Categoria: 2017
Visite: 7479

Tipologia: CCNL
Data firma: 31 maggio 2017
Validità: 01.06.2017 - 31.05.2020
Parti: Aiss, Federterziario, Confimea, Confederazione Federterziario Comfimea (Rete d'impresa) e Ugl Sicurezza Civile
Settori: Servizi, Istitutio sicurezza
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità
Art. 2 - Sfera di applicazione
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di Informazione e Consultazione
Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 6 - Regolamento elettorale RSU
Art. 7 - Assemblea
Art. 8 - Delegato Sindacale Aziendale (DSA)
Art. 9 - Permessi Sindacali
Art. 10 - Permessi Retribuiti RSU/RSA
Titolo III - Ente Bilaterale
Art. 11 - Ente Bilaterale
Titolo IV - Contrattazione di 2° livello
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Titolo V - Tutela e garanzie - Sicurezza sul lavoro - Pari opportunità
Art. 13 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 14 - Pari Opportunità
Art. 15 - Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 16 - Salubrità degli ambienti di lavoro
Art. 17 - Tutela dei genitori di figli portatori di Handicap
Art. 18 - Mobbing
Sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Richiami normativi
Art. 21 - Disposizioni finali
Titolo VI - Classificazione del personale
Art. 22 - Declaratoria
Art. 23 - Anzianità Scala parametrale
Titolo VII - Gli istituti del mercato del lavoro
Art. 24 - Premessa
Art. 25 - Richiami normativi
Art. 26 - Lavoro intermittente o a chiamata
Diritti e doveri del lavoratore intermittente o a chiamata
Art. 27 - Lavoro somministrato
Art. 28 - Lavoro ripartito
Art. 29 - Collaborazioni Coordinate a Progetto/Programma CO.CO.PRO.
Art. 30 - Gestione delle controversie
Art. 31 - Apprendistato
Art. 32 - Formazione
Art. 33 - Campo d’azione
Lavoro part-time
Art. 34 - Definizione
Art. 35 - Adempimenti
Art. 36 - Minimo orario
Art. 37 - Part-time verticale
Contratto a tempo determinato
Art. 38 - Contratto a tempo determinato
Contratto di inserimento
Art. 39 - Definizione
Art. 40 - Beneficiari
Art. 41 - Aziende eleggibili
Art. 42 - Progetto formativo
Art. 43 - Durata del progetto
Art. 44 - Deroghe per i portatori di handicap
Art. 45 - Norme contrattuali

Titolo VIII - Assunzione - Orario di lavoro - Flessibilità - Banca ore - Riposo Settimanale - Ferie - Festività - Straordinari - Missioni e trasferte, Norme comportamento
Art. 46 - Modalità di assunzione
Art. 46.1 - Visita medica pre-assuntiva idoneità al lavoro
Art. 47 - Documenti per l’assunzione
Periodo di prova
Art. 48 - Periodo di Prova
Art. 49 - Sospensione del periodo di prova
Orario di lavoro
Art. 50 - Orario di lavoro settimanale
Art. 51 - Esposizione orario di lavoro
Lavoro Straordinario
Art. 52 - Lavoro Straordinario
Art. 52.1 - Banca Ore
Art. 53 - Lavoro Ordinario Notturno
Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 54 - Riposo Settimanale
Art. 55 - Festività Nazionali
Art. 56 - Ferie
Art. 57 - Permessi
Congedo Matrimoniale
Art. 58 - Congedo Matrimoniale
Modificazione del luogo di lavoro
Art. 59 - Missioni
Art. 59.1 - Trasferimento
Art. 59.2 - Trasferta - sicurezza sussidiaria
  Art. 59.3 - Distacco
Art. 60 - Trasferte - Missioni
Art. 60.1 - Rimborso spese kilometrico e diaria giornaliera di trasferta
Art. 61 - Disposizioni per i trasferimenti
Anzianità di servizio
Art. 62 - Aumenti per anzianità
Art. 63 - Anzianità convenzionale
Norme disciplinari
Art. 64 - Norme di comportamento
Titolo IX - Congedi - diritto allo studio
Art. 65 - Congedi retribuiti
Art. 65.1 - Congedo per donne vittime di violenza di genere
Art. 66 - Diritto allo studio
Titolo X - Trattamento economico
Art. 67 - Voci retributive
Art. 68 - Divisore Orario
Art. 69 - Paghe contrattuali
Norme di salvaguardia
Art. 70 - Condizioni di miglior favore
Art. 71 - Procedure di prima applicazione del presente contratto
Mensilità aggiuntive
Art. 72 - Tredicesima
Titolo XI - Malattia - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 73 - Astensione dal lavoro della lavoratrice
Art. 74 - Astensione dal lavoro del lavoratore
Art. 75 - Permessi per assistenza
Art. 76 - Normativa
Malattie ed  infortuni
Art. 77 - Malattia
Art. 78 - Normativa
Art. 79 - Obblighi del lavoratore
Art. 80 - Periodo di comporto
Art. 81 - Trattamento economico di malattia
Art. 82 - Infortunio
Art. 83 - Trattamento economico di infortuni
Art. 84 - Quota giornaliera per malattia ed infortunio
Art. 85 - Festività
Art. 86 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 87 - Tubercolosi
Art. 88 - Rimando alla vigente normativa
Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 89 - Definizione 
Art. 90 - Durata temporale del Part-Time temporaneo
Art. 91 - Beneficiari
Art. 92 - Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo
Art. 93 - Richiesta annullamento del Part-Time temporaneo
Cambio appalto
Art. 94 - Cambio appalto
Art. 94.1 - Personale interessato alla procedura
Art. 94.2 - Modalità di attuazione della procedura
Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Recesso - Preavviso -Giusta causa - Giustificato motivo
Art. 95 - Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 Cod. Civ.
Art. 96 - Licenziamento
Art. 97 - Normativa - ex art. 2119 Cod. Civ.
Art. 98 - Nullità del licenziamento
Art. 99 - Periodo di preavviso
Art. 100 - Preavviso per dimissioni
Art. 101 - Decorrenza del periodo di preavviso
Art. 102 - Trattamento di fine rapporto
Art. 103 - Decesso del dipendente
Art. 104 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Titolo XIII - Decorrenza e durata
Art. 105 - Decorrenza e durata
Titolo XIV - Archivio contratti
Art. 106 - Deposito Contratto Collettivo
Titolo XV - Norme transitorie
Art. 107 - Norme Transitorie
Art. 108 - Disposizioni Finali - Rinvio alla Legge
Allegati
A- Tabelle costi
B- Regolamento RSU
C- Statuto Enbisit
D- Regolamento RLS/RLST
E- Permessi per motivi personali e/o familiari
F- Verbale di recepimento
G- Accordo Apprendistato
H- Sub-Allegato 1 - Profili professionali
I- Sub-Allegato 2 - Contratto apprendistato
J- Richiesta parere conformità

