Tipologia: Accordo di modifiche TU rappresentanza
Data firma: 4 luglio 2017
Parti: Confindustria e Cgil Cisl e Uil
Settori: Industria
Fonte: cisl.it


Accordo di modifiche al TU rappresentanza 10 gennaio 2014

Addì, 4 luglio 2017, tra Confindustria e Cgil Cisl e Uil

Premesso
che il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al quale l'accordo 10 gennaio 2014 aveva affidato alcune delle funzioni fondamentali per la misurazione della rappresentanza, sta attraversando una fase di transizione in vista di una ridefinizione dei suoi compiti istituzionali;
che, pertanto, occorre individuare altri soggetti che possano subentrare nelle funzioni che il Testo Unico ha affidato al CNEL, per favorire l'effettiva applicazione dell'accordo;
che, a fronte di tale evenienza, appare opportuno individuare soluzioni che rendano più agevole la raccolta e la ponderazione del dato elettorale e del dato degli iscritti al fine di facilitare le relative operazioni;
che, con l'occasione, le parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 ritengono opportuno definire ulteriori modalità operative relative alla Parte Prima dell'accordo 10 gennaio 2014;
tutto ciò premesso convengono che:
1) Le funzioni attribuite al CNEL, nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, in ordine alla raccolta del dato elettorale ed alla sua ponderazione con il dato associativo sono trasferite all'Inps (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale).
Pertanto, dovrà essere opportunamente integrata la convenzione già sottoscritta con l'Inps in data 16 marzo 2015.
2) A far data dall'anno 2018, la raccolta del dato relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle RSU validamente in carica avverrà non più fino alla data del 31 luglio di ogni anno ma fino alla data del 10 dicembre.
Pertanto, ferme restando le regole contenute nel Testo Unico 10 gennaio 2014 sulle operazioni di raccolta e elaborazione del dato elettorale, quest'ultimo sarà desunto dai verbali delle elezioni delle RSU pervenuti al Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato Provinciale dei Garanti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Le operazioni di verifica ed elaborazione dovranno essere terminate entro il 31 gennaio ed entro la stessa data il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro comunica, tramite PEC, a tutte le organizzazioni sindacali interessate il risultato finale della raccolta del dato elettorale; trascorsi 10 giorni di calendario il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro invia i dati all'Inps per il tramite dell'apposito programma informatico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.
3) Per quanto attiene alla raccolta del dato degli iscritti, le organizzazioni sindacali, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Inps - ex art. 3, comma 5, della Convenzione tra Inps, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil approvata con Determinazione del Presidente Inps n. 5 del 12 marzo 2015 - effettuano ogni opportuna verifica, entro e non oltre 30 giorni dall'invio del dato, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni datoriali territorialmente competenti. La raccolta del dato degli iscritti, per ogni anno, si deve intendere conclusa con l'invio dell'Uniemens relativo al mese di dicembre dello stesso anno.
4) Entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la raccolta dei dati, l'Inps provvederà alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo secondo le modalità convenute nel Testo unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014.
5) Effettuata la ponderazione, entro la fine del mese di maggio, l'Inps comunica via pec il dato della rappresentanza relativo, rispettivamente, a ciascuna organizzazione sindacale firmataria o aderente al T.U. 10 gennaio 2014.
6) Entro il mese di giugno, le eventuali osservazioni da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al T.U. 10 gennaio 2014 saranno comunicate al Comitato di gestione di cui al punto 7). Le Parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 si impegnano a redigere un apposito regolamento volto a definire le funzioni di tale Comitato, il quale opererà senza oneri economici. Tale regolamento dovrà definire anche le procedure utili a permettere a ogni singola organizzazione, firmatarie o aderenti al T.U., di presentare istanze al suddetto Comitato aventi ad oggetto anche il dato finale della rappresentanza, così come risultante a seguito della ponderazione tra dato associativo e dato elettorale effettuata dall'Inps. 
