Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 18 luglio 2017, n. 35180 - Violazioni in materia di sicurezza. Prescrizione


 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 23/05/2017

 

 

 


Fatto

 

 

 


1. Il Tribunale di Gela, con sentenza del 23 ottobre 2015, ha condannato L.N., alla pena, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, di € 9.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 17 comma 1 lett. b), 18 comma 1 lett. d), 36 commi 1 e 2, 37 commi 1,7,9, 10, 126, 129 comma 3, 136 commi 1,2,3,4,5 e 6, 55 comma 1 lett. b) e comma 5 lett. d) e c), 159 comma 2 lett. c) e d) del d.lgs n. 81 del 2008; fatti accertati in Gela il 19/03/2010.
2. Avverso la sentenza L.N. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. per avere il Tribunale di Gela omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, essendo decorso il termine di prescrizione, in epoca precedente alla pronuncia della sentenza, in data 23 ottobre 2015. Infatti, anche considerando il periodo di sospensione previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 758 del 1994, il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere il 1 settembre 2010, momento nel quale il pubblico ministero ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 21 cit e, pertanto, alla data del 23 ottobre 2015 il reato sarebbe già stato prescritto.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod.pen. e alla misura del calcolo della pena per il reato continuato.
Il Giudice del merito avrebbe applicato, sulla violazione più grave, un aumento superiore al triplo in quanto, muovendo dalla pena per la violazione più grave di € 2000,00 di ammenda, ha irrogato una pena complessiva di € 9.000,00 di ammenda e, dunque, ha determinato la misura dell'aumento per la continuazione superiore al triplo di € 2.000 di ammenda.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge per errata valutazione della prove, sicché doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
 

 

Diritto

 


4. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione per ragioni diverse da quelle esposte dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso.
5. Con riguardo al primo motivo, giova ricordare che il procedimento di estinzione delle contravvenzioni, in questa materia, ha previsto una articolata disciplina che all'art. 23 prevede una causa di sospensione del procedimento che, ai sensi dell'art. 159 comma 1 cod.pen., comporta la sospensione del corso della prescrizione.
Secondo quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (intitolato "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"), nel caso in cui l'organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, esso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l'organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).
Al successivo art. 21, rubricato "verifica dell'adempimento", del d.lgs. n. 758 del 1994, si stabilisce che, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) quando, invece, risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).
Ai sensi del successivo art. 23, rubricato "sospensione del procedimento penale", il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
A mente dell'art. 24, rubricato "estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l'archiviazione della notitia criminis.
6. Tutto ciò premesso, nel caso in esame, risulta che la comunicazione ex art. 21 del d.lgs cit. del 23 agosto 2010, è pervenuta al Pubblico Ministero in data 1 settembre 2010 (documento acquisito all'udienza del 7 giugno 2013), e, pertanto, il termine di prescrizione del reato calcolato, ex art. 157- 159 e 161 cod.proc.pen. era decorso al 1 settembre 2015. Peraltro, a questo termine deve aggiungersi il periodo si sospensione della prescrizione per astensione degli avvocati alla partecipazione dalle udienze, dal 21 marzo 2014 al 16 marzo 2015, per complessivi 301 giorni, sicché il termine medesimo non era decorso alla data di pronuncia della sentenza del 23/10/2015. Il primo motivo di ricorso è, dunque, infondato.
7. Il terzo motivo di ricorso, che attiene al merito dell'affermazione della responsabilità e che deve essere trattato, in via logica, prima del secondo motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio, appare di carattere prettamente fattuale, e come tale è inammissibile, perché diretto a richiede una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede.
8. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Il Giudice del merito ha ritenuto il vincolo della continuazione tra le plurime violazioni di legge contestate e ha determinato la pena base, per la violazione più grave di cui all'art. 17 comma 1 lett. b) del d.lgs n. 81 del 2008, di € 3.000 di ammenda, ridotta a € 2,000 per il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. ed ha aumentato la pena, per le residue violazioni, a € 9.000 di ammenda. Sulla pena base, per la violazione più grave, di € 2.000 di ammenda (Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, P.G. in proc. Piccirillo, Rv. 260625) è stato operato un aumento superiore al triplo della pena base (pari a € 7.000 di ammenda), essendo stata irrogata una pena di € 9.000,00 di ammenda, in violazione del disposto di cui all'art. 81 cod.pen.
9. Rileva il Collegio l'intervenuta prescrizione del reato il 1 giugno 2016 e pertanto la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Come è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod.proc.pen. (cfr ex multis Sez. 4, n. 296 del 21/04/2016, Silva e altri, Rv. 267844). 
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso il 23/05/2017