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza (controllo attività spettacolo, intrattenimento, commerciali, fieristiche, servizi di accoglienza, guardiana e monitoraggio aree), in vigore dal 1 ° giugno 2017 al 31 maggio 2020

Il giorno 31 maggio 2017, alle ore 15:00, presso la sede nazionale di Federterziario sita in Via Cesare Beccaria n. 16, 00196 Roma, si sono incontrate le parti sotto elencate: Aiss (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria) […], Federterziario (Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana) […], Confimea (Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato) […], Confederazione Federterziario Comfimea (Rete d'impresa) […], Federazione Nazionale Ugl Sicurezza Civile […], per procedere alla sottoscrizione del rinnovo del CCNL per i Lavoratori Dipendenti delle Agenzie di sicurezza sussidiaria e degli istituti investigativi e di sicurezza (controllo attività spettacolo, intrattenimento, commerciali, fieristiche, servizi di accoglienza, guardiani a e monitoraggio aree) Codice Contratto n. 291 con validità dal 1° giugno 2017 al 3 1 maggio 2020 (il presente CCNL recepisce l'Accordo di Allineamento Legislativo del 1° marzo 2016)
Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, concordano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale, che sarà allegata alla stampa del presente Contratto. Tale sintesi, negli eventuali contenziosi, non potrà però sostituirsi al CCNL.

Premessa
L’O.S. e le Organizzazioni datoriali firmatarie del presente rinnovo del CCNL di aziende operanti nel settore delle investigazioni, servizi di controllo disarmato e servizi complementari, intendono dare una risposta positiva alle novità normative introdotte con la riforma del lavoro attuata dal Parlamento attraverso il Job Act in sostegno alle aziende di settore e in difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori.
Come noto nella predisposizione del precedente rinnovo veniva evidenziato come il Parlamento era in procinto di emanare modifiche ai provvedimenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato e per il contratto di apprendistato, attraverso un testo organico denominato “Job Act” ove le Parti si impegnavano ad adottare le opportune armonizzazioni tra le normative del contratto e quelle dettate dalle nuove leggi sui singoli istituti.
Difatti allo scopo di uniformare il testo contrattuale alla luce delle nuove disposizioni di Legge, con l’accordo del 1° marzo 2016 le Parti hanno modificato ed integrato il CCNL.
Inoltre con riferimento alle previsioni dei Decreti Legislativi n. 23/2015 e n. 81/2015, attuativi della Job Act, sono state apportate con riguardo ai singoli istituti, modifiche e aggiunte tali da rendere i nuovi testi compatibili sia con le nonne di legge in questione, sia con le riserve di operatività garantite all’autonomia collettiva.
Sono poi state inserite norme che in coerenza con la coscienza comune della società civile, tutelano la libertà materiale e spirituale dei lavoratori e in particolare delle donne e al tempo stesso, le nonne in materia disciplinare, sono state specificate ed adeguate alle comuni realtà aziendali.
Si vuol mettere in fine in evidenza che sono state aggiornate le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro nel rispetto del Decreto Legislativo n. 81/2008 e nel Decreto Legislativo n. 151/2015, regolando la figura e i poteri del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Da ultimo si vuole segnalare la nuova normativa di base per la creazione del Fondo per l’Assistenza Sanitaria Integrativa, strumento atto a garantire maggiore tranquillità in caso di necessità, per i lavoratori e per le loro famiglie. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente alle specifiche realtà del settore, le parti, concordemente, si riservano di recepire ogni concreta segnalazione proveniente dalle aziende e dai lavoratori nell’applicazione del contratto, che impongano la modifica delle declaratorie e dei profili livellari con riferimento a nuove realtà tecnologiche e operative.
Tra gli aggiornamenti in materia di “salute e sicurezza del lavoro”, contenuti nel Decreto Legislativo n. 151/2015 che, in parte modificano il Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto n. 81/2008), è quello sull’assicurazione obbligatoria. Tale provvedimento comporta alcune semplificazioni utili alle imprese e ad una efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare un’azione di controllo a eventuali posizioni e/o gestioni irregolari per consentire alle aziende di operare all’interno di strumenti contrattuali più convenienti e vantaggiosi per gli operatori del settore.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato, determinato, e anche speciali pertinenti all’attività degli istituti di investigazione - informazioni e ricerche, controllo attività spettacolo, intrattenimento, fieristiche e commerciali, guardiania e/o custodia passiva, portierato e servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali.
[…]
Altresì il presente contratto regola, ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti, i rapporti di lavoro di cui alle nonne della Legge 30/03 e Decreto Legislativo n. 276/03, Legge Fornero n. 92/2012 e la 99/2013, Legge 183/2014 e Decreti Legislativi Attuativi della stessa Decreto Legislativo n. 23 e n. 81/2015 e successive deleghe legislative alle OO.SS.
La parziale o inesatta applicazione del CCNL da parte delle agenzie aderenti o che lo abbiano adottato senza la dovuta comunicazione, comporterà la denuncia da parte di Enbisit agli enti interessati.

