Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2017, n. 33749 - Infortunio con una macchina stampatrice. Vizio logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata: assenza di una adeguata e puntuale ricostruzione dei fatti e delle cause del malfunzionamento


Coglie nel segno la doglianza del ricorrente in ordine alla evidenziata carenza, nella motivazione della sentenza impugnata, di una adeguata e puntuale ricostruzione dei fatti e delle cause che hanno determinato la rottura del dispositivo di sicurezza della macchina stampatrice, con conseguente vizio logico-giuridico dell'iter argomentativo a supporto della ritenuta sussistenza del nesso eziologico in relazione alla condotta omissiva addebitata alla prevenuta.


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 04/05/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza del 16.11.2016 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza assolutoria - emessa in sede di rito abbreviato - del Tribunale di Sondrio, ha dichiarato M.G.G. responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto il 19.4.2012 in danno di A.R., dipendente della S.p.A. G. Ondulati, le cui modalità venivano accertate come segue.
A.R. stava lavorando insieme al collega G.A. sulla macchina stampatrice Masterflex 203 per la preparazione della postazione di stampa n. 4. I due lavoratori operavano su lati diversi della macchina, contemporaneamente ma senza vedersi. A.R. posizionava sul macchinario un nuovo rullo di inchiostro e vi appoggiava la mano per farlo girare; nel mentre il suo collega azionava il comando a pedale del rullo portacliché, che si metteva in moto nonostante la barriera di protezione sul lato del A.R. fosse sollevata. La rotazione del rullo portacliché trascinava e schiacciava la mano sinistra del lavoratore, provocandogli lesioni gravi.
Veniva accertato che ciò era avvenuto a causa del mancato funzionamento del microinterruttore di blocco che avrebbe dovuto arrestare la macchina in presenza - come nel caso - di apertura della calatoia di riparo, determinato dalla rottura di una linguetta di ferro che collegava il meccanismo della calatoia di riparo al microinterruttore: la linguetta si era dissaldata, restando spezzata e inoperativa nel corpo macchina.
2. A giudizio della Corte di appello le lesioni in danno del lavoratore sono riconducibili, causalmente e colposamente, all'imputata quale datore di lavoro, in relazione alla omessa regolare manutenzione e controllo dei dispositivi di sicurezza della macchina stampatrice, con particolare riguardo a quelli della postazione n. 4 dove si trovava l'infortunato al momento dell'incidente.
3. Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione la M.G.G., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
I) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione dell'adempimento degli obblighi gravanti sull'imputata, con particolare riguardo all'obbligo di effettuare periodiche manutenzioni delle attrezzature di lavoro.
Deduce che il giudizio della Corte di merito è frutto di una apodittica ed incompleta valutazione del compendio probatorio acquisito agli atti, in quanto fondata esclusivamente sulla scarna e carente informativa trasmessa dai tecnici del servizio ASL, senza prendere in considerazione la copiosa documentazione prodotta dalla difesa, attestante che la macchina era sempre stata oggetto della dovuta manutenzione.
Deduce che l'accertamento dei tecnici ASL si è risolto in un mero sopralluogo al quale è seguita un'affermazione di «pessima manutenzione" in assenza di rilievi tecnici e di prove sul macchinario.
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione della condotta di omessa manutenzione quale causa dell'evento lesivo.
Deduce che le considerazioni sul punto della Corte territoriale - secondo cui l'evento lesivo sarebbe riconducibile ad un vizio di manutenzione - sono del tutto generiche e prive di un riscontro oggettivo, poiché contrastanti con le risultanze delle prove acquisite e basate sul mero rapporto redatto dai tecnici ASL.
Rileva che il teste M., RSPP della società, ha dichiarato come la causa del mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza fosse da ricondursi alla improvvisa rottura di una linguetta metallica di collegamento che non poteva essere prevista dall'utilizzatore, malgrado la scrupolosa e documentata gestione delle attività manutentive.
III) Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla valutazione della posizione di garanzia, degli obblighi gravanti sull'imputata e dell'elemento soggettivo del reato.
Deduce che la M.G.G. siede al vertice di un'azienda con più di 100 dipendenti e che la stessa si occupa principalmente dell'amministrazione, mentre tutte le attività inerenti la sicurezza e la manutenzione sono assegnate alla competenza delle varie funzioni aziendali sulla base del sistema di gestione della sicurezza certificato secondo lo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007. L'adozione di tale sistema di gestione della sicurezza costituisce presupposto per ritenere il modello organizzativo aziendale conforme e adeguato in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (art 30, dlgs 81/2008), anche con riferimento al rispetto degli standard di manutenzione relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro.
 

