Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

S01 03.07.01

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per le Marche
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Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino
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e, per conoscenza                                 Allo Studio d’ingegneria
 

OGGETTO: D.P.R. 151/11 - Attività 18.2.C dell’Allegato I.
Procedimento di deroga.

Con riferimento alla pratica di prevenzione incendi n.*** concernente l’oggetto, si rende noto che lo studio di ingegneria incaricato di redigere un progetto in deroga per un esercizio di minuta vendita di sostanze esplodenti ha chiesto alla scrivente Direzione di fornire chiarimenti in merito alle procedure da seguire.
Al riguardo si rappresenta che qualora l’oggetto della deroga interessi aspetti disciplinati dal regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la deroga può essere concessa dal Prefetto a seguito dell’espressione del parere favorevole della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti (cfr. art. 2 del cap. VI dell’allegato B al R.D. 635/1940 come modificato dall’art. 4, comma 4 del D.M. 9 agosto 2011).
In tal caso, espletata tale procedura, ai fini della prevenzione incendi, il titolare dell’attività deve attivare i procedimenti di cui agli arti. 3 e 4 del D.P.R. 151/11.
Qualora, invece, la deroga venga richiesta nell’impossibilità di osservare integralmente una regola tecnica di prevenzione incendi - quale, ad esempio, quella relativa ad eventuali attività commerciali contigue alla minuta vendita - è necessario attivare il procedimento di cui all’art. 7 del citato decreto, fatti salvi gli altri adempimenti in capo al titolare dell’attività.
 

IL DIRETTORE CENTRALE
(Litterio)