Cassazione Penale, Sez. 7, 21 luglio 2017, n. 36313 - Violazioni in cantiere. Elementi gravi, univoci e convergenti: ricorso inammissibile


 

 

 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 20/01/2017

 

 

FattoDiritto

 

 

1. Il Tribunale di Lagonegro con sentenza del 15 luglio 2015 condannava C.M. alla pena di € 2.500,00 di ammenda unificati i reati con la continuazione; art. 109, comma 1, e 159, comma 2, 96, comma 1, e 159, comma 2, 122, comma 1, e 146, Comma 1, d. lgs. 81 del 2008.
2. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, per altro in fatto senza motivi di legittimità - vizio di motivazione.
Dall'analisi della motivazione della sentenza non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (disfacimento del cantiere) non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell'atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimità (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: "La regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali".
Gli elementi indicati nella decisione, sono gravi, univoci e convergenti nell'indicare il ricorrente responsabile della violazione delle contravvenzioni sulla sicurezza del luogo di lavoro, infatti il cantiere al momento della verifica non risultava riconsegnato al committente (teste N.) con obblighi a carico dell'appaltatore di adozione delle misure di prevenzione.
Non sussistono pertanto vizi di motivazione per un intervento del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2017