Tipologia: CCNL
Data firma: 4 maggio 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Assodocks e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Magazzini generali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Sistema di informazioni
• Relazioni industriali
Livello nazionale
Livello regionale
Livello aziendale
• Commissioni per le pari opportunità
• Assunzioni
• Facchinaggio
Art. 3 - Costituzione dell'osservatorio nazionale e degli osservatori regionali
Art. 4 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 5 - Reclami e controversie
Art. 6 - Permessi sindacali
Art. 7 - Affissioni
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 9 - Assemblee
Art. 10 - Aspettativa per cariche
Art. 11 - Assunzioni e documenti
Art. 12 - Classificazione del personale
• Commissione per l'inquadramento

• Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Mutamento di mansioni
Art. 15 - Passaggio di categoria
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 17 bis - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 18 - Prestazioni indispensabili
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 21 - Giorni festivi
Art. 22 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Corresponsione della retribuzione
Art. 26 - Elementi della retribuzione
Art. 27 - Contrattazione aziendale di secondo livello
Art. 28 - Mense aziendali indennità di mensa
Art. 29 - Indennità maneggio denaro
Art. 30 - Ambiente di lavoro
Art. 31 - Indennità di zona malarica
Art. 32 - Indennità di lontananza dai centri abitati
Art. 33 - Indennità di reperibilità
Art. 34 - Tredicesima mensilità
Art. 35 - Erogazione annuale
Art. 36 - Contributi assistenziali e previdenziali
Art. 37 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 38 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
Art. 39 - Assenze e permessi
Art. 40 - Congedo matrimoniale
Art. 41 - Aspettativa
Art. 42 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 43 - Tutela etilisti
Art. 44 - Tutela delle persone handicappate
Art. 45 - Volontariato
Art. 46 - Servizio militare
Art. 47 - Indumenti di lavoro
Art. 48 - Alloggio al personale
Art. 49 - Trattamento di missione e trasferta
Art. 50 - Rimborso spese per rinnovo porto d'armi
Art. 51 - Ritiro patente
Art. 52 - Trasferimenti
Art. 53 - Ex fondo di previdenza impiegati magazzini generali
Art. 53 bis - Previdenza complementare
Art. 54 - Doveri del lavoratore
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari licenziamento
• A) Provvedimenti disciplinari:

• B) Licenziamento
 Art. 56 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 58 - Restituzione documenti
Art. 59 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell'azienda
Art. 60 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 61 - Norme speciali
Art. 62 - Apprendistato
Art. 63 - Quadri - Norme Particolari
Art. 64 - Orario normale a tempo parziale
Art. 65 - Contratto a termine
Art. 66 - Qualifiche da escludere dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni
Art. 67 - Minimi tabellari aumenti retributivi
Minimi retributivi
Art. 68 - Indennità quadri
Art. 69 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Accordo Confindustria Cgil-Cisl-Uil
Allegato 2 Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Costituzione delle RSU
• 1) Le elezioni
• 2) Le candidature
• 3) Presentazione Liste
• 4) Commissione Elettorale
• 5) Convocazione delle elezioni
• 6) Apertura dei seggi
• 7) Modalità votazioni
• 8) Segretezza del voto
• 9) Preferenze
• 10) Validità delle elezioni
• 11) Attribuzione dei voti ripartizione dei seggi
• 12) Ricorsi alla Commissione elettorale
• 13) Revoca dei componenti la RSU
• 14) Sostituzione per dimissioni o vacanza
• 15) Comunicazione degli eletti alle Aziende ed alle Associazioni Imprenditoriali
• 16) Risorse operative per le RSU
• 17) Adeguamento della rappresentanza
• 18) Criteri per la determinazione delle RSU e dei collegi elettorali
Determinazione del numero dei componenti le RSU
Le competenze contrattuali
Livelli e materie negoziali
Consultazione dei lavoratori
Tempo di durata e di rinnovo delle RSU
Disposizioni finali
Allegato 3 Precedente normativa sugli scatti di anzianità
• Aumenti periodici di anzianità.
• Magazzini generali
• Industria del freddo
Operai.
Intermedi.
Impiegati.
• Aumenti periodici di anzianita consolidati
• Aumenti periodici di anzianita nuovi assunti per magazzini generali e industria del freddo
Allegato 4 Precedente normativa sull'ambiente di lavoro
Allegato 5 Precedente normativa sull'indennità di anzianità.
• Magazzini generali
• Industria del freddo
Operai
Intermedi.
Impiegati.
Allegato 6 Armonizzazione contrattuale
• Applicazione del sistema Assodocks di classificazione del personale
• Salvaguardia del livello retributivo acquisito derivante da elementi retributivi contrattuali - ristrutturazione retributiva
• Attribuzione incrementi retributivi di cui all'accordo di rinnovo CCNL Assodocks 4.5.95
• Premio di produzione
• Ferie e ROL
• Preavviso - Malattia
• Norma di rinvio alla trattativa di armonizzazione in sede aziendale
Allegato 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri Verbale di intesa 23 luglio 1993
 

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da: magazzini generali, terminali (anche polivalenti e/o in concessione), depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all' interno di infrastrutture interportuali, autoportuali portuali ed aeroportuali, ed i propri lavoratori.