7) Il Comitato di gestione sarà presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e sarà composto, oltre che da due rappresentanti del sistema di rappresentanza di Confindustria, da tutte le organizzazioni sindacali che raggiungano la soglia del 5% della rappresentanza, ai sensi del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, sulla base dell'ultimo dato della rappresentanza certificato, in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra quelli che risultano tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati, tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria, come individuati nell'allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n. 7107 e successive modifiche e integrazioni.
8) Il Comitato, entro il mese di luglio, provvederà a convocare le categorie interessate e a proclamare il risultato annuale della misurazione e certificazione della rappresentanza per ogni singolo contratto collettivo nazionale censito, secondo quanto previsto dal T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. Tale certificazione sarà oggetto di un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, congiuntamente o disgiuntamente, almeno il 60% della rappresentanza, per ciascun contratto, nonché dai due rappresentanti del sistema di rappresentanza di Confindustria e dal Presidente del Comitato.
9) Le Parti stabiliscono che i Comitati dei Garanti sono tenuti a raccogliere anche i verbali delle elezioni RSU provenienti da aziende che, pur non essendo formalmente associate a Confindustria, hanno ottemperato alla comunicazione all'Inps delle deleghe sindacali attraverso gli Uniemens mensili. Sarà onere delle organizzazioni sindacali dimostrare il rispetto della condizione di cui al periodo precedente.
10) In fase di prima applicazione, e in via sperimentale, in attesa della prima vera e propria certificazione del dato sulla rappresentanza, che avverrà nel corso dell'anno 2019, le Parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 convengono che il dato degli iscritti, raccolto in relazione all'anno 2017, e il dato dei voti delle elezioni delle RSU, relativo al triennio 10 dicembre 2017 / 10 dicembre 2015, verranno utilizzati per verificare le problematiche applicative dell'accordo, e costituiranno dati di riferimento per la futura implementazione dell'accordo.
11) che in ogni caso, per certificare il primo vero e proprio dato ponderato sulla rappresentanza, calcolato sia in base al dato degli iscritti raccolto nel 2018 che al dato delle elezioni delle RSU validamente in carica al 10 dicembre 2018 (e per il triennio antecedente), parteciperanno alla sessione di lavori del Comitato di gestione, che si svolgerà nel 2019, le organizzazioni che avranno raggiunto il 5% dei voti nelle elezioni RSU su base nazionale in almeno 5 contratti nazionali, di cui almeno 3 rientranti tra quelli che risultano tra i primi dieci per platea di lavoratori interessati tra quelli sottoscritti dal sistema di rappresentanza di Confindustria, come individuati nell'allegato al messaggio Inps del 23 novembre 2015, n. 7107 e successive modifiche e integrazioni;
12) che, al fine di consentire una certificazione utile del dato relativo alla rappresentanza delle singole organizzazioni di categoria rispetto al contratto collettivo nazionale di pertinenza, il Comitato di gestione di cui al punto 7 potrà procedere alla certificazione solo nel caso in cui il dato relativo agli iscritti sia stato raccolto con la partecipazione di un numero di imprese che risultano avere alla proprie dipendenze la metà dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero complessivo dei lavoratori che vedono regolato il loro rapporto di lavoro dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro viene determinato sulla base delle informazioni fornite dall'Inps, relativamente alla media annuale dei lavoratori risultante nell'anno antecedente.
Ove la certificazione fosse effettuata il Comitato di Gestione provvederà ad informarne tutte le organizzazioni sindacali interessate.
13) Le Parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 ritengono opportuno stabilire che, per un ordinato svolgimento delle operazioni di raccolta dei dati, dall'anno 2017, le adesioni al Testo Unico sulla rappresentanza, per essere utilmente prese in considerazione ai fini della misurazione relativa all'anno in corso, dovranno pervenire a Confindustria entro il mese di settembre.
14) Le parti firmatarie del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'accordo del 10 gennaio 2014 ritengono opportuno stabilire che, nel caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse ovvero di parità delle preferenze di ciascuno dei due candidati, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero complessivo delle preferenze risulti uguale, il seggio viene attribuito, in prima battuta, secondo l'ordine di presentazione delle liste; qualora le liste risultino presentate contemporaneamente, il seggio viene attribuito al candidato più anziano; infine, a parità di anzianità, secondo l'ordine di presenza nella lista.
Col termine "anzianità" deve essere intesa prioritariamente quella di servizio presso l'unità produttiva per la quale si svolgono le elezioni.