Art. 2 - Sfera di applicazione
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
- tutte le attività eseguibili dagli istituti di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ed enti pubblici e privati;
- tutte le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti non impiegabili nell’ambito delle indagini difensive di cui all’art. 222 Norme di Coordinamento C.P.P.
- tutte le attività svolte dalle imprese che operano nei settori elencati di seguito, considerando l’elenco non esaustivo ma solo indicativo per il genere dei servizi offerti:
- Indagini, investigazioni e antitaccheggio investigativo.
- Attività in ausilio al recupero stragiudiziale dei crediti.
- Banche dati.
- Informazioni commerciali.
- Operatore di servizi di controllo non armati in strutture pubbliche e private.
- Guardiania passiva, usceri e osservatori (portierato).
- Controllo accessi, flusso e deflusso.
- Servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali.
- Operatori controllo attività di spettacolo e intrattenimento, secondo quanto previsto dalla Legge n. 94/2009 e DM 06/10/09.
- Addetti servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione - controllo nelle attività commerciali e fieristiche - servizi complementari.
- Addetti al controllo dei titoli di ingresso e/o viaggio.
- Addetti al controllo con TVCC.
- Addetti a servizi di assistenza a clienti/visitatori/fruitori.
- Addetti al controllo della sicurezza sui posti di lavoro.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese che svolgono le attività di cui innanzi e il relativo personale dipendente.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di Informazione e Consultazione

Le parti si danno reciprocamente atto dell’importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, e valuteranno le proposte avanzate dall’Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
Le agenzie forniranno, altresì, a richiesta delle RSA/RSU, assistite dalle Segreterie Territoriali, di norma semestralmente, nei limiti dell’opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali, di sviluppo anche in relazione ad investimenti aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.
Le strutture sindacali verranno inforniate inoltre:
- sulla consistenza degli organici;
- sulle varie tipologie dei servizi;
- turnazione ed eventuale rotazione del personale tra i vari tipi di servizio; sulla organizzazione del lavoro e programmi ferie;
- su ristrutturazioni aziendali di particolare rilievo;
- prestazioni straordinarie e banca delle ore.
In assenza di strutture sindacali aziendali, le informazioni di cui ai precedenti punti verranno fomite alla Organizzazione Sindacale Territoriale.

Art. 4 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
La Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL si riserva di costituire nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali così come previsto dalla Legge n. 300/70 e s.m.i.

Art. 5 - Rappresentanze Sindacali Unitane
Ai sensi dell’Accordo Interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie, la Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, si dichiara disponibile alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, qualora altre rappresentanze sindacali aderiscano al presente CCNL.

Art. 6 - Regolamento elettorale RSU
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti dovranno definire la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, prevedente la partecipazione di liste contrapposte e la segretezza del voto.

Art. 7 - Assemblea
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSA/RSU e la Organizzazioni Sindacale firmataria del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa; se le assemblee saranno effettuate al di fuori dell’orario di lavoro le ore saranno considerate lavorative e retribuite con la maggiorazione del 20% della quota oraria.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della Legge n. 300/70 e s.m.i. l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 8 - Delegato Sindacale Aziendale (DSA)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dalle aziende fino a quattordici dipendenti, l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL elegge per il tramite dei lavoratori, con votazione segreta, un Delegato Sindacale Aziendale (DSA).
Al Delegato Sindacale Aziendale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende e le prerogative previste dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Titolo III - Ente Bilaterale
Art. 11 - Ente Bilaterale

L’ente bilaterale Enbisit (Ente Nazionale Bilaterale per la Sicurezza, Investigazioni e Tutela), costituito per atto Notaio Feroli, del 28 gennaio 2011, repertorio 413, è composto dalle sole associazioni di categoria di riferimento del settore costituenti, Aiss (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria), e Federterziario (Federazione del Terziario, dei servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale e Artigiana) nonché dalla Federazione Ugl Sicurezza Civile (Unione Generale del Lavoro). Lo stesso avrà lo scopo di gestire l’osservatorio del mondo del lavoro, di emanare pareri di congruità e di merito, di realizzare iniziative di carattere sociale, progettazione e gestione della formazione, istituire un comitato di vigilanza, e quant’altro di utilità del settore emerso dalle richieste degli associati, nonché di sviluppare adeguati servizi in materia di sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro.
Il progetto comporta, perciò, anche l'opportuna emersione del lavoro irregolare e una corretta attività di investigazione e sicurezza, con personale riconosciuto e qualificato.
L’Ente svolgerà tutte quelle funzioni a cui è stato demandato ed inoltre quelle previste dalla Legge. Ivi comprese tutte le attività demandate allo stesso dalle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL ivi compresa l’attività di Welfare integrativo.
Tra i compiti attribuiti all’Enbisit anche il rilascio della certificazione liberatoria, per la partecipazione agli appalti pubblici e privati, che comprovi la corretta ed integrale applicazione del CCNL e della contrattazione decentrata stipulata dalle parti sociali firmatarie del presente contratto.
Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL potranno costituire enti e/o articolazioni territoriali denominati Ente Regionale/Provinciale Bilaterale Sicurezza Investigazioni e Tutela collegati con Enbisit aventi sedi distaccate nei territori designati dall’Ente.
[…]

Titolo IV - Contrattazione di 2° livello
Art. 12 - Contrattazione aziendale

La contrattazione collettiva territoriale o aziendale può derogare a quanto stabilito dal CCNL, mediante la sottoscrizione dei cosiddetti “contratti di prossimità”; gli stessi potranno essere sottoscritti a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale secondo quanto previsto dal concordato disposto dall’art. 8 legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011 e dal presente CCNL; detti “contratti di prossimità” potranno essere adottati esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di accordo siglato dall’Associazione Datoriale Territoriale, dall’Organizzazione Territoriale, dall’Azienda e dalla RSA aziendale e/o Segreteria Territoriale.
Detti accordi potranno essere sottoscritti al fine di raggiungere una delle finalità specificate dal combinato disposto dell'art. 8, 2° comma della legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, dell'accordo interconfederale 28.6.2011.

