Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 11 luglio 2017
Disciplina della prova per il rilascio della dispensa al lavoratore marittimo per lo svolgimento di una determinata funzione in caso di straordinaria necessità.
G.U. 31 luglio 2017 n. 177
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione, e successive modificazioni;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
Visto in particolare, l'art. VIII della citata convenzione STCW;
Visto il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto in particolare, l'art. 3, comma 1, del citato decreto che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e successive modificazioni;
Visto in particolare, il comma 3, del citato articolo che prevede che il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non in possesso di alcun certificato è sottoposto a una prova disciplinata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a dimostrazione che la dispensa può essere rilasciata mantenendo livelli di sicurezza adeguati per le mansioni assegnate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima;
Vista la nota protocollo 79296 in data 26 giugno 2017 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la nota protocollo 19217 in data 5 luglio 2017 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne;
Ritenuta la necessità di dare piena attuazione le disposizioni internazionali ed europee in materia;
Decreta:
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità della prova per ottenere la dispensa volta a verificare il mantenimento dei livelli di sicurezza adeguati per le mansioni immediatamente superiori da assegnare al lavoratore marittimo non in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'art. 1, comma 1, lettera uu) e vv) del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 71.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per «comandante del porto»: il Capo del circondario marittimo.
Art. 3
Prova di verifica delle competenze
1. Nel caso in cui il lavoratore marittimo destinatario della dispensa non è in possesso di un certificato di cui all'art. 1 del presente decreto, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l’autorità consolare competente sottopone lo stesso a una prova, al fine di verificare il possesso della competenza specifica allo svolgimento della funzione di cui alla richiesta dispensa.
2. La prova di cui al comma 1 è svolta mediante esame orale e in lingua italiana, secondo quanto stabilito dall'allegato I al presente decreto.
Art. 4
Istanza
1. Al fine dello svolgimento della prova di cui all'art. 3, l'armatore della nave o suo rappresentante legale, presenta al comandante del porto ove staziona la nave ovvero all’autorità consolare una istanza sottoscritta, debitamente motivata, contenente i seguenti dati:
a) estremi identificativi della nave;
b) tipologia di traffico (servizio);
c) dati anagrafici, cittadinanza, codice fiscale, ufficio di iscrizione e numero di matricola e qualifica, relativa al lavoratore marittimo destinatario della dispensa;
d) funzione che sarà svolta dal lavoratore marittimo destinatario della dispensa.
Art. 5
Rilascio della dispensa
1. A seguito del superamento della prova di cui all'art. 3, il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l’autorità consolare rilascia al lavoratore marittimo la dispensa secondo il modello di cui all'allegato II al presente decreto.
2. La dispensa di cui al comma 1 è valida per un tempo non superiore a sei mesi e non è rinnovabile.
3. Il comandante del porto ove staziona la nave ovvero l’autorità consolare annota in un apposito registro gli estremi delle dispense rilasciate, contenente i seguenti dati:
a) estremi identificativi della nave;
b) dati anagrafici, cittadinanza, codice fiscale, ufficio di iscrizione e numero di matricola e qualifica, relativi al lavoratore marittimo destinatario della dispensa;
c) funzione che sarà svolta dal lavoratore marittimo destinatario della dispensa;
d) numero, data di emissione e di scadenza della dispensa.
Art. 6
Comunicazioni
1. Il comandante del porto ovvero l’autorità consolare comunica alla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le informazioni sul rilascio della dispensa di cui al presente decreto.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2017
Il Ministro: Delrio
Allegato I
(articolo 3)
Allegato II
(articolo 5)