Direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008 , recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose Testo rilevante ai fini del SEE
Gazzetta ufficiale n. L 246 del 15/09/2008 pag. 0001 - 0191

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e informazioni dettagliate sulla classificazione e l'etichettatura di ciascuna sostanza. Detto elenco deve essere aggiornato per inserirvi le sostanze nuove che sono state notificate e ulteriori sostanze esistenti e per adeguare al progresso tecnico alcune voci esistenti. Occorre inoltre sopprimere, nello stesso allegato, le voci relative a determinate sostanze. La classificazione e l'etichettatura delle sostanze contenenti benzene devono essere modificate per tenere conto del fatto che il benzene è classificato come mutageno, mentre alcune voci devono essere scisse in quanto la classificazione fisico-chimica aggiunta o riveduta non si applica più a tutte le sostanze in esse comprese.

(2) La classificazione e l'etichettatura delle sostanze elencate nella presente direttiva devono essere rivedute ogniqualvolta vengano acquisite nuove conoscenze scientifiche. A questo proposito, considerate le informazioni preliminari, parziali e non verificate da esperti indipendenti, che sono state recentemente comunicate dall'industria, occorre prestare particolare attenzione agli ulteriori risultati di studi epidemiologici sui borati di cui alla presente direttiva, tra cui lo studio in corso condotto in Cina, nonché all'esito delle discussioni in sede IARC sulla classificazione delle sostanze a base di nichel o ad eventuali nuove scoperte scientifiche o interpretazioni pertinenti dei dati utilizzati per l'elaborazione delle attuali proposte relative ai composti di nichel di cui alla presente direttiva.

(3) Occorre modificare o aggiungere alcune note nella prefazione dell'allegato I, per chiarire gli obblighi dei fabbricanti, distributori ed importatori di talune sostanze, per tenere conto del fatto che il benzene, a prescindere dagli altri effetti, è stato classificato come mutageno, e per precisare che non è necessario applicare la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato I, relative alle proprietà fisico-chimiche, quando le prove indicano che la forma specifica di una sostanza commercializzata presenta proprietà fisico-chimiche diverse. La nota 6 della prefazione dell'allegato I deve essere soppressa in quanto il disposto di questa nota non si applica più a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della direttiva 2001/60/CE della Commissione [2]. Deve essere pertanto soppresso il rimando alla nota 6 in alcune voci dell'allegato. Occorre aggiungere una nuova nota 7 nella prefazione dell'allegato I per indicare che le leghe contenenti nichel devono essere classificate, per quanto riguarda la sensibilizzazione, in base al loro tasso di rilascio anziché alla concentrazione di nichel.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 67/548/CEE è modificato come segue:

1) la prefazione è modificata come segue:

a) la nota H è sostituita dal testo di cui all'allegato 1A;

b) la nota J è sostituita dal testo di cui all'allegato 1B;

c) la nota P è sostituita dal testo di cui all'allegato 1C;

d) il testo di cui all'allegato 1D è aggiunto come nota T;

e) la nota 6 è soppressa.

f) il testo di cui all'allegato 1E è aggiunto come nota 7;

2) le voci corrispondenti a quelle elencate nell'allegato 1F sono sostituite dal testo di cui allo stesso allegato;

3) le voci di cui all'allegato 1G della presente direttiva sono inserite nello stesso ordine delle voci di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE;

4) sono soppresse le voci elencate nell'allegato 1H della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2008.

Per la Commissione

Stavros Dimas

Membro della Commissione

[1] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

[2] GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5.

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ALLEGATO 1A

"Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza concernono la/e proprietà pericolosa/e specificata/e dalla/e frase/i di rischio, in combinazione con la/e categoria/e di pericolo indicata/e. I produttori, distributori e importatori di questa sostanza devono procedere ad un'indagine per verificare i dati pertinenti ed accessibili esistenti riguardanti tutte le altre proprietà ai fini della classificazione e dell'etichettatura della sostanza. L'etichetta finale deve essere conforme ai requisiti del punto 7 dell'allegato VI della presente direttiva."

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ALLEGATO 1B

"Nota J:

La classificazione "cancerogeno" o "mutageno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (Einecs n. 200-753-7). La presente nota si applica soltanto ad alcune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio contenute nell'allegato I."

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ALLEGATO 1C

"Nota P:

La classificazione "cancerogeno" o "mutageno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (Einecs n. 200-753-7).

Se la sostanza è classificata come cancerogena o mutagena, è necessaria anche la nota E.

Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena devono almeno comparire le frasi S (2-)23-24-62.

La presente nota si applica soltanto ad alcune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nell'allegato I."

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ALLEGATO 1D

"Nota T:

Questa sostanza può essere commercializzata in una forma che non presenta le proprietà fisico-chimiche indicate dalla classificazione alla voce dell’allegato I. Se il/i risultato/i del/i metodo/i di prova indicati nell’allegato V dimostra/no che la forma specifica della sostanza immessa in commercio non possiede questa o queste proprietà, la sostanza deve essere classificata in base al/i risultato/i della o delle prove. Le informazioni utili, compreso il riferimento ai metodi di prova di cui all’allegato V, dovrebbero essere incluse nella scheda di sicurezza."

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ALLEGATO 1E

"Nota 7:

Le leghe contenenti nichel sono classificate come sensibilizzanti per la cute quando viene superato un tasso di rilascio di 0,5 μg Ni/cm2/settimana misurato secondo il metodo di prova di riferimento della norma europea EN 1811."

ALLEGATO 1F
[omissis]

ALLEGATO 1G
[omissis]

ALLEGATO 1H

All'allegato I sono soppresse le voci aventi i seguenti numeri:

607-443-00-4, 607-472-00-2 e 606-080-00-9.


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