PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
 

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA (di seguito denominato INAIL o Istituto), ***, nella persona dei Direttore Regionale per la Liguria Dott.ssa Carmela Sidoti, *** domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D’Annunzio 76 - 16121 Genova- pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

E

COMUNE DI GENOVA- *** nelle persone del Direttore del Personale Dott. Bisso Gianluca ***, e del Direttore della Pianificazione strategica, Smart City, Innovazione d’impresa e Statistica Dott.ssa Geronima Pesce, *** domiciliati per la carica presso il Comune di Genova, in Via Garibaldi – pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

dette ciascuna singolarmente anche "parte" e congiuntamente anche "parti"
 

PREMESSO CHE

INAIL, in attuazione del Decreto n. 38 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che, come noto, ne ha rimodulato e ampliato le competenze, ha tra i suoi obiettivi strategici anche la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la cultura della prevenzione;
INAIL partecipa al processo di trasformazione del Welfare, creando e rafforzando sinergie con gli: altri attori istituzionali per la sicurezza, tramite iniziative ad alto valore aggiunto sul territorio;
INAIL persegue le finalità di prevenzione in coerenza a quelle delineate dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018, dal Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 e delle Linee Operative dell'Istituto 2017;
INAIL, infine, nella sua qualità di focal point per l'Italia, deve farsi parte attiva nella promozione e nello sviluppo a livello locale delle iniziative di prevenzione a tema dell'Unione Europea, nell'ambito della Campagna EU-OSHA, che per il 2016/2017 è dedicata all'invecchiamento attivo della popolazione lavorativa, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, problematica comune a tutti i Paesi membri;
Comune di Genova, sul territorio, svolge funzioni e compiti di primaria importanza in ambito di prevenzione e controllo dei rischi e danni legati al lavoro;
Comune di Genova con la legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro) promuove, in collaborazione con gli Enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa, volto a prevenire i rischi e a garantire la salute, la sicurezza, la regolarità e, più in generale, il benessere nei luoghi di lavoro;
Comune di Genova, per fa complessità della struttura organizzativa e l'eterogeneità dei suoi servizi, ha affrontato la questione della propria capacità di comunicare con i dipendenti, con il territorio e con le persone che vi vivono, attivando un sistema relazionale e di partecipazione delle persone interne ed esterne all'Amministrazione per favorire la qualità dei servizi erogati, io sviluppo diffuso di una percezione positiva dell'azione prestata e il miglioramento continuo dei servizi ai clienti interni ed esterni all'amministrazione;
Comune di Genova ha avviato un "sistema benessere" interno all'Ente attraverso servizi, azioni, comportamenti e investimenti, al fine di rafforzare il senso di appartenenza, la motivazione, la soddisfazione e la partecipazione dei dipendenti e il loro coinvolgimento nelle politiche e nelle strategie. In varie azioni volte al benessere organizzativo, alla comunicazione interna, alla prevenzione dello stress da lavoro correlato e alla sicurezza sul luogo di lavoro, ha introdotto processi d'innovazione finalizzati a diffondere un'immagine positiva dell'ente attraverso i comportamenti e gli atteggiamenti di tutti i lavoratori e di buone prassi;
 

RILEVATO CHE

INAIL e Comune di Genova hanno da tempo attivato collaborazioni in materia di sicurezza, di benessere organizzativo, di prevenzione e salute con iniziative volte a favorire la conciliazione vita/lavoro dei lavoratori e di nuove forme flessibili organizzative come, ad esempio, gruppi di lavoro su "lavoro agile / smartworking", al fine di dare avvio a un'efficace programmazione in coerenza con il Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 e nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e delle proprie competenze specifiche;
 

CONSIDERATO CHE

sussistono comuni interessi diretti a programmare concrete azioni per il perseguimento dell'obiettivo di migliorare le condizioni di tutela, sicurezza, welfare e salute nei luoghi di lavoro;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Tutte le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

 