Titolo V - Tutela e garanzie - Sicurezza sul lavoro - Pari opportunità
Art. 14 - Pari Opportunità

In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Art. 15 - Molestie sui luoghi di lavoro
Le aziende si adopereranno per reprimere nei luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali, adottando al caso le sanzioni disciplinari previste in materia dal presente contratto.

Art. 16 - Salubrità degli ambienti di lavoro
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese al rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro.
Gli operatori destinati a lavorare nei luoghi del committente osserveranno le regole circa i tempi e le modalità per il fumo dettagli dal committente stesso.

Art. 17 - Tutela dei genitori di figli portatori di Handicap
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di figli portatori di handicap non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.

Art. 18 - Mobbing
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l’Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare in danno dei dipendenti sia da parte dei datori di lavoro, che dei loro preposti che di altri dipendenti.

Sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Premessa e richiami normativi

Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l’insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle nonne.
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro riguardanti anche i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato D al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le nonne di tutela previste nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vadano intese a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 20 - Adempimenti preliminari e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.
Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sancisce che in tutte le imprese, o unità produttive con dipendenti, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell’esistenza di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell’elezione del RLS secondo le modalità previste dal richiamato Allegato D al presente CCNL. Ai RLS verranno riconosciute le tutele di cui alla Legge n. 300/70 per i rappresentanti sindacali.

Art. 21 - Disposizioni finali
Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia.

Titolo VII - Gli istituti del mercato del lavoro
Art. 24 - Premessa

Nel presente titolo trovano luogo alcuni tra i principali istituti introdotti dalla norma denominata Job Act e dai relativi decreti legislativi attuativi e s.m.i, con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono al contempo maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'azienda e migliori occasioni di occupazione per i lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 25 - Richiami normativi
Nel presente titolo trovano posto alcuni tra i principali istituti previsti nella Legge 10/12/2014 n. 183 (Job Act) e nei successivi decreti legislativi attuativi 04/03/2015 n. 23, 15/06/2015 n. 81, 14/09/2015 n. 148 e 14/09/2015 n. 151, nonché nel D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, nella Legge 28/06/2012 n. 92 e nella Legge n. 99/2013 in quanto non derogati o abrogati e tutt’ora applicabili e successive deleghe legislative alle OO.SS., in particolare:
- per il lavoro intermittente: art. 26;
- per il lavoro somministrato: art. 27;
- per il lavoro a tempo determinato art. 38;
- per i contratti di collaborazione organizzati dal preponente: art. 29.

Art. 26 - Lavoro intermittente o a chiamata
Vista la tipologia specifica di settore competente al presente CCNL, soggetta ad incarichi temporali di varia durata ed a richieste in occasioni di eventi, al fine di incentivare l’occupazione, viene prevista l’opportunità di utilizzo del lavoro a chiamata o intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, senza limiti di età, con o senza indennità di disponibilità, per tutte le qualifiche e mansioni indicate nella declaratoria dei livelli di inquadramento dal Terzo al Settimo di cui all’art. 22 del CCNL.

Diritti e doveri del lavoratore intermittente o a chiamata
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 27- Lavoro somministrato
Il contratto di fornitura di somministrazione può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
a) per particolari punte di attività;
b) per lo svolgimento di servizi e lavoro che richiedono l’impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l’azienda non dispone;
c) per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo. I lavoratori impiegati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 10% dei lavoratori dipendenti occupati.

Art. 28 - Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è abolito in conseguenza della abrogazione del capo II del titolo IV del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, che lo regolava, da parte dell’art. 55 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 81/2015.
Le prestazioni fomite sulla base di contratti di lavoro ripartito tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 e la data di entrata in vigore del presente articolo, saranno considerate come prestazioni di lavoro di fatto ai sensi dell’art. 2126 c.c.

Art. 29 - Collaborazioni
In applicazione dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 i contratti di collaborazione potranno essere stipulati solo con operatori coordinati, ma non organizzati dai preponenti ed operanti in libertà di orario e di luogo di svolgimento del lavoro, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative.
Sono, comunque, considerate originariamente lecite e, quindi, escluse dalla presunzione di subordinazione anche in presenza degli indici di subordinazione, la seguente tipologia di collaborazione:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative dello specifico settore che in questo ambito del CCNL viene individuato nella figura del: Collaboratore Investigativo, al quale verrà riconosciuto un compenso parametrato al V livello.

Art. 30 - Gestione delle controversie, Commissione di Garanzia e Conciliazione Nazionale e Commissione Nazionale di Certificazione dei Contratti
[…]
Le parti si impegnano a costituire, approvandone il relativo regolamento, la “Commissione Nazionale di Certificazione dei Contratti” in base al D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. (nota come Legge Biagi).
La commissione di certificazione verrà costituita presso l’Enbisit nazionale ed avrà competenza su tutto il territorio italiano operando a livello provinciale e/o territoriale attraverso apposite “Commissioni Istruttorie”.
[…]
La Commissione Nazionale di Certificazione dei Contratti svolgerà le seguenti funzioni:
[…]
■ Certificazione dei modelli di organizzazione e gestione delle imprese, anche con riguardo alla materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 31 - Apprendistato
L'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 ed alla Legge n. 92/2012 e successive modificazioni e integrazioni viene denominato contratto formativo professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti nonne di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 167/2011 ed alla Legge n. 92/2012, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.
[…]
La durata massima del periodo di apprendistato è di due anni per i livelli di inquadramento dal 2° al 7°, la durata minima non può essere inferiore a sei mesi.
[…]
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, devono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale territorialmente competente , prevista dalle norme contrattuali nazionali, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al 1° comma all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente bilaterale nazionale. La Commissione paritetica istituita in seno all'Ente bilaterale nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle nonne previste dalle norme contrattuali nazionali in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione paritetica in seno all'Ente bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.
In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende provvederanno a trasmettere il parere di conformità della Commissione paritetica costituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale o, superati i 15 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle Commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento.
Ove la Commissione territoriale non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
[…]
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.

