Tipologia: CCPL
Data firma: 17 febbraio 2017
Validità:01.12.2016 - 30.11.2019
Parti: Ance-Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cuneo
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Mercato del lavoro - Formazione professionale - Lavoratori extracomunitari - Orientamento e promozione del settore
Art. 2 - Lavoro irregolare
Art. 3 - Formazione per la sicurezza
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Indennità sostitutiva di mensa
  Art. 7 - Indennità di trasferta
Art. 8 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 9 - Indennità per lavori disagiati
Art. 10 - Osservatorio
Art. 11 - Diffusione del testo contrattuale
Art. 12 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro edilizia ed affini

In data 17 febbraio 2017, tra l'Ance Cuneo […], assistita da Confindustria Cuneo […] e la Feneal/Uil […], la Filca/Cisl […], la Fillea/Cgil […], si è sottoscritto il contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali della provincia di Cuneo che rinnova il precedente per i contenuti sotto elencati.

Premessa
Il settore delle costruzioni ha risentito più di altri della grave crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni, determinando una forte riduzione delle commesse, con la conseguente chiusura di numerose aziende anche storiche del territorio, con un impatto pesantissimo sull'occupazione e sulla massa salari.
I vincoli di bilancio e il patto di stabilità hanno contribuito ad aggravare tale situazione sopra esposta.
Il comparto si contraddistingue per una forte concorrenzialità in troppi casi basata sulla violazione delle norme, che pone in seria difficoltà le imprese che operano correttamente.
Occorre poi considerare che le banche tendono a ridurre fortemente la concessione dei crediti e si registrano normalmente notevoli ritardi dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, le recenti modifiche sulla normativa inerente agli ammortizzatori sociali hanno reso il ricorso agli stessi più oneroso, determinando di conseguenza un loro minor utilizzo.
Ciò ha determinato un notevole impatto negativo sull'occupazione, con un impoverimento dell'economia territoriale.
In tale contesto, le Parti ribadiscono l'importanza fondamentale della contrattazione territoriale, come strumento di rilancio del settore. In quest'ambito. Le Parti condividono di continuare la fase di razionalizzazione, necessaria per la messa in sicurezza del sistema, garantendo/|tutte le prestazioni ai lavoratori del settore e di proseguire un confronto su tali problematiche con particolare riferimento al territorio.