A Roma, il giorno 4 Maggio 1995, tra la Assodocks […], con l'assistenza della Confindustria è…], con l'assistenza della […] e la Filt-Cgil, Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Cgil, […], la Fit- Cisl, Federazione Italiana Trasporti Cisl, […], la Uiltrasporti, Unione Italiana Lavoratori dei Trasporti e Ausiliari Traffico e Portuali Uil […]; si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro che segue, da valere per il personale dipendente da: magazzini generali, terminali (anche polivalenti e/o in concessione), depositi, centri dì distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici dì energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, ed i propri lavoratori.

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente CCNL regola il rapporto tra aziende di magazzini generali, terminali (anche polivalenti e/o in concessione), depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, ed i propri lavoratori.

Art. 2 - Sistema di informazioni
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'accordo interconfederale 8 Maggio 1986, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
Pertanto ferma restando l'autonomia dell' attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:

Relazioni industriali
L'Assodocks e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, in caso di controversia e comunque su richiesta di una delle parti, si incontreranno a livello nazionale o interregionale o regionale per la verifica della corretta applicazione delle norme previste dall'art. 27 - contrattazione aziendale di II livello.
Le parti convengono, altresì, di incontrarsi a livello nazionale per esaminare mutamenti nella consistenza, tipologia, mobilità e formazione del personale, nonché l'evoluzione dell'attività al fine di formulare proposte comuni alle istituzioni pubbliche competenti.
Livello nazionale
Di norma annualmente su richiesta di una delle parti si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali l'Assodocks fornirà ai sindacati nazionali stipulanti informazioni globali, anche a livello di comparti omogenei dì attività, riferite a:
investimenti e prospettive produttive;
andamento occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, anche in relazione all'accordo interconfederale 8 Maggio 1986 su contratti di formazione e lavoro.
Inoltre le parti concordano che potranno formare oggetto di esame, con la periodicità richiesta dai temi trattati, gli aspetti più significativi della realtà evolutiva del settore, nonché i progetti di provvedimenti e di interventi di politica economica generale suscettibili di incidere sugli equilibri settoriali.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore dovranno essere tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa delle Organizzazioni sindacali di categoria potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile in relazione all'accordo interconfederale 8 Maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello aziendale
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti e/o in alternativa l'Associazione nazionale stipulante, le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel settore, porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria, informazioni riguardanti: previsione e programmi aziendali;
andamento occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo interconfederale 8 Maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro;
stato di applicazione della legge di parità (9 Dicembre 1977, n. 903).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle strutture sindacali aziendali e/o alle organizzazioni sindacali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione sui problemi sopra richiamati con particolare riferimento all'occupazione.

Art. 3 - Costituzione dell'osservatorio nazionale e degli osservatori regionali
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dì problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva prevista dalla sfera di competenza del presente contratto, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità , di cui alle leggi n. 903/77 e n. 125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto, dando piena applicazione ai contenuti del DLS 626/94 nonché all'accordo interconfederale 22.6.95 di cui all'allegato 1;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti della elaborazione della politica sociale della Comunità;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari, della formazione, della sicurezza e dell'ambiente.
Successivamente alla costituzione dell' Osservatorio nazionale verranno costituiti gli Osservatori regionali ad iniziativa dell'Assodocks e dei sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti dell' Osservatorio possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
L'Osservatorio nazionale o quello regionale sarà composto da tre rappresentanti di parte datoriale e tre di parte sindacale.
L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno e, quando richiesto da una delle parti per situazioni di rilevante valenza settoriale.
Gli Osservatori hanno sede presso l'Assodocks che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo tra i rappresentanti delle partì e, non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.

Art. 7 - Affissioni
Le direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto ed ai loro sindacati territoriali di fare affiggere in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati stessi.
Le direzioni aziendali consentiranno altresì l'affissione negli albi di cui al I comma, della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, trasmessa a firma degli stessi segretari responsabili.
Le comunicazioni dovranno riguardare argomenti di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 9 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto dì riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o dei gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle RSU nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie dì interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine dì precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 11 - Assunzioni e documenti
[…]
All'atto dell'assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 12 - Classificazione del personale
Commissione per l'inquadramento

Le parti, costituite in Commissione paritetica, composta dì 6 membri (3 dell'Assodocks e 3 complessivamente delle OO.SS. stipulanti) valuteranno le effettive necessità di integrazione nell'attuale sistema di inquadramento di nuovi profili professionali emergenti dall'introduzione significativa di nuove tecnologie.
I profili professionali effettivamente nuovi, indotti da innovazione tecnologiche, concordemente individuati, troveranno idonea collocazione nell'attuale sistema dì inquadramento.

Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi dì cui al punto 1).
Tale ricerca può comprendere, da parte delle aziende, l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escludere le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro dì gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento professionale.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori ed i loro criteri informativi e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 16 - Orario di lavoro
La durata dell'orario contrattuale individuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito su 5 giorni nella settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze economico-operative, anche temporanee, ripartisca su 6 giorni il normale orario contrattuale di lavoro, ne darà preventiva comunicazione alla RSU.
Nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro con prestazione individuale su 6 giorni, la retribuzione individuale per il 6° giorno viene maggiorata del 18%.
Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 40 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle RSU, l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto.
L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e RSU o strutture territoriali.
La istituzione di più turni giornalieri verrà programmata dalle aziende per far fronte ad obiettive esigenze economico-operative.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per alcuni reparti e, tenendo conto delle necessità operative, per periodi predeterminati.
Tali periodi daranno comunque comunicati al lavoratore almeno con 48 ore di anticipo e per non più di una volta alla settimana.
È data facoltà ai lavoratori turnisti e ai guardiani di consumare il pasto sul luogo di lavoro, compatibilmente con le norme dì legge in materia di igiene del lavoro.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti in tempo dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di 2 ore salvo casi eccezionali.
Per conducenti addetti esclusivamente a locomotori, stallieri, addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni, addetti alla pulizia, la nona ora giornaliera, in quanto richiesta dall'azienda, viene compensata con una quota pari ad 1/173 del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza.
[…]

Art. 17 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le Aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni dì mercato e/o punte di lavorazione.
Con riferimento a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo dì 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale.
[…]
Previo incontro con le RSU saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro l20 giorni dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordo fra le parti.

Art. 17 bis - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame congiunto con le RSU.
Resta inteso che le eventuali variazioni saranno comunicate alle RSU con almeno 24 ore di anticipo.
Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione dì maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media dì 40 ore settimanali.
Il conteggio delle ore straordinarie viene fatto al termine di ogni bimestre; le ore lavorate nella settimana oltre la 40° saranno retribuite con la maggiorazione del 15%.
[…]

Art. 19 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni dì legge.
Per i lavoratori destinati al lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata dì riposo compensativo debba essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito il lavoratore avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una maggiorazione della retribuzione individuale del 50%.
Il singolo lavoratore potrà essere destinato al lavoro domenicale per un massimo di 26 domeniche su base annua.

Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
[…]
L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o supplementari con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 22 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali autisti, custodi, portieri e guardiani, l'orario normale lavorativo è di 45 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
[…]

Art. 27 - Contrattazione aziendale di secondo livello
La contrattazione aziendale di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "assetti contrattuali" del protocollo del 23 luglio l993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL.
[…]
Le materie rinviate alta contrattazione aziendale di secondo livello nonché gli ambiti, sono quelli espressamente previsti dal presente CCNL.
[…]
Alla contrattazione di livello vengono inoltre demandate le seguenti materie:
a) l'inquadramento di mansioni non esemplificate nella classificazione;
b) la corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo 16 - Orario di lavoro;
c) l'effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui all'articolo 20;
d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione delle norme di legge esistenti.
e) l'eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;
[…]
h) indennità di disagio.

Art. 30 - Ambiente di lavoro
La precedente normativa contrattuale è riportata in allegato ed è parte integrante del CCNL. (all. 4).
Per tutte le tematiche della tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti ed in particolare dal D.Lgs. 626/94.

Art. 31 - Indennità di zona malarica
Al lavoratore che presti servizio in zona dichiarata malarica dalle competenti autorità sanitarie, compete un'indennità la cui entità va concordata con le Organizzazioni sindacali.

Art. 33 - Indennità di reperibilità
Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere reperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà un indennità di reperibilità di £.50.000 lorde mensili, per dodici mensilità.
[…]
Le professionalità ed i tempi verranno individuate aziendalmente come da un esame congiunto con le RSU.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

Art. 38 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
L'azienda è tenuta ad assicurare a sue spese contro gli infortuni gli impiegati esterni e quelli il cui lavoro è connesso a quello degli operai, nella misura di 5 annualità in caso di morte e di 6 annualità in caso di invalidità permanente, salvo non ricorra l'obbligo di assicurazione presso l'Inail (sovraintendenti).
[…]
Ove per i postumi invalidanti, l'impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]

Art. 44 - Tutela delle persone handicappate
[…]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Art. 47 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno all'operaio a proprie spese, due camiciotti e due pantaloni, o due tute ogni anno.
L'azienda terrà inoltre, in dotazione, impermeabili con copricapo per quei lavoratori che fossero costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia o la neve.
Agli operai addetti a lavori dove è accertata una eccessiva usura di scarpe, l'azienda fornirà un paio di scarpe all'anno; a quelli che fanno uso di getti d'acqua, l'azienda fornirà stivaloni di gomma.
[…]
Le aziende provvederanno ad allestire appositi locali, convenientemente attrezzati di spogliatoi e servizi, per dare modo agli operai di provvedere alla pulizia personale.