Art. 32 - Formazione
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità dell'azienda ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sentite le parti sociali e tenuto conto, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista (art. 44, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
In particolare, secondo le Linee guida, che possono ritenersi compatibili anche la disciplina dell'apprendistato professionalizzante contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, la durata ed i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell’assunzione:
120 ore nel triennio per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
La formazione deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
- adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale;
- relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- competenze di base e trasversali; competenza digitale; competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere.
La formazione, inoltre, deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati e realizzata, di nonna, nella fase iniziale del contratto di apprendistato, prevedendo modalità di verifica degli apprendimenti. La formazione può realizzarsi in FAD (formazione a distanza) con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo. Le imprese devono almeno disporre:
- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.
Il Piano Formativo Individuale (PFI) è obbligatorio per la sola parte tecnico-professionale. Le imprese con più sedi operative possono avvalersi della formazione di base e trasversale delle Regioni nelle quali insistono le loro sedi legali. La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle Linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (art. 44, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
La mancata comunicazione nei termini sopra previsti delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica non consente di configurare alcuna responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi formativi. Pertanto, il personale ispettivo si asterrà dall'applicazione della sanzione per omessa formazione trasversale nelle ipotesi in cui l'informativa in questione non sia intervenuta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (M.L. circ. n. 18/2014).
In assenza di un'offerta formativa pubblica, la formazione dell'apprendista è esclusivamente a carico del datore di lavoro, anche per la parte relativa alle competenze di base e trasversali (art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015; M.L. circ. n. 29/2011).
L'offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria laddove sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale e sia realmente accessibile all'impresa e all'apprendista, ovvero sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente (M.L. nota n. 25014/2012).
L'eventuale previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preventivo parere di conformità del piano formativo individuale da parte dell'Ente bilaterale di riferimento non costituisce un obbligo. Il datore di lavoro può, pertanto, attivare l'apprendistato anche prescindendo dal parere di conformità dell'Ente (M.L. interpello n. 16/2012).
Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato (art. 44, comma 5, D.Lgs. n. 81/2015).
Registrazione della formazione e certificazione delle competenze.
La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro. Tale registrazione può avvenire mediante annotazione dell'attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari modalità (M.L. lett. circ. 22 aprile 2013, n. 7258 e circ. n. 35/2013).
Le competenze acquisite dall'apprendista possono essere certificate secondo gli standard indicati dal D.Lgs. n. 13/2013 - già approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 e recepiti con D.M. 26 settembre 2012 - e registrate sul libretto formativo del cittadino.
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 167/2011 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale

Art. 33 - Campo d’azione
Salvo aggiornamenti legislativi obbligatori e/o delibere dell’Enbisit, la formazione professionale si svolge all'interno dell'azienda mediante affiancamento o all'esterno attraverso la partecipazione ad appositi corsi.
Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli articoli precedenti è possibile stipulare accordi a livello territoriale o aziendale per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale.
La formazione effettuata viene registrata nel libretto formativo.

Lavoro part-time
Art. 38 - Contratto a Tempo Determinato

L’assunzione con contratto a tempo determinato e il successivo svolgimento e risoluzione di esso avviene ai sensi degli artt. dal 19 al 29 del D.Lgs 15.06.2015 n. 81 e s.m.i., salve le previsioni modificative consentite dalla legge e dettate dal presente articolo.
Vista la tipologia dei servizi svolti dalle aziende aderenti utilizzatrici del presente CCNL, in gran parte derivanti da contratti di appalto a tempo determinato si prevede, in deroga alla normativa prevista dal D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. che le aziende possano assumere nell’anno solare una percentuale di lavoratori a termine del 45% dell’organico in forza al principio di detto anno.
È possibile modificare tale percentuale in fase di contrattazione di 2 livello.

Contratto di inserimento
Dall’art. 39 a 45 - Contratto Inserimento (Abrogati).

Titolo VIII - Assunzione - Orario di lavoro - Flessibilità - Banca ore - Riposo settimanale - Ferie - Festività - Straordinari - Missioni e trasferte, Norme comportamento
Art. 46.1 - Visita medica pre-assuntiva idoneità al lavoro
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica di norma presso il medico delegato dalla L[dlgs]. 81/ 2008 o Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, per accertarne l'idoneità psico-fisica attitudinale al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).
L'Azienda ha l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti ai competenti enti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.
L'Azienda ha la facoltà di far controllare durante il rapporto di lavoro l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico o dal medico competente designato a mente del D.Lgs. 81/2008. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Orario di lavoro
Art. 50 - Orario di lavoro settimanale

La durata normale del lavoro per tutti i lavoratori è fissata in 40 ore settimanali, con articolazione su 5 o 6 giorni lavorativi.
Per il VI livello, la durata normale effettiva è fissata in 45 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi.
Per il VII livello, la durata normale effettiva è fissata in 46 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 10 ore.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.
Per il personale in forza al 31/05/2017 permangono le condizioni stabilite al momento dell’assunzione.
Il turno di lavoro giornaliero, all’interno di una fascia giornaliera di 12 ore, potrà essere organizzato con un massimo di due intervalli.
Quando il lavoratore venga utilizzato su più postazioni di lavoro, a completamento dell’orario giornaliero, ha diritto a un indennizzo di € 0,30 per ogni kilometro, sul tragitto più breve commisurato, tra una postazione e la successiva, con un massimo di due spostamenti tra una prestazione e l’altra nella stessa giornata.
Nessun altro indennizzo sarà riconosciuto al lavoratore per raggiungere il primo posto di lavoro, per l’inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio dall’ultimo posto.
Nel caso di lavoro su turnazione, il personale del turno cessante non potrà lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro un limite di due ore, con corresponsione della relativa retribuzione.

