Cassazione Penale, Sez. 3, 12 luglio 2017, n. 34167 - Violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Speciale tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.


 

 

Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/11/2016

 

 

 

Fatto

 

 

 

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, con sentenza del 15 aprile 2015, ha dichiarato la penale responsabilità di V.M. in relazione ai reati di cui agli artt. 34, 36, comma 1, 37, comma 1, 96, comma 1, lettera g), e 168, comma 2, lettera d), del d.lgs n. 81 del 2008, in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, violava sotto diversi profili la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, e lo ha, pertanto, condannato, concesse in favore del medesimo le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 3.200,00 euro di ammenda, oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, assistito dal proprio legale di fiducia, deducendo, quale unico motivo di impugnazione, la violazione di legge per non avere il Tribunale dichiarati i fatti addebitati al prevenuto non punibili in ragione della loro speciale tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
 

 

Diritto

 


Il ricorso proposto è, in ragione di diversi motivi, inammissibile.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che, essendo stata pronunziata la sentenza impugnata in data 15 aprile 2015, quando cioè la novella con la quale il codice penale è stato arricchito della previsione di cui all'art. 131-bis già era pienamente in vigore, sarebbe stato onere dell'attuale ricorrente, quanto meno in sede di conclusioni in esito al dibattimento di fronte al giudice del merito, chiedere la applicazione della particolare causa di non punibilità di cui alla norma ora citata.
Come, infatti, questa Corte ha in più occasioni rilevato, la questione dell'applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo di legge era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Corte di cassazione, Sezione III penale, 17 ottobre 2016, n. 43838; idem Sezione VI penale, 16 maggio 2016, n. 20270).
Da quanto emerge senza possibilità di dubbio dall'esame dei verbali della udienza tenutasi in data 15 aprile 2015 di fronte al Tribunale di Salerno, il ricorrente non ebbe la accortezza di richiedere già in detta sede la applicazione della norma in questione, sicché la sua richiesta, formulata solamente ora quale censura alla sentenza impugnata, è intempestiva ed inammissibile.
Va, peraltro, osservato che la richiesta sarebbe stata, comunque, manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte; infatti, in più circostanze questo giudice ha avuto il modo di precisare e ribadire la incompatibilità fra la applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la contestazione di reati fra loro affasciati dal vincolo della continuazione; è stato, infatti, osservato come la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale" (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 ottobre 2015, n. 43816).
Anche il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza ovvero la inammissibilità dei motivi posti a suo fondamento, e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016