Art. 52 - Trasferimenti
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto con preavviso di un mese al lavoratore e, per conoscenza, alle Rappresentanze sindacali aziendali. Queste ultime potranno chiedere, per iscritto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l'azienda allo scopo di esperire un esame congiunto del provvedimento.
L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta dalle Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]

Art. 55 - Provvedimenti disciplinari licenziamento
A) Provvedimenti disciplinari:

Fermo quanto stabilito all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il lavoratore, che commetta un qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all'igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[…]
Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
1) il rimprovero scritto o verbale, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari o morali di lieve entità, non specificate nel presente articolo;
2) una multa fino al massimo di 4 ore minimo tabellare e indennità di contingenza; tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi ripetutamente ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) guasti per incuria, il materiale e la merce che deve trasportare, o comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, o durante il lavoro; salvo le più gravi punizioni previste al n. 3) del presente articolo;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
[…]
3) Nei casi di maggiore gravità e recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di tre giorni. Tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
[…]
b) per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze punite con la multa;
[…]
f) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere;
g) commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei numeri l) e 2) del presente articolo.

B) Licenziamento
Il licenziamento immediato può essere inflitto al lavoratore che:
[…]
d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dalla azienda a guidarla;
e) ometta di fare rapporto per incidenti o guasti accaduti alla macchina, attrezzi e simili nel corso del servizio, o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
f) sia tre volte recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione;
g) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al materiale e alle merci dell'azienda;
[…]
l) commetta infrazione di maggior rilievo di quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).
[…]

Art. 61 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, d'accordo con i rappresentanti dei lavoratori. Tali norme non possono modificare o essere in contrasto con quelle del presente contratto e, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile.

Art. 62 - Apprendistato
L'apprendistato è regolato dalle norme di legge e dalle particolari disposizioni che seguono.
[…]
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia.
[…]
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 65 - Contratto a termine
[…]
Le assunzioni con contratto a termine, e i morivi che le hanno indotte verranno comunicate, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, alle RSU ovvero, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali locali.
[…]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Potranno essere definite in sede aziendale ulteriori fattispecie di contratto a termine per sopperire ad altre eventuali carenze di organico.

Allegati
Allegato 4 Precedente normativa sull'ambiente di lavoro

Le RSA:
promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del l970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore; concordano con la direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo.
I medici ed i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Sempre allo scopo di tutelare lo stato di salute e l'integrità fisica dei lavoratori, le aziende nell'ipotesi che, dagli accertamenti sulle condizioni di lavoro ed ambientali risultino confermati inquinamenti, nocività e rischi oltre il tasso di tollerabilità, provvederanno a proprie spese quando non sia possibile valersi dei residui sanitari pubblici a far sottoporre i lavoratori a controlli sanitari ed a tutti gli esami che saranno ritenuti opportuni ai fini di una efficace azione preventiva. Le RSA, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni ed iniziative di miglioramento ambientale.

Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni effettuate dagli enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro (fumo, gas, vapori, polvere, rumorosità, freddo, ecc.).
Tale registro verrà tenuto a disposizione della RSA.
b) il registro dei dati biostatici, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici previsti dalla legge, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune. I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati rilevati devono essere oggetto di esami periodici fra azienda ed RSA ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le RSA potranno, a richiesta, prendere visione delle denuncie di infortunio di cui agli articoli 16 e 33 del testo unico 30 giugno l965, n. 1124.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 4 (ultimo comma) e 24 n. 14 della legge 24 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui alla seconda linea del primo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell'azienda.
Le parti convengono sulla definizione di modelli di registri ambientali e biostatici da allegare al contratto nazionale.
Per ogni lavoratore occupato, l'azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotate le malattie e gli infortuni occorsi al lavoratore medesimo.

Allegato 6 Armonizzazione contrattuale
Norma di rinvio alla trattativa di armonizzazione in sede aziendale

Per gli istituti non espressamente contemplati dal presente accordo e/o derivanti da accordi integrativi aziendali sarà effettuata a livello locale una verifica di compatibilità rispetto a quanto previsto dalla normativa del CCNL Assodocks, come da nota a verbale apposta all'accordo di rinnovo 4.5.95 di detto CCNL.