Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2017, n. 33738 - Lavoratore di un'azienda agricola travolto da un portone di 1000kg, responsabilità del DL: irrilevante che la vittima fosse proprietaria del capannone con delega illimitata per le operazioni sul conto


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 30/03/2017

 

 

 

Fatto

 


1. G.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per avere, in qualità di amministratore di un'azienda agricola e di datore di lavoro di G.S., collocato o fatto collocare nel magazzino per ricovero mezzi agricoli un portone di 1000 kg senza che fosse stata ultimata la realizzazione della guida scorrevole superiore e senza segnalare in alcun modo il pericolo, così cagionando la morte di G.S., che veniva travolto dalla porta.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il fatto risale all'anno 2007 e dunque è antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 81 del 2008, ragion per cui è incongruo giudicare i fatti in esame sulla base di tale normativa.
2.1. Il soggetto passivo aveva una delega illimitata per le operazioni sul conto corrente intestato alla società agricola ed era proprietario del magazzino in cui si è verificato l'infortunio, ragion per cui non era un dipendente ma aveva un ruolo di amministratore di fatto, pari a quello del ricorrente, in quanto entrambi esercitavano poteri gestionali.
2.3. La condotta dell'infortunato è comunque abnorme, in quanto del tutto esorbitante rispetto alle esigenze dell'attività lavorativa, atteso che egli si recò sul luogo di lavoro alle ore 23, orario in cui l'azienda era evidentemente chiusa. Non può anzi neanche parlarsi di infortunio sul lavoro, considerato che l'evento- morte si è verificato fuori dall'orario di lavoro e la vittima non stava esplicando alcuna attività lavorativa ma stava semplicemente accedendo al proprio magazzino.
2.4. Non è stato neanche accertato se fosse stata la vittima a provvedere all'installazione della porta del capannone. Non vi è nemmeno certezza che il ricorrente abbia conferito il proprio apporto alle operazioni di posizionamento della predetta porta nè è stato individuato l'esecutore materiale dei lavori.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Correttamente, infatti, la Corte d'appello ha chiarito che anche nella normativa precedente (d. P. R. 27-4-1955,n. 547; direttiva n. 92/58 CEE; artt. 30 ss legge n. 626 del 1994) esistevano previsioni analoghe a quelle del d. lgs. n. 81 del 2008, a cui ricondurre la fattispecie concreta in disamina, onde non può, in alcun modo, sostenersi che la declaratoria di responsabilità si fondi su norme non ancora entrate in vigore alla data di commissione dell'illecito.
2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. E' infatti incontroverso che il ricorrente rivestisse la qualità di rappresentante legale della impresa. La Corte d'appello ha poi evidenziato che dalla documentazione acquisita agli atti - e, in particolare, dalle dichiarazioni dell'INPS - risulta che la vittima era un lavoratore alle dipendenze dell'impresa. Non ha dunque alcun rilievo che il soggetto passivo fosse proprietario del capannone né che avesse una delega illimitata per le operazioni sul conto corrente, anche perché neanche il ricorrente assume la propria estraneità alle funzioni gestionali dell'impresa o afferma che l'effettivo amministratore di quest'ultima fosse l'infortunato. Né, d'altronde, l'espletamento, da parte di un lavoratore subordinato, di mansioni di particolare rilievo e di natura fiduciaria, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, o la proprietà, in capo a quest'ultimo, di alcuni dei beni utilizzati nel contesto dell'attività imprenditoriale, può comportare il venir meno della responsabilità, per eventuali infortuni sul lavoro, del legale rappresentante, che riveste, in quanto tale, qualità di datore di lavoro.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è privo di fondamento. La Corte d'appello ha, al riguardo, posto in luce che il comportamento della vittima, la quale si è limitata a tentare l'accesso al capannone, non può essere considerato abnorme rispetto alle mansioni conferitegli, posto che l'accesso ai luoghi è propedeutico all'espletamento di qualsiasi incombente e non può pertanto costituire condotta esorbitante dall'esercizio delle mansioni ordinariamente affidate all'interessato. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice a quo sono del tutto conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di interruzione del nesso causale, in quanto quest'ultima, nella sequenza fattuale descritta nella motivazione della sentenza impugnata, non può certamente essere ravvisata. L'operatività dell'art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv. 266786; n. 43168 del 2013, Rv. 258085). Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento, anche se, in ipotesi, negligente, di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202). Ma tale prospettazione fattuale non può certo essere ravvisata per il solo fatto che il soggetto passivo si sia recato presso il capannone in orario inconsueto (alle ore 23 ), ciò potendo dipendere da qualsivoglia esigenza operativa a carattere d'urgenza o di particolare importanza o comunque indifferibile, rientrante appieno neN'ordinaria operatività d'impresa.
4. L'ultimo motivo è inammissibile, in quanto non dedotto con i motivi di appello, con i quali si contesta esclusivamente il ruolo di subordinazione della vittima; l'abnormità della condotta di quest'ultima; la natura di infortunio sul lavoro del sinistro occorso; la mancanza di violazioni della normativa antinfortunistica, stante l'assenza di porte scorrevoli verticalmente, di saracinesche a rullo e di porte girevoli su asse centrale. Non si deduce, quindi, che non sia stato accertato se fosse stata la vittima a provvedere all'installazione della porta del capannone e che non vi sia certezza che il ricorrente abbia conferito il proprio apporto alle operazioni di posizionamento della predetta porta o che non sia stato individuato l'esecutore materiale dei lavori. Ma, anche a voler ricomprendere tali doglianze nell'ambito di quanto devoluto alla cognizione del giudice d'appello, con un'interpretazione assai lata dei motivi di gravame, sì da evitare la causa di inammissibilità di cui all'art 606, comma 3, cod. proc. pen., occorre osservare l'infondatezza delle censure in esame. Compito del titolare della posizione di garanzia è, infatti, evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497). Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161). Pertanto, nel caso di specie, quand'anche venisse accertato il posizionamento della porta, con le modalità imprudenti risultanti dalla motivazione della sentenza impugnata, da parte della stessa vittima nonché l'estraneità a tale operazione materiale del ricorrente, ciò non eliderebbe la penale responsabilità di quest'ultimo, tenuto a vigilare sull'assenza di fonti di pericolo in ambito aziendale e dunque ad inibire la collocazione del portone senza che fosse ultimata la realizzazione della guida o, quantomeno, a disporre l'apposizione di idonea segnalazione di pericolo.
5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 30 -3- 2017.