 

Diritto

 


1. I motivi dedotti in ricorso sono fondati nei termini di seguito illustrati.
2. Coglie nel segno la doglianza del ricorrente in ordine alla evidenziata carenza, nella motivazione della sentenza impugnata, di una adeguata e puntuale ricostruzione dei fatti e delle cause che hanno determinato la rottura del dispositivo di sicurezza della macchina stampatrice, con conseguente vizio logico-giuridico dell'iter argomentativo a supporto della ritenuta sussistenza del nesso eziologico in relazione alla condotta omissiva addebitata alla prevenuta.
Dalla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito si evince che l'inaspettato movimento del rullo portacliché che ha determinato l'infortunio è dipeso dal mancato funzionamento di un microinterruttore che avrebbe dovuto arrestare la macchina, stante l'apertura della calatoia di riparo. Le cause di tale malfunzionamento, tuttavia, sono rimaste sostanzialmente sconosciute nel processo. E' stato solo chiarito che il microinterruttore non aveva funzionato in quanto la linguetta metallica che lo rendeva operativo si era dissaldata, spezzandosi; ma sulle cause di una simile dissaldatura nulla si evince dal provvedimento impugnato.
La sentenza di merito non vi si sofferma, dando per scontato che essa è stata una diretta conseguenza della cattiva manutenzione della macchina da parte del datore di lavoro, sulla scorta del generico rilievo degli ufficiali di polizia giudiziaria della ASL di Sondrio, secondo cui, durante la lavorazione, la macchina «presentasse i dispositivi di sicurezza non funzionanti e fosse in pessimo stato di manutenzione». La prima parte di tale asserzione è una mera constatazione di fatto (pacifico che il dispositivo di sicurezza non funzionasse), la seconda (sullo stato manutentivo della macchina) è una valutazione generica, priva di dettagli significativi, che non fornisce elementi oggettivi né in merito alle esatte condizioni della macchina, né soprattutto in merito alle specifiche cause che hanno determinato il cedimento della linguetta metallica da cui è derivata l'inoperatività del microinterruttore che avrebbe dovuto azionare il dispositivo di sicurezza.
3. Sotto questo profilo il ragionamento svolto nella sentenza impugnata risulta viziato, in quanto commette l'errore, sul piano logico/giuridico e probatorio, di dare per acquisito che il mancato funzionamento del microinterruttore sia una diretta conseguenza del cattivo stato di manutenzione della macchina. L'opinione della Corte territoriale, in sostanza, è che la rottura del dispositivo sia stata conseguenza di una scarsa cura manutentiva e dell'omissione di regolari controlli del macchinario e dei relativi congegni di sicurezza. E la conferma di una simile affermazione sarebbe costituita - sempre secondo il giudice di appello - proprio dal mancato funzionamento del dispositivo, che avrebbe invece funzionato se la macchina fosse stata adeguatamente controllata in fase di manutenzione. Nella sentenza, tuttavia, non vengono indicate evidenze oggettive idonee a corroborare una simile asserzione: tutto trova spiegazione nel segnalato "pessimo" stato di manutenzione del macchinario (manutenzione di cui peraltro non è dato conoscere l'esatta consistenza, ovvero le specifiche modalità di intervento che avrebbero consentito di mantenere in efficienza il ripetuto dispositivo di sicurezza, ad es. tramite la sua periodica pulizia o sostituzione: sul punto la sentenza tace).
Si tratta di un tipico ragionamento circolare, logicamente fallace, in cui la premessa (cattivo stato di manutenzione) deriva dalla conseguenza (rottura del dispositivo di sicurezza) e questa da quella, realizzando così un circolo vizioso in cui la dimostrazione dell'ipotesi è solo apparente. Quello che difetta, nel ragionamento della Corte di merito, è l'indicazione di indizi, di fatti specifici, di segni oggettivi desumibili dal compendio probatorio, di elementi induttivi precisi e non meramente congetturali, idonei a corroborare l'ipotesi ricostruttiva proposta. In assenza di tali elementi induttivi, che non è dato rinvenire nella sentenza impugnata, il ragionamento controfattuale sviluppato (e cioè, in sintesi: «se il datore di lavoro avesse fatto una corretta manutenzione del macchinario il dispositivo di sicurezza avrebbe funzionato e l'infortunio non si sarebbe verificato») appare sfornito di quella elevata credibilità razionale necessaria a giustificare la ritenuta sussistenza, sul piano della certezza processuale, del nesso eziologico fra l'omissione manutentiva addebitata all'imputata e l'evento lesivo. Ciò sulla scorta del noto principio secondo cui, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110301).
La mancanza di dati fattuali idonei a supportare il giudizio condizionalistico proposto dalla Corte territoriale appare evidente: dalla mera lettura della sentenza impugnata non si comprende quando, come e perché è avvenuta la rottura della linguetta metallica connessa al microinterruttore; se e quali interventi di manutenzione fossero previsti, ed ogni quanto tempo, sullo specifico dispositivo di sicurezza; in che modo tali interventi, qualora regolarmente eseguiti, avrebbero potuto impedirne la rottura; da quali elementi di fatto sia possibile escludere o affermare che la rottura della linguetta sia ascrivibile al fatto del costruttore ecc.
4. Il Giudice di appello neanche confuta adeguatamente le argomentazioni del primo Giudice, limitandosi a ritenere apodittiche le argomentazioni su cui si era fondato il primo giudizio assolutorio. Ma è lo stesso giudizio di appello a basarsi su argomentazioni prevalentemente apodittiche e congetturali: la Corte distrettuale si limita a contrapporre la propria ipotesi ricostruttiva a quella del Tribunale, senza fondarla su dati concreti idonei a corroborarla e a renderla maggiormente persuasiva rispetto all'altra. Da ciò consegue il vizio logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata, determinato anche dall'assenza in atti di un compiuto accertamento tecnico sulle caratteristiche e modalità di funzionamento della macchina stampatrice e dello specifico dispositivo di sicurezza causa dell'evento lesivo.
5. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso il 4 maggio 2017