Articolo 2 - Finalità

- Con il presente Protocollo d'Intesa le parti firmatarie, nella piena distinzione dei ruoli e delle responsabilità che competono a ciascun soggetto, intendono proseguire la comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a favorire la cultura della prevenzione, del benessere dei lavoratori, della tutela della sicurezza e della promozione della salute nei luoghi di lavoro nell'ambito territoriale di competenza.
- Le finalità e gli obiettivi specifici dì cui al comma 1 vengono perseguiti e attuati prevedendo altresì, qualora se ne verifichi la necessità nell’ambito della ricerca delle più ampie sinergie, la partecipazione di altri Enti e soggetti interessati, previa intesa tra le parti firmatarie.
Le Parti firmatarie s'impegnano, ognuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, mediante il reciproco contributo:
- a definire e ad attuare sui territorio le più ampie iniziative progettuali di prevenzione, anche a carattere sperimentale, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con l'obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione;
- ad attivare, mediante la collaborazione delle professionalità tecniche specialistiche interne, approfondimenti tecnico-ambientali e studi di settore per comparto e/o rischio lavorativo;
- a proseguire, nell'ambito di una strategia programmata e coordinata, l'attuazione di interventi mirati di informazione e formazione nel mondo del lavoro, per la diffusione della cultura della prevenzione e per il miglioramento della capacità di lavorare in sicurezza con l'obiettivo di un lavoro sicuro e di qualità;
- a proseguire la collaborazione nell'ambito di iniziative, anche innovative, volte al benessere organizzativo, alla rilevazione dello stress lavoro correlato, alla conciliazione vita/lavoro dei lavoratori;
- a effettuare iniziative e attività di comunicazione e su quanto realizzato e sui risultati ottenuti, organizzare seminari e produrre materiale informativo, anche nell'ambito di campagne informative rivolte a diversi target di destinatari.

 

Articolo 4 - Accordi Attuativi

1. Le modalità, i tempi e ì singoli progetti oggetto della collaborazione tra le Parti di cui all'art. 3 saranno regolati mediante la stipula di specifici Accordi Attuativi, nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa e della normativa vigente.
2. In particolare, gli Accordi Attuativi disciplineranno in maniera dettagliata e compiuta le modalità secondo cui si darà attuazione alla collaborazione tra le Parti specificando, in particolare, gli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari di ogni singolo progetto.

 

Articolo 5 - Oneri economici

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri - in compartecipazione tendenzialmente paritaria- saranno determinati nei singoli Accordi Attuativi di cui all'art, 4, che individueranno la/le strutture organizzativa/e di ciascuna parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verificai della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente messe a disposizione e nella misura discrezionalmente determinata.

 

Articolo 6 - Tavolo Tecnico

Per l'attuazione concreta dei progetti e delle attività di cui all'art. 3, le Parti, nei singoli Accordi Attuativi, istituiscono un Tavolo Tecnico operativo congiunto, composto da propri referenti nominati, cui è demandata la parte organizzativa e di dettaglio di ogni singola iniziativa progettuale definita nel rispetto del presente Protocollo d'Intesa.

 

Articolo 7 - Durata e rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione in formato elettronico dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Le Parti redigono, annualmente in forma congiunta, una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti: in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché una rendicontazione dettagliata dei costi eventualmente derivanti dagli Accordi Attuativi stipulati.

 

Articolo 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con pec. Il recesso ha effetto immediato dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano sin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e I singoli Accordi Attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

 

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le partii s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi Attuativi di cui all'art. 4, in conformità agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

 

Articolo 10 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

 

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto si compone di n. 4 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90 e s.m.i..

INAIL- DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
Direttore Regionale della Liguria
Dott.ssa Carmela Sidoti

COMUNE DI GENOVA
Direzione del Personale
Dott. Gianluca Bisso

Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e Statistica
Dott.ssa Geronima Pesce


Fonte: inail.it