Lavoro straordinario
Art. 52- Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è quello eccedente l’orario normale di lavoro settimanale contrattuale fino alla 48ma ora.
[…]

Art. 52.1 - Banca Ore
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 250 ore annue.
È data facoltà all’istituto o agenzia di istituire per il personale dipendente una Banca delle Ore che consente la gestione delle prestazioni lavorative.
Nell’eventualità di mancato recupero entro il 30/09 dell’anno successivo a quello di svolgimento delle ore accantonate, il lavoratore avrà diritto al pagamento delle ore non recuperate maggiorate del 20% (15% a titolo di maggiorazione straordinario + 5% a titolo di risarcimento del danno).
Le parti per meglio cogliere l'opportunità offerta dal vigente CCNL di adeguare la gestione della banca ore alle peculiari esigenze del settore e dei lavoratori, le ore accantonate nella Banca Ore potranno essere convertite anche in permessi accantonati in un conto individuale annuale per fruire di riposi compensativi giornalieri.
Il termine entro il quale porre in godimento tali permessi o esercitare la possibilità di riduzione della prestazione giornaliera rispetto all’orario di lavoro normale è quello del mese di Settembre dell'anno successivo alla maturazione degli stessi.
Diverse modalità di gestione delle ore accantonate nella Banca Ore potranno essere stabilite con contratto di prossimità aziendale.

Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 54- Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il riposo settimanale, quale evento atto al recupero di energie psico-fisiche del lavoratore, cadrà normalmente al 7 giorno dopo 6 giorni di lavoro consecutivi o un numero di giornate consecutive inferiori.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno. In caso di lavoro ordinario prestato la domenica, non si applicano le maggiorazioni per lavoro festivo di cui al successivo art. 55.
Nel caso di esigenze operative in cui è richiesta una presenza costante superiore ai 6 giorni previsti dalle normative, accettate dal lavoratore con lo svolgimento della prestazione, è possibile recuperare le giornate di riposo entro e non oltre 7 gg dall’ultimo giorno del periodo di lavoro continuativo prolungato, calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, anche con due giorni di riposo consecutivo.

Art. 56 - Ferie
[…]
Le ferie sono un diritto irrinunciabile.
[…]

Modificazione del luogo di lavoro
Art. 59.3 - Distacco

Il distacco, come disciplinato dalla vigente normativa in materia si ha quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o lavoratori a disposizione di altro datore di lavoro a favore del quale deve essere adempiuta la prestazione di lavoro.
[…]
Rimangono a carico del distaccante gli oneri relativi al trattamento economico (retributivo, contributivo e assicurativo) e normativo del lavoratore distaccato mentre sono a carico del destinatario gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro distaccante potrà procedere ad assumere con contratto a termine altro lavoratore.

Norme disciplinari
Art. 64 - Provvedimenti Disciplinari

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
Le seguenti nonne disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70.
La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti “Provvedimenti Disciplinari”, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:
1) Biasimo inflitto per le mancanze lievi - rimprovero verbale.
2) Biasimo inflitto per iscritto - richiamo scritto.
3) Multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera.
4) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.
5) Licenziamento disciplinare senza preavviso.
A) Il provvedimento del rimprovero verbale di cui al precedente n. 1 si applica, in via esemplificativa, al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;
B) Il provvedimento del richiamo scritto di cui al precedente n. 2 si applica, in via esemplificativa, in caso di recidiva posta in essere con la commissione di infrazioni sanzionabili con il biasimo verbale e per irregolarità di maggior rilievo.
C) Il provvedimento della multa di cui al precedente n. 3 si applica, in via esemplificativa, nei confronti del lavoratore che:
[…]
- ritardi l’inizio del lavoro o ne anticipi la fine qualora non comporti l’abbandono del posto di lavoro stante alla presenza di altri addetti;
- diverbio litigioso: offenda senza violenza colleghi o terzi durante lo svolgimento del lavoro;
- esegua il lavoro affidatogli con negligenza di non grave entità;
[…]
- compia infrazioni disciplinari di gravità corrispondente a quella delle ipotesi sopra elencate.
D) Il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 4 si applica, in via esemplificativa, nei confronti del lavoratore che:
- esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;
- ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;
[…]
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;
- si addormenti in servizio involontariamente;
- recidiva nelle mancanze già sanzionate con rimprovero scritto e con multa;
- offenda gravemente colleghi e terzi;
- sia trovato sotto l’effetto di stupefacenti o in stato di manifesta ubriachezza;
- arrechi danno per colpa, alle cose ricevute in dotazione od uso siano esse di proprietà del datore di lavoro o di terzi;
- non avverta subito i superiori diretti di eventuali anomalie relative a persone o cose rilevate nell'adempimento del servizio e che possano arrecare pregiudizio all'azienda, ai committenti o a terzi;
- compia molestia e/o atti di disturbo di persone sul luogo di lavoro o comunque attinenti allo stesso;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o del committente o di terzi, quando il fatto arrechi un danno di non rilevante gravità (non superiore ad euro 100,00);
- compia infrazioni disciplinari di gravità corrispondente a quella delle ipotesi sopra elencate
E) Il licenziamento disciplinare senza preavviso di cui al precedente n. 5 si applica:
[…]
- Recidiva nei provvedimenti soggetti a sospensione;
- Si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza e/o sotto effetto di stupefacenti;
[…]
- Il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o del committente o di terzi, quando il fatto arrechi un danno di rilevante gravità (superiore ad euro 100,00);
- La violenza fisica su colleghi, superiori e/o terzi;
- Il diverbio litigioso in servizio seguito da vie di fatto fra due o più dipendenti e/o terzi, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- L'abuso di autorità;
- L'insubordinazione verso i superiori, se coscientemente posta in essere in contrasto con gli ordini ricevuti e/o con comportamento oltraggioso o violento;
[…]
- Il comportamento tendente a creare costrizione o sudditanza psicologica e/o fisica fra i dipendenti o terzi sul luogo di lavoro posto in essere da comportamenti vessatori e/o discriminatori e/o da molestie fisiche e/o sessuali.
[…]
- L’abbandono del posto di lavoro anche in forma di addormentamento durante il servizio, volontario e/o preordinato, anche quando il servizio venga svolto in concorso con altri col leghi;
[…]
- Introduzione di persone estranee nell’azienda o sul luogo di lavoro senza regolare permesso;
[…]
- Offese ai colleghi di lavoro, al committente o a qualunque terzo, espresse per ragioni di discriminazione razziale, territoriale, sessuale o di ordine politico, sindacale e religioso;
- La recidiva reiterata nelle mancanze che hanno comportato l’applicazione della sospensione, salvo quanto previsto ai punti b) e c);
[…]