Art. 1 - Mercato del lavoro - Formazione professionale - Lavoratori extracomunitari - Orientamento e promozione del settore
Promozione del settore
Avendo rappresentato uno tra i settori provinciali di maggiore rilievo dal punto di vista delle dinamiche economiche, l'edilizia non riesce ancora oggi a rinnovare la propria immagine nei corretti termini culturali, sociali ed occupazionali.
Sono sempre meno numerosi i giovani che si inseriscono nel settore dell'edilizia, condizionati anche da un'attività di orientamento scolastico, che non coglie appieno il "valore" dei mestieri in generale e dell'edilizia in particolare.
Nell'ottica condivisa di rivitalizzare l'edilizia e, nell'ambito di una più ampia operazione di recupero culturale, professionale, di integrazione sociale ed incentivazione occupazionale, le Parti convengono di dare vita ad ulteriori azioni comuni mirate ad una forte e corretta promozione del settore ed alle sue trasformazioni con particolare riferimento alle nuove tecnologie, alla bioedilizia, all'utilizzo di materiali ecosostenibili, al risparmio energetico e alla messa in sicurezza del territorio.
Mercato del lavoro e formazione professionale
Le Parti, nel confermare l'intento di operare nell'ambito del mercato del lavoro per offrire al settore edile uno strumento utile ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta, concordano di incentivare l'attività volta alla realizzazione di un sistema integrato tra formazione e mercato de! lavoro.
In questo quadro vanno rafforzati, ulteriormente valorizzati e qualificati gli strumenti individuati dalla contrattazione nazionale e già sperimentati dagli Enti Bilaterali.
A tal fine, le Parti delineano, in sede di stipula del presente contratto integrativo di lavoro, un percorso da attuare nell'ambito della vigenza del contratto stesso così articolato:
1. Verifica degli strumenti definiti nelle precedenti intese al fine di individuare le criticità che non ne hanno permesso, ad oggi, la migliore fruizione. In tale contesto si procederà al monitoraggio delle procedure e degli strumenti operativi inerenti la banca dati dei lavoratori disponibili, al fine di evidenziare le esperienze professionali/scolastiche degli stessi.
In tale ambito si ridefiniranno altresì le competenze demandate agli Enti (Cassa Edile - Ente Scuola), nonché le relative risorse destinate.
L'Ente Scuola definirà, per i lavoratori disoccupati e/o temporaneamente inoccupati, un percorso formativo di 60 ore progettato e gestito dall'Ente stesso, modulato in modo tale da fornire ai lavoratori una preparazione di "primo inserimento" nel settore, utile alla collocazione o ricollocazione lavorativa. In tale contesto si ricercheranno anche risorse pubbliche e si utilizzerà lo strumento del tirocinio. Ai disoccupati che frequenteranno integralmente il corso verrà proposto un percorso privilegiato finalizzato all'occupazione presso imprese del settore ed una borsa Lavoro, a carico dell'Ente Scuola, di 250 euro a fine corso, a fronte di valutazione positiva espressa dall'Ente Scuola stessa.
2. le Parti, tramite l'Ente Scuola Edile concordano:
a) di promuovere, in collaborazione con le scuole medie inferiori, attività di orientamento finalizzata al settore delle costruzioni, prevedendo un collegamento tra lo stesso e le attività scolastiche e proponendo momenti di attività presso i laboratori attrezzati dall'Ente;
b) di realizzare attività formative integrate con la Scuola Secondaria Superiore, in particolare con gli Istituti per Geometri ed i Periti Industriali:
o creando moduli di formazione professionale da proporre a titolo integrativo/aggiuntivo nell'ambito della frequenza ordinaria del biennio;
o contribuendo a prevenire e contenere la dispersione scolastica, rimotivando ed indirizzando i giovani verso un percorso formativo nel terzo anno, gestito direttamente dalla Scuola Edile avente come obiettivo finale, il conseguimento di una Professionalità di Operatore Edile;
o promuovendo, in collaborazione con gli Istituti per Geometri, attività di formazione in alternanza scuola-lavoro ed in tirocinio di formazione ed orientamento, al fine di contribuire al contenimento del divario oggi esistente tra le competenze professionali richieste dalle imprese rispetto a quelle conseguite dagli studenti nei percorsi scolastici;
c) di determinare una forte connessione tra le competenze acquisite dal singolo allievo, certificate nel libretto formativo ed il suo curriculum professionale, al fine di realizzare progetti individuali di formazione continua che lo possano sostenere nella propria progressione di carriera;
d) di realizzare un sistema di confronto con il mondo dell'istruzione, l'Università ed i Centri di ricerca, al fine di costruire poli formativi integrati collegati al settore edile.
Lavoratori stranieri
Le Parti, considerata la presenza rilevante di lavoratori stranieri, convengono sull'opportunità di individuare specifiche politiche di integrazione al fine di facilitare l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale. In tale contesto tramite l'Ente Scuola si predisporrà:
o corsi di prima alfabetizzazione per lavoratori occupati in edilizia o disoccupati rientranti nel percorso di cui al punto 1 del paragrafo mercato del lavoro e formazione professionale;
o corsi di specifica formazione sulla sicurezza, avvalendosi anche di materiale didattico multilingue.
In tale contesto le Parti si adopereranno presso gli Enti pubblici preposti al fine di sostenere opportune politiche di accoglienza sul territorio con particolare riferimento alle problematiche inerenti i problemi del lavoro e dell'abitazione.
Fabbisogni formativi
Le Parti ritengono che un'attenta politica del mercato del lavoro non possa prescindere da un'approfondita conoscenza dei fabbisogni formativi e professionali del settore.
Pertanto si conviene di implementare ulteriormente le precedenti indagini sui fabbisogni formativi svolte tramite l'Ente Scuola. In tale contesto saranno anche analizzati i dati riferiti al personale che abbandonerà il settore per raggiunti limiti di età nel prossimo triennio e anelli fuoriusciti, utilizzando anche le ulteriori informazioni rese disponibili presso i nostri Enti.

Art. 2 - Lavoro irregolare
Il lavoro irregolare pregiudica le condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori compromettendo la crescita strutturale delle imprese regolari e la corretta concorrenza tra le stesse.
In coerenza con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti riaffermano il loro impegno a contrastare tale fenomeno nella nostra Provincia.
Le Parti ritengono Inoltre opportuno operare congiuntamente al fine di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che operano nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative attraverso un'azione comune verso le amministrazioni pubbliche locali, affinché tra i criteri di gara per l'aggiudicazione degli appalti vengano considerati anche i requisiti qualitativi delle imprese per la realizzazione delle opere oggetto d'appalto.
Le Parti convengono altresì sulla necessità di un intervento legislativo affinché venga Introdotta una norma che stabilisca i requisiti essenziali per intraprendere l'attività di imprenditore edile. A tal fine verranno interessate le Associazioni Nazionali di categoria.

