Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2017, n. 33773 - Mortale caduta dal tetto di un fabbricato. Responsabilità del DL. Ricorso inammissibile


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 15/06/2017

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa nei confronti di M.C. in data 4/02/2014 dal Tribunale di Brindisi, che lo aveva dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di A.S., commesso in Oria il 30 agosto 2006 con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
2. Il fatto per cui è processo è stato così ricostruito nelle fasi di merito: l'imputato, quale titolare dell'impresa individuale OMC di M.C., aveva impegnato il dipendente A.S. in lavori di tinteggiatura sul solaio di copertura di un immobile ove l'impresa eseguiva lavori edili; il lavoratore non aveva alcun dispositivo di sicurezza ed era precipitato dal tetto del fabbricato, decedendo.
3. M.C. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità penale dell'imputato in ragione della sua qualità di legale rappresentante della OMC s.r.l. piuttosto che per un'azione od un'omissione riconducibili al suo operato. Il ricorrente non è mai stato legale rappresentante della OMC s.r.l. ed, in ogni caso, non vi è prova che la vittima stesse lavorando a seguito di comando del suo datore di lavoro.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile.
2. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad identiche deduzioni difensive, il ricorso è meramente reiterativo di esse. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (arti. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo genericamente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'Inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.
Giova rimarcare che nella sentenza impugnata è stato chiarito che l'erronea indicazione contenuta nel capo d'imputazione circa la qualifica dell'imputato (quale titolare di impresa individuale anziché quale rappresentante legale di società a responsabilità limitata) era stata corretta dal pubblico ministero all'udienza del 12 luglio 2011; che la prova dichiarativa aveva dimostrato che i lavori in corso presso l'edificio di proprietà S. fossero eseguiti dalle due imprese della famiglia M.; che non era contestato che l'operaio deceduto fosse dipendente dell'impresa individuale del M.C. all'epoca del fatto.
La posizione di garanzia del datore di lavoro con specifico riguardo ai dispositivi di sicurezza è stata correttamente desunta dalla regola cautelare posta dall'art.4, comma 5, lett.d) d. Lgs. 19 settembre 1994, n.626 in vigore all'epoca del fatto (ora art.18 d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15 giugno 2017