Titolo IX - Congedi - Diritto allo studio
Art. 65.1 - Congedo per donne vittime dì violenza di genere

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, purché debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5 bis del D.L. 93/13 convertito dalla Legge n. 119/13, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto precorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.
[…]
La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Titolo XI - Malattia - Infortuni - Gravidanza e puerperio
Art. 73 - Astensione dal lavoro della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) dalla data del certificato dal medico curante e convalidato dal ASL competente per territorio che attesti che dalla gravidanza deriva pericolo grave alla lavoratrice e/o al nascituro;
b) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
d) per i tre mesi dopo il parto;
e) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera d).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere b) e d), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
b) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
d) per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 75 - Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 76 - Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
[…]

Malattie ed infortuni
Art. 82 - Infortunio

Così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (ex Legge [dlgs] n. 626/94) e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso nell’invio della denuncia.
Al riguardo il lavoratore si impegna a rilasciare specifica dichiarazione al datore di lavoro dei motivi della mancata tempestiva comunicazione dell'infortunio e delle circostanze in cui quest'ultimo è avvenuto.

Art. 87 - Tubercolosi
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. Nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 88 - Rimando alla vigente normativa
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 89 - Definizione

Nell’ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel Part-Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part-Time dal presente contratto collettivo.

Art. 90 - Durata temporale del Part-Time temporaneo
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell’orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r.r.

Art. 91 - Beneficiari
Possono utilizzare il Part-Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
- malati oncologici o di affezione di pari gravità;
- soggetti che prestano assistenza a congiunti a sensi della L. 104/1992 o comunque a congiunti di età superiore ad anni 85.
- genitore o tutore legale di minore di anni 3;
- genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap.

Art. 92 - Trasformazione Part-Time temporaneo in definitivo
Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del Part-Time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all’orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell’impresa lo consentano.

Art. 93 - Richiesta di annullamento del Part-Time temporaneo
In caso di richiesta da parte del lavoratore in Part-Time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta prima della sua naturale scadenza, è facoltà dell’azienda valuterà positivamente la domanda, sempre che non si sia provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti.

Cambio appalto
Articolo 94.2 - Modalità di attuazione della procedura

[…]
L'azienda uscente dovrà inoltre consegnare all'impresa subentrante i seguenti dati, informazioni e documenti per il personale oggetto del cambio appalto:
- attestati o certificazioni di formazione anche ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- documentazione sanitaria inerente l’idoneità alle mansioni prestabilite;
- lista eventi morbosi sino a tre anni prima del cambio di appalto;
- lista personale assunto ex legge n. 482/68 e n. 68/99,
- qualsiasi altra documentazione richiesta dal capitolato d’appalto.

Titolo XV - Norme transitorie
Art. 107 - Norme transitorie

Nel corso dell’anno 2017 le Parti si attiveranno per la verifica della conformità dei principi che hanno regolato la costituzione dello statuto dell'Enbisit alle nuove norme legislative. Le parti, inoltre, concordano che gli enti bilaterali regionali e/o territoriali Enbisit, quando costituiti dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi ed i compiti previsti e assegnati all'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 108 - Disposizioni finali - Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati
Allegato D Norme per l’applicazione del d.lgs. 81/2008 Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 81/2008
Premesso che, le parti ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire un impegno comune.
Al fine di dare esito a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., le parti considerano indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l’attuazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanze Territoriali dei lavoratori.
A tale proposito, concordano che le imprese nel loro complesso, cioè l’imprenditore ed i lavoratori dipendenti che aderiscono al presente CCNL e che non abbiano rappresentanze a livello provinciale e/o territoriale, possono avvalersi degli RLS Territoriali.

