Tipologia: CPL
Data firma: 13 marzo 2017
Validità: dal 01.03.2017
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ragusa
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

  Norma di rinvio
Contratto collettivo provinciale di lavoro
Art. l - Malattia, Infortuni sul lavoro e Malattia Professionale
Art. 2 - Anzianità Professionale Edile
Art. 3 - Limiti Territoriali
Art. 4 - Indennità di trasporto
Art. 5 - Quota di Servizio Contrattuale e Fondo Assistenza Imprenditori Edili
Art. 6 - Mensa
Art. 7 - Prestazioni assistenziali
  Art. 8 - Ente Sfera, Scuola Edile e CPT
Art. 9 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS ed RLST
Art. 10 - Elemento Variabile della Retribuzione
Art. 11 - Bonus Premialità
Art. 12 - CIGO Apprendisti e CIGO Apprendisti Artigiani
Art. 13 - Verifica della regolarità delle Imprese
Art. 29 - Validità e durata
Art. 30 - Stampa

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato in Roma il 01.07.2014

L'anno duemiladiciasette il giorno tredici del mese di marzo in Ragusa presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della provincia di Ragusa (di seguito "Ance Ragusa") sita in Ragusa, Viale dei Platani 34/B, tra Ance Ragusa […] e Feneal-Uil Ragusa […], Filca-Cisl Ragusa […], Fillea-Cgil Ragusa […], in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 01 luglio 2014 per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), stipulato in Roma il 01.07.2014, da valere in tutto il territorio per la cui circoscrizione è stato stipulato il CCPL 17.10.2012 comprendente i Comuni di Acate, Chiaramente Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel prima citato CCNL e per i loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla natura industriale, cooperativa o artigiana delle Imprese stesse.

Norma di rinvio
Per quanto non modificata dal presente Contratto resta in vigore la disciplina dei pregressi CCPL integrativi relativamente agli Istituti da essi richiamati.

Ance Ragusa e Feneal-Filca-Fillea Ragusa sottosiglano il presente Accordo di rinnovo dell'Integrativo provinciale per i Lavoratori edili della provincia di Ragusa demandando ad altro incontro la trattazione di ulteriori e specifiche tematiche.

Contratto collettivo provinciale di lavoro
Art. 6 - Mensa

Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica della istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli operai sia corrisposta una indennità sostitutiva di mensa […]
[…]
Nei cantieri ove la mensa è già istituita l'Impresa concorre al costo del pasto […]
Nel caso dei cosiddetti "grandi cantieri", intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli artt. 88 e 113 del CCNL 01.07.2014, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l'Ance Ragusa e le OO.SS.. 

Art. 8 - Ente Sfera, Scuola Edile e CPT
L'Ente Sfera è l'Ente che gestisce, fra le altre, le prestazioni di cui al "Fondo 626/94" il cui Regolamento allegato sotto il numero "16" al CCPL 17.10.2012, viene così modificato ed integrato.
Il penultimo comma dell'articolo 11. È così sostituito:
"Ogni Impresa accreditata presso l'Ente Sfera, ai sensi dell'art. 4, ha diritto, per l'anno corrente, al numero massimo di bonus annuali, come calcolato ai sensi dei commi precedenti e fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 13, comma 2. La richiesta del contributo spettante, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, potrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in corso. Le prestazioni eventualmente non usufruite entro tale termine, potranno essere cumulate con quelle spettanti per l'anno successivo nel caso in cui l'impresa si è accreditata anche per tale anno, oppure convertite, sempre entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in corso, su richiesta dell'impresa, in prestazioni del "Fondo 626/94- AS". La conversione avverrà sulla base del rapporto: € 100 contributo DPI= n. 1 prestazione AS."

Art. 9 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS ed RLST
Resta confermata l'istituzione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale "RLST", per i cui compiti e ruoli si rinvia all'apposito Regolamento allegato al CCPL 17.10.2012 con il numero "19" con le modifiche ed integrazioni appresso indicate.
All'Art. 2 viene aggiunto il seguente ultimo comma:
"Di norma l'RLST svolge le proprie funzioni di concerto con il Tecnico dell'Ente Sfera."
Il numero 3. del comma secondo dell'Art. 3 è così modificato:
"3. corrispondere ad ogni RLST, nel caso in cui questo non sia Lavoratore dipendente di Impresa edile, un compenso occasionale a titolo di rimborso spese, mensa e trasporto pari a € 15,00 lorde per ogni visita effettuata in cantiere, escluso il trasporto che verrà garantito tramite l'utilizzo dei mezzi dell'Ente Sfera;"
Il penultimo comma dell'Art.4 è cassato.

Art. 11 - Bonus Premialità
Le Parti, coscientemente consapevoli di voler valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, confermano in via sperimentale e per tuttavia vigenza del presente Accordo il "Bonus Premialità" di cui all'Allegato 7 al CCPL 17.10.2012 con le seguenti modifiche ed integrazioni.
Il numero 2. del comma 3 del su indicato Allegato 7 è così modificato:
"2. essere in possesso di DURC regolare ed incorso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso al bonus"
Il numero 6. del comma 3 dell'Allegato 7 di cui prima è così modificato:
"6. aver denunciato e versato, nel semestre di pertinenza del bonus, per ogni mese e per ciascun operaio un numero di ore settimanali pari a 40, fatto salvo il computo delle assenze giustificate quali, malattia, ferie, permessi retribuiti, etc... nel numero massimo consentito dal vigente CCNL e come rilevabile da specifico controllo della Cassa Edile;"

Art. 13 - Verifica della regolarità delle Imprese
A far data dal 1.3.2017, ai sensi e per gli effetti della Delibera n. 2/2015 del Comitato della Bilateralità, si conviene che la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese, per cui la Cassa Edile è tenuta a controllare le denunce presentate dalle Imprese mensilmente.
Nel caso di superamento del numero massimo di ore non lavorate ma giustificate (ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, etc...), la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell'impresa interessata. Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.
In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione al SIRCE dell'irregolarità dell'impresa con indicazione del relativo debito contributivo.