattere generale, il cui ambito di applicazione non è limitato ai cantieri edili, ma si estende a tutte le ipotesi di attività lavorativa svolta ad un'altezza superiore ad un metro e mezzo.
La Corte, infine, ha fatto riferimento all'apporto dichiarativo del figlio dell'infortunato (che aveva riferito di aver visto la scala riversa a terra accanto al corpo del padre), per rilevare che la scala a pioli utilizzata non era ancorata, che non erano stati forniti, alla stregua dell'indicata normativa, punti di appoggio o di presa sicuri che il datore di lavoro deve predisporre affinché il lavoratore possa farne uso in qualsiasi momento, che non era prevista la presenza di altro lavoratore che potesse assicurare maggior equilibrio alla scaletta o avvedersi di una perdita di equilibrio del lavoratore intento ad eseguire le mansioni affidategli, non mancando di sottolineare altresì, nonostante l'ispettore S. avesse riferito della completezza dei presidi di prevenzione forniti individualmente al lavoratore, che il G.G. era sprovvisto di elmetto protettivo (sul punto richiamando le dichiarazioni del DG.E.).
Alla luce di tali elementi, il giudice d'appello ha confermato la sussistenza dei contestati profili di colpa e del nesso di causalità tra gli stessi e l’evento e ritenuto del tutto superfluo ogni approfondimento sullo strumento fornito, quanto al trattamento sanzionatorio ritenendo l'insussistenza di elementi che giustificassero il riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate senza argomentazioni o rilievi, rispetto alle considerazioni del primo giudice (il quale aveva sottolineato la gravità delle conseguenze derivate dall'infortunio al lavoratore).
3. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.
Le censure articolate con i ricorsi (sostanzialmente ripropositive dei motivi del gravame illustrati nella sentenza impugnata) sono affidate a una generica censura della decisione, senza l'esposizione di rilievi di effettiva critica al ragionamento del giudice di merito che appare al contrario del tutto congruo, logico e non contraddittorio.
I ricorrenti hanno dimostrato di non essersi confrontati previamente con la motivazione della sentenza d'appello, sia per quanto riguarda la esclusione della causa interruttiva del nesso causale, rispetto alla quale si rinvengono in sentenza numerosi richiami ad elementi fattuali univocamente convergenti nel senso ritenuto dal giudice di merito, sia per quanto riguarda l'esistenza dell'area di rischio protetta dagli arti. 105 e ss. del d.lgs. 81/08.
La tesi sostenuta a difesa, come opportunamente e correttamente rilevato dalla Corte partenopea, si fonda su un ragionamento del tutto congetturale (in base al quale, in sostanza, la caduta sarebbe stata conseguenza di un malore, a sua volta dovuto alla rottura di un aneurisma), resistito però dai numerosi elementi indicati dal giudice di merito e dal principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio occorso (cfr. sez. 4 n. 38129 del 13/06/2013, Rv. 256417). La tesi difensiva, infatti, non tiene conto della natura degli obblighi di protezione incombenti sul soggetto che ricopre la relativa posizione di garanzia (in questo caso quella del datore di lavoro), da individuarsi in ragione dell'area di rischio considerata, quella cioè del verificarsi di cadute dall'alto, a prescindere dalle cause riguardanti le condizioni fisiche del soggetto protetto.
Né può essere condiviso l'assunto secondo cui i lavori cui il G.G. era addetto non sarebbero stati in quota, sulla scorta del diverso calcolo proposto in ricorso. 
Sul punto si ribadisce anche in questa sede la giurisprudenza correttamente richiamata dal giudice d'appello, secondo cui l'altezza superiore a metri due dal suolo, tale da richiedere particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (che ha di fatto sostituito l'art. 16 del d.P.R. n. 164 del 1956, ponendosi, però, in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore [cfr. sez. 4 n. 43987 del 28/02/2013, Rv. 257693 (in fattispecie in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che il calcolo dell'altezza avuto riguardo alla posizione del lavoratore comporterebbe che mai potrebbe esistere un caso di lavoro in quota superiore ai due metri <<essendo comunque necessario che l'oggetto sia a portata degli arti superiori>>); n. 741 del 24/06/1981 Ud. (dep 25/01/1982), Rv. 151780; n. 7604 del 16/04/1982, Rv. 154865; n. 5461 del 14/04/1983, Rv. 159419].
Quanto al trattamento sanzionatorio, infine, gli assunti difensivi, invero del tutto generici, sono smentiti dall'esplicito riferimento operato dal giudice d'appello alla mancata articolazione di argomenti o rilievi atti a giustificare una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio individuato dal Tribunale, definito "decisamente mite", avendo quel giudice sottolineato la gravità delle conseguenze derivate al lavoratore dall'infortunio subito.
4. Sebbene l'inammissibilità del ricorso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consenta a eventuali cause estintive del reato (nel caso di specie, la prescrizione in relazione al tempus commissi delicti), verificatasi dopo la sentenza d'appello, di operare ed impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14703/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/01/2014, Rv. 259205), non può mancarsi di rilevare che, nel caso di specie, tale evento estintivo non si è neppure verificato in concreto, avuto riguardo ai periodi di sospensione del decorso del termine di prescrizione (cfr. rinvìi delle udienze del 12 luglio 2013 e del 06/11/2013 per complessivi giorni 153 dal 12/07/2013 all'11/12/2013) e tenuto conto dei motivi dei disposti rinvìi (in entrambi i casi per adesione del difensore ad astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza).
5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche al pagamento della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 07 giugno 2017.