Titolo 1° - Aziende sino a 15 dipendenti
1) - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
2) - Elezioni del RLS
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte. Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro. Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3) - Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.
4) - Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo 3°.
5) - Permessi retribuiti per la formazione
Per la formazione basica il RLS avrà a disposizione il numero di ore annue di permesso retribuito previsto dalla normativa vigente. Nel caso di successive rielezioni il RLS non potrà usufruire del presente punto.
6) - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Le aziende metteranno a disposizione del RLS un numero di ore annue conforme alle disposizioni di legge di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente Titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 giorni di preavviso.
7) - Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti di aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio. Anche nelle ipotesi in cui non si proceda all'elezione dell'RLS previsto dai commi 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali. Il suo ruolo è disciplinato dall’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008. Il suo compito è quello di realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla contrattazione collettiva di riferimento. Così come disposto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, la carica di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
8) - Applicazione D.Lgs. 81/2008
Il RLST è espressione dell'Enbisit per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per i contratti collettivi nazionali di lavoro.
9) - Dimensioni del territorio
L'Enbisit designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 1000 (mille) addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.
10) - Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni. 
11) - Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge. Le aziende che ricorreranno alla presente opzione dovranno essere aderenti all'Enbisit.
12) - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.
13) - Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.
14) - Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari al numero di ore previste dalla normativa vigente.
15) - Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla Legge n. 300/70 per i dirigenti di RSA.
16) - Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le nonne pattuite per l'elezione delle RSU di cui all’allegato B.
Il Datore di Lavoro fornisce la comunicazione ai dipendenti i quali si riuniranno e stabiliranno la loro decisione finale che si riassume in tre alternative, non intercambiabili e/o cumulative tra loro:
1ª Alternativa - Nomina interna
Uno dei lavoratori, previa autocandidatura, verrà nominato tramite elezione diretta dai lavoratori a ricoprire il molo di Rappresentante interno.
I lavoratori redigeranno una lettera, sottoscritta all’unanimità, nella quale comunicano al datore di lavoro il nominativo del lavoratore nominato per ricoprire tale molo.
A carico dell’azienda spetta quindi sostenere i seguenti costi:
1. la formazione del RLS interno, consistente in un corso di 32 ore;
2. il corso annuale di aggiornamento pari a 4 ore per le aziende fino a 50 dipendenti e di 8 ore per le aziende con più di 50 dipendenti;
3. le giornate utilizzate dal lavoratore per frequentare il corso;
4. le ore di permessi retribuiti aggiuntivi per espletare la finzione per la quale è stato nominato (ore che variano in base alla tipologia aziendale e al numero di dipendenti in azienda);
5. il Datore di lavoro dovrà provvedere a comunicare la nomina del RLS all’Inail ed ogni sua variazione;
6. il Datore di Lavoro dovrà provvedere a comunicare in tempi brevi all’Ente Bilaterale Enbisit il nominativo del RLS interno fornendo copia:
• della lettera sottoscritta all’unanimità dai lavoratori nella quale comunicano al datore di lavoro il nominativo del lavoratore nominato a ricoprire tale molo e possibili variazioni avvenute successivamente;
• dell’attestato rilasciato a fine corso obbligatorio di 32 ore;
• dell’attestato del corso di aggiornamento annuale effettuato dal RLS.
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere allegata e conservata all’interno del DVR.
2ª Alternativa - Nomina esterna
I Lavoratori possono anche non accettare di svolgere il ruolo di RLS interno. Pertanto durante la riunione dichiareranno che nessuno di loro vuole ricoprire tale ruolo e faranno espressamente richiesta al datore di lavoro di rivolgersi all’Enbisit e procedere cosi all'inoltro della richiesta della nomina esterna, con le modalità previste dall’Ente scrivente.
Anche in questo caso deve essere redatta una comunicazione sottoscritta all’unanimità dai lavoratori nella quale Dichiarono che nessuno di loro intende ricoprire il ruolo di RLS in azienda e nel contempo chiedono al Datore di Lavoro di provvedere ad una Nomina Esterna, aderendo pertanto al servizio erogato dall’Ente Bilaterale Enbisit.
A carico dell’azienda spetta quindi sostenere i seguenti costi:
• Il Datore di Lavoro invierà formale richiesta (tramite modulo reperibile sul sito www.enbisit.it ed
all’Ente Bilaterale Enbisit che gli venga assegnato un RLST - Rappresentale territoriale dei lavoratori per la Sicurezza - allegando anche la copia della lettera sottoscritta da tutti i lavoratori.
Pervenuta la richiesta i compiti in capo al Datore di lavoro sono conclusi. Spetterà all’Ente Bilaterale Enbisit comunicare all’azienda il nominativo del RLST assegnatole il quale provvedere, almeno una volta all’anno, ad effettuare un sopralluogo presso la struttura e alla compilazione di una scheda che verrà controfirmata dal datore di lavoro o dal RSPP dell’azienda e da un lavoratore in rappresentanza dei colleghi.
È richiesto al RLST di incontrare durante il sopralluogo annuale almeno un lavoratore in rappresentanza dei colleghi.
La scelta del lavoratore che dovrà partecipare al sopralluogo resta in capo ai lavoratori in accordo con il Datore di lavoro Si precisa che il RLS e RLST sono Voluti e Nominati dai Dipendenti dell’azienda e non dal Datore di Lavoro e quindi sono da intendere come una figura sicuramente di collaborazione e piena disponibilità ad aiutare a risolvere i problemi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro all’interno dell’azienda, ma l’attività del RLS/RLST non è da intendersi come una Consulenza.
Ricordiamo che la Nomina annuale del RLST e la Scheda Devono essere conservate dal Datore di Lavoro all’interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
3ª Alternativa - Nessuna nomina
I Lavoratori potranno Decidere all’unanimità di un RLS interno né da un RLS Territoriale. on voler essere rappresentati né da un
Anche in questo caso dovrà essere redatta una comunicazione sottoscritta all’unanimità dai lavoratori nella quale Dichiareranno che nessuno di loro vuole essere rappresentato e quindi liberano il Datore di lavoro da ogni adempimento ulteriore.
A carico dell’azienda spetterà a questo punto sostenere l’unico obbligo rimasto: inviare all’Ente Bilaterale Enbisit (tramite modulo reperibile sul sito www.enbisit.it da inviare con PEC) la copia della lettera di Mancata nomina del rappresentante per la sicurezza, sottoscritta da tutti i lavoratori.
Ricordiamo che la lettera di Mancata nomina Dovrà essere conservata dal Datore di Lavoro all’interno del DVR, (Documento di Valutazione dei Rischi). In caso di assunzioni successive alla data di redazione della lettera ogni nuovo assunto dovrà confermare la volontà di non essere rappresentato. Se verrà a mancare l’Unanimità si dovrà indire un nuovo incontro tra tutti i lavoratori e dovrà essere comunicata in modo formale la nuova decisione, sottoscritta sempre da tutti i lavoratori.
Ogni integrazione per nuove assunzioni e/o per nuova riunione dovranno pervenire in copia via pec alla segreteria dell’Ente Bilaterale Enbisit.
Sulla mancata nomina teniamo altresì a precisare che le imprese che non hanno eletto un RLS interno o non hanno aderito al servizio di RLST esterno, la normativa prevede che l'azienda aderisca ad un apposito fondo presso l'Inail (al momento non ancora istituito) per il sostegno alle PMI sulla formazione, ecc. Il Finanziamento al fondo consiste nel versamento di un contributo, da parte delle aziende, pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore. La responsabilità ricade quindi sull'azienda.
L’Ente Bilaterale Enbisit condividerà le comunicazioni di nomina con gli Enti preposti alla sorveglianza della Sicurezza sui luoghi di lavoro territoriali e/o provinciali.