Art. 3 - Formazione per la sicurezza
Le Parti confermano la comune volontà di continuare ad investire fortemente sull' informazione, la formazione e l'addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni. A tal proposito considerano prioritario dare continuità al lavoro svolto finora, potenziando e sostenendo le attività in materia di salute e sicurezza del lavoro, volte a diminuire i fattori di rischio connessi alle peculiari caratteristiche delle attività edili.
Nel merito intendono privilegiare i seguenti aspetti:
Formazione sulla sicurezza per i lavoratori privi di esperienza
• Le Parti convengono sull'importanza di una corretta informazione-formazione sui rischi inerenti l'attività lavorativa svolta soprattutto nei confronti del personale che accede per la prima volta nel settore edile. In tale contesto l'Ente Scuola mette a disposizione delle aziende e dei lavoratori il modulo formativo di 16 ore previsto dal CCNL in vigore dal 1° gennaio 2009. Al fine di procedere ad una più efficace informazione sull'organizzazione dei corsi nei confronti delle aziende che assumeranno lavoratori senza esperienza nel settore, la Cassa Edile segnalerà all'Ente Scuola i nominativi dei lavoratori iscritti per la prima volta nei propri archivi e la ragione sociale delle relative aziende. L'Ente Scuola provvederà ad inviare a queste ultime specifica informativa relativa al servizio offerto, con il relativo calendario corsi.
Formazione per lavoratori soggetti al rischio di caduta dall'alto
• Tenendo conto che uno dei principali fattori di rischio nei cantieri è costituito dalle cadute dall'alto, si ritiene fondamentale rafforzare le attività di informazione, formazione ed addestramento nei confronti delle imprese e dei lavoratori che operano nel settore, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico) con riferimento:
1) al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi relativo all'utilizzo delle attrezzature di lavoro;
2) ai sistemi di Ancoraggio ed Anticaduta, linee vita e punti fissi per coperture;
3) all'uso dei DPI
Infine dovrà essere prestata particolare attenzione alle attività formative di carattere tecnico-pratico, finalizzate a fornire agli operatori le nozioni indispensabili per la comprensione e l'attuazione del Piano Operativo di Sicurezza e del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio (PIMUS), atto a determinare un livello di conoscenza ed approfondimento ottimale per svolgere in sicurezza le varie operazioni, con riguardo alle misure di prevenzione, sia collettive che individuali dei rischi propri del cantiere edile.
Obiettivo condiviso dalle Parti è quello di offrire al settore, tramite l'Ente Scuola, corsi di formazione con contenuti specifici ed omogenei, sia teorici che pratici, concordati nei dettagli operativi e pienamente rispondenti alle linee guida approvate in sede di Consulta permanente Stato-Regioni e recepite dalla Regione Piemonte.

Art. 4 - Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è quello stabilito dal vigente CCNL.
Nei territori considerati montani, in base alle normative di legge vigenti, l'orario contrattuale di lavoro resta fissato, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, in 45 ore settimanali.
Resta inteso che l'aumento di 5 ore settimanali nei 4 mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari.

Art. 9 - Indennità per lavori disagiati
1. Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità per lavori in alta montagna è così quantificata:
• Lavori eseguiti oltre i 1.300 metri e sino ai 1.800 metri: 15%
• Lavori eseguiti oltre i 1.800 metri 30%
La percentuale di cui al presente articolo va conteggiata sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che non siano costretti a percorrere oltre due km per recarsi dalla loro abituale abitazione al luogo di lavoro.
2. Indennità per lavori in galleria
L'indennità per lavori in galleria è così quantificata:
• Per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico di materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà al disagio: 46%;
• Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie: al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%
• Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

Art. 10 - Osservatorio
Le Parti concordano di istituire un "Osservatorio sull'andamento del settore delle costruzioni" il cui compito riguarda:
• Iniziative congiunte nei confronti della Pubblica Amministrazione
• Agevolazione per l'accesso al credito bancario
• Mercato del lavoro